Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 979/2022RG vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: , con Parte_1 C.F._1
studio in Pesaro viale Vanzolini 18 rappresentato e difeso dall'avv. Renato Brualdi (c.f.:
[...]
e dall'avv. Emanuele Montagna (c.f.: C.F._2
, elettivamente domiciliato in Pesaro, via C.F._3 C.F._3
Castelfidardo n. 3 presso lo studio dell'avv. Renato Brualdi (pec:
rdineavv Email_1 Email_2 Email_3
);
-parte appellante e
, nato a [...], il [...] e residente a [...]
n. 8 (C.F. sia in proprio che quale rappresentante p.t. della S.A.S. C.F._4
BIGINI corrente in Petriano (PU), via Valzangona n. 25 (P.IVA: ), CP_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Leoni
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
La presente sentenza è motivata con riferimento agli atti ritualmente depositati in formato telematico mentre l'istanza di deposito cartaceo, richiesto dalla difesa appellata, va disattesa perché il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo può essere autorizzata solo se vi siano specifiche ragioni tecniche di oggettiva non trasferibilità da allegarsi ed esplicitarsi in termini tecnici a carico della parte richiedente mentre è irrilevante il numero degli atti e la laboriosità del trasferimento dati.
2.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“L'attore è proprietario del capannone industriale sito Petriano (PU), Via Valzangona, come da atto di compravendita a rogito Notaio di Urbino in data 06/06/2001. Persona_1
Il capannone industriale de quo è stato realizzato nel 1996 in forza contratto di appalto tra il precedente proprietario e Mabo Prefabbricati Spa, corrente in Controparte_3
Bibbiena (AR), Loc. Ferrantina, Progettista Generale e Direttore dei Lavori era nominato il Prof.
Ing. , con studio in Pesaro (PU), Via Vanzolini n. 18. Parte_1
Il giorno 15 febbraio 2012, in concomitanza con le nevicate che hanno colpito la zona, il capannone subiva un crollo parziale della copertura, con crollo di una trave portante e danneggiamenti seri di altre travi.
In data 20/02/2012, si recavano sul posto il Prof. Ing. , il sig. e l'ing. Parte_1 CP_4
Mabo Prefabbricati Spa e il sig. per “prendere le decisioni necessarie ad CP_5 CP_3 eliminare o ridurre il rischio di ulteriori crolli”, come confermato dal Prof. Ing. Parte_1
con propria perizia datata 27/02/2012
[...]
Con racc.a.r. in data 23/07/2012 l'odierna attrice invitava ad eliminare i vizi e difetti e a risarcire i danni, ma alla diffida non è seguito alcun intervento.
Veniva così promosso innanzi al Tribunale di Urbino il procedimento per ATP e nominato l'Ing quale CTU il quale così concludeva: “si ritiene che il crollo di una porzione della Per_2
copertura del capannone ed i danni rilevati su buona parte delle restanti travi in c.a.p. e lastre metalliche, siano da ascrivere in generale al fatto che la copertura nel suo complesso non presenta sufficienti caratteristiche di rigidezza e di stabilità nei confronti di sollecitazioni verticali ed orizzontali a cui può essere soggetta e per resistere alle quali dovrebbe essere stata calcolata e realizzata. Si rileva in particolare un'evidente sottovalutazione dell'importanza delle strutture di controventamento, con conseguenti omissioni nella progettazione e nella realizzazione. La trave crollata, le fessurazioni e le rotazioni rilevate sulle strutture portanti orizzontali ne rappresentano incontrovertibile conferma”
Veniva così introdotto il presente giudizio anche nei confronti della ditta
[...]
la cui posizione veniva separata in altro giudizio conclusosi con Controparte_6
l'emissione di sentenza di improcedibilità
Il Giudice, dott. Cucchiella, nel corso del presente giudizio ha ritenuto di non disporre la rinnovazione della CTU, “sia stante il lasso di tempo intercorso rispetto ai fatti di causa, sia nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo”, per verificare le responsabilità, in quanto sul punto il CTU si era già espresso, ma disponendo la stessa unicamente al fine di quantificare i costi e le spese per effettuare i lavori indicati nella relazione. Le operazioni peritali iniziavano il 15/01/2018.
Il convenuto sollevava eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio e di decadenza dell'azione. La stessa non risulta fondata posto che i termini iniziano a decorrere dal momento in cui i vizi e difetti occulti sono stati scoperti e tale momento è da considerarsi l'ATP, pertanto, i termini sono ampiamente rispettati.
Il CTU, Ing concludeva affermando che pur riconoscendo che non tutti i pannelli in Per_2
lamiera sono stati egualmente deformati a seguito delle nevicate del febbraio 2012 e che anzi, alcuni di essi, si presentano visivamente intatti, per garantire la sicurezza rispetto a possibili ulteriori nevicate di notevole entità, non è possibile prevedere soltanto un intervento parziale per il ripristino della copertura. Pertanto Il C.T.U., a seguito dei sopralluoghi effettuati e degli accertamenti tecnici eseguiti, riteneva che i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, potevano essere così riassunti:
1) Smontaggio, calo a terra, pallettizzazione e trasporto a discarica delle lastre del controsoffitto in fibrocemento deteriorate;
2) Smontaggio, calo a terra e pallettizzazione delle lastre di copertura gravemente deteriorate in corrispondenza delle travi nn.22 e 37, escluso il trasporto a discarica;
3) Rimozione della trave gravemente deteriorata, demolizione a piè d'opera e suo trasporto a discarica;
4) Fornitura e posa in opera di n.2 travi reticolari in profili metallici, in sostituzione della crollata e di quella gravemente deteriorata;
5) Posa in opera di controventamenti in profili ad “L” zincati, in sostituzione degli esistenti;
6) Posa in opera di nuove lastre curve di copertura in alluminio “tipo FIBRALL” di sormonto delle esistenti mediante fissaggio con viti per calcestruzzo tipo Ave, con guarnizione in EPDM e rondella inox su listello in legno impermeabilizzato con guaina liquida;
7) Consolidamento delle porzioni di travi che, a seguito delle anomale sollecitazioni subite, presentano crepe e fessure, mediante asportazione delle parti deteriorate ed applicazione di resine strutturali ad alta resistenza;
8) Posa in opera di pannelli in fibro-cemento di controsoffittatura, ad integrazione di quelli in opera in buone condizioni;
9) Controllo e rispristino mediante saldatura dei supporti metallici “ad omega” posizionati alle estremità delle travi;
10) Completamento delle murature in blocchi di gas-beton che, a seguito del crollo della trave immediatamente soprastante, sono state danneggiate.
11) Spese tecniche relative al calcolo strutturale delle n.2 travi metalliche da porre in opera in sostituzione di quella crollata e di quella gravemente deteriorata, presentazione della pratica all'ex-Genio Civile e loro collaudo statico.
Per la quantificazione dei costi, allegava il computo metrico e ipotizzava che i presumibili costi da sostenere per il ripristino della copertura degli immobili danneggiati ammontino ad €.
73.255,55 + I.V.A.
La responsabilità del crollo non può che essere addebitata all'Ing Direttore dei Pt_1
Lavori, il quale, già nella sua prima relazione all'epoca dell'evento, aveva riconosciuto che la copertura “non fosse idonea a sostenere i carichi di neve previsti dalle normative dell'epoca e pertanto inadatta al suo scopo”. Il CTU, nella sua relazione eseguita in corso di ATP e acquisita nel presente giudizio, ha chiaramente attribuito le cause del crollo a difetti di realizzazione delle opere. Evidenziava infatti che le suddette opere di progetto, oltre ad essere evidentemente inconsistenti ed inadeguate per resistere a sollecitazioni che determinano la rotazione delle travi ad “Y”, non sono state neppure realizzate come previsto in sede progettuale.
La Cassazione (sent. n. 5799/2021) si è pronunciata sul tema sostenendo che il progettista- direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
La domanda di risarcimento del danno è accolta nella misura indicata dal CTU per i costi da sostenere per il ripristino della copertura degli immobili. Non risulta invece provata la domanda di risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito dalla Parte_2
Sono poste a carico di parte soccombente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino così provvede:
Accoglie la domanda di parte attrice e condanna parte convenuta al risarcimento della somma di euro 73.255,55 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condanna al ristoro delle spese legali in favore dell'avv. Leoni Parte_1
dichiaratosi antistatario che si liquidano in euro 7.200,00 oltre spese generali, IVA e cpa
Pone a carico di parte soccombente le spese di CTU e di ATP.
3.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf.
Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla verifica della responsabilità dell'appellante quale direttore dei lavori nella realizzazione della struttura prefabbricata per cui è causa.
4.Preliminarmente è necessario rilevare che la domanda proposta dall'originaria attrice nei confronti del direttore dei lavori/odierno appellante può essere scrutinata solo sotto il profilo della responsabilità ex art. 1669 c.c.
5.Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie in esame e segnatamente della responsabilità dell'appellante va premesso che l'art. 1669 c.c. è posto a tutela dell'interesse del committente a usufruire a lungo di un bene a ciò destinato e perciò prevede una garanzia che si protrae oltre il termine biennale di cui all'art. 1668 c.c.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza l'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione sistematica all'interno della disciplina del contratto di appalto, prevede una responsabilità di tipo extracontrattuale in quanto posto a tutela di interessi aventi rilevanza pubblica, concernenti la stabilità e la solidità degli edifici di lunga durata e l'incolumità personale della collettività.
In quest'ottica, la ratio della norma è garantire una maggiore protezione a chiunque possa subire un pregiudizio a causa dei vizi di costruzione di un immobile di lunga durata anche considerando la possibilità che i difetti costruttivi si manifestino dopo anni dalla realizzazione dell'edificio. In altri termini, l'art. 1669 c.c. non tutela tanto l'interesse del privato committente alla realizzazione di un'opera dotata di stabilità quanto piuttosto l'interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l'incolumità pubblica (cfr. Cass. n.
462/2002 secondo cui "Le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale").
In definitiva, tale responsabilità non trova fondamento nel contratto di appalto quanto, piuttosto, nel fatto in sé di aver costruito l'immobile, indipendentemente dalla qualifica del rapporto giuridico sottostante, assumendo così i caratteri propri della responsabilità da fatto illecito.
Accogliendo questa impostazione, tale azione di responsabilità è stata estesa anche al di fuori del contratto di appalto ed è stata riconosciuta anche a favore dell'acquirente dell'immobile (Cass. n.
9853/1998) e, più in generale, a qualunque terzo che lamenti di essere danneggiato dai gravi difetti della costruzione, dalla rovina o dal pericolo di rovina di essa (Cass. n. 1748/2005), nei confronti del venditore-costruttore, dell'appaltatore e del direttore dei lavori, nonché di qualsiasi altro soggetto che abbia concorso alla costruzione dell'immobile ed assunto così la responsabilità dell'opera (Cass. n.7619/1997). Va, poi, ricordato che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità "la natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dall' appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo" (cfr. Cass. n.
15789/2003).
Il direttore dei lavori è tenuto, dunque, in tale sua qualità e in relazione agli obblighi che gli sono propri, a rispondere dei danni cagionati ai terzi nell'esercizio della sua attività.
6.Quanto ai presupposti applicativi, si osserva che per "gravi difetti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c. si intende ogni deficienza o alterazione che intacchi in modo significativo tanto la funzionalità quanto la normale utilizzazione dell'opera (Cass. 27315/2017, Cass. 456/2016,
Cass. 84/2013 e Cass. 20644/2013: "In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile").
In particolare, l'orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato nel senso di ritenere "gravi" quei difetti di costruzione che consistono in una qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera che, pur non riguardando parti essenziali della stessa e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina, incidano negativamente in modo considerevole sul godimento dell'immobile (cfr. Cass. n.19868/2009; n. 2007/2011).
Secondo tale interpretazione, l'art. 1669 c.c. include tra i difetti di cui il costruttore, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono tenuti a rispondere in solido anche quelli che, pur non compromettendo la stabilità, totale o parziale dell'edificio, possano essere, comunque, qualificati "gravi". Ai sensi della citata norma, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva né è, perciò, esclusa ex se dalla modesta entità, in rapporto all'intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
La S.C. ha, infatti, costantemente spiegato che "configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera, purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" (cfr. Cass. n. 22093/2019; Sez. Un. n. 7756/2017; Cass. n. 20644/2013; n.
84/2013; n. 9119/2012 n. 19868/2009).
In altri termini, costituiscono gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive che riguardano elementi secondari e accessori purché comportino un apprezzabile danno alla funzione economica dell'immobile e anche se eliminabili con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture.
7.Nella presente fattispecie è indubitabile che i difetti costruttivi lamentati dall'appellata ricadano nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. atteso che essi (come sarà meglio illustrato con il richiamo della Ctu svolta in sede di accertamento tecnico preventivo) sono risultati tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile.
8.Tanto premesso appare necessario, anche in ragione delle censure formulate dall'appellante di incompletezza ed erroneità degli accertamenti peritali posti dal Tribunale a fondamento della propria decisione, richiamare e trascrivere il contenuto dell'ampia e dettagliata relazione depositata in sede di accertamento tecnico preventivo:
“Il capannone industriale di proprietà del ricorrente è localizzato in Comune di Petriano - Via
Valzangona, 25. Si tratta di fabbricato realizzato da MABO PREFABBRICATI S.p.A. nel 1996 su incarico della che poi lo alienò a parte attrice in data Parte_3
06/06/2001. Per la sua realizzazione venne presentata Denuncia dei Lavori al S.D.OO.PP. e D.S. di Pesaro n.0985/96 Cod.EAI. Di superficie complessiva mq. 1470 circa ed altezza utile interna mt. 4.70, è costituito da struttura prefabbricata a due campate in travi ad “Y”in c.a.p. delle lunghezza di circa mt.16,00, portate da colonne in c.a. Fra le travi reticolari ad “Y” di copertura furono poste in opera coppelle in lamiera d'alluminio grecata, di lunghezza mm.2260, nervature di altezza mm.50 ca. e spessore mm.
0.65. Le suddette lastre vennero collegate alle travi portanti mediante bulloni, in parte annegati alle loro estremità in fase di getto ed in parte posi-zionati in opera (ALLEGATO F – Foto nn. 1-2). In data 15/02/2012, a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che si ebbero in quel periodo, una delle travi portanti crollò, trascinando con sé le lastre metalliche ad essa collegate e producendo rilevanti danni alle partizioni interne dei vani sottostanti ed ai manufatti in essi contenuti. Anche buona parte delle restanti travi reticolari ad “Y”, pur non crollate, furono soggette a gravi danneggiamenti, evidenziati oggi dalla presenza di fessurazioni particolar-mente concentrate in corrispondenza degli appoggi sulle travi perimetrali (ALLEGATO F – nn. 3-4-5-6-
7-8-9-10-11). Per questo motivo sono state in buona parte puntellate assieme ai pannelli in lamiera più deformati, specie quelle poste in prossimità delle due testate del capannone. Gran parte delle lastre di copertura subirono danni irreversibili che ne determinarono accentuate deformazioni, ma non il loro crollo a terra, salvo che per quelle connesse con la trave crollata.
Evidenti sono poi le fessurazioni concentrate sulle estremità delle travi ad “Y”, mentre le restanti sezioni, comprese quelle di mezzeria, non presentano danneggiamenti di qualche rilevanza, se non in corrispondenza della mezzeria, dove erano collegati i profili di controventamento che, strappandosi, hanno creato lesioni in alcuni montanti centrali delle travi. Sono state altresì rilevate alcune fessurazioni sulle travi ad “H” di correa in corrispondenza di quelle presenti sulle travi ad “Y”, dovute ai carichi verticali concentrati da queste ultime trasmessi. La maggior parte dei controventi posti in opera sono ampiamente deformati e/o completamente disancorati dai montanti dove erano stati fissati (ALLEGATO F – nn. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23). Lo scrivente ha inoltre esaminato l'estremità opposta del capannone, sia dall'esterno che dall'interno, rilevando che la prima e la seconda trave ad “Y” hanno subito accentuate rotazioni verso l'in-terno, ancor oggi facilmente rilevabili, pur non crollando a terra. I pannelli in lamiera grecata ad esse connessi presentano accentuate deformazioni irreversibili con configurazione a
“V” e conseguente perdita di portanza. (ALLEGATO F – nn. 24-25-26-27-28). Allo stato attuale l'immobile è abbandonato ed inutilizzato in quanto integralmente non agibile.
3.2. INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DEL CROLLO
3.2.1. CONSIDERAZIONI SUL CARICO DELLA NEVE GRAVANTE SULLA COPERTURA
Durante le operazioni peritali le parti convenute hanno unanimemente e con forza sostenuto come i danni rilevati sul capannone vadano ascritti ad un eccessivo carico della neve, che la copertura, calcolata per un carico accidentale massimo di 120 kg/mq, non avrebbe in nessun caso potuto sostenere. A dimostrazione di ciò, hanno inviato allo scrivente abbondante documentazione costituita da articoli di giornale, comunicati stampa ed immagini fotografiche attestanti l'eccezionalità delle precipitazioni nevose in alcune località della zona circostante la città di
Urbino (ALLEGATO D). Lo scrivente, oltre a far notare come in nessuno dei documenti ricevuti sia rilevabile il reale carico-neve agente nella località e tanto meno sulla copertura del capannone in oggetto al momento del crollo (eventualmente individuabile attraverso un accertamento dello spessore e del peso specifico dello strato di neve), vuole evidenziare come, nel caso in esame, tentare di dedurre per analogia con altre località (neppure limitrofe e caratterizzate da diverse altitudine, esposizione e caratteristiche morfologiche del terreno) il reale carico della neve, sia del tutto improponibile, visto oltretutto che la località Valzangona ed il capannone in particolare sono posti su un crinale dove l'azione del vento non permette la formazione di accumuli di neve sulle coperture, né tanto meno che, nel caso particolare, questa si elevi al di sopra dei pannelli di tamponamento, che superano di soli cm.60-70 delle lastre metalliche di copertura. Gli elevati spessori del manto nevoso rilevati nelle località indicate dai convenuti, nulla possono quindi avere a che vedere con l'effettivo spessore della neve presente sulla copertura del capannone né tanto meno questo può essere in qualche modo da essi dedotto.
Successivamente, nelle loro osservazioni alla Bozza di C.T.U., i CC.TT.PP. hanno unanimemente stigmatizzato le sopra ribadite affermazioni del C.T.U. In particolare, l'Ing. rileva CP_7 come, a suo parere, il C.T.U. volutamente “ignori, senza comprovato fondamento, le tesi e i documenti prodotti da alcune delle parti coinvolte nel giudizio”. Il medesimo C.T.P. sostiene poi che “sarebbe stato suo dovere attivarsi per verificare, nel modo più oggettivo possibile, se quanto affermato dalla totalità delle Parti resistenti rispondesse, o meno, a verità.” Per quanto riguarda infine il fatto che “non c'è un solo punto la mancata stima sull'entità del carico in copertura e sulla presumibile altezza della neve”, aspetto che il C.T.U. avrebbe lasciato “completamente irrisolto e abbandonato”, si fa notare come l'avere sopra affermato che, per le caratteristiche costruttive dell'edificio e per la ventosità del luogo, l'altezza della neve non avrebbe potuto superare i cm.60-70 (pari all'incirca al dislivello medio fra la copertura e l'estremità superiore dei pannelli di tamponamento) è già attribuire uno spessore massimo allo strato di neve. Resta da definire (cosa non da poco e del tutto opinabile, in mancanza di comprovate verifiche eventualmente a suo tempo effettuate), il reale peso specifico della neve. Dalla letteratura tecnica si ricava che il peso a mc. della neve può variare da 20 kg/mc (neve fresca appena caduta) a 200 kg/mc (dopo parecchie ore o giorni dalla caduta). Di conseguenza, per il presumibile spessore di cm.60-70 di cui sopra, nel caso si assumesse un peso specifico della neve pari a 20 kg/mc, si otterrebbe un carico sulla copertura pari a 12-14 kg/mq, mentre per un peso specifico di 200 kg/mc, si otterrebbe un carico sulla copertura pari a 120-140 kg/mq.. Anche nelle condizioni più sfavorevoli, ci si troverebbe quindi al di sotto del carico massimo ammissibile (120 kg/mq), considerando che la copertura deve ovviamente possedere riserve di resistenza corrispondenti ad un coefficiente di sicurezza pari ad al-meno 1,5, che la portano a dover resistere a carichi dell'ordine di circa 180 kg/mq prima di arrivare al collasso. A riprova di ciò, come ampiamente evidenziato nel seguito, le travi reticolari ad “Y” in c.a.p. hanno retto bene alle sollecitazioni derivanti dal carico neve, mantenendo una
contro
-freccia in campata anche quando parte della struttura stava crollando, non quindi per un abnorme carico-neve, ma per il probabile sottodimensionamento delle lastre metalliche di copertura e per le inadeguate opere di controventamento realizzate.
3.2.2. CONSIDERAZIONI SUI DIFETTI COSTRUTTIVI RILEVATI.
Per quanto riguarda la porzione di copertura crollata, si ritiene che all'origine dell'accaduto stia anzitutto l'assoluta mancanza di controventamenti idonei ad evitare rotazioni delle travi ad “Y” a seguito delle sollecitazioni trasversali derivanti da carichi verticali accidentali agenti sulla copertura (neve). A questa situazione di generale precaria stabilità si aggiunge l'assoluta mancanza delle opere di controventamento previste in sede progettuale sulla prima campata ed il difforme controventamento della seconda. Attraverso le lastre metalliche di copertura (di cui non esistono schede tecniche, certificazioni o calcolazioni attestanti le reali capacità portanti) progressivamente deformatesi per il carico della neve, si sono innescate anomale sollecitazioni e conseguenti rotazioni anzitutto della prima trave, immediatamente adiacente ai pannelli di tamponamento e, da quella parte, completamente priva di ancoraggi che ne potessero bloccare la rotazione. Da questa, attraverso le lastre metalliche di copertura in lamiera grecata, le sollecitazioni instabilizzanti si sono trasmesse alla seconda e, di conseguenza, alla terza trave ad
“Y”, che è crollata trascinando con sé le lastre metalliche di copertura a cui era collegata.
Relativamente alle travi danneggiate e a tutt'oggi puntellate, si ritiene che, per la conformazione,
l'entità e la localizzazione delle fessurazioni, le stesse siano state soggette ad anomale sollecitazioni taglianti sugli appoggi, derivanti da rotazioni sostanzialmente analoghe a quelle che hanno determinato il crollo della terza trave prossima alla testata ma che, essendo su ambo i lati collegate dalle lastre di copertura e dai due profili metallici di controventamento, non sono uscite dalla loro sede e non sono crollate a terra. Sono state proprio queste anomale ed impreviste sollecitazioni trasversali a determinare la perdita di verticalità delle travi e la conseguente frattura di buona parte delle loro estremità per il fatto che l'appoggio, da piano che era, si ridusse ad un semplice spigolo in calcestruzzo, quindi con una elevatissima concentrazione del carico su una limitatissima superficie, oltretutto caratterizzata da elevata fragilità.
Dall'esame degli elaborati progettuali ed in particolare della Tavola 3 si rileva come nell'elaborato grafico denominato “Collegamento delle travi di copertura a Y in zona sismica” fosse stata prevista la posa in opera di n.2 profili orizzontali di controventamento fra tutte le travi, uno superiore ed uno inferiore, oltre che di altri n.2 profili “a croce di Sant'Andrea” sulle prime due campate di ogni testata. Venne in realtà realizzato un solo controventamento in mezzeria (con le omissioni già dette), ma per il suo dimensionamento non sono state rinvenute specifiche calcolazioni. Le lastre metalliche di copertura, benché in gran parte deformate, sono state general-mente in grado di sostenere i carichi-neve a cui sono state soggette (nessuna di esse è caduta a terra, se non quelle poggianti sulla trave crollata), anche se la mancanza di adeguati controventamenti ha permesso la rotazione delle travi, più o meno accentuata, ma certamente esaltata dalla conseguente concentrazione di accumuli di neve sulle lastre metalliche più inflesse.
Le travi di copertura, nelle sezioni mediane (dove le sollecitazioni flettenti sono massime trattandosi di travi appoggiate), hanno retto bene alla prova, mantenendo (come risulta in atti) la
contro
-freccia positiva in mezzeria, senza evidenziare fessurazioni o comunque segni di cedimento, che si sono invece avute alle estremità, per quanto sopra evidenziato. Unici segni di una certa rilevanza sono le fessurazioni dei montanti centrali delle travi in c.a.p. in corrispondenza del collegamento con i profili di controventamento che, non in grado di resistere alle sollecita-zioni, hanno generalmente strappato i supporti o li hanno ampiamente fessurati.
Non si ritiene pertanto che le azioni di taglio sulle estremità delle travi abbiano di per sé potuto determinare le fessurazioni in quanto derivanti da un eccessivo carico sulla copertura, ma che queste siano state conseguenti alle rotazioni delle travi ad “Y” che, riducendo la superficie d'appoggio della base, hanno prodotto sollecitazioni anomale, con una concentrazione del carico sugli spigoli e di conseguenza, in alcuni casi, anche sulle sottostanti travi di correa. Pare quindi evidente come all'origine dei danni stiano principalmente difetti ed omissioni nella realizzazione di particolari costruttivi quali le opere di controventamento che, pur non essendo strutture portanti, assumono qui un'importanza fondamentale, specie quando si ha a che fare con travi relativamente “leggere” quali le reticolari in c.a.p.. In questi casi è particolarmente importante porre in opera consistenti e diffusi controventamenti verticali del tipo “a croce di S. Andrea” e paralleli alla falda, nel caso in esame del tutto inesistenti. La configurazione triangolare dei profili è senza dubbio molto più irrigidente ed affidabile rispetto a quella costituita da profili orizzontali quali quelli (laddove presenti) posti in opera. Questi ultimi, tendendo ad assumere una configurazione “a parallelogramma”, invece di impedire la rotazione delle travi, possono addirittura (in presenza di una soluzione di continuità nei controventamenti come nel caso in esame) peggiorare la situazione, trasmettendo sollecitazioni trasversali da una trave all'altra come per un vero e proprio “effetto domino”, che potrebbe aver contribuito a causare almeno parte degli anomali movimenti rotatori delle travi.
Nelle sue osservazioni alla Bozza di C.T.U., l'Ing. C.T.P del Direttore dei Lavori Prof. Ing. Per_3
contesta le affermazioni dello scrivente anzitutto in merito alle cause che Parte_1
hanno determinato il crollo della porzione di copertura, riconducendo quanto accaduto all'eccessivo carico neve. A riprova delle sue affermazioni evidenzia una fotografia del capannone sotto la neve, a dimostrazione dei notevoli spessori in gioco. In realtà l'immagine fotografica mostra spessori della neve accumulatasi (o accumulata) intorno al capannone, per un'altezza stimabile in mt.1,80 circa. L'altezza della neve sulla copertura non appare invece superare la quota superiore dei pannelli di tamponamento, come affermato in precedenza dallo scrivente. Il carico che il C.T.P. stima essere stato presente sulla copertura al momento del crollo, pari a 375 kg/mq, non pare essere in alcun modo da lui giustificato. Il C.T.P. propone nel seguito una sua ricostruzione della caduta di parte della copertura che, a suo parere, sarebbe avvenuta con la trave crollata (e quelle ad essa adiacenti) in posizione perfettamente verticale. La causa del crollo sarebbe da addebitarsi all'eccessivo carico della neve, che avrebbe determinato la
“rottura per taglio in prossimità dell'appoggio”, per cui “la parte terminale della trave è pervenuta al collasso per sfilamento delle barre longitudinali poste nella piattabanda inferiore e delle staffe presenti sull'anima”. Il C.T.U. condivide quanto affermato dal C.T.P. in merito al fatto che non possa essere la mancanza dei previsti controventamenti ad aver determinato il crollo della porzione di copertura, vista la loro evidente inconsistenza ed incapacità a garantire la tenuta nei confronti di possibili rotazioni delle travi ad “Y” per contenere o evitare le quali non risultano essere stati calcolati. Giustamente il C.T.P. evidenzia come ben altre dimensioni e consistenza avrebbero dovuto possedere auspicabili strutture “reticolari di falda” che, al contrario, sono del tutto mancanti. Lo scrivente non intende sostenere che le rotazioni delle travi ad “Y” siano state causate dalla rilevata difformità rispetto agli elaborati progettuali nella realizzazione delle opere di controventamento, ma vuole semplicemente evidenziare che le suddette opere di progetto, oltre ad essere evidentemente inconsistenti ed inadeguate per resistere a sollecitazioni che determinano la rotazione delle travi ad “Y”, non sono state neppure realizzate come previsto in sede progettuale.
