TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 54/2025 promossa da: parte opponente:
, in Controparte_1 P.IVA_1
persona di , con gli avv. dom. Clementina Tedesco e Stefano Volpe di Controparte_2
Salerno, giusta procura depositata, contro parte opposta:
, con l'avv. Parte_1 P.IVA_2
dom. Rudi Leoni di Bolzano, giusta procura depositata con ricorso per decreto ingiuntivo;
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1286/2024;
CONCLUSIONI dell'opponente: cfr. atto di citazione in opposizione;
pagina 1 di 4 dell'opposta: cfr. comparsa di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. (d'ora in poi , ottenendo Parte_1 Pt_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1286/2024, ha esposto di avere eseguito per il CP_1
prestazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, come documentato dalle 7 fatture
[...]
depositate, per un totale di € 129.169,29 oltre interessi e spese.
L'opponente svolgente attività di intermediazione e commercio di Controparte_3
rifiuti, ha eccepito la mancata produzione del contratto sottostante, contestato la richiesta di interessi e dedotto che l'estratto notarile sarebbe privo di valenza probatoria.
L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, illustrando le sue ragioni. Parte_1
Dopo la prima udienza la causa è stata rimessa in decisione, con discussione orale svolta il
26.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
Contr 2. L'opponente lungi dal contestare lo svolgimento delle prestazioni indicate dalla controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo, lamenta la carenza di supporto probatorio della domanda, a causa della mancata produzione del contratto.
L'assunto è destituito di fondamento, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'opponente nemmeno allega che il presunto contratto sia requisito di sostanza del negozio intercorso tra le parti, inerente lo smaltimento di rifiuti, il che ovviamente non è, trattandosi di un rapporto che si conclude, come di norma, con l'accordo delle parti (art. 1326
c.c.). L'eccezione, quindi, è inconferente.
A ciò si aggiunga che sussiste idonea prova scritta di tutte le prestazioni fornite, data dai formulari rifiuti depositati dall'opposta (doc. 3), compilati secondo tutti i crismi legali e sottoscritti sia dal produttore/detentore dei rifiuti, che dal trasportatore. Posto che la pagina 2 di 4 tracciabilità dei rifiuti costituisce principio cardine del sistema di smaltimento, tale obbligatorio documento contiene tutti i dettagli di quanto eseguito.
Contr Infine, in via assorbente, la mancata specifica contestazione effettuata da impone di ritenere accertato il fatto della regolare esecuzione delle prestazioni convenute, da parte di
(art. 115 c.p.c.). Pt_1
Non vi è alcuna contestazione relativa all'importo capitale preteso da e sul punto Pt_1
l'opposizione va quindi respinta.
Quanto agli interessi, che secondo l'opponente non recherebbero né il tasso né la decorrenza, essi sono stati richiesti e concessi quali interessi di mora ex d.lgs. 231/2002, e pertanto correttamente secondo la normativa di riferimento per le transazioni tra imprese. L'art. 4 co. 1 prevede che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, mentre il saggio degli interessi è previsto dall'art. 5.
Tirando le somme, le difese di parte opponente sono inconsistenti e vanno respinte.
3. Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza. Sono liquidate, secondo lo scaglione da
52.000,00 a 260.000,00, riconoscendo i parametri medi per fasi di studio ed introduttiva, ed il minimo per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da CP_3
al decreto ingiuntivo n. 1286/2024, di pagamento della somma di € 129.169,29 oltre
[...]
interessi e spese,
1) RIGETTA l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo per capitale, interessi e spese;
pagina 3 di 4 2) DICHIARA la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1286/2024;
3) CONDANNA l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Controparte_3
soc. delle spese processuali, che liquida nell'importo Parte_1
di € 6.307,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 27/06/2025 la Giudice
Elena Covi
pagina 4 di 4