Sentenza 23 gennaio 2025
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Violazione della valutazione del merito creditizio e responsabilità precontrattuale. Nota a Trib. Napoli Nord, Sez. III, 20 agosto 2025, n. 3126. Massima redazionale L'art. 124bis TUB prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. […] Leggi tutto Buoni Fruttiferi Postali: mancata consegna del Foglio Informativo Analitico e decorrenza della prescrizione del risarcimento del danno. Nota a Trib. Isernia, 9 settembre 2025, n. 222. Massima redazionale Gli obblighi …
Leggi di più… - 2. fideiussioni specifiche - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 3 settembre 2025
La nullità antitrust si estende anche alle fideiussioni specifiche. Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 23 gennaio 2025, n. 228. Massima redazionale La Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 27243, del 21 ottobre 2024, si è pronunciata sulla dedotta nullità parziale di una fideiussione, estendendo esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite 41994/2021 […] Leggi tutto Fideiussioni specifiche: per il Tribunale di Alessandria possono essere (parzialmente) nulle al pari delle omnibus. Nota a Trib. Alessandria, 20 gennaio 2025, n. 37. Massima redazionale Con la nota sentenza n. 41994/2021 le Sezioni Unite …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n. 8734/2023 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.8734 del R.G.C. 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 23.01.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Favale;
Parte_1
– OPPONENTE –
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata in forza di procura Controparte_1 speciale in data 17.12.2021 ricevuta dal Notaio Dott. di Fermo rep. Persona_1
43511/19930, registrata a Fermo il 17 dicembre 2021 al n. 4280 serie 1T, da CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo;
[...]
– OPPOSTA – avente ad oggetto: fideiussione – Polizza fideiussoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, depositato in data
22.12.2023, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1945/2023, R.G. 5082/2023, emesso da questo Tribunale in data 03.11.2023, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di fideiussore, “di pagare …, per le causali di cui in ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, la somma di € 564.152,38, gli interessi come da domanda, le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 870,00 per spese ed in €
3.000,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge”, [cfr. ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo notificato], in favore della per il Controparte_1 prospettato mancato pagamento di 22 quote di un “contratto di mutuo fondiario edilizio” del
16.11.2009, concesso in favore della società redatto ai rogiti del Notaio CP_3 Persona_2
di originari euro 1.600.000,00 e successivamente fazionato in 46 quote.
[...]
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Lecce adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, NEL MERITO, IN VIA
1
287/1990 e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra all'istituto Parte_1 di credito convenuto e, conseguentemente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B)
Accertare e dichiarare la nullità, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) e 3 della legge n. 287 del 1990, delle sole clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione
e, conseguentemente, dichiararsi che nulla è dovuto dalla medesima alla banca a causa dell'intervenuta decadenza dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., avendo l'Istituto di credito convenuto depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale ha proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, solo in data 18/07/2023, ossia ben oltre il termine previsto dall'art. 1957 codice civile, dalla data in cui i rapporti in corso con la debitrice principale erano stati risolti;
C) Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dalla sig.ra
[...]
all'istituto di credito convenuto e, conseguentemente, annullare e revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto;
D) Accertare e dichiarare, per violazione della normativa prevista dal Codice del Consumo, la nullità delle sole clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione e, conseguentemente, dichiararsi che nulla è dovuto dalla medesima alla banca a causa dell'intervenuta decadenza dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., avendo
l'Istituto di credito convenuto depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale ha proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, solo in data 18/07/2023, ossia ben oltre il termine previsto dall'art. 1957 codice civile, dalla data in cui i rapporti in corso con la debitrice principale erano stati risolti;
E) In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste innanzi formulate, “Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per responsabilità del creditore nell'aggravare la situazione personale del debitore e, conseguentemente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto”; In ogni caso, F) Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo].
In fatto l'opponente ha premesso: che la somma ingiunta era da ricondurre ad un credito vantato dalla nei confronti della società in virtù di un “contratto di Controparte_1 Controparte_4 mutuo fondiario edilizio” del 16.11.2009 redatto ai rogiti del Notaio Rep. Persona_2
4416 e Racc. 2613, spedito in forma esecutiva il 4.12.2009, di originari € 1.600.000,00, da rimborsarsi in 46 rate semestrali di ammortamento al tasso di interesse pattuito nella misura iniziale del 3,70% annuo nominale variabile con rinvio al tasso Euribor (360) a tre mesi aumentato di 2,00 punti;
che, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la società mutuataria aveva concesso una ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di Lecce in data
23.11.2009 ai nn. 48194/7176; che, con successivo “atto di riduzione della somma iscritta – svincolo ipotecario – frazionamento di mutuo e di connessa ipoteca” del 4.9.2014, rep. 5563 e racc.
