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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NE IA MO Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 354/2023 R.G. promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), ( CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), ( ),
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
( ), quali eredi di Parte_5 CodiceFiscale_5 Persona_1
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Stefania Coco;
[...] appellanti contro
Controparte_1
(cf: ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come per legge, dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellato
All'udienza collegiale del 16 maggio 2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e il collegio poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, dopo aver proposto procedimento ante causam ex Persona_1
art.696 bis c.p.c., con ricorso al Tribunale di Catania ex art. 702 bis c.p.c. del
16.3.2018, agiva in giudizio nei confronti del Controparte_2
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] in conseguenza della tardiva diagnosi di neoplasia alla laringe, ascrivibile a fatto e colpa dell'amministrazione convenuta.
Esponeva, al riguardo, di essere stato tratto in arresto nel gennaio 2012 e, quindi, trasferito a Catania, in regime di detenzione, presso il carcere “Piazza Lanza”, a partire dal 13 febbraio 2012; di avere lamentato immediatamente ai medici di turno presso l'istituto penitenziario disturbi alla gola e alla respirazione, chiedendo più volte di essere sottoposto a visite specialistiche, mai tuttavia effettuate;
sette mesi dopo, nel settembre 2012, a causa di una grave insufficienza respiratoria, veniva sottoposto a tracheotomia d'urgenza, in seguito alla quale gli veniva diagnosticata - per la prima volta - la neoplasia, che veniva, poi, chirurgicamente trattata con laringectomia totale con svuotamento laterocervicale bilaterale;
il ritardo nella diagnosi gli aveva precluso la possibilità di ricevere una terapia chirurgica meno demolitiva, con grave danno alla qualità della vita, determinando un danno biologico in misura pari al 55 %, nonché la perdita di chances di completa guarigione o di sopravvivenza, che, in riferimento al rapporto tra stadio I-II e stadio IV, poteva essere equitativamente percentualizzato nella misura non inferiore al 90%.
Resisteva al ricorso l'amministrazione penitenziaria, eccependo, anzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo tenuta ad alcuna prestazione sanitaria nei confronti dei detenuti, avvalendosi a tal fine di personale sanitario esterno;
in ogni caso, eccepiva il difetto di prova del danno e, comunque, la prescrizione della pretesa.
In data 1.8.2019 il ricorrente decedeva;
il processo era dichiarato interrotto e, quindi, riassunto dagli odierni appellanti, nella spiegata qualità di eredi, i quali insistevano per l'accoglimento delle domande del proprio dante causa.
L'adito tribunale, con sentenza n. 790/2023, pubblicata il 20.2.2023, rigettava le domande attoree, compensando le spese processuali.
2 A sostegno della decisione esponeva:
i) doveva in primo luogo rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'amministrazione penitenziaria, avendo questa indubbiamente l'obbligo di porre in essere tutto il possibile per tutelare la vita e la salute dei detenuti e degli internati, sia sul piano della prevenzione, sia su quello della cura, con il consequenziale obbligo di evitare qualsivoglia forma di strumentalizzazione o medicalizzazione impropria, per come lamentato nel presente giudizio;
ii) era, tuttavia, fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa, proposta da parte convenuta sull'esatto presupposto che andasse qualificata come responsabilità extracontrattuale, essendo ormai decorso, alla data della prima formale richiesta di risarcimento del danno formulata dal il 25.9.2017, il relativo Per_1
termine, decorrente dal momento dell'errata diagnosi, necessariamente antecedente alla crisi respiratoria del 25.9.2012;
iii) ricorrevano, nondimeno, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e del rilievo che dalla espletata c.t.u. medico-legale era emersa la responsabilità di parte convenuta in ordine ai fatti di causa.
Avverso detta pronuncia proponevano appello gli eredi del , con atto di Per_1
citazione notificato il 27.2.2023, cui resisteva il con atto Controparte_1 depositato il 16.6.2023.
Posta in decisione, compiuti i termini per le conclusionali e le repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va, preliminarmente, dato atto che inammissibilmente il ministero convenuto ha riproposto, in questo grado, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Trattandosi, infatti, di eccezione sulla quale vi è stata un'esplicita pronuncia del giudice di primo grado, la devoluzione della sua cognizione al giudice d'appello esige la proposizione del gravame incidentale - nel caso in questione non proposto, essendosi peraltro l'appellato costituito tardivamente - non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione stessa (Cass. n. 25876 del 27/9/2024; vedasi anche Cass. S.U. n. 11799 del 12/5/2017).
3 2.) Passando all'esame del gravame, con unico motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto prescritta l'azione risarcitoria per il ritardo diagnostico del tumore maligno proposta da proprio dante causa.
Lamentano, anzitutto, che l'eccezione di prescrizione doveva essere dichiarata inammissibile, siccome generica, non avendo specificato il relativo dies a quo.
In ogni caso, il tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo del termine prescrizionale in data antecedente alla diagnosi e scoperta del carcinoma (avvenuta il 29.9.2012) e dunque all'effettiva conoscenza del danno, da parte del danneggiato.
La decisione del giudice di prime cure si pone, pertanto, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute comincia a decorrere, non dal fatto illecito, ma dal momento nel quale il paziente ha effettivamente percezione e conoscenza del danno.
Tale momento, nel caso in questione, non potrebbe essere antecedente al 25.9.2012, data nella quale il veniva sottoposto a tracheotomia d'urgenza in seguito Per_1 alla quale apprendeva, per la prima volta, della neoplasia e della negligente condotta dei sanitari nei precedenti sette mesi. Sicchè la richiesta risarcitoria formulata in data
25.9.2017 ha tempestivamente interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
3.) Il motivo è fondato per quanto di ragione, l'eccezione di prescrizione dovendo ritenersi ammissibile (avendo la difesa erariale specificato i fatti che ne costituivano,
a suo avviso, il momento iniziale di decorrenza, ossia il “fatto illecito” e, dunque la
“errata diagnosi”), quantunque infondata.
Ferma restando la contraddittorietà della pronunzia di primo grado, per avere, per un verso, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, ritenuto (peraltro apoditticamente) la natura extracontrattuale dell'azione giudiziale, laddove, ai fini dell'affermazione della legittimazione passiva della parte convenuta, ha, invece, sostenuto che la domanda trovi fondamento nella violazione dell'obbligo giuridico, in capo all'amministrazione penitenziaria, di tutela della salute e della vita dei detenuti affidati alla sua custodia - per tal modo ascrivendola al diverso ambito della responsabilità contrattuale - in ogni caso, per come oggetto di doglianza, il tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo del termine prescrizionale.
4 È ormai diritto vivente il principio secondo il quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute “inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia “oggettivamente percepibile” all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo” (in termini, Cass., Sez. 3 , n. 29859 del 27/10/2023).
Non vi è dubbio alcuno che, nella specie, il abbia preso conoscenza Per_1 dell'esistenza del carcinoma solamente in seguito alla tracheotomia effettuata in data
25.9.2012 e ai risultati della successiva biopsia, prima dei quali, anche a causa del suo stato di detenzione e delle continue rassicurazioni dei sanitari in merito all'assenza di patologie, non poteva né conoscere il danno ingiusto né, tantomeno, ricollegarlo alla condotta dei medici.
Alla luce di quanto sopra, il momento iniziale della prescrizione dell'azione risarcitoria va correttamente individuato nel giorno 25.9.2012 e non, come fatto dal tribunale, in un momento ad esso antecedente;
di conseguenza, la richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata in data 25.9.2017, a mezzo lettera raccomandata,
è da considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione, non essendo decorsi i cinque anni previsti dall'art. 2947, comma 1, c.c.
Né vale - infine - ad escludere l'efficacia interruttiva dell'atto in questione
(raccomandata A/R con plico chiuso), come invece sostenuto da parte appellata, la mancata prova dell'identità tra il contenuto affermato dal mittente e quello giunto al destinatario.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “incombe sul destinatario
l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima” (Cass. Sez. 1 n.
22687del 28/9/2017, tra le tante).
5 4.) Occorre, pertanto, passare all'esame nel merito della domanda, esame rimasto assorbito nella pronuncia di primo grado.
La domanda risarcitoria è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente, è opportuno ribadire come il tribunale ha correttamente ritenuto che la cura dei detenuti, in forza della l n. 354 del 1975, è responsabilità diretta dell'amministrazione penitenziaria, sulla quale grava l'obbligo di attivarsi per garantire la tutela della vita e della salute degli stessi (Cass. Sez. 3 n. 28394 del
29/9/2022; vedasi anche Cass. n. 29826/2024).
Inoltre, l'art. 11 della legge 354 del 1975, rubricato "Servizio Sanitario", nel testo ratione temporis vigente, ha espressamente statuito che: "... Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli Istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. … All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta;
deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche;
deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti ...".
Ne deriva un obbligo, in capo all'amministrazione carceraria, di vegliare sulla salute del singolo detenuto (e attraverso i controlli sui singoli, sulla salute della popolazione carceraria in generale), anche a prescindere delle richieste provenienti da questi, e ciò a tutela non soltanto della salute del singolo ma della sicurezza della comunità carceraria (Cass. n. 28394/22 cit.).
In merito, poi, alla responsabilità da ritardata diagnosi della neoplasia, la stessa risulta accertata sulla base delle risultanze della consulenza espletata in sede di ATP.
Dalla documentazione in atti emerge - avvertono i consulenti - che l'esaminando in data 27.2.2012 era sottoposto a visita all'interno dell'istituto penitenziario etneo, al termine della quale veniva predisposta una visita specialistica otorinolaringoiatrica che, tuttavia, risulta dal diario clinico mai effettuata.
