Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2608/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2608/2024 R.G. avente per oggetto: interdizione promossa da:
difesa e rappresentata nel presente giudizio dall'avv. Ileana Messa del Foro di Asti, Parte_1
PARTE ATTRICE contro nata a [...] il [...], c.f. attualmente ospite CP_1 C.F._1 residente presso la Casa di Riposo “Ospedale di Cherasco” sita in Cherasco, Via Ospedale 46
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e tutti difesi e rappresentati dall'avv. CP_2 CP_3 Controparte_4
Mariagrazia GALLIANO del Foro di Asti ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Alba (CN), via Vivaro n. 21
INTERVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4
Per parte ricorrente
“dichiarare l'interdizione ex art. 414 e ss. c.c. della sig.r nata a nata a [...] il CP_1
25 aprile 1944, c.f. attualmente ospite e residente presso la Casa di Riposo C.F._1
“Ospedale di Cherasco” sita in Cherasco, Via Ospedale 46, con ogni conseguenza di legge;
– affidare al nominato Tutore l'incarico di controllare gli ultimi due anni degli estratti conto intestati e/o cointestati alla sig.r alla ricerca di eventuali anomalie e valutare eventuali profili penali CP_1
– valutare l'opportunità che la sig.ra sia rimessa nel possesso dei beni dei quali è CP_1 usufruttuaria
– valutare l'opportunità che la sig.ra venga assistita presso la propria abitazione – CP_1 all'uopo eventualmente rimessa adeguatamente in pristino - dalla figlia sig.r ” Parte_1
Per il PM
“Accogliersi il ricorso”
Per i terzi intervenuti
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta:
- dichiarare l'interdizione della sig.r (C.F , nata a [...] il CP_1 C.F._1
25.04.1944, attualmente domiciliata presso la figlia in Cherasco (CN), Via G.B. Parte_1
Ariani n. 17;
- stante il rapporto fortemente conflittuale tra i figli della sig.r nominare tutore , anche in via CP_1 provvisoria, un soggetto estraneo al nucleo famigliare.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.6.2024 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 dell'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta in quanto CP_1 incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da demenza senile in fase avanzata, non autosufficiente.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
Con memoria in data 18.2.2025 si costituivano in giudizio , e CP_2 Controparte_4 [...]
, figli dell'interdicendo, associandosi alla domanda di interdizione della madre, ma CP_3 chiedendo che fosse nominato tutore persona terza estranea alla cerchia familiare, stanti i conflitti esistenti tra i fratelli.
pagina 2 di 4 All'udienza del 20.3.2025 il GOP delegato procedeva all'esame da remoto della parte convenuta che non si opponeva alla domanda;
all'udienza odierna le parti insistevano nelle conclusioni di cui al ricorso concordemente al PM, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di CP_1
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetto da sindrome involutiva su CP_1 base degenerativa in fase avanzata, con disturbi comportamentali (vds. documenti in atti).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della convenuta, la quale ha mostrato evidenti difficoltà di carattere fisico e mentale;
la medesima, infatti, è apparsa incapace di rispondere anche alle più elementari domande.
Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità di della sua totale incapacità di attendere ai propri interessi e CP_1 dell'impossibilità di immaginare una qualsiasi forma di interazione e collaborazione con l'eventuale amministratore.
Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alla decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411,1 comma cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357,358 e 371 c.c.; in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13584\06), nella specie,
l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Le ulteriori domande formulate dalla ricorrente sono, in questa sede, inammissibili.
Spese di lite irripetibili in virtù dei legami familiari e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nata a [...] il 25 aprile CP_1
1944, c.f. attualmente ospite residente presso la Casa di Riposo “Ospedale di C.F._1
pagina 3 di 4 Cherasco” sita in Cherasco, Via Ospedale 46.
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 15.4.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente dr. Gian Andrea Morbelli
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