C.T.P. sostiene che le travi ad “Y” non hanno subito rotazioni, ma che, in particolare, a causa dell'eccessivo carico della neve, le loro estremità si sono fessurate per taglio e che quindi, per questo motivo, la trave crollata si è progressivamente fessurata da un lato fino a collassare.
Rispetto a tale ricostruzione dei fatti, si fa notare che: 1) le fessurazioni sull'ala inferiore di parte delle restanti travi indicano chiaramente che le sollecitazioni sono state concentrate in corrispondenza degli spigoli, che quindi hanno effettivamente ruotato. A riprova di ciò anche le fessure ed i distacchi di calcestruzzo rilevabili sulle travi di correa, a fianco delle piattabande inferiori delle travi ad “Y”;
2) dalla parte opposta del capannone sono rilevabili fenomeni del tutto simili a quelli che hanno determinato il crollo della porzione di copertura. Dal rilievo fotografico effettuato nel corso delle operazioni peritali sulla sommità del capannone (ALLEGATO F – nn. 24-25-26), si vede come la rotazione della prima trave (quella posta a filo dei pannelli di tampona-mento), abbia comportato un'evidente deformazione, verso l'interno della copertura, della scossalina esterna di corona- mento dei pannelli di tamponamento, con uno spostamento massimo in mezzeria di circa cm.15-
20. Tale deformazione è localizzata (e molto accentuata) nella porzione di capannone posta fra le due campate, proprio laddove, dalla parte opposta, si è avuto il crollo. La seconda e la terza trave hanno altresì ruotato, deformando sensibilmente i controventi e, in particolare, i pannelli metallici di copertura. Da notare che la seconda trave presenta a tutt'oggi uno spostamento verso l'interno della piattabanda superiore rispetto all'asse verti-cale pari a cm.10-15. Il fatto che la deformazione sia a tutt'oggi rilevabile e che la trave, al contrario della sua speculare dalla parte opposta, sia ancora visibilmente ruotata verso l'interno, è dovuto alla mancata caduta dei pannelli metallici che, ancora in loco benché ampiamente deformati, l'hanno mantenuta in equilibrio. Dalla parte opposta, una volta crollati i pannelli fra la seconda e la terza trave, la seconda è ritornata nella posizione iniziale.
3) Va inoltre evidenziato che, se il collasso della trave fosse avvenuto secondo le modalità ipotizzate dal C.T.P. Ing. appare inspiegabile il fatto che la testata della trave opposta a Per_3
quella crollata, nonostante sia uscita dalla sua sede, si presenti intatta, senza fessurazioni o segni di cedimento, mentre la trave di correa presenta al di sotto di essa evidenti fessure derivanti da accentuate rotazioni.
QUESITO N.2
“…… e distinguere gli eventuali decorsi causali concorrenti ascrivibili ai diversi ricorrenti;
”
3.3 DECORSI CAUSALI CONCORRENTI ASCRIVIBILI AI DIVERSI RICORRENTI
: Controparte_8
Controparte_9
Alla luce di quanto sopra descritto, lo scrivente ritiene di poter affermare che i danni rilevati nel capannone siano anzitutto ascrivibili alla mancata posa di adeguate strutture di controventamento verticali e di falda, a garanzia della tenuta rispetto a possibili rotazioni delle travi ad “Y” a seguito dell'azione di carichi verticali agenti sui pannelli metallici di copertura. In particolare, per quanto sopra dettagliato, si ritiene importante far notare come i suddetti fenomeni si siano innescati a partire dalla prima trave, quella immediatamente adiacente ai pannelli di tamponamento, del tutto priva di ritegni da quel lato. A ciò si aggiunge il fatto che la struttura prefabbricata fu montata senza tenere conto di quanto indicato nella Tavola n.3 relativamente ai controventamenti, che dovevano essere realizzati nella tipologia di “croce di S.
Andrea” sulle due campate iniziali di ogni testata, cosa che in realtà non è stata fatta. Si fa inoltre notare come nella documentazione in atti non siano presenti schede tecniche e/o calcolazioni che giustifichino l'adozione delle lastre metalliche di copertura per il sovraccarico di kg.120/mq di calcolo, né che di esse il costruttore abbia consegnato copia allo scrivente, nonostante le sue reiterate richieste in tal senso. Per quanto riguarda i “ritegni sismici”, va evidenziato come quelli di collegamento delle travi ad “Y” con le travi ad “H” siano stati realizzati in maniera difforme rispetto a quanto indicato nella Tavola n.
3. Le estremità dei cavallotti, invece di essere resi solidali con bulloni disposti sulla trave-canale, vennero saldati su piatti annegati nel getto di calcestruzzo. La soluzione di affidare la tenuta al sisma soltanto a tondini ad aderenza migliorata sagomati e saldati in opera su un piatto metallico e passanti in un foro praticato sulla paretina in calcestruzzo della trave ad “Y” pare sinceramente affrontare in maniera “sbrigativa” ed
“economica” un problema che, per l'importanza che riveste, avrebbe forse richiesto ben altro impegno progettuale ed esecutivo. In particolare, si fa rilevare come alcuni di questi ritegni sismici si presentino dissaldati e quindi assolutamente non in grado di adeguatamente assolvere alla loro fondamentale funzione. Parte dei “ritegni sismici” di collegamento fra le colonne e le travi ad “H”, essendo i relativi fori de-centrati e/o irregolari, non garantiscono adeguatamente la tenuta rispetto a sollecitazioni sismiche. In una delle colonne sono del tutto assenti (ALLEGATO
F – Foto nn. 29-30-31-32-33-34-35).
PROGETTISTA STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A. E C.A.P.:
ING. GHERARDO CP_10
Nelle tavole esecutive strutturali non si rilevano indicazioni per la realizzazione di opere di controventamento verticali e di falda in grado di garantire alla struttura un'adeguata tenuta rispetto a possibili rotazioni delle travi derivanti dalla presenza di carichi verticali quali la neve.
La funzione di controventamento è stata in pratica affidata ai soli pannelli di copertura in lamiera grecata che, per i limitatissimi spessori (lastre non praticabili) e per i precari collegamenti alle appendici superiori delle travi ad “Y”, non possono garantire, come in effetti non hanno garantito, un'adeguata resistenza. Nella Tavola n.3 vengono indicate in sezione verticale le opere di controventamento “a croce di S.Andrea” sulle prime due campate ed i soli correnti superiore ed inferiore sulle restanti, oltre che i profili ad “L” da utilizzare 30x30x3. Nel particolare della sezione di mezzeria della trave ad “Y” (anche se in nessun elaborato viene esplicitamente indicato il numero dei controventi che avrebbero dovuto essere posti in opera, ne fu realizzato uno soltanto in mezzeria) si notano quattro piatti con asole (due superiori e due inferiori alla distanza in verticale di cm.54,5) indicati come “ferri piatti 40x3 zincati per collegamento travi”, dove pare di capire che per travi si intendano i profili ad “L” 30x30x3 di cui sopra, adibiti al controventamento, ma per il dimensionamento dei quali non sono state rilevate calcolazioni di alcun genere. Si fa inoltre notare come nella documentazione in atti non siano presenti schede tecniche e/o calcolazioni che giustifichino l'adozione delle lastre metalliche di copertura per il sovraccarico di kg.120/mq di calcolo. A questo proposito, nelle sue osservazioni alla Bozza di
C.T.U., al “Punto 5”, il C.T.P. Ing. fa osservare che “gli ordini dei materiali Persona_4 emessi dall'Ufficio Tecnico di MABO prevedevano l'utilizzo di lastre di spessore 7/10 (maggiore del 6,5/10 riscontrato dal C.T.U.) con raggio di curvatura 3500mm”. A tale affermazione il C.T.P. non allega alcun riscontro documentale, per cui non è possibile confermarne o meno la veridicità, visto che oltretutto, come già detto, negli elaborati di calcolo le suddette lastre metalliche vengono completamente ignorate. Il C.T.P. afferma altresì che “tali parti d'opera non rientrano nell'ambito dell'attività dell'Ing. che si limita alla verifica e al calcolo degli Persona_5 elementi strutturali in c.a. e c.a.p. come risulta dal deposito dell'Aprile 1996” e nel precedente
“Punto 2” che “la vera e propria progettazione e realizzazione del sistema di copertura va ricondotto alla stessa azienda”. Viene da chiedersi sulla base di quali valutazioni l'azienda scelga di porre in opera manufatti portanti e strutturali che il progettista afferma non rientrare fra le sue competenze e che quindi lo stesso non ha né scelto né tanto meno verificato come idonee per i sovraccarichi considerati! Pare evidente una confusione di ruoli che senza dubbio non depone a favore della qualità e dell'affidabilità dei manufatti forniti dal produttore.
Dal confronto fra la suddetta Tavola n.3 e la Relazione di Calcolo Strutturale, si evidenzia inoltre una difformità nelle modalità di realizzazione dei ritegni sismici. Nella prima si prevede la saldature delle estremità del tondino a rondelle solidali con tasselli da ancorare sulla trave ad H, mentre nella seconda viene prevista la saldatura direttamente su piatto annegato nel getto, cosa che poi è stata fatta. In fondo alla pagina 92 della Relazione di Calcolo, nella cosiddetta
“Verifica dell'unione”, si propone una verifica a taglio del tondino Ø14 mm., ma nulla viene detto sulla sua saldatura in opera. Inoltre, nell' “Allegato E” inviato al C.T.U., il C.T.P. del progettista evidenzia calcolazioni “a posteriori” relative ai ritegni sismici, dove si parla di “fissaggio con tassello disposto sull'ala della trave canale” e di “scatolina 50x25 disposta nel getto della trave Y”. Nella realtà, invece, come si può desumere dalla documentazione fotografica, venne semplicemente praticato un foro nella paretina di calcestruzzo per l'inserimento del ritegno sismico, poi saldato in opera su piatto annegato all'estradosso della trave di correa. Il tecnico elabora infine due verifiche che di-chiara soddisfatte. La prima è una
“Verifica a taglio sul cavallotto” e la seconda una “Verifica a sfilamento del ferro a confinamento scatolina 50x25 disposta nel getto della trave Y”. Nelle sue osservazioni alla Bozza di C.T.U., il C.T.P. Ing. propone una verifica delle suddette saldature a Persona_4
dimostrazione che, per sopportare i carichi di calcolo, sarebbe stato sufficiente realizzare saldature della “lunghezza minima per ogni lato del cavallotto per ogni cordone di saldatura” pari a 0,789 cm.”. Ciononostante, il fatto che oggi siano rilevabili alcuni ritegni dissaldati o appena “puntati” dimostra come, al di là di tutte le pur rispettabili giustificazioni e dimostrazioni teoriche, sia di fondamentale importanza valutare anche e soprattutto l'affidabilità di un manufatto, che dovendo essere saldato in opera, risente in maniera particolare delle condizioni concrete in cui le saldature vengono effettuate e dell'attenzione ad esse dedicata dagli operatori.
Per quanto riguarda le calcolazioni “a posteriori” di cui all' “Allegato D” inviato al C.T.U. dal
C.T.P., denominate “Verifica globale a rotazione nella sezione di appoggio sotto i carichi sismici con 33% neve”, si fa no-tare che queste non hanno alcun rapporto con la condizione di carico a cui è stata soggetta la trave ad “Y” crollata e che ne ha determinato il ribaltamento, in quanto non derivante dal sisma, ma soltanto dal carico della neve integralmente trasmesso dalle lastre metalliche di cui in nessun elaborato viene data attendibile indica-zione sulle reali capacità portanti, oltretutto in mancanza, almeno nelle due campate iniziali, dei controventamenti di progetto.
In conclusione, si ritiene che al progettista non possano essere addebitate responsabilità dirette derivanti dalla mancata, difforme o parziale realizzazione in opera delle opere progettate, che hanno a che vedere con l'operato della Ditta costruttrice. Va però al medesimo ascritta, a parere delle scrivente, l'omissione nell'indicazione di quali lastre metalliche utilizzare in copertura, sulla base della verifica delle loro caratteristiche strutturali e di ancoraggio alle travi ad “Y”. Viene da chiedersi: a chi se non a lui sarebbe spettato il compito di entrare nel merito di questi particolari squisitamente tecnici e strutturali? Forse al Costruttore, al Direttore di Produzione delle Strutture
Prefabbricate o alla Ditta che ha effettuato il montaggio?
DIRETTORE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE:
Parte_4 Chi ha espletato l'incarico di Direttore dei Lavori delle strutture prefabbricate ha firmato e timbrato la Tavola n.3, assieme al Calcolatore e al Direttore Lavori in Stabilimento, ma non ha rilevato le sopra dette difformità esecutive nella realizzazione delle opere di controventamento e dei “ritegni sismici”, rispetto al progetto strutturale presentato al S.D.OO.PP. e D.S. di Pesaro Cont n.0985/96 Cod. né che il loro dimensionamento e quello delle lastre metalliche di copertura in lamiera grecata, non fu giustificato dal progettista in base a specifiche calcolazioni. Nelle sue osservazioni alla Bozza di C.T.U., il C.T.P. Ing. evidenzia come: “La legge non consente al Per_3
D.L. poteri di modificare o intaccare le prerogative della ditta di prefabbricati prescelta dal committente essendo questa dotata (fatto questo sì accertato dal prof dei “certificati di Pt_1 origine” cioè della conformità al prototipo omologato dal Ministero Lavori Pubblici. Ne consegue che il prof. mai avrebbe potuto o dovuto far modificare un progetto ed una Pt_1 esecuzione di un prodotto prefabbricato di serie che aveva avuto l'approvazione del Ministero
LL.PP. Peraltro il C.T.U. ha omesso di acquisire i “certificati di origine” che se anche non offerti dalla Mabo li avrebbe potuti acquisire al Ministero LL.PP. con semplice richiesta essendo lo stesso deputato ed obbligato. Il prof. non sarebbe neanche potuto intervenire su quelle Pt_1 piccole modifiche introdotte in corso d'opera dalla Mabo, in quanto tutto l'operato della ditta di prefabbricazione montaggio compreso, era sotto la responsabilità della stessa Mabo e dei suoi tecnici sia dipendenti che esterni, ma mai residuava potere di intervento contrario in capo al per precisa statuizione delle prescrizioni tecniche.” A seguito di quanto fatto rilevare Pt_1 dal C.T.P. e nell'intento di dirimere una volta per tutte la questione, in data 02/06/2014 e in data
03/06/2014 lo scrivente prese contatti, mediante posta certificata e mediante fax, con la
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale – III Divisione, all'attenzione dell'Ing. , Dirigente Responsabile del Procedimento, richiedendo Persona_6
copia della documentazione relativa ai manufatti prodotti in serie dichiarata dalla Ditta Mabo
Prefabbricati S.p.A. dal 1990 ad oggi (ALLEGATO G). In data 11/06/2014 il C.T.U. fu contattato telefonicamente dall'Ing. , che gli assicurò il suo interessamento e che entro Persona_6
qualche settimana avrebbe dato risposta a quanto richiesto dal C.T.U.. Anticipò inoltre che normalmente vengono depositati presso il suo Ufficio soltanto materiali prefabbricati in c.a. e c.a.p. e che, anche nel caso fossero stati depositati certificati d'origine di lastre in lamiera grecata (oltretutto certamente non di produzione MABO) si sarebbe trattato di puro deposito formale, in quanto tipologia, dimensioni e spessori di queste variano caso per caso, a seconda dei sovraccarichi e degli interassi di progetto delle travi ad “Y”. In data 12/06/2014 il Dirigente inviò al C.T.U. una e-mail nella quale ribadì la sua disponibilità a mettere direttamente a disposizione i documenti richiesti e dichiarò che, “Circa i materiali metallici di cui parla, salvo verifiche sui documenti, posso anticiparle che in generale abbiamo avuto solo depositi di materiale prefabbricato in ca/cap, rarissimi in questi decenni i depositi per materiale in acciaio” (ALLEGATO G). In data 18/06/2014 il medesimo Dirigente inviò altra e-mail, con la quale comunicò riferimenti dei documenti depositati, chiedendo allo scrivente di precisare quali fossero di suo interesse per la loro messa a disposizione. (ALLEGATO
G). Infine, con altra e-mail del 26/06/2014, l'Ing. comunicò di aver effettuato Persona_6 accesso nei “locali a disposizione del MIT presso l'aeroporto di Ciampino” e di aver individuato materialmente “in una zona remota dell'hangar, la catasta di documenti che avrebbero dovuto contenere gli atti a suo tempo depositati dalla MABO. Tuttavia, si è avuto modo di constatare che le condizioni di conservazione del materiale sono decisamente precarie e tali da rendere impraticabile un immediato recupero della documentazione cercata, essendo la stessa ricoperta da uno spesso strato di polvere, sudiciume ed escrementi vari. …….”. (ALLEGATO G). Per questo motivo, lo scrivente non ha quindi potuto prendere diretta visione dei documenti a suo tempo presentati dalla MABO PREFABBRICATI S.p.A. Alla luce di quanto comunicato dall'Ing.