6 Il successivo 11.6.2012 era predisposta visita specialistica otorinolaringoiatrica, che, ancora una volta, come risulta dal diario clinico, non veniva effettuata. Anche nelle successive visite del 18 e 23 settembre 2012, resesi necessarie a seguito di peggioramento del quadro clinico, le visite specialistiche non venivano effettuate ed il successivo giorno 24, a seguito di insufficienza respiratoria acuta, il era Per_1 trasferito in urgenza presso il Presidio ospedaliero di Catania ove Controparte_3
il giorno 25 veniva sottoposto a tracheostomia d'urgenza. ln data 29.9.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di biopsia laringea in microlaringoscopia in sospensione con successiva diagnosi di carcinoma epidermoidale cheratoblastico della laringe. In data 17.10.2012 il era quindi sottoposto a laringectomia Per_1 totale con emitiroidectomia destra e svuotamento linfonodale laterocervicale bilaterale con esito di es. istologico: “laringe di 9 cm con neoformazione glottica - sopraglottica di 2,5 cm …carcinoma squamoso cheratoblastico, infiltrante a tutto spessore la parete laringea fino allo scheletro osseo (Stadio IV pTa1 N1),
…metastasi a 1 su 23 linfonodi analizzati”. In data 31.10.2012 veniva quindi dimesso, per essere poi sottoposto a trattamento radiante ad alta energia presso l'UOC di radioterapia oncologica del medesimo , fino al 2.2.2013. Controparte_4
Da quanto precede, emerge pertanto evidente - per come pur evidenziato dai ctu - la responsabilità dell'amministrazione carceraria per non aver dato corso alle visite specialistiche otorinolaringoiatriche e agli accertamenti necessari nel caso in oggetto, anche alla luce del quadro clinico generale del paziente e alla sua storia clinica (abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti).
Quanto alle conseguenze di detta condotta, vero è che, per come evidenziato dai ctu, non essendo presenti nel diario clinico dell'istituto la descrizione dei segni e della sintomatologia che motivavano la richiesta di visita otorinolaringoiatrica, non
è possibile sapere se tale tumore sia insorto in sede sovraglottica o glottica e, non essendo stata eseguita visita specialistica otorinolaringoiatrica, non è possibile conoscere lo stadio della neoplasia nel febbraio 2012, allorquando è iniziata la detenzione presso l'istituto di reclusione catanese e il iniziava a lamentare Per_1 disturbi alla gola e alla respirazione e veniva sottoposto a diverse visite all'interno della struttura detentiva.
7 Nondimeno, nel caso in esame - in cui appare certamente imputabile all'istituto carcerario tanto la lacunosa tenuta del diario clinico, quanto la mancata attuazione delle visite specialistiche - ricorrono i medesimi presupposti applicativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari.
Nel qual caso, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico fra la condotta colposa del medico (astrattamente idonea a provocare il danno) e le conseguenze dannose subite dal paziente, se la prova diretta è resa impossibile a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato, è dato ricorrere a presunzioni (Cass. n. 26428/2020 ed ivi riferimenti: Cass. n.
6209/2016, n. 27561/2017, n. 29498/2019, n. 14261/2020).
Orbene, è decisivo rimarcare come, secondo i consulenti, in considerazione delle caratteristiche istologiche del tumore in questione, “è altamente probabile”, che già nel febbraio 2012 tale tumore fosse già presente.
Ove, pertanto, l'amministrazione carceraria avesse dato tempestivo riscontro alle richieste di visite specialistiche otorinolaringoiatriche e dato corso ai necessari approfondimenti del caso, sarebbe stato possibile giungere ad una diagnosi precoce del tumore, la quale - avvertono i ctu - “avrebbe con elevata probabilità permesso di effettuare un trattamento più conservativo con l'obbiettivo di salvaguardare la funzione respiratoria e deglutitoria laringea e parzialmente anche quella fonatoria”
(pag. 16 relazione di ctu), essendovi “una elevata probabilità (80%) che il tumore cui era portatore il sig. rientrasse tra i carcinomi operabili con un Per_1 trattamento più conservativo a seguito di una diagnosi precoce” (pag. 17 relazione peritale).
Al contrario, il colposo ritardo di sette mesi nella diagnosi ha, sempre secondo quanto risulta dalla consulenza tecnica, indubbiamente modificato in peius lo stadio della patologia tumorale, lasciando come unica alternativa una terapia chirurgica demolitiva e altamente invasiva (“laringectomia totale con emitiroidectomia, svuotamento linfonodale e sedute di radioterapia, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita”).
8 Ne consegue che l'amministrazione appellata va senz'altro ritenuta integralmente responsabile (secondo gli ordinari criteri utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità per l'accertamento della causalità materiale, quali disciplinati dagli artt. 40 e 41 c.p.:
Cass. n. 28811 del 8/11/2019, n. 19033 del 6/7/2021, n. 21530 del 27/7/2021, tra le tante) dell'evento di danno rappresentato dall'intervento demolitorio subito e dei conseguenti danni non patrimoniali.
