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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 4 - CONT/EXTRA-CONTRATTUALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 27 febbraio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 2290/2016 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. C.F._2
Claudio Battista, presso il cui studio in Trani alla via S. Gervasio n. 77 sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
), nella qualità di Controparte_1 C.F._3
erede di rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Persona_1
Andrea Venè, presso il cui studio in Genova alla via Fieschi n. 2/14 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Con atto di citazione, notificato il 13 aprile 2016, ed Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio premettendo che:
[...] Persona_1
- erano proprietari dell'appartamento posto al secondo piano dello stabile condominiale sito in Trani al Corso Luigi Sturzo n. 83, censito in catasto al foglio 26, particella 274, sub. 28;
- nel mese di dicembre 2013, il detto appartamento era stato attinto da fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà di , il Persona_1
quale aveva subito un allagamento a causa di un travaso di acque meteoriche sul terrazzino esterno all'abitazione per l'occorsa occlusione del pluviale ivi presente, come accertato dal proprio tecnico di fiducia, geom. con relazione del 29 CP_2
ottobre 2015;
- a seguito del detto allagamento, la quantità di acqua infiltratasi nel solaio di copertura dell'appartamento sovrastante aveva comportato la formazione di macchie di muffa ed efflorescenze, rendendo insalubri tutti i locali dell'unità immobiliare di cui
è causa;
- con missiva del 25 agosto 2015, avevano diffidato la convenuta a risarcire i danni arrecati all'appartamento di loro proprietà, quantificati in complessivi € 6.910,53, oltre
IVA, di cui € 6.200,00 pari al costo dei lavori necessari al ripristino dello status quo ante, ed € 710,53 a titolo di onorario per l'attività svolta dal loro consulente di parte, ma tale richiesta era rimasta inevasa.
Concludevano, pertanto, chiedendo che fosse accertata la responsabilità di Per_1
nella causazione dei danni all'immobile di loro proprietà e, per l'effetto, che
[...] quest'ultima fosse condannata al pagamento della somma di € 6.910,53 a titolo di risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26 settembre 2016, si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità Persona_1
pagina 2 di 12 della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, evidenziava che:
- era proprietaria dell'unità immobiliare posta al terzo piano dello stabile condominiale sito in Trani al Corso Lugi Sturzo n. 83, sovrastante l'appartamento di proprietà degli attori, censita in catasto al foglio 26, particella 274, sub 30;
- con atto di vendita del 5 agosto 2015, aveva trasferito la proprietà della detta unità immobiliare a sicché non poteva ritenersi responsabile dei Controparte_3
fenomeni infiltrativi verificatisi in data successiva alla vendita dell'immobile;
- gli attori non avevano prontamente segnalato gli asseriti fenomeni infiltrativi riscontrati nel loro appartamento nel mese di dicembre 2013, attivandosi soltanto dopo qualche mese con la richiesta di risarcimento danni, inviata alla stessa il 25 agosto
2018;
- la relazione tecnica del consulente di parte attrice costituiva una mera allegazione di parte, in quanto realizzata in assenza di contraddittorio, oltre ad essere sfornita di un qualsivoglia riscontro probatorio in ordine alla quantificazione dei danni, alla richiesta di iva e al compenso per l'attività svolta.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea. In via subordinata e ferme le conclusioni testé rassegnate, chiedeva che fosse accertata la sua responsabilità nella causazione dei danni all'appartamento di proprietà degli attori limitatamente al solo periodo in cui era stata proprietaria dell'immobile, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 21 luglio 2017, il Giudice, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla parte convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
pagina 3 di 12 Con memoria n. 1, depositata il 7 settembre 2017, ed Parte_1 Parte_2 deducevano l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di posto che quest'ultima, nel momento in cui si era originato il danno da Persona_1
infiltrazioni d'acqua, era la esclusiva proprietaria dell'immobile sovrastante l'appartamento di cui è causa.
Con memoria n. 2, depositata il 16 ottobre 2017, eccepiva il difetto di Persona_1
legittimazione attiva di , in quanto quest'ultimo era titolare del solo Parte_1 diritto di abitazione dell'appartamento danneggiato, mentre l'effettiva proprietaria dell'immobile era la di lui madre come era dato evincere dalla missiva Persona_2 del 9 dicembre 2013 inviata dall'attore alla convenuta per denunciare i danni occorsi all'appartamento di cui è causa in conseguenza delle cennate infiltrazioni.
Con memoria n. 3, depositata il 9 novembre 2017, gli attori evidenziavano che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , oltre ad essere stata Parte_1 proposta tardivamente, era infondata, in quanto quest'ultimo aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile dai propri genitori ( e , i quali si Controparte_4 Persona_2 erano riservati l'usufrutto, in virtù di atto di donazione del 19 dicembre 1990.
La causa veniva istruita con l'audizione dei testimoni Testimone_1 Tes_2
e con l'espletamento di un CTU tecnica.
[...] Testimone_3
Con ordinanza dell'undici febbraio 2022, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo in ragione del decesso di Persona_1
Con ricorso in riassunzione, depositato il 12 aprile 2022, ed Parte_1 Parte_2
riassumevano il giudizio nei confronti di , erede di
[...] Controparte_1
riportandosi ai propri scritti difensivi. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27 Settembre 2022, si costituiva in giudizio il quale insisteva per l'accoglimento Controparte_1 dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della pagina 4 di 12 procedura di negoziazione assistita e si riportava al contenuto dei precedenti scritti difensivi.
La causa veniva, quindi, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, riaperta la fase istruttoria, con ordinanza del
5 dicembre 2023, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
A tale proposta, sebbene accettata da entrambe le parti, la parte convenuta non dava concreta ed integrale attuazione.
Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
27 febbraio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da ed è fondata e deve, quindi, Parte_1 Parte_2
essere accolta.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui al D.L. n.
132/2014, formulata dalla parte convenuta.
Orbene, in tema di negoziazione assistita, nel caso in cui, pur a seguito dell'adesione di parte convenuta all'invito a concludere la convenzione comunicatole da parte attrice, venga successivamente a mancare l'incontro tra le parti ed il conseguente perfezionamento dell'accordo, si delinea un esito negativo della procedura, non potendosi inquadrare l'adesione iniziale, cui è seguito il procrastinare di un'effettiva impossibilità di incontro, un ostacolo per ritenere verificata la condizione di procedibilità, essendo evidente come un'interpretazione in tal senso finirebbe per pagina 5 di 12 eludere la finalità dell'istituto e per divenire un oggettivo impedimento alla radicazione della causa, laddove sia manifesta l'impossibilità di fissare incontri e di concretizzare nei fatti un accordo (cfr. Tribunale di Verbania, Sent. n. 402/2022 relativa ad una controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di somme corrisposte mediante un finanziamento acceso dall'attore con una società finanziaria, ove il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria sollevata dalla società convenuta sul presupposto che l'attore medesimo non aveva portato a termine la procedura conciliativa).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione con cui (e Persona_1
per essa ha dedotto il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva per aver ricevuto, dalla parte attrice, la lettera di contestazione per infiltrazioni d'acqua in data 25 agosto 2015, allorquando aveva già trasferito la proprietà del suo immobile, sovrastante quello di proprietà degli attori, con atto di vendita del 5 agosto
2015.
Sul punto, deve osservarsi che il diritto al risarcimento del danno non segue automaticamente le sorti della proprietà, in quanto si tratta di un diritto di natura personale: invero, la funzione del risarcimento è quella di ricostituire, in capo al soggetto effettivamente danneggiato, la medesima situazione (quantomeno per equivalente) anteriore rispetto al prodursi del danno, sicché il diritto al risarcimento dei danni rimarrà in capo esclusivamente a chi, essendo proprietario al momento dell'evento dannoso, ha in concreto subito la relativa diminuzione patrimoniale (cfr.
Tribunale di Bolzano, Sent. n. 716/2022; Cass. civ., Sez. Unite, n. 2951/2016: “Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. Trattasi di un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”).
pagina 6 di 12 Nella fattispecie in esame, l'evento dannoso (rectius infiltrazioni nell'appartamento degli attori) si è verificato nel mese di dicembre 2013, ovvero in un momento anteriore al trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile di parte convenuta (5 agosto
2015), ragion per cui gli attori sono legittimati a chiedere il ristoro dei pregiudizi subiti dal proprio appartamento a in quanto esclusiva proprietaria Persona_1 dell'immobile all'epoca in cui il danno è stato cagionato.
A ciò si aggiunga, contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi, che gli attori, già con missiva del 9 dicembre 2013, a cui aveva fatto seguito la lettera di diffida del 25 agosto 2015, avevano prontamente denunciato alla convenuta le infiltrazioni di acqua che avevano interessato il loro appartamento, sicché ogni eccezione in tal senso deve essere rigettata (v. doc. 5 allegato alla memoria n. 2 di parte convenuta).
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Nelle controversie relative ai danni derivanti da infiltrazioni provenienti da parti comuni di uno stabile condominiale o da proprietà private, come nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanimemente orientata nel riconoscere una responsabilità di tipo oggettivo al proprietario della cosa dalla quale proviene il danno che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si fonda su due elementi: 1) l'esistenza di una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione che si configura ogniqualvolta sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma.
