TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1189/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1189/2024 R.G. promossa
1 da nato a [...] il [...], residente in [...]
Novelle di Sotto 2; nato a [...] il [...], residente in [...]
6;
nata a [...] il [...], residente in [...]; Parte_2
tutti con l'Avv. MARCO CASTELLI del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Gattinara, Via
Massimo D'Azeglio 21 sono elettivamente domiciliati attori contro
in persona del titolare omonimo e legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede legale in Villata (VC), Piazza Cottolengo 6, con l'Avv. MARIANNA
SERENO del Foro di Milano, presso il cui studio in Vercelli, Via San Cristoforo 8 è elettivamente domiciliata convenuta Oggetto: contratto d'appalto.
Conclusioni
e (come da prima memoria ex art. 171 ter CPC): Parte_1 Controparte_1 Pt_2
“al Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo di cui trattasi, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta costituita dai documenti versati in atti e comunque di pronta soluzione;
2) in via principale: revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo 307/2024 Trib.
Vercelli (R.G. 842/2024) suindicato, e comunque respingere le domande tutte della siccome Controparte_2
infondate, per le motivazioni di cui in narrativa di citazione in opposizione e/o in atti e/o per quelle dichiarate dal
Giudice;
3) in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento di tutte o alcuna delle domande ex adverso proposte,
2 compensare in tutto o in parte le ragioni di credito e debito delle parti, dichiarando che nulla è dovuto dagli opponenti all'opposta;
4) in ogni caso: condannare l'opposta al rimborso in favore degli opponenti delle spese ed onorari di causa;
5) in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova ed in caso di ritenuta necessità, ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze che, espunte eventuali espressioni valutative, vengono dedotte quali capi di prova:
A) vero che in data 1/6/2023 si è svolta presso l'immobile dei committenti, sito in Via Roma a Lozzolo, una riunione a cui hanno partecipato vari soggetti tra cui i committenti (rappresentati dal sig. , la ditta Parte_1
appaltatrice opposta (in persona del sig. ), la ditta NS AD in persona del sig. CP_2
ed il responsabile della sicurezza arch. ; Persona_1 Persona_2
B) vero che in tale occasione il geom. per l'opposta ed il sig. in rappresentanza dei CP_2 Parte_1
committenti, si accordavano nel ritenere consensualmente sciolto il contratto di appalto di cui trattasi senza ulteriori oneri e pretese da parte della Controparte_2
C) vero che confermo il contenuto della relazione relativa all'incontro del 1/6/2023.”
(come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_2 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
In via preliminare: sussistendone i presupposti e le condizioni di legge concedere, per le ragioni di cui in narrativa, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n.307/2024 – RG 842/2024 ivi opposto stante che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta né appare di facile e pronta soluzione;
Nel merito
In principalità: rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria ed ogni domanda con essa formulata, e per
l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n.307/2024 – RG 842/2024 emesso dal Tribunale di Vercelli;
accertato e dichiarato che i signori e e hanno, di fatto, risolto il contratto di CP_1 Parte_1 Parte_2
appalto condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 questi ultimi al versamento della somma di euro 3.369,29 in favore di;
Controparte_2
In via riconvenzionale:
3 accertata e dichiarata la risoluzione del contratto da parte delle controparti condannare, in applicazione dell'art.13 del contratto inter partes, i signori e nonché la signora al versamento della Parte_1 Controparte_1 Parte_2
somma di euro 3.369,29 in favore della;
Controparte_2 Controparte_2
In via subordinata: accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle proprie obbligazioni Controparte_2
contrattuali ed il mancato pagamento da parte degli opponenti della fattura per cui è causa, condannare CP_1
e per le causali dedotte in narrativa al pagamento in favore dell'opposta
[...] Parte_2 Parte_1
della somma di € 16.684,49, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata, se del caso anche ex art. 2041 c.c., oltre interessi dallo scaduto al saldo oltre alla somma di euro 3.369,29 così come previsto dall'art.13 del contratto inter partes;
In via gradatamente subordinata: nel caso in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere manifestamente eccessiva la somma richiesta in pagamento a titolo di penale – di cui all'art.13 del contratto - voglia rideterminare secondo equità ex art. 1384 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione datato 18.9.2024 e e hanno citato in Parte_1 Controparte_1 Pt_2
giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 307/2024 (RG 842/2024) emesso Controparte_2
il 27.6.2024 dal tribunale di Vercelli per € 16.846,19 a saldo della fattura 10/CE del 27.4.2023 nell'àmbito del contratto d'appalto pacificamente stipulato tra le parti il 16.1.2023 per il rifacimento della copertura di un immobile degli attori.
Gli attori sostengono che nonostante avessero versato ad tra febbraio e maggio Controparte_2
2023 acconti per totali € 45.797,38 (€ 35.797,38 il 22.2.2023 + € 10.000,00 in acconto sulla fattura oggetto di causa), l'impresa non eseguì alcun lavoro oggetto di contratto d'appalto, tanto che il
23.5.2023 il responsabile della sicurezza sospese i lavori per gravi irregolarità imputabili all'impresa. ono che nella riunione del 1.6.2023 presso il proprio immobile, a CP_2
4
[...] Persona_1
, titolare della convenuta, il responsabile della sicurezza e tale per l'impresa definita subappaltatrice Phansuk Kristada, concordò di sciogliere il Controparte_2
contratto d'appalto con l'accordo di trattenere gli acconti fino ad allora ricevuti. Adducono che la conferma del fatto che alcun lavoro fu eseguito viene dalla mail 23.5.2024 del responsabile della sicurezza che contestò ad di non aver mai consegnato la comunicazione di inizio Controparte_2
lavori e con lettera del 24.5.2023 gli attori comunicarono all'impresa di sapere che il materiale per realizzare la copertura dell'immobile non fosse ancora stato ordinato e per questo chiesero di soprassedere in attesa dell'incontro del 1.6.2023.
Alla luce di questi fatti gli attori contestano che non ha dimostrato di aver svolto Controparte_2
i lavori per cui chiede il pagamento e rilevano in via di eccezione che il contratto si sciolse per mutuo consenso, ratificato all'incontro del 1.6.2023, con la conseguenza che in entrambi i casi nulla è dovuto alla convenuta. Per questo hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo.
Con comparsa datata 28.11.2024 si è costituita sostenendo la sussistenza del Controparte_2
credito azionato con ricorso monitorio e domandando in via riconvenzionale in forza dell'art. 13 del contratto d'appalto ( la condanna avversaria al pagamento di € 3.369,29 (20% delle opere eseguite) quale “compensazione per il mancato guadagno” spettante in caso di recesso del committente. La convenuta ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 13.12.2024 fu confermata la prima udienza.
Le parti hanno depositato memorie integrative.
Preso atto alla prima udienza, quando furono sentite e interrogate liberamente le parti, dell'impossibilità di definire in via conciliativa o transattiva la causa, con ordinanza 17.3.2025 fu rigettata l'istanza ex art. 648 CPC e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza ex art. 281 sexies CPC al 17.4.2025, quando le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come attestato dal verbale.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281sexies3 CPC e viene ora in decisione.
***
L'opposizione è fondata.
5 Il titolo, documentale e incontestato, è il contratto d'appalto datato 16.1.2023 prodotto dagli attori opponenti come doc. 7 e corrispondente al doc. 1 della convenuta.
Vale precisare che il contratto fu sottoscritto da quale committente (e Controparte_3
comproprietaria) in rappresentanza di MI (non ingiunto), e CP_4 Controparte_1 [...]
, anch'essi comproprietari dell'immobile su cui avrebbero dovuto essere fatti i lavori, e Pt_2
usufruttuario dello stesso immobile. Parte_1
Nessuna delle parti, tantomeno gli opponenti, hanno messo in dubbio la sussistenza del potere di rappresentanza: motivo per cui è fuori discussione che il contratto d'appalto sottoscritto da
[...]
in nome, espressamente speso, e nell'interesse degli opponenti produce direttamente CP_3
effetto nei loro confronti (art. 1388 CC).
Gli attori, opponendosi, hanno dedotto che “non eseguiva invero nessuno dei lavori Controparte_2
oggetto del contratto di cui trattasi” (par. 9, pag. 4 atto di citazione), tanto che, nonostante gli acconti versati pari ad € 45.797,38, nel corso della riunione del 1.6.2023 si accordarono con essa perché trattenesse quanto già versato, liberandola dal contratto, quindi, i lavori furono affidati ad altro appaltatore.
Così facendo, hanno di fatto eccepito l'inadempimento assoluto e totale dell'appaltatrice.
A tal proposito si osserva che l'eccezione ex art. 1460 CC, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco dall'insieme delle sue difese (per tutte Cass.
20870/2009): l'affermazione sopra trascritta, da cui si dipana l'intera difesa degli attori sia negli atti processuali sia alle udienze è inequivocabilmente qualificabile come eccezione d'inadempimento.
Per contro, ad attrice in senso sostanziale a cui è stato eccepito ex art. 1460 CC Controparte_2
l'inadempimento da parte degli odierni opponenti, sarebbe spettato l'onere di dimostrare l'esatto adempimento, come affermato a partire da CSU 13353/2001.
