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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6945/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6945/2022 Da remoto tra
Parte_1
[...] PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 22 novembre 2025 alle ore 12,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per Parte_1 Parte_1
l'avv. LA CHIOMA LORENZO.
[...] Per 'avv. ALFARANO NI PP. Controparte_1
L'avv. La Chioma si riporta agli atti ed insiste nelle richieste. Da atto di avere depositato questa mattina il verbale di mediazione negativo risalente al luglio 2023. L'avv. Alfarano si riporta agli atti ed alle conclusioni rassegnate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6945/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA CHIOMA
[...] P.IVA_1 LORENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LA CHIOMA LORENZO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFARANO Controparte_1 P.IVA_2 NI PP, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 18 FIRENZE 50129 FIRENZE presso il difensore avv. ALFARANO NI PP
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, affermando la competenza del Tribunale di Tivoli o, in via alternativa, del Tribunale di Roma
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare lo stesso;
- in subordine, nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte, dichiarare comunque nullo e/o annullabile e/o inefficace nei confronti di
[...] il D.I. opposto, per i motivi tutti di cui al presente atto e, Controparte_2 per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta. Con vittoria delle spese, competenze e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
pagina 2 di 8 OPPOSTA: “Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, IN VIA PRELIMINARE a) respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso confermando la competenza del Tribunale di Firenze ad emettere il Decreto
Ingiuntivo n. 1187/2022 del 25.03.2022, oggi opposto, per tutti i motivi di cui in narrativa al presente atto;
Sempre IN VIA PRELIMINARE, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto per i motivi tutti dedotti in premessa. NEL MERITO, IN TESI, confermare il decreto ingiuntivo e per l'effetto respingere integralmente la opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto. NEL MERITO IN
IPOTESI, determinare le somme dovute alla opposta, e condannare il Controparte_2
a pagare a in persona del proprio legale
[...] Controparte_1 rappresentante, la somma di € 22.848,67=, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza all'integrale soddisfo ovvero la minore somma che risultasse di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6945/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 24.03.2022, con il quale veniva intimato il pagamento, a favore di della somma Controparte_1 di € 22.556,79, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui alle fatture indicate in atti;
chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze a favore di quello di
Tivoli o, in via alternativa di Roma e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva, in primo luogo, l'incompetenza del Tribunale adito, attesto che la sede legale della società si trovava in Roma e quella operativa in Tivoli;
quest'ultimo, peraltro, coincideva con il luogo di esecuzione dell'obbligazione e di conclusione del contratto. Nel merito, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova, in quanto la documentazione prodotta dal preteso creditore si limitava a fatture e documenti di trasposto, in gran parte privi di sottoscrizione attestante l'effettiva ricezione della merce, mentre quelli sottoscritti presentavano una firma non riconducibile al legale rappresentante della società e, pertanto, disconosciuta.
Si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1 contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente e deducendo, a sua volta, la competenza del tribunale adito in virtù dell'applicazione del criterio del foro del creditore, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., trattandosi del tribunale del luogo ove l'obbligazione pecuniaria doveva essere eseguita, in ragione della propria sede legale sita in Firenze. Nel merito, osservava che le fatture emesse nel periodo 2015-2020 e i relativi DDT, mai oggetto di contestazione, costituivano piena prova del credito, anche in considerazione della mancata contestazione da parte dell'opponente circa la ricezione della merce e servizi oggetto di giudizio, e considerato che la stessa si era limitata unicamente a sollevare generiche eccezioni sulle modalità di consegna e non sull'effettiva consegna dei beni.
Concludeva, pertanto, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione e il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi in data 18.11.2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà e disponeva l'esperimento della mediazione che, successivamente esperita, si concludeva negativamente. In seguito ad alcuni differimenti su richiesta congiunta delle parti, motivata dall'esperimento di un tentativo di bonaria definizione, conclusosi pagina 4 di 8 negativamente, il G.I., previa concessione dei termini ex art. 183 comma sei c.p.c., rigettava le istanze istruttorie formulate dall'opponente e, istruita la causa documentalmente, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.07.2025, fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine di giorni 10 per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente, va decisa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, sollevata dall'opponente, che ha indicato come fori alternativamente competenti quelli di Tivoli o di
Roma. Tale eccezione, tuttavia, risulta priva di fondamento, come già chiarito da questo Giudice con l'ordinanza del 02.02.2023, nella quale ne è stata evidenziata l'infondatezza. Peraltro detta eccezione non risulta coltivata nei successivi scritti difensivi della parte proponente. In ogni caso, sul punto è dirimente osservare che l'eccezione risulta incompleta, non avendo l'eccipiente contestato la competenza territoriale del Giudice adito con riferimento alla totalità dei criteri concorrenti, atteso che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in “tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli
18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass. 11691/2012 in motivazione). A ciò si aggiunga che, secondo il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17980/2016, in materia di obbligazioni pecuniarie la competenza territoriale si radica nel foro del creditore che agisca per il pagamento di una somma di denaro avente carattere di liquidità, intendendosi per tale quella il cui ammontare risulti determinato o determinabile sulla base del titolo posto a fondamento della domanda.