Da ciò consegue che, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa, sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato.
pagina 7 di 12 Pertanto, mentre incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di custodia, nonché il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, resta a carico del custode fornire la prova dell'imputabilità dell'evento al caso fortuito, ovvero ad un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, nonché di adottare tutte le misure necessarie ad evitare che i beni e i servizi comuni non rechino pregiudizio ai singoli proprietari esclusivi, anche se tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dell'immobile (cfr., ex multis, Cass. Sent. n. 376/2005).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, ed hanno Parte_1 Parte_2
chiesto il risarcimento dei danni occorsi all'appartamento di loro proprietà in ragione del verificarsi di un cospicuo fenomeno infiltrativo avvenuto nel mese di dicembre
2013 nell'appartamento sovrastante, di proprietà di a cui è subentrato, Persona_1
iure successionis, . Controparte_1
Orbene, non è in contestazione tra le parti l'esistenza dei fenomeni infiltrativi lamentati dalla parte attrice e desumibili dalle indagini tecniche espletate dal CTU ing.
, le cui conclusioni sono del tutto condivisibili in quanto Persona_3
congruamente motivate ed immuni da vizi logico-argomentativi, e dalle quali è emerso che: 1) in tutti i locali dell'appartamento di cui è causa è stata rilevata “una pressoché diffusa presenza di macchie di muffa ed efflorescenze, segni inconfutabili del verificatosi fenomeno infiltrativo che ha interessato tutto l'appartamento” e “laddove tale fenomeno era più evidente con presenza di stillicidio di acqua, vi era un maggior degrado degli intonaci e del relativo strato di finitura e tinteggiatura” (v. pag. 4 della relazione peritale depositata il 20 luglio 2019, nonché all. 1 alla detta relazione); 2) i problemi infiltrativi che hanno interessato l'immobile di parte attrice “sono la causa dell'avvenuta evaporazione dell'acqua infiltratasi nel solaio di copertura dell'alloggio (e di calpestio del sovrastante piano) per l' allagamento di tutte le stanze dello stesso” a causa del “travaso delle acque meteoriche accumulatesi sul terrazzino esterno dell'abitazione a seguito dell'occorsa accidentale occlusione del pluviale ivi
pagina 8 di 12 presente per mezzo di detriti di varia natura” (v. pag. 5 della cennata relazione peritale, nonché le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 2 Testimone_2
ottobre 2018, la quale ha confermato, “in riferimento alla circostanza sub. 3 della memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. di parte attrice che nell'immediatezza dei fatti, si recava all'interno dell'appartamento della sig.ra per un normale controllo e Per_1
verificava che, l'appartamento predetto era interessato da un allagamento che interessava il saloncino prospiciente il terrazzino esterno, parte della cucina, ingresso
e corridoio e la camera da letto che dà su Corso Don Luigi Sturzo”, oltre a confermare la circostanza sub 6 della detta memoria (“vero che il fenomeno infiltrativo danneggiava tutti i vani del predetto immobile (i.e. immobile degli attori), interessando, in modo particolare, la maggior parte del soffitto del vano ingresso, delle due camere da letto, del vano cucina e dei due bagni tanto da creare delle perdite d'acqua che dal soffitto cadevano sul pavimento riversandosi altresì su mobili e suppellettili”), in quanto “chiamata dalla sig.ra mi recavo Parte_2 all'interno dell'appartamento degli attori” e le dichiarazioni rese dal teste Tes_3 all'udienza del 15 gennaio 2019, il quale ha precisato che “il 02 dicembre 2013
[...] mi recavo presso l'appartamento di proprietà dei sigg.ri perché CP_5 chiamato dal sig. ed accertavo che all'interno dell'appartamento di Parte_1
proprietà degli attori vi era uno stillicidio diffuso in molte zone del soffitto che interessava tutto l'appartamento. Venivo chiamato dal sig. in qualità di Parte_1
tecnico. Preciso che dopo aver verificato il suddetto stillicidio interessava il soffitto di tutto l'appartamento, verificavo che l'acqua bagnava mobili e suppellettili e se non ricordo male scendeva lungo le pareti di alcuni vani;
Durante il sopralluogo arrivavano due signore in rappresentanza della sig.ra , proprietaria Persona_1 dell'appartamento sovrastante quello di proprietà degli attori all'epoca dei fatti, che ci consentivano l'accesso al piano superiore. Preciso che siamo saliti al piano superiore e siamo entrati nell'appartamento della sig.ra e Persona_1
pagina 9 di 12 verificavamo che tale appartamento era interamente allagato. Successivamente ci siamo recati sul terrazzo dell'immobile della e notavo che lo scarico del Per_1
pluviale era otturato da stracci e detriti di diverso genere che impedivano il deflusso delle acque meteoriche. Preciso altresì che le acque meteoriche si riversavano all'interno dell'appartamento della sig.ra attraverso il vano cucina che Per_1 presentava degli infissi completamente aperti atteso che l'immobile della convenuta era disabitato”); 3) al fine di neutralizzare le cause dei cennati fenomeni infiltrativi, è stata ritenuta necessaria l'esecuzione, all'interno dell'appartamento di proprietà di parte attrice, di lavori finalizzati alla “rimozione di vecchie tinte, vernici o sciabalture”, alla “stuccatura totale o parziale di superfici interne”, alla “tinteggiatura di superfici interne” e ad “opere di facchinaggio”, dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla relazione peritale, per l'importo complessivo di € 5.896,00 (v. pag. 6 della cennata relazione).