, i tempi di attesa per il recupero dei medesimi sono a tutt'oggi del tutto Persona_6
indefinibili e quindi incompatibili con i tempi dettati dal Giudice per la consegna della Relazione di C.T.U. per A.T.P. (già ampiamente superati per il tentativo di accesso ai suddetti atti effettuato dallo scrivente), per cui si ritiene di dover procedere anche in mancanza di più precise personali verifiche, che potranno eventualmente essere effettuate successivamente (una volta risolti gli attuali, del tutto particolari, problemi di accesso agli atti) nel caso si instaurasse specifica causa civile nel merito. Comunque, quanto affermato telefonicamente dal Dirigente ministeriale e dallo stesso comunicato via e-mail, pare confermare in pieno quanto ritenuto vero dal C.T.U. e cioè che i materiali depositati presso i competenti Uffici sono soltanto quelli in c.a. e c.a.p. prodotti dalla
Ditta MABO. A puro titolo di curiosità si fa notare che, accedendo oggi al sito del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (www.cslp.it) e “cliccando” su “ACCESSO DIRETTO ELENCO
AZIENDE”- Certificazioni e qualificazioni – Prefabbricati – Qualificazione – Serie dichiarata –
MABO S.p.A.” si evidenzia un attestato denominato “MABO scad 24-05-2008.pdf” con “Numero di de-posito 53443 – Decorrenza deposito 24/05/2005 – Scadenza deposito 24/05/2008” con elemento depositato “ “ANCORA” LMAX=30 MT” Controparte_12
(ALLEGATO G). Da quanto sopra ampiamente evidenziato, si ritiene pertanto che affidare i lavori a produttrice di manufatti in c.a. e c.a.p. dotata di “certificati di origine”, cioè della CP_8 conformità al prototipo omologato dal Ministero Lavori Pubblici (che normalmente riguarda soltanto strutture in c.a. e c.a.p. prodotte dal Costruttore), non esima il Direttore dei Lavori da qualsiasi controllo o richiesta in merito alla qualità ed alle caratteristiche delle lastre metalliche in lamiera grecata utilizzate, la cui scelta va di volta in volta effettuata e certificata dal
Costruttore (o da chi per lui) sulla base delle effettive entità dei sovraccarichi e delle luci di calcolo. Il Direttore dei Lavori, che a detta del C.T.P. ha verificato l'avvenuto deposito presso il
Ministero delle Infrastrutture – Consiglio Superiore dei LL.PP., non ha quindi notato come nella documentazione in atti non siano presenti schede tecniche e/o calcolazioni che giustifichino l'adozione delle lastre metalliche di copertura per il sovraccarico di kg.120/mq di calcolo, non avendone oltretutto fatto menzione nella Relazione a Strutture Ultimate fra i materiali utilizzati.
DIRETTORE DI PRODUZIONE DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE:
ING. Parte_5
Stante il fatto che è compito del Direttore di Produzione delle Strutture Prefabbricate realizzare manufatti sulla base di quanto indicato dal Progettista Calcolatore, non si ritiene di dovergli attribuire specifiche responsabilità nel merito di quanto accaduto.
IMPRESA COSTRUTTRICE STRUTTURE IN C.A. IN OPERA:
Controparte_13
Per quanto risulta in atti, la Ditta si è occupata soltanto della realizzazione delle strutture in opera. Visto che i danni rilevati hanno a che vedere con le sole strutture prefabbricate, non si ritiene di doverle attribuire specifiche responsabilità nel merito di quanto accaduto.
QUESITO N.3
“… indicare gli interventi necessari per il ripristino della struttura;
”
3.4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA
STRUTTURA
Per ripristinare la copertura del capannone sarà necessario procedere anzi-tutto alla rimozione delle strutture crollate e delle partizioni interne demolite, oltre che all'asportazione dei resti delle strutture ancora in loco. Si renderà quindi indispensabile provvedere alla completa rimo-zione della controsoffittatura sottostante la copertura, per potere adeguatamente verificare lo stato di conservazione delle strutture, operando in particolare sulle travi reticolari in c.a.p. danneggiate.
Si tratterà quindi di sostituire completamente la porzione di copertura crollata, utilizzando nuova trave e nuovi pannelli metallici. Dovranno essere completamente asportate le restanti lastre metalliche di copertura, irrimediabilmente deformate, procedendo alla loro sostituzione con lastre di adeguato spessore e sezione, previa verifica delle appendici ter-minali delle travi ad “Y” ed eventuale loro risanamento con appropriate malte strutturali anti-ritiro o quant'altro ritenuto necessario, dove dovranno essere ancorate mediante utilizzo di tasselli chimici e/o ad espansione.
Nella scelta delle lastre dovrà anche essere prestata particolare attenzione al fenomeno della condensa che, più volte lamentato da parte attrice come presente prima del crollo, dovrebbe indurre a porre in opera lastre termicamente isolate tipo “sandwich” che eviterebbero il disagio da esso derivante ed i danni ai manufatti prodotti dall'attore, specie durante le fasi di verniciatura. Dopo accurate verifiche delle travi portanti ed in particolare degli appoggi sulle travi perimetrali si dovrà procedere o alla loro completa sostituzione laddove fossero giudicate irrecuperabili o alla loro riparazione con utilizzo di malte strutturali anti-ritiro e/o di lamiere sagomate di rinforzo. Si tratterà comunque di giudicare caso per caso le condizioni delle travi, operando di conseguenza. Si dovrà inoltre effettuare un'attenta verifica e ad un auspicabile rinforzo degli “ritegni sismici” delle travi ad “Y” sulle travi ad “H” di correa e delle travi ad
“H” sulle colonne. Una volta garantita la stabilità e ripristinata l'integrità delle travi, si dovrà procedere al completo rifacimento delle strutture di controventamento utilizzando profili metallici di adeguati numero e sezione, dimensioni ed interassi, adottando, almeno nelle due campate di ogni estremità, la configurazione “a croce di S. Andrea” che, come già detto, rap-presenta la soluzione più idonea a garantire la stabilità delle travi a fronte di possibili rotazioni rispetto alla verticale. Si tratterà infine di ripristinare la controsoffittatura con materiali analoghi ai preesistenti. Tutti i lavori, i nuovi manufatti ed i materiali da utilizzare, dovranno comunque essere scelti e realizzati sulla base di uno specifico progetto esecutivo e di quanto ritenuto opportuno dalla D.LL., che se ne assumerà di conseguenza la piena responsabilità.
(…)
4.0. CONCLUSIONI
Per quanto sopra evidenziato, si ritiene che il crollo di una porzione della copertura del capannone ed i danni rilevati su buona parte delle restanti travi in c.a.p. e lastre metalliche, siano da ascrivere in generale al fatto che la copertura nel suo complesso non presenta sufficienti caratteristiche di rigidezza e di stabilità nei confronti di sollecitazioni verticali ed orizzontali a cui può essere soggetta e per resistere alle quali dovrebbe essere stata calcolata e realizzata. Si rileva in particolare un'evidente sottovalutazione dell'importanza delle strutture di controventamento, con conseguenti omissioni nella progettazione e nella realizzazione. La trave crollata, le fessurazioni e le rotazioni rilevate sulle strutture portanti orizzontali ne rappresentano incontrovertibile conferma. Gli interventi necessari a ripristinare in maniera corretta ed affidabile lo stato dei luoghi non potranno prescindere da una riconsiderazione generale sul dimensionamento delle strutture di controventamento e dei pannelli metallici di copertura, dei quali non esistono schede tecniche, certificazioni o calcolazioni che ne attestino le reali capacità portanti. Altrettanto si dovrà fare in merito alle scelte progettuali ed alle modalità realizzative dei
“ritegni sismici” che, in parte dissaldati quelli fra le travi ad “Y” e le travi ad “H”, parzialmente difettosi o in un caso mancanti quelli fra le colonne e le travi ad “H”, dimostrano di essere intrinsecamente inadeguati ed inaffidabili per assolvere all'importante funzione di contenimento degli spostamenti delle travi in caso di evento sismico”.
9.La Corte ritiene l'accertamento peritale compiuto ed esaustivo di ogni questione posta nel presente giudizio e ne fa pertanto, integrale recezione.
Sulla base dei riscontri fattuali e tecnici operati in sede di accertamento tecnico preventivo, è indiscutibile che i danni lamentati dall'originaria attrice siano riconducibili ai gravi difetti ex art. 1669 cc.
Per tale titolo di responsabilità può rispondere, nei limiti già chiariti, anche il direttore dei lavori.
10. Occorre di seguito delineare il regime probatorio proprio dell'art. 1669 c.c. che pone una presunzione di colpa a carico del costruttore, dalla giurisprudenza esteso anche ai direttori dei lavori e al progettista.
Infatti, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, che rinviene una sua specifica disciplina nel succitato art. 1669 c.c., non assumono rilievo le previsioni contemplate dall'art. 2236 c.c. (che limitano la responsabilità per danni del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), mentre, in tema di prova, il danneggiato potrà avvalersi della presunzione iuris tantum di responsabilità che, secondo la giurisprudenza, è predicabile laddove si sia in presenza di fattispecie sottoposta alla disciplina dell'art. 1669 c.c., perlomeno quando si tratti di crollo o rovina dell'edificio (così, per esempio,
Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2013, n. 1026 e Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2000, n. 15488).
Detto altrimenti l'art. 1669 cc individua una responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera anche a carico del direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l'appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell'opera
(progettuale, direttiva o esecutiva), ponendo così a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato, soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall' art. 1669 c.c. e fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, concorrente con il generale titolo della responsabilità extracontrattuale ex 2043 c.c. soggetto a propri termini di prescrizione e a ordinario regime dell'onere della prova.