D'altro canto, i consulenti nominati in sede di ATP non sono stati in grado di valutare, per assenza di concreti elementi utili, la perdita di chance di sopravvivenza cui è andato incontro il ricorrente, in conseguenza del ritardo diagnostico;
pur avendo però precisato che, secondo la letteratura di settore, è possibile affermare che superati cinque anni dall'atto terapeutico (tale essendo il periodo intercorso tra l'intervento di laringectomia totale subito dal e la data di espletamento della relazione Per_1 peritale) le probabilità di mortalità si riducono in modo notevole, ma possono essere influenzate negativamente dall'assunzione di alcool e droghe.
Tale precisazione, unitamente alla mancanza di dati concreti che possano portare ad una diversa conclusione, inducono a ritenere che il decesso del in data Per_1
1.8.2019, ossia quasi sette anni dopo i fatti per cui è controversia, si sia verificato per causa indipendente dalla neoplasia o dalla sua ritardata diagnosi e dunque dall'illecito per cui è pretesa risarcitoria.
5.) Passando alla liquidazione dei danni-conseguenza, soccorrono, anzitutto, le risultanze della consulenza tecnica disposta in sede di ATP, la quale, ha, motivatamente, indicato (alla luce della letteratura scientifica citata: linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico), un danno biologico, conseguente alla laringectomia totale cui è stato sottoposto l'attore in conseguenza della tardiva diagnosi della neoplasia, in misura pari al 30%
Tuttavia, essendo il paziente deceduto in corso di giudizio, per causa - si è detto - indipendente dal fatto illecito, la liquidazione di tale danno agli appellanti eredi iure successionis non può avvenire secondo le tabelle milanesi per il danno da invalidità permanente, dovendo essere, piuttosto, parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato (dato certo) e non a quella statisticamente probabile (cd. danno da premorienza per causa indipendente: Cass. n. 29832 del 2024).
9 Sicché tale danno biologico va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass citata).
In ragione della necessità di liquidare il danno secondo tali criteri, si impone pertanto l'utilizzo delle cd. tabelle romane, secondo le quali il danno da premorienza risarcibile è costituito da due differenti voci:
a) la prima voce – che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta – viene acquisita immediatamente per effetto della lesione subita;
tale voce viene liquidata in un importo compreso tra il 10% e il 50% del danno biologico tabellare in funzione della percentuale di invalidità subita;
nel caso di specie – partendo da un danno biologico tabellare di 125.357,72 euro, calcolato sulla base di invalidità al 30% su vittima di età pari a 34 anni – la quota di danno da premorienza immediatamente acquisita è pari al 16% di tale valore, vale a dire ad €. 20.057,23, rientrando il 30% di invalidità nella tabella da 21% a 40% per la quale si applica una percentuale compresa tra 11% e 20%;
b) la seconda voce - correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra - si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione;
nel caso in questione, la parte restante è pari ad €. 15.365, ottenuta moltiplicando la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato (nel caso in questione
125.357,72 euro – 20.057,23 euro = 105.300,49 euro) per il rapporto tra gli anni di vita effettivamente vissuti (dal 2012 al 2019 = 7 anni) e gli anni che il soggetto avrebbe ancora potuto vivere secondo le aspettative di vita media (48 anni trattandosi di soggetto con aspettativa media di vita pari ad anni 82).
Di conseguenza, si liquida il danno complessivo da premorienza - dato dalla somma tra le due voci dello stesso danno - in euro 35.422,23.
Il ministero appellato va, pertanto, condannato al pagamento della suddetta somma in favore degli appellanti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
10 Agli appellanti spettano, altresì, gli interessi legali sul predetto importo (liquidato in valori attuali), devalutato alla data di insorgenza del credito risarcitorio e rivalutato annualmente, fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, i soli interessi legali.
Va, viceversa, respinta la domanda risarcitoria da perdita di chance, per carenza di elementi probatori atti a ritenere che la condotta colposa, consistita nel ritardo diagnostico - una volta rimossa del tutto la neoplasia, tramite l'intervento di laringectomia integrale - abbia, nella specie, ridotto la "chance" di sopravvivenza del paziente – in relazione ad eventuali recidive della neoplasia medesima - chance che, per la giurisprudenza, dev'essere apprezzabile, seria e consistente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore del credito accertato in giudizio e all'attività espletata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: condanna il al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_1 della somma di €. 35.422,23, da ripartirsi tra ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditaria, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data di insorgenza del credito e rivalutata annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, ai soli interessi legali;
condanna il al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.7.616,00 quanto al primo grado, €.6.946,00 quanto al presente grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao NE IA MO
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NE IA MO Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
RI Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 354/2023 R.G. promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), ( CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
), ( ),
[...] Parte_4 CodiceFiscale_4 [...]
( ), quali eredi di Parte_5 CodiceFiscale_5 Persona_1
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Stefania Coco;
[...] appellanti contro
Controparte_1
(cf: ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come per legge, dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellato
All'udienza collegiale del 16 maggio 2025 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e il collegio poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, dopo aver proposto procedimento ante causam ex Persona_1
art.696 bis c.p.c., con ricorso al Tribunale di Catania ex art. 702 bis c.p.c. del
16.3.2018, agiva in giudizio nei confronti del Controparte_2
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] in conseguenza della tardiva diagnosi di neoplasia alla laringe, ascrivibile a fatto e colpa dell'amministrazione convenuta.
Esponeva, al riguardo, di essere stato tratto in arresto nel gennaio 2012 e, quindi, trasferito a Catania, in regime di detenzione, presso il carcere “Piazza Lanza”, a partire dal 13 febbraio 2012; di avere lamentato immediatamente ai medici di turno presso l'istituto penitenziario disturbi alla gola e alla respirazione, chiedendo più volte di essere sottoposto a visite specialistiche, mai tuttavia effettuate;
sette mesi dopo, nel settembre 2012, a causa di una grave insufficienza respiratoria, veniva sottoposto a tracheotomia d'urgenza, in seguito alla quale gli veniva diagnosticata - per la prima volta - la neoplasia, che veniva, poi, chirurgicamente trattata con laringectomia totale con svuotamento laterocervicale bilaterale;
il ritardo nella diagnosi gli aveva precluso la possibilità di ricevere una terapia chirurgica meno demolitiva, con grave danno alla qualità della vita, determinando un danno biologico in misura pari al 55 %, nonché la perdita di chances di completa guarigione o di sopravvivenza, che, in riferimento al rapporto tra stadio I-II e stadio IV, poteva essere equitativamente percentualizzato nella misura non inferiore al 90%.
Resisteva al ricorso l'amministrazione penitenziaria, eccependo, anzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo tenuta ad alcuna prestazione sanitaria nei confronti dei detenuti, avvalendosi a tal fine di personale sanitario esterno;
in ogni caso, eccepiva il difetto di prova del danno e, comunque, la prescrizione della pretesa.
In data 1.8.2019 il ricorrente decedeva;
il processo era dichiarato interrotto e, quindi, riassunto dagli odierni appellanti, nella spiegata qualità di eredi, i quali insistevano per l'accoglimento delle domande del proprio dante causa.
L'adito tribunale, con sentenza n. 790/2023, pubblicata il 20.2.2023, rigettava le domande attoree, compensando le spese processuali.
2 A sostegno della decisione esponeva:
i) doveva in primo luogo rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'amministrazione penitenziaria, avendo questa indubbiamente l'obbligo di porre in essere tutto il possibile per tutelare la vita e la salute dei detenuti e degli internati, sia sul piano della prevenzione, sia su quello della cura, con il consequenziale obbligo di evitare qualsivoglia forma di strumentalizzazione o medicalizzazione impropria, per come lamentato nel presente giudizio;
ii) era, tuttavia, fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa, proposta da parte convenuta sull'esatto presupposto che andasse qualificata come responsabilità extracontrattuale, essendo ormai decorso, alla data della prima formale richiesta di risarcimento del danno formulata dal il 25.9.2017, il relativo Per_1
termine, decorrente dal momento dell'errata diagnosi, necessariamente antecedente alla crisi respiratoria del 25.9.2012;
iii) ricorrevano, nondimeno, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e del rilievo che dalla espletata c.t.u. medico-legale era emersa la responsabilità di parte convenuta in ordine ai fatti di causa.
Avverso detta pronuncia proponevano appello gli eredi del , con atto di Per_1
citazione notificato il 27.2.2023, cui resisteva il con atto Controparte_1 depositato il 16.6.2023.
Posta in decisione, compiuti i termini per le conclusionali e le repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va, preliminarmente, dato atto che inammissibilmente il ministero convenuto ha riproposto, in questo grado, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Trattandosi, infatti, di eccezione sulla quale vi è stata un'esplicita pronuncia del giudice di primo grado, la devoluzione della sua cognizione al giudice d'appello esige la proposizione del gravame incidentale - nel caso in questione non proposto, essendosi peraltro l'appellato costituito tardivamente - non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione stessa (Cass. n. 25876 del 27/9/2024; vedasi anche Cass. S.U. n. 11799 del 12/5/2017).
3 2.) Passando all'esame del gravame, con unico motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto prescritta l'azione risarcitoria per il ritardo diagnostico del tumore maligno proposta da proprio dante causa.
Lamentano, anzitutto, che l'eccezione di prescrizione doveva essere dichiarata inammissibile, siccome generica, non avendo specificato il relativo dies a quo.
In ogni caso, il tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo del termine prescrizionale in data antecedente alla diagnosi e scoperta del carcinoma (avvenuta il 29.9.2012) e dunque all'effettiva conoscenza del danno, da parte del danneggiato.
La decisione del giudice di prime cure si pone, pertanto, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute comincia a decorrere, non dal fatto illecito, ma dal momento nel quale il paziente ha effettivamente percezione e conoscenza del danno.