Per questo è inconferente l'affermazione della convenuta che in seconda memoria integrativa 6 sostiene di non dover dimostrare l'effettiva esecuzione dei lavori, ma di avere effettivamente montato i ponteggi. Dato che il credito per cui è causa è il corrispettivo del contratto d'appalto, non del montaggio o del noleggio dei ponteggi affidato a una terza impresa estranea al giudizio,
[...]
avrebbe dovuto dimostrare l'adempimento delle obbligazioni che su di lei incombevano CP_2
in forza del contratto d'appalto.
Inoltre, il montaggio dei ponteggi, alla clausola 7 del contratto dedicata al pagamento del corrispettivo, è dedotto come mero riferimento temporale per il versamento del secondo acconto, non come fatto senz'altro generatore del diritto a ricevere gli acconti fino a quel momento previsti a prescindere dalla totale, o quantomeno parziale, esecuzione delle opere appaltate.
La convenuta non ha fornito quella prova.
Essa si è limitata a richiamare i termini di pagamento pattuiti in contratto, sostenendo che con il ricorso monitorio è stato richiesto il saldo della fattura corrispondente alla seconda tranche di pagamento, complessivamente pari a € 24.405,90 da versare “al momento della installazione dei ponteggi o delle staffe di protezione perimetrali” e affermando di aver eseguito le “attività preliminari (doc. 1) con l'ordine dei materiali necessari alla esecuzione delle opere (doc. 2), e soprattutto, con il montaggio dei ponteggi” (pag. 3 comparsa), attività affidata a come emergerebbe dal contratto di noleggio del 1.5.2023. Parte_3
Tuttavia:
- il doc. 1 della convenuta, cioè il contratto d'appalto e il computo metrico estimativo, non dimostrano se e quali attività preliminari sarebbero state compiute. Né l'affermazione contenuta a pag. 6 della comparsa di costituzione, secondo cui “ha eseguito le attività a Controparte_2
proprio carico a regola d'arte”, è accompagnata dall'allegazione e dalla prova di quali attività sarebbero state eseguite (non l'installazione dei ponteggi, affidata ad altra impresa);
- il doc. 2 contiene varie fatture di tale che non dimostrano che si tratti di materiali Controparte_5
necessari per l'esecuzione dell'appalto e nemmeno che siano ad esso inerenti;
- € 45.797,38 versati dagli attori alla convenuta, che non ha contestato questo fatto, sono ampiamente superiori a € 11.500,00 che allega, ma non dimostra (i docc. 4 e Controparte_2
tratto di noleggio e 2 fatture, senza alcuna prova di pagamento) di aver pagato a 7 Parte_3 per il montaggio dei ponteggi;
- per contro, non dimostra per l'esecuzione di quali opere il saldo della fattura Controparte_2
ora richiesto sarebbe dovuto, specie considerando che gli attori sostengono di aver pagato Cont acconti per lavori mai eseguiti. In sede di discussione ex art. 281 sexies ha sostenuto che
“nella chat (ultima pagina) è anche detto che l'appartamento fosse stato sventrato, il che implica che qualche lavoro fu svolto”, ma tale genericità è inidonea a dimostrare alcunché (quale lavoro è “qualche”? non lo è lo
“sventrare” l'appartamento). Alla stessa udienza la convenuta ha anche sostenuto che gli attori non hanno mai mosso specifiche contestazioni scritte sul proprio operato: ma, come osservato correttamente dagli attori in replica, dalla chat prodotta dalla convenuta come docc. 6, 7, 8 risulta che fu contestato ad di non aver realizzato alcun lavoro;
Controparte_2
- ancora, come già rilevato al momento della decisione sull'istanza ex art. 648 CPC, gli attori con i docc. 10 e 11 hanno dimostrato i pagamenti degli acconti e quanto avvenne all'incontro del
1.6.2023 (doc. 9), sostanzialmente confermato con l'interrogatorio libero delle parti avvenuto alla prima udienza. non ha contestato che gli acconti superano non solo i lavori Controparte_2
eseguiti, ma anche quanto avrebbe pagato per installazione dei ponteggi e materiali vari: nemmeno all'ultima udienza, dopo che questa circostanza fu rilevata nell'ordinanza ex art. 648
CPC, la convenuta ha preso posizione sul punto;
- alla prima udienza, nel libero interrogatorio delle parti, ha dichiarato che Parte_1
“Nella riunione del 1.6.2023, dato che erano già state rilevate delle incongruenze nella progettazione, i lavori erano fermi da gennaio e il legname per il tetto non era ancora stato ordinato, abbiamo deciso di sollevare dall'incarico sia i professionisti che le imprese a cui ci eravamo rivolti. Tutti i partecipanti alla riunione, che sono le persone indicate prima dal sig. presero atto di questa nostra decisione. In quella riunione non pretesi la CP_2
restituzione di quello che avevamo già pagato.” e , legale rappresentante della convenuta, ha CP_2
confermato queste circostanze ma di non aver “mai ricevuto alcuna lettera, salvo quella del Geom. prodotta col doc. 10, con cui mi fosse comunicato di essere sollevato dall'incarico. Preciso di non aver mai Pt_4
inviato la comunicazione di recesso, la cui bozza mi fu inviata via mail da perché costui non aveva Pt_4
alcuna qualifica nel contesto dell'appalto.”.
Il che, però, non spiegherebbe come mai la convenuta per prima non si sia recata più sul cantiere 8 e, a partire dal 1.6.2023, non abbia più eseguito, né offerto di eseguire il contratto d'appalto. La spiegazione è una soltanto e viene dalla logica: ossia sapeva di aver Controparte_2
acconsentito alla risoluzione del contratto d'appalto e che i lavori sarebbero stati affidati dal committente ad altra impresa. Se mai servissero ulteriori elementi, la convenuta ne ha dato prova sempre alla prima udienza, quando il giudice chiese a se, quanto ricevette la relazione di CP_2
cui al doc. 9 degli opponenti (relazione a seguito della riunione del 1.6-2023 redatta dall'Arch.
), ritenesse di essere tuttora nel vigore del contratto d'appalto, oppure se lo avesse ritenuto Per_2
risolto, dichiarò: “Non mi volevano più vedere in cantiere, come giustifica la mail di cui al doc. 10”. CP_2
Per tutti questi motivi l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Domanda riconvenzionale. domanda il pagamento di € 3.369,29 in forza dell'art. 13 del contratto sia in via Controparte_2
principale che in via riconvenzionale.
La domanda è infondata. L'art. 13 così prevede:
È sufficiente dire che manca il fatto presupposto: cioè, la prova del valore delle opere eseguire, certificate dal D.L.
Non è stato prodotto alcun certificato, tanto che alla prima riga di pag. 7 della comparsa la convenuta fa riferimento non al valore delle opere eseguite, ma al “20% della somma dovuta”.
Richieste istruttorie di Controparte_2
Nella seconda memoria integrativa la convenuta ha chiesto l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie: che il Geom. della con contratto del 13.03.2023 incaricava la CP_2 Controparte_2
9 Parte_5 di fornire ed installare i ponteggi presso l'immobile di via Novelle di Sotto a Lozzolo?
2. Vero che e sottoscrivevano un contratto di noleggio del ponteggio con Parte_5 Controparte_2
decorrenza dal 01.05.2023?
3. Vero che i dipendenti della nel mese di aprile 2023 procedevano con la installazione del Parte_5
ponteggio presso l'immobile di via Novelle di Sotto a Lozzolo?”
I capitoli sono: 1 e 3 riguardanti fatti incontestati;
2 generico e irrilevante (e, comunque il contratto è incontestato).
1. Vero che Lei nell'anno 2023 era il responsabile per la sicurezza del cantiere di via Novelle di Sotto a
Lozzolo?
2. Vero che Lei nell'anno 2023 era direttore lavori presso il cantiere di via Novelle di Sotto a Lozzolo?
3. Vero che nel mese di aprile 2023 provvedeva alla fornitura ed al montaggio del ponteggio Parte_5
presso l'immobile di via Novelle di Sotto a Lozzolo? 4. Vero che Lei era presente all'incontro tenutosi in data 01.06.2023 presso l'immobile di via Novelle di Sotto Per_ a Lozzolo durante il quale erano presente il Geom. l'Arch. , l'Arch. e il Geom oltre CP_2 CP_7 Pt_4
al signor Parte_1
5. Vero che nel corso della anzidetta riunione solamente il dichiarava la volontà di risolvere Parte_1
il contratto?
6. Vero che alcuna volontà di risoluzione contrattuale veniva espressa dal Geom ? CP_2
I capitoli sono: 1 – 4 riguardanti fatti incontestati;
5 e 6 superati da quanto sopra detto.
Spese di lite.
soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere agli attori le spese di lite, Controparte_2
liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri: 10
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- scaglione: € 5.201,00 – 26.000,00 (valore dichiarato in atto di citazione: € 16.846,49; lo scaglione non muta con la domanda riconvenzionale);
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1189/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...]
- accogliendo l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 307/2024 (RG 842/2024) emesso il
27.6.2024 dal tribunale di Vercelli;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di;
Controparte_2
- CONDANNA a rimborsare a Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.400,00 per compensi, € Controparte_1 Parte_2 145,50 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 17 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
11