3595, giusta annotazione iscritta presso la Conservatoria di Lecce ai nn. 34762/3040, spedito in forma esecutiva il 4.12.2014, sempre ai rogiti del Notaio , intervenuto tra Persona_2 le stesse parti, si era data quietanza dell'intero importo erogato e si era disposto il frazionamento del mutuo in 46 quote;
che, a dire della società opposta, la parte mutuataria si era resa inadempiente
2 non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per 22 quote del mutuo frazionato;
di aver sottoscritto una garanzia specifica fino alla concorrenza di € 2.400.000,00;
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha eccepito: la nullità del contratto, la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della l. n.287/1990, la nullità della garanzia personale per responsabilità del creditore nell'aggravare la situazione personale del debitore e, in ultimo, la nullità della clausola di rinuncia all'applicazione dell'art. 1957 cc e la conseguente estinzione della garanzia fideiussoria.
La società ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e ha instato per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, In via preliminare: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1945/2023 del 03.11.2023RG 5082/2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Concedere i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs 28/2010. Nel merito e in via principale: Confermata la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi il n. 1945/2023 del 03.11.2023 RG 5082/2023; In subordine:
Accertare e dichiarare che la IG.ra è debitrice di e per essa Parte_1 CP_1 della complessiva somma di € 564.152,38, comunque, di quella maggiore o Controparte_2 minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannarla al pagamento della somma di € 564.152,38 della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi, competenze e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
L'opposta ha dedotto in fatto: di essere creditrice della società in virtù di un Controparte_4
“contratto di mutuo fondiario edilizio” del 16.11.2009 redatto ai rogiti del Notaio Persona_2
Rep. 4416 e Racc. 2613, spedito in forma esecutiva il 4.12.2009, di originari €
[...]
1.600.000,00, da rimborsarsi in 46 rate semestrali di ammortamento al tasso di interesse pattuito nella misura iniziale del 3,70% annuo nominale variabile con rinvio al tasso Euribor (360) a tre mesi aumentato di 2,00 punti (art. 3 del contratto); che, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la società mutuataria aveva concesso una ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di Lecce in data 23.11.2009 ai nn. 48194/7176; che con successivo “atto di riduzione della somma iscritta – svincolo ipotecario – frazionamento di mutuo
e di connessa ipoteca” del 4.9.2014, rep. 5563 e racc. 3595, giusta annotazione iscritta presso la
Conservatoria di Legge ai nn. 34762/3040, spedito in forma esecutiva il 4.12.2014, sempre ai rogiti del Notaio , intervenuto tra le stesse parti, si era data quietanza dell'intero Persona_2 importo erogato e si era disposto il frazionamento del mutuo in 46 quote;
che la parte mutuataria si era resa inadempiente non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per 22 quote del mutuo frazionato;
che la IG.ra aveva concesso una garanzia Parte_1 specifica fino alla concorrenza di € 2.400.000,00; di aver richiesto alla società debitrice e alla sua garante, con comunicazione del 20.11.2017, il pagamento di quanto dovuto senza alcun esito;
di aver quindi chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla IG.ra Pt_1
3 il pagamento immeditato della somma di € 564.152,38 oltre gli interessi come da Parte_1 domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 870,00 per spese ed in € 3000,00 per competenze, oltre il 15 % per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali
In via preliminare, deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione
(cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o, comunque, la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del
24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
4 dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Tanto premesso in diritto, nel caso in scrutinio, l'opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento in forza della seguente documentazione: contratto di mutuo fondiario edilizio del 16.11.2009, atto di riduzione della somma iscritta – svincolo ipotecario – frazionamento di mutuo e di connessa ipoteca del 04.09.2014 e certificazioni ex art. 50 TUB, assolvendo, quindi, in quanto creditrice, all' onere probatorio posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e già nel giudizio monitorio.
Ciò posto, a fronte dell'inadempimento allegato dalla occorre passare in Controparte_1 rassegna le contestazioni sollevate dall'opponente.