11.Sulla base di tali premesse debbono trarsi le seguenti (parziali) conclusioni:
• la domanda dell'originaria attrice può (e deve) essere scrutinata sotto il profilo della responsabilità ex art. 1669 cc;
• i gravi difetti lamentati sussistono e sono stati compiutamente accertati in sede di accertamento tecnico preventivo;
• può delinearsi, nella presente fattispecie, una responsabilità ex art. 1669 cc a carico dei vari soggetti coinvolti e tra essi del direttore dei lavori;
• l'appellante, quale direttore dei lavori, è gravato dalla presunzione di colpa dei gravi difetti fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi.
12.L'appellante, per liberarsi della presunzione di responsabilità, ha (in sintesi) fatto riferimento alla normativa di settore, richiamando in particolare il D.M. LL.PP. 14/2/92 che - secondo la parte - escluderebbe espressamente in capo al direttore dei lavori il dovere di effettuare controlli o verifiche su un prefabbricato di serie omologato come quello di cui si tratta in quanto è previsto che tali manufatti siano costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato (nella presente fattispecie dipendente della Mabo fornitrice del prefabbricato).
L'assunto non può essere condiviso.
13.La relazione stesa in sede di accertamento tecnico preventivo (integralmente riportata) ha specificato che:
“Chi ha espletato l'incarico di Direttore dei Lavori delle strutture prefabbricate ha firmato e timbrato la Tavola n.3, assieme al Calcolatore e al Direttore Lavori in Stabilimento, ma non ha rilevato le sopra dette difformità esecutive nella realizzazione delle opere di controventamento e dei “ritegni sismici”, rispetto al progetto strutturale presentato al e D.S. di Pesaro CP_14
Cont n.0985/96 Cod. né che il loro dimensionamento e quello delle lastre metalliche di copertura in lamiera grecata, non fu giustificato dal progettista in base a specifiche calcolazioni”;
14.Sulle contestazioni del Ctp del il consulente espone: Pt_1 “Nelle sue osservazioni alla Bozza di C.T.U., il C.T.P. Ing. evidenzia come: “La legge non Per_3
consente al D.L. poteri di modificare o intaccare le prerogative della ditta di prefabbricati prescelta dal committente essendo questa dotata (fatto questo sì accertato dal prof dei Pt_1
“certificati di origine” cioè della conformità al prototipo omologato dal Ministero Lavori
Pubblici. Ne consegue che il prof. mai avrebbe potuto o dovuto far modificare un Pt_1 progetto ed una esecuzione di un prodotto prefabbricato di serie che aveva avuto l'approvazione del Ministero LL.PP. Peraltro il C.T.U. ha omesso di acquisire i “certificati di origine” che se anche non offerti dalla Mabo li avrebbe potuti acquisire al Ministero LL.PP. con semplice richiesta essendo lo stesso deputato ed obbligato. Il prof. non sarebbe neanche potuto Pt_1 intervenire su quelle piccole modifiche introdotte in corso d'opera dalla Mabo, in quanto tutto l'operato della ditta di prefabbricazione montaggio compreso, era sotto la responsabilità della stessa Mabo e dei suoi tecnici sia dipendenti che esterni, ma mai residuava potere di intervento contrario in capo al per precisa statuizione delle prescrizioni tecniche” Pt_1
e su tale censura il consulente ha precisato che:
“affidare i lavori a Ditta produttrice di manufatti in c.a. e c.a.p. dotata di “certificati di origine”, cioè della conformità al prototipo omologato dal Ministero Lavori Pubblici (che normalmente riguarda soltanto strutture in c.a. e c.a.p. prodotte dal Costruttore), non esima il Direttore dei
Lavori da qualsiasi controllo o richiesta in merito alla qualità ed alle caratteristiche delle lastre metalliche in lamiera grecata utilizzate la cui scelta va di volta in volta effettuata e certificata dal
Costruttore (o da chi per lui) sulla base delle effettive entità dei sovraccarichi e delle luci di calcolo. Il Direttore dei Lavori, che a detta del C.T.P. ha verificato l'avvenuto deposito presso il
Ministero delle Infrastrutture – Consiglio Superiore dei LL.PP., non ha quindi notato come nella documentazione in atti non siano presenti schede tecniche e/o calcolazioni che giustifichino l'adozione delle lastre metalliche di copertura per il sovraccarico di kg.120/mq di calcolo, non avendone oltretutto fatto menzione nella Relazione a Strutture Ultimate fra i materiali utilizzati.”
15.Deve aggiungersi come lo stesso appellante, nella sua prima relazione all'epoca dell'evento, avesse riconosciuto che la copertura “non fosse idonea a sostenere i carichi di neve previsti dalle normative dell'epoca e pertanto inadatta al suo scopo”.
16.Va qui ribadito il costante orientamento della Cassazione secondo cui, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2,
03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass.
Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).
17.E così Cass. n. 7180/200 ha ribadito:
“L'obbligazione del direttore dei lavori è effettivamente di mezzi, consistendo in un'attività di carattere intellettuale che non si estrinseca in un risultato di tangibile consistenza (v., per tutte,
Cass. 22 marzo 1995 n. 3264). Ciò non significa, tuttavia, che l'incarico debba intendersi limitato al riscontro della conformità dell'opera al progetto, poiché il direttore dei lavori - così come l'appaltatore e ancora a maggior ragione, stante la sua preparazione tecnica - è tenuto all'individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali, che impediscano quella
"buona riuscita" per la quale egli è tenuto ad adoperarsi, secondo la prescrizione di legge pertinentemente richiamata nella sentenza impugnata (cfr. Cass. 26 luglio 1999 n. 8075)”.
18.Dunque il direttore dei lavori anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte e, in caso di loro violazione, è responsabile delle relative conseguenze con il conseguente obbligo risarcitorio che non viene meno neppure in caso di possibili vizi imputabili ad errori del progettista se egli pur dovendo riconoscere i gravi difetti in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto non li abbia rilevati.
19.In altri termini le previsioni richiamate da parte appellante del D.M. LL. PP. 14/2/92 nella parte terza, denominata “prefabbricati prodotti in serie” non possono in nessun caso superare e porre nel nulla gli obblighi di alta sorveglianza tipici della funzione che assumono invece particolare rilievo nel contesto della responsabilità ex art. 1669 cc che, pur nell'ottica estensiva e privatistica assunta dalla più recente giurisprudenza nella definizione della categoria dei gravi difetti, nondimeno resta, come già osservato, saldamente ancorata alla funzione di tutela dell'incolumità dei terzi in una chiara prospettiva pubblicistica della fattispecie.
Le norme regolamentari del DM cit. hanno carattere tecnico ed impongono vari criteri di progettazione, esecuzione e collaudo. In tal modo esse sono integrative della ordinaria disciplina privatistica.
L'attività che la normativa regolamentare richiamata affida al tecnico abilitato in fase di costruzione del manufatto prefabbricato prodotto in serie non esclude in alcun modo e non esonera il direttore dei lavori dall'esercizio dei compiti di alta vigilanza che gli competono.
E ciò è tanto più vero quando, come nel presente caso concreto, si sia manifestata con una certa evidenza (valutata secondo la diligenza quam suis) l'inadeguatezza delle lastre metalliche utilizzate secondo quanto accertato dal Ctu (“Il Direttore dei Lavori, che a detta del C.T.P. ha verificato l'avvenuto deposito presso il Ministero delle Infrastrutture – Consiglio Superiore dei
LL.PP., non ha quindi notato come nella documentazione in atti non siano presenti schede tecniche e/o calcolazioni che giustifichino l'adozione delle lastre metalliche di copertura per il sovraccarico di kg.120/mq di calcolo, non avendone oltretutto fatto menzione nella Relazione a
Strutture Ultimate fra i materiali”).
20.La normativa regolamentare richiamata neppure giustifica la rilevante negligenza del Direttore dei Lavori delle strutture prefabbricate che ha firmato e timbrato la Tavola n.3, assieme al e al Direttore Lavori in Stabilimento, ma non ha rilevato le difformità esecutive Parte_6
ampiamente descritte dal Ctu nella realizzazione delle opere di controventamento e dei “ritegni sismici” rispetto al progetto strutturale presentato al S.D.OO.PP. e D.S. di Pesaro n.0985/96 Cod. Contr né che il loro dimensionamento e quello delle lastre metalliche di copertura in lamiera grecata non fu giustificato dal progettista in base a specifiche calcolazioni. 21.Va di seguito esaminato e disatteso il motivo di gravame con cui il crollo della struttura è causalmente ricondotto al fortuito, asseritamente costituito dall'intervento di un evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile (nevicata).
Deve chiarirsi sul punto che l'inidoneità tecnica del prefabbricato (così come realizzato sotto la direzione dei lavori dell'appellante) è oggettiva e prescinde dall'evento nevoso che ha solo evidenziato le manchevolezze strutturali.
La prova liberatoria che l'appellante onerato avrebbe dovuto offrire sul punto non è solo quella dell'eccezionalità dell'evento atmosferico in situ ma anche il fatto che il crollo si sarebbe comunque verificato anche se la realizzazione dell'opera fosse stata esente da vizi.