2. Passando al merito, è opportuno richiamare il principio consolidato in giurisprudenza con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova nella materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, pagina 5 di 8 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533). Come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto ritenuta parte attrice in senso sostanziale;
in tali casi, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, mentre all'opponente, ossia il convenuto in senso sostanziale, spetterà dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Nel caso de quo è incontestata la sussistenza di un rapporto di fornitura tra le parti, avente ad oggetto la consegna di apparecchiature e materiale sanitario, nonché i relativi interventi di manutenzione.
L'opponente, a fronte del decreto ingiunto emesso per la somma di € 22.556,79, ha invece contestato la l'effettiva ricezione della merce indicata nelle fatture prodotte in giudizio. Difatti, Parte_1 ha eccepito che il decreto veniva emesso esclusivamente sulla base delle fatture e dei
[...] documenti di trasporto, i quali, nella maggior parte dei casi, risultavano privi di sottoscrizione;
mentre, quanto ai documenti recanti una firma, essa risultava ignota o illeggibile e, in ogni caso, non riferibile né al precedente amministratore e legale rappresentante pro tempore della società, né all'attuale.
Occorre premettere che, come noto, la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova dell'effettiva esecuzione della prestazione né, conseguentemente, del credito vantato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale documentazione possa assumere valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di merito, dove non è idonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, né a comprovare il fondamento della pretesa avanzata. (V. infatti Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Perdipiù, deve considerarsi che i documenti di trasporto allegati e privi di sottoscrizione (doc. 2-4-8-10-
12-14-15-16-18-20-26-30-32-34-40-50-51-64-66-68-70 – ricorso monitorio), non sono in grado di soddisfare l'onere probatorio incombente sull'attore, in quanto tali documenti devono essere valutati alla stregua di meri documenti di formazione unilaterale che, al pari delle fatture, non costituiscono prova sufficiente dell'esistenza del credito. Invero, nel caso di DDT recanti la sola sottoscrizione del vettore, in quanto preveniente da terzo, hanno valore meramente indiziario. Pertanto, qualora il documento non risulti espressamente confermato dalla testimonianza del suo compilatore o da altre pagina 6 di 8 dichiarazioni testimoniali, esso deve essere necessariamente supportato da ulteriori presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c.; in quanto, da solo, non è idoneo a soddisfare l'onere probatorio che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, il quale è tenuto a dimostrare l'effettiva consegna dei beni al destinatario
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 31974 del 06/12/2019).
Ciò detto, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte opponente, la dedotta consegna della merce, in relazione alle fatture i cui corrispondenti documenti di trasporto, pivi di sottoscrizione, sono stati precedentemente richiamati, deve ritenersi priva di adeguato riscontro probatorio documentale e/o testimoniale. Deve altresì tenersi conto che parte opposta non ha articolato alcuna richiesta istruttoria sul punto.
A conclusione diversa si deve, invece, pervenire con riguardo alla consegna della merce e agli interventi manutentivi, comprovati da documenti di trasporto o rapporti di servizio recanti non soltanto la sottoscrizione, ma altresì il timbro della società opponente. In tali casi, il disconoscimento operato dalla società non può ritenersi efficace, poiché rispetto alla presenza del proprio timbro sociale essa non ha formulato alcuna specifica contestazione. Deve dunque ritenersi, in tal caso, che la società opposta- creditrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, abbia assolto tale obbligo, avendo fornito adeguata dimostrazione della propria pretesa mediante la prova dell'effettiva consegna della merce ovvero dell'esecuzione dell'intervento. Ciò in quanto, i documenti n. 22-36-38-42-46-48-54-56-58-62-
72-74-78 allegati al ricorso monitorio, recano, nella maggior parte dei casi, la medesima sottoscrizione del ricevente, chiaramente leggibile e redatta in forma estesa, non ridotta a mere sigle;
e in calce, il timbro della società opponente, reca la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e la partita IVA, ovvero elementi che ne rafforzano ulteriormente la valenza probatoria.
Invero, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti in esame, operato dalla società opponente, non è idoneo a privarli della loro efficacia probatoria. La società, infatti, si è limitata ad eccepire la mera illeggibilità delle firme e la loro asserita non riferibilità al legale rappresentante pro tempore, senza tuttavia indicare i nominativi dei soggetti incaricati del ritiro della merce né fornire alcuna spiegazione circa la presenza del timbro della società ricevente sui medesimi documenti, circostanza che costituisce ulteriore elemento confermativo dell'avvenuta consegna.
Conseguentemente, l'apposizione del timbro riconducibile alla società opponente consente di ritenere il documento su cui tale timbro è apposto attendibile ed immune da censure, ove non sorretto da specifiche e concrete deduzioni, come difatti è accaduto nel caso in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono e dalla disamina complessiva dei documenti depositati dalle parti, la pretesa creditoria risulta provata nella minore somma di euro € 8.389,58 (fatture doc. 21-
35-37-41-45-47-53-55-57-61-71-73-77 – ricorso monitorio). pagina 7 di 8 Pertanto, revocato il D.I. opposto, l'opponente dovrà essere condannata al pagamento della minor somma di € 8.389,58 oltre interessi come da domanda.
3. Sulle spese processuali, in conformità ai principi constanti nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), si ritiene che, nel caso di specie, la significativa riduzione del credito riconosciuto rispetto all'importo originariamente richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il parziale accoglimento dell'opposizione proposta comporta il rigetto della domanda avanzata da parte opposta volta ad ottenere la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6945/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
condanna – Società a resp. limitata Controparte_3
a corrispondere, per le causali meglio specificate in Controparte_4 premessa, in favore di la somma di € 8.389,58 oltre interessi come da Controparte_1 domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,00.
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6945/2022 Da remoto tra
Parte_1
[...] PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 22 novembre 2025 alle ore 12,00 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per Parte_1 Parte_1
l'avv. LA CHIOMA LORENZO.
[...] Per 'avv. ALFARANO NI PP. Controparte_1
L'avv. La Chioma si riporta agli atti ed insiste nelle richieste. Da atto di avere depositato questa mattina il verbale di mediazione negativo risalente al luglio 2023. L'avv. Alfarano si riporta agli atti ed alle conclusioni rassegnate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6945/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA CHIOMA
[...] P.IVA_1 LORENZO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LA CHIOMA LORENZO PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFARANO Controparte_1 P.IVA_2 NI PP, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 18 FIRENZE 50129 FIRENZE presso il difensore avv. ALFARANO NI PP
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: - in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, affermando la competenza del Tribunale di Tivoli o, in via alternativa, del Tribunale di Roma
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare lo stesso;
- in subordine, nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte, dichiarare comunque nullo e/o annullabile e/o inefficace nei confronti di
[...] il D.I. opposto, per i motivi tutti di cui al presente atto e, Controparte_2 per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta. Con vittoria delle spese, competenze e degli onorari di giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
pagina 2 di 8 OPPOSTA: “Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Firenze, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, IN VIA PRELIMINARE a) respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso confermando la competenza del Tribunale di Firenze ad emettere il Decreto
Ingiuntivo n. 1187/2022 del 25.03.2022, oggi opposto, per tutti i motivi di cui in narrativa al presente atto;
Sempre IN VIA PRELIMINARE, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto per i motivi tutti dedotti in premessa. NEL MERITO, IN TESI, confermare il decreto ingiuntivo e per l'effetto respingere integralmente la opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto. NEL MERITO IN
IPOTESI, determinare le somme dovute alla opposta, e condannare il Controparte_2
a pagare a in persona del proprio legale
[...] Controparte_1 rappresentante, la somma di € 22.848,67=, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza all'integrale soddisfo ovvero la minore somma che risultasse di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali”
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
proponeva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6945/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 24.03.2022, con il quale veniva intimato il pagamento, a favore di della somma Controparte_1 di € 22.556,79, oltre interessi come da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui alle fatture indicate in atti;
chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze a favore di quello di
Tivoli o, in via alternativa di Roma e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell'opposizione sosteneva, in primo luogo, l'incompetenza del Tribunale adito, attesto che la sede legale della società si trovava in Roma e quella operativa in Tivoli;
quest'ultimo, peraltro, coincideva con il luogo di esecuzione dell'obbligazione e di conclusione del contratto. Nel merito, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova, in quanto la documentazione prodotta dal preteso creditore si limitava a fatture e documenti di trasposto, in gran parte privi di sottoscrizione attestante l'effettiva ricezione della merce, mentre quelli sottoscritti presentavano una firma non riconducibile al legale rappresentante della società e, pertanto, disconosciuta.
Si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1 contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente e deducendo, a sua volta, la competenza del tribunale adito in virtù dell'applicazione del criterio del foro del creditore, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., trattandosi del tribunale del luogo ove l'obbligazione pecuniaria doveva essere eseguita, in ragione della propria sede legale sita in Firenze. Nel merito, osservava che le fatture emesse nel periodo 2015-2020 e i relativi DDT, mai oggetto di contestazione, costituivano piena prova del credito, anche in considerazione della mancata contestazione da parte dell'opponente circa la ricezione della merce e servizi oggetto di giudizio, e considerato che la stessa si era limitata unicamente a sollevare generiche eccezioni sulle modalità di consegna e non sull'effettiva consegna dei beni.
Concludeva, pertanto, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione e il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi in data 18.11.2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecutorietà e disponeva l'esperimento della mediazione che, successivamente esperita, si concludeva negativamente. In seguito ad alcuni differimenti su richiesta congiunta delle parti, motivata dall'esperimento di un tentativo di bonaria definizione, conclusosi pagina 4 di 8 negativamente, il G.I., previa concessione dei termini ex art. 183 comma sei c.p.c., rigettava le istanze istruttorie formulate dall'opponente e, istruita la causa documentalmente, ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.07.2025, fissava l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine di giorni 10 per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente, va decisa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, sollevata dall'opponente, che ha indicato come fori alternativamente competenti quelli di Tivoli o di
Roma. Tale eccezione, tuttavia, risulta priva di fondamento, come già chiarito da questo Giudice con l'ordinanza del 02.02.2023, nella quale ne è stata evidenziata l'infondatezza. Peraltro detta eccezione non risulta coltivata nei successivi scritti difensivi della parte proponente. In ogni caso, sul punto è dirimente osservare che l'eccezione risulta incompleta, non avendo l'eccipiente contestato la competenza territoriale del Giudice adito con riferimento alla totalità dei criteri concorrenti, atteso che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in “tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli articoli
18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito” (Cass. 11691/2012 in motivazione). A ciò si aggiunga che, secondo il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17980/2016, in materia di obbligazioni pecuniarie la competenza territoriale si radica nel foro del creditore che agisca per il pagamento di una somma di denaro avente carattere di liquidità, intendendosi per tale quella il cui ammontare risulti determinato o determinabile sulla base del titolo posto a fondamento della domanda.
2. Passando al merito, è opportuno richiamare il principio consolidato in giurisprudenza con riferimento al riparto dell'onere di allegazione e prova nella materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, pagina 5 di 8 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. S.U., Sent., 30.10.2001, n. 13533). Come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto ritenuta parte attrice in senso sostanziale;
in tali casi, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, mentre all'opponente, ossia il convenuto in senso sostanziale, spetterà dimostrare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito.
Nel caso de quo è incontestata la sussistenza di un rapporto di fornitura tra le parti, avente ad oggetto la consegna di apparecchiature e materiale sanitario, nonché i relativi interventi di manutenzione.
L'opponente, a fronte del decreto ingiunto emesso per la somma di € 22.556,79, ha invece contestato la l'effettiva ricezione della merce indicata nelle fatture prodotte in giudizio. Difatti, Parte_1 ha eccepito che il decreto veniva emesso esclusivamente sulla base delle fatture e dei
[...] documenti di trasporto, i quali, nella maggior parte dei casi, risultavano privi di sottoscrizione;
mentre, quanto ai documenti recanti una firma, essa risultava ignota o illeggibile e, in ogni caso, non riferibile né al precedente amministratore e legale rappresentante pro tempore della società, né all'attuale.
Occorre premettere che, come noto, la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova dell'effettiva esecuzione della prestazione né, conseguentemente, del credito vantato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale documentazione possa assumere valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di merito, dove non è idonea a dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, né a comprovare il fondamento della pretesa avanzata. (V. infatti Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Perdipiù, deve considerarsi che i documenti di trasporto allegati e privi di sottoscrizione (doc. 2-4-8-10-
12-14-15-16-18-20-26-30-32-34-40-50-51-64-66-68-70 – ricorso monitorio), non sono in grado di soddisfare l'onere probatorio incombente sull'attore, in quanto tali documenti devono essere valutati alla stregua di meri documenti di formazione unilaterale che, al pari delle fatture, non costituiscono prova sufficiente dell'esistenza del credito. Invero, nel caso di DDT recanti la sola sottoscrizione del vettore, in quanto preveniente da terzo, hanno valore meramente indiziario. Pertanto, qualora il documento non risulti espressamente confermato dalla testimonianza del suo compilatore o da altre pagina 6 di 8 dichiarazioni testimoniali, esso deve essere necessariamente supportato da ulteriori presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c.; in quanto, da solo, non è idoneo a soddisfare l'onere probatorio che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, il quale è tenuto a dimostrare l'effettiva consegna dei beni al destinatario
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 31974 del 06/12/2019).
Ciò detto, a fronte della specifica contestazione sollevata da parte opponente, la dedotta consegna della merce, in relazione alle fatture i cui corrispondenti documenti di trasporto, pivi di sottoscrizione, sono stati precedentemente richiamati, deve ritenersi priva di adeguato riscontro probatorio documentale e/o testimoniale. Deve altresì tenersi conto che parte opposta non ha articolato alcuna richiesta istruttoria sul punto.
A conclusione diversa si deve, invece, pervenire con riguardo alla consegna della merce e agli interventi manutentivi, comprovati da documenti di trasporto o rapporti di servizio recanti non soltanto la sottoscrizione, ma altresì il timbro della società opponente. In tali casi, il disconoscimento operato dalla società non può ritenersi efficace, poiché rispetto alla presenza del proprio timbro sociale essa non ha formulato alcuna specifica contestazione. Deve dunque ritenersi, in tal caso, che la società opposta- creditrice, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, abbia assolto tale obbligo, avendo fornito adeguata dimostrazione della propria pretesa mediante la prova dell'effettiva consegna della merce ovvero dell'esecuzione dell'intervento. Ciò in quanto, i documenti n. 22-36-38-42-46-48-54-56-58-62-
72-74-78 allegati al ricorso monitorio, recano, nella maggior parte dei casi, la medesima sottoscrizione del ricevente, chiaramente leggibile e redatta in forma estesa, non ridotta a mere sigle;
e in calce, il timbro della società opponente, reca la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e la partita IVA, ovvero elementi che ne rafforzano ulteriormente la valenza probatoria.
Invero, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti in esame, operato dalla società opponente, non è idoneo a privarli della loro efficacia probatoria. La società, infatti, si è limitata ad eccepire la mera illeggibilità delle firme e la loro asserita non riferibilità al legale rappresentante pro tempore, senza tuttavia indicare i nominativi dei soggetti incaricati del ritiro della merce né fornire alcuna spiegazione circa la presenza del timbro della società ricevente sui medesimi documenti, circostanza che costituisce ulteriore elemento confermativo dell'avvenuta consegna.
Conseguentemente, l'apposizione del timbro riconducibile alla società opponente consente di ritenere il documento su cui tale timbro è apposto attendibile ed immune da censure, ove non sorretto da specifiche e concrete deduzioni, come difatti è accaduto nel caso in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono e dalla disamina complessiva dei documenti depositati dalle parti, la pretesa creditoria risulta provata nella minore somma di euro € 8.389,58 (fatture doc. 21-
35-37-41-45-47-53-55-57-61-71-73-77 – ricorso monitorio). pagina 7 di 8 Pertanto, revocato il D.I. opposto, l'opponente dovrà essere condannata al pagamento della minor somma di € 8.389,58 oltre interessi come da domanda.
3. Sulle spese processuali, in conformità ai principi constanti nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), si ritiene che, nel caso di specie, la significativa riduzione del credito riconosciuto rispetto all'importo originariamente richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Il parziale accoglimento dell'opposizione proposta comporta il rigetto della domanda avanzata da parte opposta volta ad ottenere la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 6945/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
condanna – Società a resp. limitata Controparte_3
a corrispondere, per le causali meglio specificate in Controparte_4 premessa, in favore di la somma di € 8.389,58 oltre interessi come da Controparte_1 domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,00.
Firenze, 21 novembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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