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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 15/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
RVG 1591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 1591/2024 per la separazione personale dei coniugi promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. e residente in Parte_1 C.F._1
RE (BL), via Soppelsa n. 8
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._2 in RE (BL), via Soppelsa n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Secco del foro di Belluno, come da procura in atti
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 26/08/2024, e Parte_1
, premettendo di essersi uniti in matrimonio a RE in data 18/09/2010 Controparte_1
(atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 14, parte I, anno 2010)
e che dall'unione in data 28/12/2006 è nato il figlio minorenne, dato atto del venir Per_1 meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa di divergenze tra loro ormai divenute insanabili, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con parere d.d. 17/09/2024 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con note d.d. 03/09/2024 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e si sono Parte_2 Persona_2 uniti in matrimonio a Pieve di Cadore in data 18/05/2013 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte I, anno 2013).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.
4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
Non vi è luogo a provvedere sull'affidamento, il collocamento prevalente ed il diritto di visita del genitore non collocatario in quanto il figlio della coppia è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/07/1973 (c.f. e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), i quali si sono uniti in matrimonio con rito civile a RE (BL) in C.F._2 data 18/09/2010 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 14, parte I, anno 2010) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti. dichiara non luogo a provvedere in merito alle previsioni inerenti all'affidamento del figlio minore, il collocamento prevalente ed il diritto di visita del genitore non collocatario, fatte salve le previsioni inerenti il contributo al mantenimento del predetto figlio.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 28 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 1591/2024 per la separazione personale dei coniugi promosso da:
, nata a [...] il [...] (c.f. e residente in Parte_1 C.F._1
RE (BL), via Soppelsa n. 8
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente Controparte_1 C.F._2 in RE (BL), via Soppelsa n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Secco del foro di Belluno, come da procura in atti
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 26/08/2024, e Parte_1
, premettendo di essersi uniti in matrimonio a RE in data 18/09/2010 Controparte_1
(atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 14, parte I, anno 2010)
e che dall'unione in data 28/12/2006 è nato il figlio minorenne, dato atto del venir Per_1 meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia, a causa di divergenze tra loro ormai divenute insanabili, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con parere d.d. 17/09/2024 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con note d.d. 03/09/2024 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e si sono Parte_2 Persona_2 uniti in matrimonio a Pieve di Cadore in data 18/05/2013 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 2, parte I, anno 2013).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.
4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della prole.
Non vi è luogo a provvedere sull'affidamento, il collocamento prevalente ed il diritto di visita del genitore non collocatario in quanto il figlio della coppia è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/07/1973 (c.f. e , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), i quali si sono uniti in matrimonio con rito civile a RE (BL) in C.F._2 data 18/09/2010 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 14, parte I, anno 2010) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti. dichiara non luogo a provvedere in merito alle previsioni inerenti all'affidamento del figlio minore, il collocamento prevalente ed il diritto di visita del genitore non collocatario, fatte salve le previsioni inerenti il contributo al mantenimento del predetto figlio.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 28 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta