Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di PO in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.6163 r.g. dell'anno 2024
TRA
, (P.IVA) , In persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
e con sede legale in Nola (Na) Interporto Campano Lotto D Mod. Parte_2
503/504con elett.te dom.ta ai fini del presente giudizio in Casoria (Na) alla Via Piave n. 57 presso lo studio dell'Avv. Melchiorre POtano ( ) che lo rapp.ta e C.F._1
difende giusta procura in calce al presente atto e telematicamente versata che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero 0817571265 e/o all'indirizzo pec
Email_1
contro
, C.F. - P.I. Controparte_1 Pt_3 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_3 ai fini della presente procedura in PO alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Alessandra
Maria Ingala ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura generale C.F._2
alle liti per atto notar del 22.03.2024 REP 37875, pec Persona_1
Email_2
nonchè
con sede in PO alla via Vespucci n.172, Controparte_2
C.F. pec: , in persona del legale P.IVA_4 Email_4
pagina1 di 13
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.3.24 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023000507/DDL del 26/10/2023 notificato il 30/10/2023 e chiedeva:
A) In via preliminare, accertare e dichiarare la totale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023000507/DDL notificato dall' Sede di PO- alla ricorrente società in data Controparte_4
30/10/2023 per tutti i motivi in atti indicati;
B) Nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza totale del debito contributivo indicato nell'atto oggi opposto per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto
C) Annullare totalmente l'atto di accertamento di cui al punto precedente, annullando la diffida di adempiere ed ogni atto presupposto e/o consequenziale;
D) In via meramente gradata, e salvo gravame, in accoglimento parziale del presente ricorso, accertare la parziale inesistenza del debito indicato nell'opposto atto di accertamento notifcato 30/10/2023, determinando esattamente l'importo dovuto dalla ricorrente e le relative causali;
E) In estremo subordine, attesa la buona fede della ricorrente, accertare e dichiarare la parziale inesistenza del debito, relativamente alle somme aggiuntive calcolate in €
76.637,20;
CP_ F) Condannare, in ogni caso, l , in persona del Pres.te p.t., al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre rimborso delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”
Secondo quanto accertato dall' di PO, la società ricorrente ha Controparte_4
applicato fin dalla data di costituzione (16/01/2019) il CCNL Commercio sottoscritto da come parte datoriale - Controparte_6 Controparte_7
come parte sindacale - come ente bilaterale, sottoscritto in data 28/12/2016 e CP_8
sottoscritto poi, in data 30/05/2022 un contratto di prossimità ovvero una contrattazione di secondo livello.
pagina2 di 13 Dalla ricostruzione operata nell'atto opposto, la sigla sindacale non CP_9 soddisferebbe i requisiti previsti dalla legge di “sindacato comparativamente più rappresentativo” e, quindi, la società ricorrente avrebbe errato nel calcolare i contributi minimi da versare sulla scorta di tale ccnl, piuttosto che alla stregua del c.d. contratto leader, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi in vigore dal 30/03/2015, sottoscritto da per la parte datoriale e CP_10
per la parte sindacale. Controparte_11
La avrebbe illegittimamente denunciato imponibili contributivi e Parte_1 previdenziali inferiori a quelli scaturenti dall'esatta applicazione del CCNL Confcommercio di riferimento, derogando impropriamente al limite minimo incomprimibile di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali dall'art. 1, comma 1, d.l. 338/89, conv. con modifiche nella L. 389/89
Co Lamentava la parte ricorrente che l di PO ha proceduto illegittimamente al recupero contributivo e delle agevolazioni contributive godute dalla società nel periodo di riferimento per complessivi € 290.164,13 e concludeva come sopra riportato.
Si costituiva l che eccepiva il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
CP_ Si costituiva anche l che concludeva “perché il Tribunale voglia rigettare il ricorso e voglia dunque dichiarare che la società ricorrente è tenuta al pagamento delle somme richieste con il verbale Ispettivo di cui è causa in relazione alle inadempienze accertate nel verbale medesimo, o in via gradata voglia dichiarare che la società ricorrente è tenuta al pagamento delle diverse somme che saranno ritenute di giustizia per le inadempienze accertate nel verbale ispettivo di cui è causa. Vittoria di spese.”
Escussi i testi, all'odierna udienza, sentita la discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza letta pubblicamente.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto respinta la domanda dell' Controparte_2
affinchè venga dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva: esso risulta parte del pagina3 di 13 verbale di accertamento oggi opposto non solo formalmente ma anche sostanzialmente avendo provveduto alla sua notificazione.
La società ricorrente agisce per l'accertamento negativo del credito vantato dall' CP_5
con Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2023000507/DDL del 26.10.2023, redatto dagli Ispettori dell' di PO. CP_5
Essa lamenta innanzitutto la sua nullità “per assoluta ed estrema genericità”. Il G.L. osserva che il verbale è ampiamente dettagliato e motivato: in esso si chiarisce che “…è CP_ svolto su segnalazione della sede di PO ed ha per mandato il controllo della corretta applicazione del CCNL di riferimento da parte dell'azienda “ , Parte_1
C.F. - matricola 5138936133, nella disciplina dei rapporti di lavoro P.IVA_1 dipendente dalla stessa instaurati.” Successivamente si osserva che “Fermo restando il principio di libertà sindacale, infatti, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti "leader" del settore, contratti che vanno comunque sempre utilizzati per l'individuazione degli imponibili contributivi. Le imprese che non applicano tali CCNL potranno, pertanto, rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.” Nelle sue oltre venti pagine descrive ogni passaggio dell'attività svolta, calcola le somme aggiuntive che si reputano dovute e descrive gli strumenti di tutela offerti alla società contro un siffatto accertamento.
La eccepisce inoltre la nullità dell'atto opposto “in quanto non è mai stato Parte_1 notificato all'allora coobbligato in solido, ovvero al sig. , all'epoca dei Parte_2 fatti legale rapp.te della società ricorrente.”
Anche tale eccezione va respinta in quanto laddove la notificazione debba essere eseguita nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, si rende applicabile l'articolo
145 cpc, che, per l'appunto, detta le regole per la notificazione da effettuarsi nei confronti delle persone giuridiche e degli enti in generale.
In particolare, l'attuale primo comma del riferito articolo 145 prevede, al primo periodo, che la notifica ai soggetti diversi dalle persone fisiche “si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
pagina4 di 13 notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”, precisando nel successivo periodo che la notificazione “può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
La notifica al legale rappresentante è dunque attualmente ritenuta dalla legge perfettamente equivalente e alternativa a quella eseguita presso la sede dell'ente
(cfr Cassazione, pronunce nn. 41903 e 35999 del 2021; 25137 e 16775 del 2020).
I testi escussi hanno dichiarato quanto segue.
dichiarava: A.D.R.: Sono dipendente della Fashion Style, azienda di Controparte_13
, che si occupa della gestione del personale di tutte le aziende facenti Parte_2
capo al predetto e, tra esse, anche della . Lavoro per essa dal 2020. A.D.R.: Parte_1
Ricordo che fu assunta tra il 2022/23, nell'aprile 2022, nel marzo Per_2 Pt_4 Pt_5
2023, nel luglio 2022, tra il 2022 e il 2023, nel maggio 2023, Parte_6 CP_14 Pt_7
el marzo 2022, nel settembre 2023. Furono tutti assunti come aiuto Pt_8 Parte_9 commessi. Al momento dell'accesso ispettivo de quo risultavano assunti da non più di
12/13 mesi.
riferiva: A.D.R.: Lavoro per l dal maggio 2010 e ho eseguito Testimone_1 CP_5
l'accertamento presso la , con la collega . A.D.R.: Abbiamo accertato Parte_1 Per_3
che, sulla base dei dati attinti dal sito del CNEL, il contratto leader del settore era quello stipulato “per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi”, in vigore dal
30/3/2015, parti stipulanti Confcommercio per la parte datoriale e / CP_15
/ per parte sindacale, in quanto siglato dalle OO.SS. CP_16 CP_17
comparativamente più rappresentative. Specifico che i dati da noi utilizzati erano Tes_2
quelli che avevamo attinto dal sito del A.D.R.: Abbiamo confrontato la retribuzione Pt_10
applicata dalla società (risultante da LUL, dalle denunce Uniemens) con quella superiore prevista in riferimento ai diversi livelli retributivi dal CCNL Confcommercio, ed abbiamo calcolato sulle differenze retributive la contribuzione dovuta, per i diversi periodi, in relazione alla posizione di ciascun lavoratore, attribuendo il livello retributivo corrispondente alle mansioni pacificamente indicate nelle denunce e nel LUL. CP_18
A.D.R.: Per ciascun lavoratore e per ciascun periodo abbiamo indicato la contribuzione dovuta e, se esistenti, le relative agevolazioni. Non abbiamo riportato la contribuzione pagina5 di 13 effettivamente versata, che risulta dalle denunzie aziendali. A.D.R.: In relazione ai lavoratori per i quali erano state accertate le suddette inadempienze e per i corrispondenti periodi, abbiamo proceduto alla revoca ed al recupero delle agevolazioni medesime contributive, che erano state pacificamente esposte nelle denunce obbligatorie. A.D.R.:
Quando abbiamo revocato le agevolazioni, non abbiamo operato alcun controllo sul
DURC.