Tale momento, nel caso in questione, non potrebbe essere antecedente al 25.9.2012, data nella quale il veniva sottoposto a tracheotomia d'urgenza in seguito Per_1 alla quale apprendeva, per la prima volta, della neoplasia e della negligente condotta dei sanitari nei precedenti sette mesi. Sicchè la richiesta risarcitoria formulata in data
25.9.2017 ha tempestivamente interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale.
3.) Il motivo è fondato per quanto di ragione, l'eccezione di prescrizione dovendo ritenersi ammissibile (avendo la difesa erariale specificato i fatti che ne costituivano,
a suo avviso, il momento iniziale di decorrenza, ossia il “fatto illecito” e, dunque la
“errata diagnosi”), quantunque infondata.
Ferma restando la contraddittorietà della pronunzia di primo grado, per avere, per un verso, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, ritenuto (peraltro apoditticamente) la natura extracontrattuale dell'azione giudiziale, laddove, ai fini dell'affermazione della legittimazione passiva della parte convenuta, ha, invece, sostenuto che la domanda trovi fondamento nella violazione dell'obbligo giuridico, in capo all'amministrazione penitenziaria, di tutela della salute e della vita dei detenuti affidati alla sua custodia - per tal modo ascrivendola al diverso ambito della responsabilità contrattuale - in ogni caso, per come oggetto di doglianza, il tribunale ha erroneamente individuato il dies a quo del termine prescrizionale.
4 È ormai diritto vivente il principio secondo il quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute “inizia a decorrere non dal momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì dal momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica;
un danno ingiusto, cioè, che non soltanto sia “oggettivamente percepibile” all'esterno (elemento della conoscibilità del danno), ma che – attraverso parametri oggettivi quali la diligenza esigibile all'uomo medio e il livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico – possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa/dolosa di un terzo” (in termini, Cass., Sez. 3 , n. 29859 del 27/10/2023).
Non vi è dubbio alcuno che, nella specie, il abbia preso conoscenza Per_1 dell'esistenza del carcinoma solamente in seguito alla tracheotomia effettuata in data
25.9.2012 e ai risultati della successiva biopsia, prima dei quali, anche a causa del suo stato di detenzione e delle continue rassicurazioni dei sanitari in merito all'assenza di patologie, non poteva né conoscere il danno ingiusto né, tantomeno, ricollegarlo alla condotta dei medici.
Alla luce di quanto sopra, il momento iniziale della prescrizione dell'azione risarcitoria va correttamente individuato nel giorno 25.9.2012 e non, come fatto dal tribunale, in un momento ad esso antecedente;
di conseguenza, la richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata in data 25.9.2017, a mezzo lettera raccomandata,
è da considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione, non essendo decorsi i cinque anni previsti dall'art. 2947, comma 1, c.c.
Né vale - infine - ad escludere l'efficacia interruttiva dell'atto in questione
(raccomandata A/R con plico chiuso), come invece sostenuto da parte appellata, la mancata prova dell'identità tra il contenuto affermato dal mittente e quello giunto al destinatario.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “incombe sul destinatario
l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima” (Cass. Sez. 1 n.
22687del 28/9/2017, tra le tante).
5 4.) Occorre, pertanto, passare all'esame nel merito della domanda, esame rimasto assorbito nella pronuncia di primo grado.
La domanda risarcitoria è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente, è opportuno ribadire come il tribunale ha correttamente ritenuto che la cura dei detenuti, in forza della l n. 354 del 1975, è responsabilità diretta dell'amministrazione penitenziaria, sulla quale grava l'obbligo di attivarsi per garantire la tutela della vita e della salute degli stessi (Cass. Sez. 3 n. 28394 del
29/9/2022; vedasi anche Cass. n. 29826/2024).
Inoltre, l'art. 11 della legge 354 del 1975, rubricato "Servizio Sanitario", nel testo ratione temporis vigente, ha espressamente statuito che: "... Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli Istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. … All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta;
deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche;
deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti ...".
Ne deriva un obbligo, in capo all'amministrazione carceraria, di vegliare sulla salute del singolo detenuto (e attraverso i controlli sui singoli, sulla salute della popolazione carceraria in generale), anche a prescindere delle richieste provenienti da questi, e ciò a tutela non soltanto della salute del singolo ma della sicurezza della comunità carceraria (Cass. n. 28394/22 cit.).
In merito, poi, alla responsabilità da ritardata diagnosi della neoplasia, la stessa risulta accertata sulla base delle risultanze della consulenza espletata in sede di ATP.
Dalla documentazione in atti emerge - avvertono i consulenti - che l'esaminando in data 27.2.2012 era sottoposto a visita all'interno dell'istituto penitenziario etneo, al termine della quale veniva predisposta una visita specialistica otorinolaringoiatrica che, tuttavia, risulta dal diario clinico mai effettuata.
6 Il successivo 11.6.2012 era predisposta visita specialistica otorinolaringoiatrica, che, ancora una volta, come risulta dal diario clinico, non veniva effettuata. Anche nelle successive visite del 18 e 23 settembre 2012, resesi necessarie a seguito di peggioramento del quadro clinico, le visite specialistiche non venivano effettuate ed il successivo giorno 24, a seguito di insufficienza respiratoria acuta, il era Per_1 trasferito in urgenza presso il Presidio ospedaliero di Catania ove Controparte_3
il giorno 25 veniva sottoposto a tracheostomia d'urgenza. ln data 29.9.2012, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di biopsia laringea in microlaringoscopia in sospensione con successiva diagnosi di carcinoma epidermoidale cheratoblastico della laringe. In data 17.10.2012 il era quindi sottoposto a laringectomia Per_1 totale con emitiroidectomia destra e svuotamento linfonodale laterocervicale bilaterale con esito di es. istologico: “laringe di 9 cm con neoformazione glottica - sopraglottica di 2,5 cm …carcinoma squamoso cheratoblastico, infiltrante a tutto spessore la parete laringea fino allo scheletro osseo (Stadio IV pTa1 N1),
…metastasi a 1 su 23 linfonodi analizzati”. In data 31.10.2012 veniva quindi dimesso, per essere poi sottoposto a trattamento radiante ad alta energia presso l'UOC di radioterapia oncologica del medesimo , fino al 2.2.2013. Controparte_4
Da quanto precede, emerge pertanto evidente - per come pur evidenziato dai ctu - la responsabilità dell'amministrazione carceraria per non aver dato corso alle visite specialistiche otorinolaringoiatriche e agli accertamenti necessari nel caso in oggetto, anche alla luce del quadro clinico generale del paziente e alla sua storia clinica (abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti).
Quanto alle conseguenze di detta condotta, vero è che, per come evidenziato dai ctu, non essendo presenti nel diario clinico dell'istituto la descrizione dei segni e della sintomatologia che motivavano la richiesta di visita otorinolaringoiatrica, non
è possibile sapere se tale tumore sia insorto in sede sovraglottica o glottica e, non essendo stata eseguita visita specialistica otorinolaringoiatrica, non è possibile conoscere lo stadio della neoplasia nel febbraio 2012, allorquando è iniziata la detenzione presso l'istituto di reclusione catanese e il iniziava a lamentare Per_1 disturbi alla gola e alla respirazione e veniva sottoposto a diverse visite all'interno della struttura detentiva.
7 Nondimeno, nel caso in esame - in cui appare certamente imputabile all'istituto carcerario tanto la lacunosa tenuta del diario clinico, quanto la mancata attuazione delle visite specialistiche - ricorrono i medesimi presupposti applicativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi di lacunosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari.
Nel qual caso, ai fini dell'accertamento del nesso eziologico fra la condotta colposa del medico (astrattamente idonea a provocare il danno) e le conseguenze dannose subite dal paziente, se la prova diretta è resa impossibile a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato, è dato ricorrere a presunzioni (Cass. n. 26428/2020 ed ivi riferimenti: Cass. n.
6209/2016, n. 27561/2017, n. 29498/2019, n. 14261/2020).
Orbene, è decisivo rimarcare come, secondo i consulenti, in considerazione delle caratteristiche istologiche del tumore in questione, “è altamente probabile”, che già nel febbraio 2012 tale tumore fosse già presente.
Ove, pertanto, l'amministrazione carceraria avesse dato tempestivo riscontro alle richieste di visite specialistiche otorinolaringoiatriche e dato corso ai necessari approfondimenti del caso, sarebbe stato possibile giungere ad una diagnosi precoce del tumore, la quale - avvertono i ctu - “avrebbe con elevata probabilità permesso di effettuare un trattamento più conservativo con l'obbiettivo di salvaguardare la funzione respiratoria e deglutitoria laringea e parzialmente anche quella fonatoria”
(pag. 16 relazione di ctu), essendovi “una elevata probabilità (80%) che il tumore cui era portatore il sig. rientrasse tra i carcinomi operabili con un Per_1 trattamento più conservativo a seguito di una diagnosi precoce” (pag. 17 relazione peritale).
Al contrario, il colposo ritardo di sette mesi nella diagnosi ha, sempre secondo quanto risulta dalla consulenza tecnica, indubbiamente modificato in peius lo stadio della patologia tumorale, lasciando come unica alternativa una terapia chirurgica demolitiva e altamente invasiva (“laringectomia totale con emitiroidectomia, svuotamento linfonodale e sedute di radioterapia, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita”).
8 Ne consegue che l'amministrazione appellata va senz'altro ritenuta integralmente responsabile (secondo gli ordinari criteri utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità per l'accertamento della causalità materiale, quali disciplinati dagli artt. 40 e 41 c.p.:
Cass. n. 28811 del 8/11/2019, n. 19033 del 6/7/2021, n. 21530 del 27/7/2021, tra le tante) dell'evento di danno rappresentato dall'intervento demolitorio subito e dei conseguenti danni non patrimoniali.
D'altro canto, i consulenti nominati in sede di ATP non sono stati in grado di valutare, per assenza di concreti elementi utili, la perdita di chance di sopravvivenza cui è andato incontro il ricorrente, in conseguenza del ritardo diagnostico;
pur avendo però precisato che, secondo la letteratura di settore, è possibile affermare che superati cinque anni dall'atto terapeutico (tale essendo il periodo intercorso tra l'intervento di laringectomia totale subito dal e la data di espletamento della relazione Per_1 peritale) le probabilità di mortalità si riducono in modo notevole, ma possono essere influenzate negativamente dall'assunzione di alcool e droghe.
Tale precisazione, unitamente alla mancanza di dati concreti che possano portare ad una diversa conclusione, inducono a ritenere che il decesso del in data Per_1
1.8.2019, ossia quasi sette anni dopo i fatti per cui è controversia, si sia verificato per causa indipendente dalla neoplasia o dalla sua ritardata diagnosi e dunque dall'illecito per cui è pretesa risarcitoria.
5.) Passando alla liquidazione dei danni-conseguenza, soccorrono, anzitutto, le risultanze della consulenza tecnica disposta in sede di ATP, la quale, ha, motivatamente, indicato (alla luce della letteratura scientifica citata: linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico), un danno biologico, conseguente alla laringectomia totale cui è stato sottoposto l'attore in conseguenza della tardiva diagnosi della neoplasia, in misura pari al 30%
Tuttavia, essendo il paziente deceduto in corso di giudizio, per causa - si è detto - indipendente dal fatto illecito, la liquidazione di tale danno agli appellanti eredi iure successionis non può avvenire secondo le tabelle milanesi per il danno da invalidità permanente, dovendo essere, piuttosto, parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato (dato certo) e non a quella statisticamente probabile (cd. danno da premorienza per causa indipendente: Cass. n. 29832 del 2024).
9 Sicché tale danno biologico va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass citata).
In ragione della necessità di liquidare il danno secondo tali criteri, si impone pertanto l'utilizzo delle cd. tabelle romane, secondo le quali il danno da premorienza risarcibile è costituito da due differenti voci:
a) la prima voce – che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta – viene acquisita immediatamente per effetto della lesione subita;
tale voce viene liquidata in un importo compreso tra il 10% e il 50% del danno biologico tabellare in funzione della percentuale di invalidità subita;
nel caso di specie – partendo da un danno biologico tabellare di 125.357,72 euro, calcolato sulla base di invalidità al 30% su vittima di età pari a 34 anni – la quota di danno da premorienza immediatamente acquisita è pari al 16% di tale valore, vale a dire ad €. 20.057,23, rientrando il 30% di invalidità nella tabella da 21% a 40% per la quale si applica una percentuale compresa tra 11% e 20%;
b) la seconda voce - correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra - si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione;
nel caso in questione, la parte restante è pari ad €. 15.365, ottenuta moltiplicando la somma tabellare ridotta dell'importo già considerato (nel caso in questione
125.357,72 euro – 20.057,23 euro = 105.300,49 euro) per il rapporto tra gli anni di vita effettivamente vissuti (dal 2012 al 2019 = 7 anni) e gli anni che il soggetto avrebbe ancora potuto vivere secondo le aspettative di vita media (48 anni trattandosi di soggetto con aspettativa media di vita pari ad anni 82).
Di conseguenza, si liquida il danno complessivo da premorienza - dato dalla somma tra le due voci dello stesso danno - in euro 35.422,23.
Il ministero appellato va, pertanto, condannato al pagamento della suddetta somma in favore degli appellanti, in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
10 Agli appellanti spettano, altresì, gli interessi legali sul predetto importo (liquidato in valori attuali), devalutato alla data di insorgenza del credito risarcitorio e rivalutato annualmente, fino alla data di passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, i soli interessi legali.
Va, viceversa, respinta la domanda risarcitoria da perdita di chance, per carenza di elementi probatori atti a ritenere che la condotta colposa, consistita nel ritardo diagnostico - una volta rimossa del tutto la neoplasia, tramite l'intervento di laringectomia integrale - abbia, nella specie, ridotto la "chance" di sopravvivenza del paziente – in relazione ad eventuali recidive della neoplasia medesima - chance che, per la giurisprudenza, dev'essere apprezzabile, seria e consistente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore del credito accertato in giudizio e all'attività espletata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: condanna il al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_1 della somma di €. 35.422,23, da ripartirsi tra ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditaria, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data di insorgenza del credito e rivalutata annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, ai soli interessi legali;
condanna il al pagamento, in favore degli appellanti, Controparte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in €.7.616,00 quanto al primo grado, €.6.946,00 quanto al presente grado di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
RI Rao NE IA MO
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
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