Prima di procedere all'esame delle contestazioni sollevate dall'opponente occorre revocare la contumacia dell'opposta dichiarata con ordinanza del 19.09.2024.
In ordine alla contestazione dell'opponente relativa alla sua qualifica di consumatrice, nulla ha obiettato l'opposta che, per l'appunto, ha adito il competente Tribunale di Lecce in applicazione dell'art. 33 bis del Codice del Consumo.
Sulla eccepita nullità della fideiussione prestata dalla per violazione della legge antitrust, Pt_1 ritiene il Tribunale che tale eccezione non sia meritevole di accoglimento in quanto del tutto infondata.
Come è noto, la questione oggetto d'esame trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla BA d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del 2005 con decorrenza dal 12.1.2016) e relativo al contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit.; in particolare con tale provvedimento, la BA d'Italia ha espresso parere negativo relativamente alle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”), di permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8: “qualora le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato
o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1975 cod. civ., che si intende
5 derogato”), in quanto - ove applicate in modo uniforme - manifesterebbero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Sulla ridetta questione - e, tra le altre, sulle conseguenze della conformità tra modello ABI
e fideiussione a valle - sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 41994 del 30.12.2021 hanno sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, co. 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, per il caso di violazione della disciplina antitrust, accanto alla tutela meramente risarcitoria per equivalente, si configura anche la tutela reale costituita dalla nullità parziale (ovverosia limitata alle sole clausole contrattuali illecite), unica sanzione che meglio si contempera con il principio generale di conservazione dei negozi giuridici.
Più precisamente, secondo la citata pronuncia, la nullità che colpisce le clausole contrattuali illecite si estenderebbe all'intero contratto solo nell'ipotesi - ritenuta eccezionale - in cui chi ha interesse a far cadere l'intero regolamento negoziale ha fornito la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. Tale prova consiste più precisamente nella dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità”. A tale riguardo, non vi è dubbio che il fideiussore opponente non ha allegato né offerto di dimostrare che le parti non avrebbero concluso la fideiussione de qua se priva delle clausole indicate come nulle.
Inoltre, proprio in conseguenza della mancata rigorosa allegazione e prova del contrario, è ragionevole ritenere sotto il profilo logico indiziario - per un verso - che la banca creditrice avrebbe comunque accettato una fideiussione priva delle clausole in questione, posto che - anche senza queste - la stessa consentiva di rendere maggiormente garantito il debito dell'impresa e - per altro verso - che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, in quanto portatore di un interesse economico al finanziamento bancario.
Ciò posto, la ha affermato che la giurisprudenza copra citata farebbe riferimento alla CP_1 sola fideiussione c.d. omnibus, intendendosi per tale quella fideiussione che è “estesa (…) a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni”, la cui validità è peraltro, subordinata, ai sensi dell'art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la “precisazione dell'importo massimo garantito”(Cass., 31 gennaio 2017, n.2492), laddove, invece, la garanzia concessa dalla IG.ra fino a concorrenza di €. 2.400.000,00, sarebbe al contrario una garanzia specifica e, quindi, Pt_1 concessa specificatamente a garanzia del contratto di mutuo-
L'affermazione di parte opposta non coglie nel segno.
6 Ed invero, che la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 27243 del 21 ottobre 2024, si è pronunciata sulla dedotta nullità parziale di una fideiussione, estendendo esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni
Unite 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese dichiarate nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, in quanto conformi al modello ABI ritenuto anticoncorrenziale.
Questo il principio espresso sul punto: “il giudice d'appello non spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Ne deriva pertanto, tra le altre cose, che ai fini della declaratoria di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust è irrilevante la “distinzione” tra fideiussione cd. omnibus e fideiussione c.d. specifica.
Orbene, se con riferimento alle prime due clausole non si pongono particolari problemi per affermarne la sostanziale irrilevanza nel caso di specie (non essendo richiesto, dall'odierna opponente, ad opera della società convenuta il pagamento di somme in conseguenza della dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale), rilievo assume la declaratoria di nullità della clausola contenente la deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. sul termine (semestrale) per l'attivazione della garanzia fideiussoria ad opera dell'opposta: tale termine è di decadenza (e non di prescrizione) e la sua mancata osservanza comporta l'inefficacia della garanzia fideiussoria e la sua estinzione.
L'opponente ha contestato la decadenza del creditore garantito ai sensi dell'art. 1957 c.c., invocando la nullità per contrarietà alla normativa antitrust della clausola di deroga alla medesima norma contenuta nella fideiussione.