Tale prova non è stata offerta ed il Ctu ha chiarito quanto segue:
“Di conseguenza, per il presumibile spessore di cm.60-70 di cui sopra, nel caso si assumesse un peso specifico della neve pari a 20 kg/mc, si otterrebbe un carico sulla copertura pari a 12-14 kg/mq, mentre per un peso specifico di 200 kg/mc, si otterrebbe un carico sulla copertura pari a
120-140 kg/mq. Anche nelle condizioni più sfavorevoli, ci si troverebbe quindi al di sotto del carico massimo ammissibile (120 kg/mq), considerando che la copertura deve ovviamente possedere riserve di resistenza corrispondenti ad un coefficiente di sicurezza pari ad almeno 1,5, che la portano a dover resistere a carichi dell'ordine di circa 180 kg/mq prima di arrivare al collasso. A riprova di ciò, come ampiamente evidenziato nel seguito, le travi reticolari ad “Y” in c.a.p. hanno retto bene alle sollecitazioni derivanti dal carico neve, mantenendo una
contro
- freccia in campata anche quando parte della struttura stava crollando, non quindi per un abnorme carico-neve, ma per il probabile sottodimensionamento delle lastre metalliche di copertura e per le inadeguate opere di controventamento realizzate”.
22.Il Collegio condivide tale valutazione:
• ipotizzando un peso specifico medio di 200 kg/mc proprio di una neve in assestamento,
• ed in difetto di prove specifiche: (a) che in situ la neve fosse più alta di quanto verosimilmente ipotizzato dal Ctu e/o (b) che essa fosse più pesante del valore proprio riconducibile alla neve in assestamento.
Quanto all'addebito che l'appellante fa al Ctu ed al Tribunale di non aver effettuato prove di carico sulle strutture di copertura, va detto che era onere della parte danneggiante offrire la prova liberatoria e dunque era l'appellante che doveva fornire i riscontri tecnici necessari a valutare la resistenza della resistenza delle travi e la non imputabilità del crollo. 23.D'altra parte, indipendentemente dall'accertamento dell'eccezionalità degli eventi atmosferici
(nevicata), resta il fatto, oggettivamente accertato dal Ctu, che “le travi reticolari ad “Y” in c.a.p. hanno retto bene alle sollecitazioni derivanti dal carico neve mantenendo una
contro
-freccia in campata anche quando parte della struttura stava crollando”.
Di qui la corretta conclusione che non è stato il peso della neve accumulata a determinare il crollo ma l'inadeguatezza della struttura in ragione del verosimile sottodimensionamento delle lastre metalliche di copertura e delle inadeguate opere di controventamento realizzate
24.Va di seguito esaminato il motivo di gravame con cui è invocato il concorso di colpa ex art
1227 c.c. dell'appellato per mancata manutenzione ed errati interventi.
È noto che il concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., va provato dal danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.
Nella presente fattispecie l'appellante non ha provato esattamente in che cosa siano consistiti i dedotti mancati ed erronei interventi né che sussista un effettivo nesso di derivazione causale tra essi ed il verificarsi del crollo.
La parte ha testualmente dichiarato: “Quali interventi siano stati eseguiti e con quali modalità non
è dato sapere considerato che non risulta in atti alcuna documentazione al riguardo”.
L'affermazione è decisiva perché erano proprio questi i fatti (parzialmente) estintivi che il danneggiante avrebbe dovuto provare per ottenere il riconoscimento del concorso di colpa.
In tal modo il motivo di gravame è respinto.
25.In definitiva deve ritenersi:
• sussistente la responsabilità ex art. 1669 cc dell'appellante quale direttore dei lavori;
• non raggiunta da parte del tecnico la prova liberatoria.
26. Sulla base di tali conclusioni la decisione del Tribunale va confermata ma integrando la motivazione del provvedimento di primo grado.
Ciò rende irrilevante il motivo di gravame che ne denuncia il vizio di nullità.
Va peraltro rilevato che la sentenza di primo grado non è totalmente mancante o illogica/incomprensibile benché essa effettivamente non abbia adeguatamente trattato tutte le questioni poste dalle parti ed abbia semplificato in modo approssimativo il percorso argomentativo. Nondimeno l'inadeguatezza non eccede il “minimo costituzionale” perché la motivazione risulta sufficiente a far comprendere le ragioni della decisione consentendo il controllo sulla correttezza del ragionamento del Tribunale.
La denunziata insufficienza/omissione di pronuncia su una o più questioni non configura una causa di nullità della sentenza appellata ma solo un vizio della medesima sentenza che il giudice di appello ben può eliminare integrando la motivazione carente o comunque decidendo sul merito della causa.
27.Quanto alle argomentazioni richiamate dall'appellante con riferimento alla sentenza n. 63/2020 del Tribunale di Urbino, va detto che tali considerazioni sono probatoriamente irrilevanti nel presente giudizio, riguardano una fattispecie non allineata alla presente e comunque non sono condivise dalla Corte.
28.Vanno infine esaminate le censure formulate dall'appellante con riferimento alla determinazione del quantum del risarcimento operato dal Tribunale sulla base della Ctu assunta in giudizio (dopo l'accertamento tecnico preventivo).
Sul punto, escluso l'esame di generici e generali motivi di contestazione (formulati dall'appellante con mero richiamo ad atti del primo grado) in ragione della loro inammissibilità, vanno esaminate le censure specifiche sulla stima dei costi per i ripristini.
Sul punto l'appellante sostiene che:
“(…) il C T U ha omesso di considerare sia la vetustà del capannone (invecchiamento naturale dei materiali, con decadimento delle prestazioni), sia l'obsolescenza (minor valore dovuto al progresso tecnologico che rende superate le soluzioni precedenti, ed in qualche caso superate da nuove normative dello stesso). Questi due fattori determinano naturalmente una diminuzione del valore del bene , che si ricorda, fu costruito nel 1996 ed al momento del crollo era stato utilizzato per ben 16 anni . Considerato che la vita utile di un fabbricato è assunta in 50 anni, e per gli edifici industriali anche meno, questo periodo rappresenta circa un terzo 33% della vita utile di tale bene. Ne consegue che vetustà ed obsolescenza avrebbero dovuto essere correttamente tenuti in conto nel determinare il valore degli ipotetici interventi di riparazione, diminuendo il valore del risarcimento in proporzione agli stessi”.
29.Il motivo è infondato perché non è sulla condizione del bene danneggiato che si misura il risarcimento ma sull'integrale ristoro del pregiudizio subito. E' noto che nel nostro ordinamento vige il principio del danno effettivo per cui il risarcimento si commisura al danno effettivamente subito in funzione della integrale rimozione degli effetti economici negativi dell'illecito.
I costi determinati dal Ctu (le cui valutazioni si richiamano qui integralmente) appaiono funzionali al pieno ripristino della struttura nella condizione che avrebbe dovuto avere se non fosse stata danneggiata per fatto imputabile all'appellante e d'altra parte, pur ripristinata, resta una struttura il cui valore è fondamentalmente legato alla complessiva vetustà ed obsolescenza mentre le riparazioni non appaiono di entità tale da eccedere la restitutio ad integrum e da determinare un ingiustificato arricchimento del danneggiato.
I costi determinati dal Ctu non tendono a far ottenere all'appellante una copertura diversa e superiore (per qualità e valore) rispetto a quella che avrebbe dovuto essere diligentemente realizzata. In tal modo la reintegrazione in forma specifica non comporta una locupletazione per il danneggiato tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda o che aumenti notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.
Il motivo è respinto.
30.Appare infine parzialmente fondato il motivo con cui è censurata l'attribuzione di rivalutazione sul credito risarcitorio.
In effetti il Tribunale, nel contesto di una pronuncia lacunosa anche su tale punto, ha attribuito interessi e rivalutazione senza indicare neppure le decorrenze delle voci aggiuntive riconosciute.
Ritiene il Collegio che la somma attribuita dal Tribunale (sulla base della Ctu assunta in primo grado) debba considerarsi a valori attualizzati al momento della pronuncia di primo grado.
Dunque, la rivalutazione non va attribuita perché ricompresa nell'attualizzazione.
31.Con ordinanza n. 32985/2022, pubblicata il 9 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di liquidazione di un debito di valore gli interessi da ritardato pagamento non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno.
Tali interessi, chiamati compensativi, ristorano il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente. In tal modo deve ritenersi che la domanda di risarcimento del danno da fatto illecito includa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria.
Il giudice del merito deve pertanto attribuire entrambe queste voci al danneggiato anche d'ufficio senza che questo determini un vizio di ultrapetizione. Si tratta infatti di una mera modalità o tecnica liquidatoria ed a tal fine il giudice è libero di utilizzare la tecnica che ritiene più appropriata per reintegrare il patrimonio del creditore.
32.Nella presente fattispecie:
• la somma capitale liquidata dal Tribunale deve considerarsi già rivalutata al momento della decisione di primo grado;
• competono alla parte appellata gli interessi legali (nella misura tempo per tempo vigente) calcolati annualmente sulla somma liquidata in primo grado devalutata sino al momento del crollo secondo gli indici Istat-vita ed annualmente rivalutata sino alla data della decisione di primo grado che, convertendo l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, impone l'attribuzione dei soli interessi legali corrispettivi dalla data della decisione di primo grado al saldo calcolati sul complessivo ammontare dell'obbligazione di valore al momento della conversione (capitale attualizzato+interessi).
33.Le spese di lite del doppio grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante tenendo conto del valore del decisum, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro 260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione/inibitoria, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
Le spese di Ctu restano a carico della parte appellante.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata la condanna della parte appellante al pagamento della somma capitale attualizzata di euro 73.255,55 ed esclusa l'attribuzione della rivalutazione monetaria, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata anche degli interessi compensativi come in motivazione indicato;
3- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 14.317,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge
3-pone a carico dell'appellante le spese di CTU e di ATP.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 20 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini