Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti nel bilancio del Ministero del tesoro per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti nel bilancio del Ministero del tesoro per l'attuazione della presente legge.