L'articolo 9 del contratto di mutuo disponeva che “i Garanti … si costituiscono con il presente atto fideiussori solidali del mutuatario nei confronti della banca sino alla concorrenza della somma di euro 2.400.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione del mutuatario stesso, suoi successori o aven ti causa, derivante dal presente mutuo …”. L'articolo 9 lett. f) delle Norme generali del contratto di mutuo fondiario recitava poi “i diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il mutuatario, senza che essa sia tenuta ad escutere il mutuatario o il fideiussore medesimi
o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si i tende derogato”. La lettera g) del detto articolo 9) disponeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta … L'eventuale decadenza del mutuatario dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Ebbene, per quanto attiene al contenuto ed al portato della clausola in esame, il Giudice di
Legittimità ha da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui
7 l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, come correttamente sottolinea parte opponente).
In altre parole, deve ritenersi che - ogniqualvolta le parti concordino il “pagamento a prima richiesta scritta” dal garante al creditore garantito – l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995, n. 7345 in motivazione, richiamata da Cass. n. 13078/2008), che - si ribadisce - può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (da ultimo Cass. n. 22346/2017 in motivazione: “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art.
1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale”).
Ciò premesso in diritto, deve osservarsi in via di fatto che con comunicazione del 20.11.2017 (doc.
70-fascicolo del monitorio), inviata alla società obbligata principale e a tutti i suoi garanti, compresa la IG.ra , la BA ha dichiarato l'intervenuta revoca, nello specifico, del rapporto Pt_1 di mutuo garantito. Tale richiesta stragiudiziale di pagamento vale ad assolvere il rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.: ed infatti, tale richiesta di pagamento deve considerarsi essere stata proposta contestualmente alla revoca dei rapporti e, conseguentemente, entro il termine di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.
Quanto ancora alla fideiussione per cui è causa, l'opponente si duole del comportamento tenuto dalla banca opposta asseritamente contrario a correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto;
in particolare, a suo avviso: “Nel caso di specie, la responsabilità dell'Istituto di Credito potrebbe raffigurarsi, nel corso degli anni successivi alla erogazione del finanziamento, nell'aver consentito lo svilimento della garanzia reale prestata sugli immobili, autorizzando man mano
“svincoli” degli stessi a cifre di gran lunga inferiori al valore di mercato o all'importo del mutuo residuo” (cfr. in particolare pag. 23 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo); da un simile comportamento conseguirebbe, quindi, “la liberazione dei garanti in conformità alla previsione di cui all'art. 1956 c.c.”. L'applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Cass. sent. n. 394 del
11/01/2006; Cass. sent. n. 2524 del 07/02/2006; Cass. sent. n. 10870 del 23/05/2005).
Ciò posto, il tenore dell'eccezione proposta è tale da rendere evidente l'assoluta genericità della stessa in ordine ai profili appena evidenziati, difettando qualsivoglia forma di allegazione prima ancora che di prova degli stessi.
Pertanto, anche senza voler scomodare gli ulteriori principi pur espressi dalla giurisprudenza di legittimità - e che contemperano tale onus probandi ai principi generali di correttezza e buona fede,
8 che devono inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti anche nella fase di esecuzione del rapporto (art. 1375 c. c.) - lo scrivente Giudice ritiene la lacuna probatoria di tale gravità da consentire l'immediato rigetto del motivo d'opposizione di cui si tratta.
Alla luce di tutto quanto sopra deve, pertanto, concludersi per la piena validità ed efficacia della fideiussione prestata dall'odierna opponente ed in forza della quale la odierna opposta ha agito in via monitoria.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata, con integrale conferma - anche in punto spese della fase monitoria nella misura ivi liquidata - del decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione dei principi di diritto tutti sopra enunciati deve altresì essere confermata la pronuncia di rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'opponente e reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni, già resa dallo scrivente Giudice con l'ordinanza istruttoria depositata in data 19.09.2024, intendendosi in ogni caso integralmente richiamate anche le motivazioni ivi esposte.
Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza delle opponenti e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 13/08/2022 n. 147, tenuto conto del valore della domanda desunto dall'ammontare del credito ingiunto e secondo i valori minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 8734/2023 R.G., così provvede:
• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna a rifondere all'opposta le spese di lite che quantifica in € Parte_1
14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Lecce in data 23 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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