, indifferente, chiariva: Lavoravo per Privacy, di fatto distributrice per Testimone_3
, assunto e diretto dal sig. . Vi lavorai dalla prima metà del 2018, fino Parte_1 Parte_2 alla prima metà del 2023, terminai prima dell'estate. La società aveva la stessa sede della
. A.D.R.: Al momento dell'accesso ispettivo per cui è causa, ottobre 2023, io non Parte_1
ero più in servizio. Conosco;
; Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
; ; ; ;
[...] Testimone_7 CP_19 Testimone_8 Testimone_9 [...]
, in quanto, poiché facevo il visual, giravo nei punti vendita del gruppo e CP_20
vedevo che i predetti svolgevano mansione di aiuto commesso, nei vari punti vendita del gruppo. In particolare, presso la sede di Frosinone, a Rovigo, ad Per_2 Pt_4 Pt_5
Aprilia, a Caltanissetta, a Vibonati o Reggio Calabria, Parte_6 CP_19 [...]
non ricordo, a Pontedera, a Pontedera. Giravo nei Tes_8 Testimone_9 Parte_9
punti vendita circa due o tre volte al mese. Posso dire che iniziò nel settembre Per_2
2022, tanto posso riferire, perché frequentavo il punto vendita di Frosinone e mi interfacciavo anche con i nuovi addetti. iniziò ad Aprile 2022; nel Marzo Pt_4 Pt_5
2023; nel luglio 2022; nel Marzo 2022; nel maggio 2023; Parte_6 Pt_8 Pt_7
nel maggio 2023; nel settembre 2022. CP_14 Parte_9
Il Giudice rappresenta al teste l'anomalia che, pur non ricordando la sede di lavoro di
, indicava con precisione la data della sua assunzione. Testimone_8
Il teste rappresenta che può aver avuto contatti con diverse commesse chiamate e che, pertanto, poteva non ricordare la sede di lavoro di , pur Tes_8 Testimone_8 ricordandone la data di assunzione in servizio. A.D.R.: Il “visual” si occupa dell'allestimento del punto vendita e delle vetrine, eventualmente anche coordinandomi con il personale, attraverso specifiche riunioni. Ove necessario, curavo anche colloqui col personale, ma del personale che la Signoria Vostra mi ha elencato non ho curato alcun colloquio per l'assunzione. Nelle singole sedi che ho indicato, oltre agli aiuti commesso elencati a me dalla Signoria Vostra e da me riconosciuti come tali, non ricordo se vi fossero altri addetti. In ciascun negozio vi erano tra i due e i tre addetti minimo. A.D.R: non pagina6 di 13 so elencare nei negozi che la S.V. mi ha chiesto di localizzare per ciascuno dell'aiuto commesso indicati, quali fossero gli altri addetti, non ricordo i loro nominativi.
dichiarava: A.D.R.: Ho partecipato all'ispezione presso la Testimone_10
nell'ottobre 2023 e, a seguito degli accertamenti svolti, abbiamo accertato che il CP_21 contratto leader del settore era quello stipulato “per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi”, in vigore dal 30/3/2015, parti stipulanti Confcommercio per la parte datoriale e / / per parte sindacale, in CP_15 CP_16 CP_17
quanto siglato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. A.D.R.: Abbiamo confrontato la retribuzione applicata dalla società (risultante da LUL, dalle denunce
Uniemens) con quella superiore prevista in riferimento ai diversi livelli retributivi dal CCNL
Confcommercio, e verificato altresì che le prime erano inferiori alle seconde. A.D.R.: La società godeva, per alcuni dipendenti, di agevolazioni contributive, poi revocate per mancato rispetto del contratto. A.D.R.: Abbiamo individuato il CCNL leader del settore sulla base dei parametri che indicavano come aderenti le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. A.D.R.: Abbiamo verificato l'imponibile sulla base delle denunce inviate dall'azienda. A.D.R.: Non ci siamo soffermati sulle differenze contributive dovute. A.D.R.: Non abbiamo verificato se, al momento dell'ispezione,
l'azienda avesse DURC regolare. A.D.R.: Non ci siamo soffermati sulla contribuzione, perché essa si evince dagli imponibili previdenziali.
Tanto premesso va in primo luogo verificato se la società opponente applicasse i c.d. contratti "leader" del settore. Tali sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La società ha dichiarato di applicare, per i propri dipendenti, il CCNL Commercio sottoscritto da come parte datoriale - Controparte_6 [...]
come parte sindacale – come ente bilaterale sottoscritto in data CP_7 CP_8
28/12/2016 e tanto è stato riscontrato in sede di accertamento come emerge dall'esame dei documenti e dalle dichiarazioni dei testimoni.
Riportandosi alla motivazione già adottata da altro giudice di questa sezione, “deve rilevarsi che compete al datore di lavoro offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL (Cass. n.
7781/2015). Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., grava sull'impresa, che - in deroga pagina7 di 13 all'ordinario obbligo contributivo - invoca il diritto al riconoscimento di benefici (come gli sgravi etc), la prova dell'inesistenza dei fatti negativi e il relativo onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni da cui possa desumersi il fatto negativo (vedi: Cass. 7 aprile 2008, n. 8988;
Cass. 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872).
La legislazione meno recente ha fatto riferimento al criterio della "maggiore rappresentatività" come presupposto della normativa di sostegno dell'azione sindacale, in particolare nell'originaria disciplina delle rappresentanze sindacali aziendali prevista dallo statuto dei lavoratori. Successivamente il legislatore richiesto un presupposto maggiormente selettivo: essere l'associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.
La Corte costituzionale, con sentenza del 28/03/2023, n. 52 ha incidentalmente chiarito la differenza fra la nozione di “sindacato maggiormente rappresentativo” e quella di
“sindacato comparativamente più rappresentativo” affermando che il contratto collettivo aziendale in questione era stato sottoscritto dalla organizzazione sindacale che ha CP_7
ritenuto, sempre incidentalmente, non in possesso della maggiore rappresentatività comparativa.
Essa ha richiamato una decisione del Consiglio di Stato (cfr.sezione terza, del 26 settembre 2022, n. 8300) che aveva esaminato specificamente le caratteristiche di tale organizzazione sindacale ove è affermato che per sindacati “comparativamente più rappresentativi”, debbano intendersi quei sindacati che – all'esito della comparazione con le altre associazioni sindacali che hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro concorrente – risultino più rappresentativi. Precisa il Consiglio di Stato che il precedente criterio della “maggiore rappresentatività” veniva solitamente utilizzato dal legislatore “quando la finalità della norma era quella di attribuire specifiche prerogative e diritti alle associazioni sindacali operanti in determinati contesti lavorativi, rispetto alle quali
l'analisi sulla rappresentatività deve tenere adeguatamente conto della necessità di tutelare il principio del pluralismo rappresentativo, onde evitare che un deficit in termini astratti di rappresentatività si traduca in una sostanziale compromissione dell'esercizio delle libertà di azione sindacale costituzionalmente garantite”. In tal caso, pertanto, “la nozione di maggiore rappresentatività va declinata secondo un'accezione inclusiva,
pagina8 di 13 tenendo conto, come ha affermato dalla Corte Costituzionale (6 marzo 1974, n. 54), dell'effettività della forza rappresentativa delle confederazioni sindacali”.
Sempre secondo il Consiglio di Stato, quando il legislatore ha fatto, invece, riferimento al concetto di associazioni “comparativamente più rappresentative” ha voluto operare una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Aggiunge il Consiglio di Stato: “la definizione, utilizzata dal legislatore del 2020, di associazioni comparativamente più rappresentative presuppone, diversamente dal concetto di maggiore rappresentatività, una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. E ciò al fine di commisurare il godimento di determinate prerogative alla effettiva capacità rappresentativa delle organizzazioni soggette al giudizio comparativo. In altri termini, il concetto di rappresentatività comparata (e non più presunta) risulta incompatibile con ogni riconoscimento aprioristico ed irreversibile della rappresentatività in capo ad un'organizzazione sindacale – ancorché tradizionalmente e storicamente rappresentativa
– ed impone, di converso, una costante verifica ed un aggiornamento del confronto tra le organizzazioni sindacali sulla base degli indici oggettivamente verificabili e contendibili
(Corte cost. 4 dicembre 1995, n. 492).” …“La circostanza che la sia un sindacato CP_7
sufficientemente rappresentativo a livello nazionale, tanto da per poter indicare i componenti di un organo collegiale, non comporta che automaticamente sia anche quello più rappresentativo del settore in comparazione con gli altri sindacati confederali, la cui rappresentatività è testimoniata dal sottoscrivere i contratti collettivi nazionali. Tutto ciò
CP_2 chiarito, considerato il rapporto tra la e le organizzazioni sindacali confederali CP_7
CP_2 Con e la prima non può considerarsi comparativamente più rappresentativa, con la conseguenza che l'accordo dalla stessa sottoscritto con l'appellata non era idoneo a fondare l'ammissione alla cassa integrazione in deroga”.
Né induce a ritenere diversamente l'esame della sentenza Tar Roma - Sezione II -
Sentenza 30 ottobre 2023, n. 16048 citata dalla parte ricorrente. Il TAR Lazio riconduce la determinazione della maggiore rappresentatività comparativa allo specifico settore merceologico di riferimento, attraverso la comparazione di organizzazioni sindacali sottoscrittrici di contratti collettivi nazionali tra loro «concorrenti» nel medesimo settore.
L'accertamento della rappresentatività comparata andrebbe eseguito innanzitutto e nei pagina9 di 13 confronti delle organizzazioni dei lavoratori e nei confronti delle associazioni datoriali e la pronuncia non fa alcun riferimento in merito a queste ultime.
Cont Inoltre il TAR cita fonti di diritto di secondo grado (decreti della Presidenza
Consiglio e del (si vedano il DPCM del 08.08.2013; il D.M. Lavoro del Controparte_25
15.07.2014 n. 14280; il DPCM del 14.11.2017; il DPR del 23.03.2018; il DM Lavoro del
26.07.2019 ed il DPCM del 01.06.2022) secondo cui “risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali: per i lavoratori dipendenti del settore privato - Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) - Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) - Unione italiana del lavoro (UIL) - Unione generale del lavoro
(UGL) - Confederazione generale dei sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL) - CO. IT.
SI. AU. LA. (CISAL) ". In tal modo definisce il concetto di maggiore rappresentatività.
Quanto alla maggiore rappresentatività comparativa, la limita “a) al DPCM del 1° giugno
2022, il quale dichiara maggiormente rappresentativa per la composizione CP_7
Comitato di indirizzo e Vigilanza dell' sulla base della "comparazione dei dati CP_5
disponibili relativi alla rappresentatività", quindi all'esito di un'effettiva comparazione su scala nazionale;
b) al DM del Ministero del Lavoro n. 14280 del 15 luglio 2014, il quale statuisce che "da una valutazione comparativa tra i predetti dati sulla rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali citate condotta in base ai suindicati criteri risultano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale le seguenti organizzazioni sindacali: ... AU. LA. (CISAL)". Tali ultimo riferimento è privo del profilo di CP_26 attualità necessario ad un'analisi sulla maggiore rappresentatività comparativa. Il primo si riferisce a un contesto preciso, rappresentato dall'assegnazione al sindacato di funzioni e ruoli di partecipazione negli organismi pubblici – segnatamente il Comitato di Indirizzo e
Vigilanza dell' – ben diverso, pertanto, rispetto al profilo della sottoscrizione di un CP_5
CCNL.
Avendo così verificato anche in questa sede che la non applicava i contratti Parte_1
"leader" del settore, in quanto ha applicato un CCNL non sottoscritto dai sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, fondate sono le contestazioni operate nel Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2023000507/DDL del 26.10.2023 oggi opposto.
pagina10 di 13 Parte opponente in sede di discussione orale ha osservato che ha ottenuto DURC positivo anche in relazione a un periodo oggetto dell'accertamento de quo. Ciò ad avviso della scrivente non appare dirimente in quanto esso può essere richiesto dalle imprese attraverso soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva che, con apposite credenziali, possono verificare in modalità telematica e in tempo reale la regolarità contributiva. La verifica si basa sull'incrocio tra quanto dichiarato dall'impresa e i pagamenti effettuati da quest'ultima. Come osservato dalla Suprema Corte (Cass. sez. lav., 25 ottobre 2018, n. 27107), inoltre, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa da parte dell' al momento del rilascio del DURC non determina l'inesigibilità delle CP_5
differenze contributive rispetto agli sgravi eventualmente ricevuti. Nessuna efficacia certificativa in senso proprio viene riconosciuta per legge al DURC pertanto è anche possibile che, pur a fronte del rilascio di un “documento” che attesti la regolarità, l CP_5
torni sui suoi passi e neghi il diritto a sgravi, prima implicitamente riconosciuto a seguito del rilascio della dichiarazione di regolarità.
Occorre soffermarsi sulle sanzioni irrogate.
È ormai consolidato il principio secondo il quale, perché ricorra l'ipotesi dell'evasione contributiva, secondo la previsione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), è necessario che vi sia:
a) l'occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento deve risultare essere stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato.
Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni ma anche quando ricorra un'incompleta, o non conforme al vero, denuncia obbligatoria attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione.
La suprema Corte (Crr. Cass. 11 luglio 2022, n. 21831) ha di recente osservato che
“Opera l'art. 116, comma ottavo, lett. a), della legge n. 388 del 2000 e ricorre la fattispecie dell'evasione contributiva quando il datore di lavoro occulti rapporti di lavoro o retribuzioni, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, cioè con un comportamento volontario e preordinato e ciò si verifica quando ricorra una denuncia obbligatoria incompiuta o non conforme al vero, con cui è celata all'ente previdenziale l'effettiva pagina11 di 13 sussistenza dei presupposti dell'imposizione. Il datore di lavoro può allegare circostanze tali da vincere la presunzione relativa al carattere doloso dell'omissione.” Ricorre “la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva, disciplinata dalla lett. a) della medesima norma, concernente le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pure avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi;
l'omessa o infedele denuncia configura un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non si può reputare assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (v. Cass. 2 maggio 2018, n. 10427).
Applicando i principi in sintesi riportati, deve escludersi che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di 'evasione' contributiva: l'apparente contrasto di pronunce della giustizia amministrativa sulla natura di sindacato comparativamente maggiormente rappresentativo di la costante trasmissione da parte della società dei dati sui propri dipendenti CP_9 nelle comunicazioni fatte all' , il pagamento regolare della contribuzione ritenuta CP_5
dovuta pur se calcolata sulla base di un minimale contributivo non corretto per quanto sopra esposto induce a ritenere che la abbia provato la mancanza dell'intento Parte_1 fraudolento nell'aderire al CCNL prescelto. Non v'è prova che si sia trattato di un comportamento volontario e preordinato, posto in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, non essendovi prova che la opponente abbia occultato rapporti di lavoro o retribuzioni.
Pertanto vanno ricalcolate da parte dell le sanzioni di legge secondo le CP_5 prescrizioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000 che contempla l'ipotesi meno grave dell'omissione contributiva.
Pertanto il ricorso va parzialmente accolto e per l'effetto va dichiarato che la società ricorrente è tenuta al pagamento delle sanzioni di legge secondo le prescrizioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000.
Stimasi equa la compensazione delle spese di lite atteso l'accoglimento solo parziale delle ragioni delle parti.
P.Q.M.
Il G.L. definitivamente pronunziando così provvede:
pagina12 di 13 - Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che la società ricorrente è tenuta al pagamento delle sanzioni di legge secondo le prescrizioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000 per le violazioni accertate con il verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2023000507/DDL del 26.10.2023
- Compensa le spese di lite
PO, 20/03/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
Il G.L. da atto che alle 18:36 del 20 marzo 2025 provvedeva al deposito del provvedimento letto pubblicamente all'esito dell'udienza ma in data 21.3.25 esso risultava in “abort” e dunque provvedeva a depositarlo nuovamente.
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