Può dirsi, pertanto, accertata la responsabilità della parte convenuta ex art. 2051 c.c. non essendo, del resto, emerso dall'istruttoria alcun elemento tale da consentire di ritenere integrato il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e i danni riscontrati dal CTU, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 c.p., e tenuto conto, altresì, del fatto che (e, per essa, ) non si è, in Persona_1 Controparte_1
alcun modo, adoperata nell'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi scaturenti dall'immobile di sua proprietà esclusiva, né tantomeno ha adottato gli accorgimenti necessari per evitare che il suo terrazzo, a seguito dell'occlusione del pluviale ivi presente, diventasse una fonte di danno per l'appartamento degli attori.
Alla luce delle superiori considerazioni, , erede di Controparte_1 Per_1
deve essere dichiarato responsabile dei danni da infiltrazione di acqua cagionati
[...] all'immobile di proprietà di ed e va, quindi, Parte_1 Parte_2
condannato al pagamento, in favore di questi ultimi, in solido tra di loro, della somma di € 5.896,00 oltre IVA, equivalente al costo dei lavori necessari per la riduzione in pagina 10 di 12 pristino del detto immobile, così come quantificata nella relazione peritale del 20 luglio 2019 redatta dal CTU ing. , oltre interessi legali dalla domanda fino al CP_2
soddisfo.
Tale importo, costituendo un debito di valore ed essendo, quindi, soggetto alle oscillazioni dell'indice dei prezzi al consumo dal momento in cui l'obbligazione è sorta al momento in cui la stessa è monetizzata, andrà rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
e liquidate in favore dell'avv. Claudio Battista, dichiaratosi anticipatario, in
[...]
€ 264,00 per spese borsuali e in € 5.928,00 per compensi (applicati i valori medi con riguardo alle prime tre fasi del giudizio, in ragione della media complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, e i valori massimi con riguardo alla fase decisionale, in ragione del comportamento tenuto da che, pur avendo dichiarato di accettare la proposta Controparte_1
conciliativa del Tribunale, non si è attivato per la sua concreta esecuzione, avuto riguardo allo scaglione relativo al valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 ex
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022), oltre spese borsuali, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di , Controparte_1
con diritto di ed , in solido tra di loro, di ripetere Parte_1 Parte_2
direttamente nei confronti del convenuto quanto a tale titolo eventualmente già versato.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2290/2016 introdotto da ed nei confronti di a Parte_1 Parte_2 Persona_1
cui è subentrato , nella qualità di erede, con atto di citazione Controparte_1
notificato il 13 aprile 2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda proposta da ed;
Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 12 2) per l'effetto, condanna , nella qualità di erede di Controparte_1 Per_1
al pagamento, in favore di ed , in solido tra di
[...] Parte_1 Parte_2 loro, della somma di € 5.896,00, equivalente al costo dei lavori necessari per la riduzione in pristino dell'immobile di loro proprietà, così come quantificata nella relazione peritale depositata il 20 luglio 2019, a firma del CTU ing. , oltre CP_2
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì dell'evento fino al soddisfo;
3) condanna , nella qualità di erede di alla Controparte_1 Persona_1 rifusione delle spese di lite, in favore dell'avv. Claudio Battista, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 264,00 per spese borsuali e in € 5.928,00 per compensi, oltre spese borsuali, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
4) pone definitivamente le spese di CTU del presente giudizio a carico di
[...]
con diritto di ed in solido tra Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di loro, di ripetere direttamente nei confronti del convenuto quanto a tale titolo eventualmente già versato.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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