TRIB
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/02/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 140/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/02/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che nell'ambito delle suddette note le parti hanno congiuntamente richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per intervenuta rinuncia agli atti, all'esito di transazione, debitamente depositata;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 140/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 140/2018 avente ad oggetto “Vendita di cose mobili” e vertente tra (C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BEVILACQUA
- attore - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DI MATTEO ERMILINDA
- convenuto - nonché (GIÀ (C.F./P.IVA: CP_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_3 ministero/assistenza dell'avv. AMICARELLI EMANUELA
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 02/02/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2 Tribunale di Avellino n. 140/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, cessata, come da congiunta richiesta delle parti, deve dichiararsi la materia del contendere, essendo tra le medesime intervenuta una transazione, il cui atto ha costituito oggetto di rituale produzione in giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, qualora le parti abbiano depositato in cancelleria copia dell'atto con cui hanno transatto la lite oggetto del ricorso e abbiano chiesto, per mezzo dei difensori, analoga declaratoria, il supremo collegio, pur non essendo intervenuta rinuncia formale, deve dichiarare cessata la materia del contendere. Infatti, in tale ipotesi, la soluzione amichevole della lite tra le parti, incidendo sul diritto sostanziale, fa venir meno l'interesse delle parti medesime alla prosecuzione del giudizio e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice, imponendo a quest'ultimo di darne atto anche di ufficio. (V 2280/73, mass n 365566; ( V 1710/71, mass n 352172; ( V 1211/70, mass n 346847) (Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 05/05/1978). Nel caso di specie, l'espressa attestazione ad opera dei procuratori costituiti dell'intervenuta transazione della lite, unitamente al contestuale deposito del relativo accordo, impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, peraltro congiuntamente richiesta dalle parti. Sulle spese Integralmente compensate, per concorde richiesta, anche in sede transattiva, devono dichiararsi altresì le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento cautelare introdotto in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore nonché di (GIÀ CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore respinta o comunque
[...] assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in data 02/02/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
3
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 02/02/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
- rilevato che nell'ambito delle suddette note le parti hanno congiuntamente richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, per intervenuta rinuncia agli atti, all'esito di transazione, debitamente depositata;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 140/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 140/2018 avente ad oggetto “Vendita di cose mobili” e vertente tra (C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. BEVILACQUA
- attore - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DI MATTEO ERMILINDA
- convenuto - nonché (GIÀ (C.F./P.IVA: CP_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_3 ministero/assistenza dell'avv. AMICARELLI EMANUELA
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 02/02/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2 Tribunale di Avellino n. 140/2018 R.G. Affari Civili Contenziosi
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sul merito Tanto premesso, cessata, come da congiunta richiesta delle parti, deve dichiararsi la materia del contendere, essendo tra le medesime intervenuta una transazione, il cui atto ha costituito oggetto di rituale produzione in giudizio. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, qualora le parti abbiano depositato in cancelleria copia dell'atto con cui hanno transatto la lite oggetto del ricorso e abbiano chiesto, per mezzo dei difensori, analoga declaratoria, il supremo collegio, pur non essendo intervenuta rinuncia formale, deve dichiarare cessata la materia del contendere. Infatti, in tale ipotesi, la soluzione amichevole della lite tra le parti, incidendo sul diritto sostanziale, fa venir meno l'interesse delle parti medesime alla prosecuzione del giudizio e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice, imponendo a quest'ultimo di darne atto anche di ufficio. (V 2280/73, mass n 365566; ( V 1710/71, mass n 352172; ( V 1211/70, mass n 346847) (Sez. 2, Sentenza n. 2130 del 05/05/1978). Nel caso di specie, l'espressa attestazione ad opera dei procuratori costituiti dell'intervenuta transazione della lite, unitamente al contestuale deposito del relativo accordo, impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere, peraltro congiuntamente richiesta dalle parti. Sulle spese Integralmente compensate, per concorde richiesta, anche in sede transattiva, devono dichiararsi altresì le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento cautelare introdotto in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore nonché di (GIÀ CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore respinta o comunque
[...] assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in data 02/02/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
3