Art. 12.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624 , si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Le relative modalita' di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , successivamente modificata con legge 28 novembre 1975, n. 624 , si applicano anche alle famiglie degli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Le relative modalita' di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro.