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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 111/2022
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 111/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carola Giraudo e Mauro Verrua del Foro di Torino
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Gaetini, Giulia Irenze e Roberta La Rosa del Foro di
Torino
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- Rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione;
- Previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti con la memoria istruttoria e di replica;
- Dato atto della pronuncia in data 18.10.2022 della sentenza non definitiva di separazione dei coniugi;
- dichiarare che la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
è addebitabile al marito;
[...]
- in punto contributo dell'un coniuge al mantenimento dell'altro, dato atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, esonerarli da qualsivoglia forma di contributo al reciproco mantenimento;
- quanto al figlio minore
- dato atto della rinuncia da parte della signora in sede di udienza presidenziale del Parte_1
4.04.2022, alla propria domanda di autorizzazione al trasferimento, unitamente al figlioletto
, in quel di Genova;
_1
- dato atto del suo trasferimento al Tar Piemonte e della sua residenza in Casale M.to (AL) –
Via del Carmine n. 22;
- dato atto della rinuncia da parte della signora all'assegnazione dell'abitazione Parte_1 familiare sita in Casale Monferrato, via Torino n. 42, che è rimasta nella disponibilità del marito;
- affidare ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con esercizio _1 disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alla questione di ordinaria amministrazione
e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che possa incontrare liberamente il padre, tenuto conto della sua volontà _1
e dei suoi impegni, previo accordo con il minore e la mamma collocataria e, in assenza di siffatto accordo, secondo il calendario oggi osservato dalle parti da circa un anno, ovvero:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle 19.00 con recupero a casa della mamma ovvero dall'uscita dal basket con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina o riaccompagnamento presso la mamma in periodo non scolastico;
- durante la settimana due giorni alla settimana, allo stato il mercoledì e il giovedì, con prelievo alle 19.00 da casa della mamma ovvero dall'uscita dal basket entrambi con pernotto dalle e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo o presso la mamma in periodo non scolastico;
- per metà delle vacanze natalizie alternandosi con la mamma nei periodi 26.12-31.12 e 31.12-
06.01: in assenza di accordo, starà con il padre il primo periodo negli anni pari e il _1 secondo negli anni dispari e conseguentemente con la madre il primo periodo negli anni dispari
e il secondo negli anni pari. La vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro, secondo gli accordi che gli stessi prenderanno entro il 01 dicembre di ogni anno. In caso di mancato raggiungimento di un'intesa, trascorrerà con la madre la Vigilia negli anni pari ed _1 il Natale negli anni dispari e, viceversa, con il padre il Natale negli anni pari e la Vigilia negli anni dispari;
pagina 2 di 9 - l'intera durata delle vacanze di carnevale ad anni alterni (in mancanza di diverso accordo carnevale 2023 con il padre);
- l'intera durata delle vacanze pasquali ad anni alterni (in mancanza di diverso accordo, vacanze di Pasqua 2023 con la mamma);
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui _1 almeno due consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di siffatto accordo, negli anni pari, il minore starà con il padre dal primo al 15 agosto compresi e con la madre dal 16 al 31 agosto compresi, oltre ad una terza settimana di vacanza con ciascun genitore in periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti entro la suddetta data del 31 maggio;
- le festività ed i cosiddetti “ponti” alternati;
- fermo restando che il figlio festeggerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori (tutti e tre insieme), laddove ciò fosse oggettivamente impossibile ovvero inopportuno
a tutela della serenità del minore, disporre che il padre trascorra con il ragazzino il giorno del di lui compleanno in alternanza con la madre (nel senso che il minore trascorrerà un anno il proprio compleanno con il papà e l'anno seguente con la mamma e così via);
- in punto contributo al mantenimento del figlio , stanti le risultanze della CTU _1 patrimoniale, disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 4.000,00 (diconsi euro quattromila) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, comprensivo di un contributo di
€ 500,00, somma quantificata forfettariamente a titolo di contributo alle esigenze abitative, stante la rinuncia alla casa familiare, oltre all'80% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Vercelli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli in data 21/12/2018, che ha da intendersi qui per integralmente riportato;
- disporre che l'assegno unico venga suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con il favore delle spese”.
Parte resistente
“
1. Dato atto dell'intervenuta separazione giudiziale dei coniugi pronunciata con sentenza parziale n. 459/2022 pubblicata in data 24.10.2022,
2. Pronunciare la separazione personale giudiziale ex articolo 151, 2 co c.c. dei coniugi
[...]
e con addebito di colpa alla moglie e Parte_2 Parte_1 rigettare la richiesta di addebito al marito;
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad oggi collocato Persona_2 presso il padre, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed anagrafica presso il domicilio del padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore del padre, in qualità di genitore collocatario di fatto del minore;
5. Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate nel calendario suggerito nella Consulenza Tecnica D'Ufficio (cfr. pagina 161) e segnatamente:
- pernottamento turnario alternato, secondo il calendario già sperimentato nel corso della
CTU, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e prescrizione di assumere
pagina 3 di 9 congiuntamente esclusivamente tutte le decisioni più rilevanti per il medesimo ricomprendendosi in queste quelle relative alla scelta del corso degli studi, quelle mediche e quelle relative all'attività sportiva e ludico-ricreativa.
Si riporta qui di seguito il calendario di visite sperimentato nel corso della CTU:
LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. DOM.
1° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
2° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
3° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
4° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
➢ Vacanze di Natale: in alternanza paritaria tra i due genitori dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
➢ Festività Pasquali, i ponti e le altre festività, alternati tra i genitori;
➢ Vacanze di Carnevale: da suddividersi ad anni alterni con il papà o con la mamma.
➢ Vacanze estive: tre settimane di cui almeno due consecutive sia con la mamma che con il papà
Nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie, signora
[...] non ricorrendo i presupposti e non avendone ella fatto richiesta;
Parte_1
7. Disporre, quanto al mantenimento diretto del figlio, che le parti provvederanno al mantenimento diretto di quando lo avranno con sé. Persona_2
8. Disporre che, quanto alle spese straordinarie qualificate e quantificate come da Protocollo sottoscritto fra Magistrati ed Avvocati dell'intestato Tribunale al cui contenuto si richiama in toto, saranno a carico del padre nella misura dell'80% ed a carico della madre per il residuo
20%.
9. In ogni caso, respingere ogni domanda avversaria.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi le prove orali dedotte nei precedenti atti difensivi e in particolare nella memoria ex art. 183 u.c. n. 2 c.p.c., nella memoria ex art. 183 u.c. n. 3 c.p.c. e tutte le istanze istruttorie non accolte con l'ordinanza datata 14.03.2023
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di causa oltre 15%, iva e cpa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in data 23.06.2007 a Verona (VR), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 227, Parte II, anno 2007.
Dall'unione dei coniugi è nato in data [...] il figlio , ancora minorenne. Persona_2
Con ricorso depositato il 25.01.2022 la ricorrente conveniva in giudizio il marito, chiedendo di pronunciarsi: la separazione giudiziale ex art. 151, c. 2, c.c. con addebito in capo al coniuge;
l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la _1 madre;
l'autorizzazione al trasferimento del figlio a Genova insieme alla madre, _1 presso l'abitazione già reperita da quest'ultima; l'assegnazione alla madre dell'abitazione coniugale, con regolamentazione dei tempi di permanenza di presso il papà; _1
pagina 4 di 9 l'imposizione a carico del resistente di un contributo a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, della somma mensile di € 3.500,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie afferenti il bambino con applicazione del Protocollo del Tribunale di Vercelli.
Parte resistente si costituiva in giudizio in data 23.03.2022 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo a sua volta l'addebito alla moglie;
pur concordando sull'affido condiviso del figlio chiedeva che la collocazione prevalente fosse presso di sé; richiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa famigliare e la statuizione di un adeguato calendario di incontri madre/figlio.
I coniugi comparivano all'udienza presidenziale tenutasi in data 04.04.2022, nel corso della quale parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla propria richiesta di trasferimento a Genova con il figlio. In tale sede, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Presidente riteneva imprescindibile l'audizione del figlio minore che era ascoltato all'udienza del
25.05.2022.
All'esito di tale udienza, il Presidente, in via temporanea ed urgente, assegnava la casa coniugale al convenuto e affidava il minore a entrambi i coniugi, con il mantenimento della residenza anagrafica e della dimora abituale presso il padre;
disponeva inoltre che l'altro genitore potesse vederlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi, definendone le modalità in caso di mancato accordo. Le spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli venivano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 20% per la sig.ra e Parte_1 dell'80% per il sig. Pt_2
Rimesse le parti avanti al Giudice Istruttore, celebrata la prima udienza, pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 459/2022, la causa era rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria necessaria per la decisione sulle questioni accessorie.
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con CTU psico-diagnostica sul nucleo nonché con CTU contabile per la valutazione dell'effettiva capacità patrimoniale e reddituale delle parti.
Ritenuto che:
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, c. 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, non solo devono sussistere, ma devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021); infatti, in adesione ai rilievi oramai consolidatisi, il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunciarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità solo ove gli stessi abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
Nel caso di specie, la richiesta di addebito è stata avanzata da entrambe le parti reciprocamente.
Secondo giurisprudenza consolidata è ormai pacifico che le mere violazioni dei doveri coniugali, che ciascuna delle parti addebitano all'altra, non sono condizione sufficiente per ottenere una pronuncia di addebito: ciò che occorre dimostrare è il nesso causale tra tali violazioni e la separazione.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie la reciproca e insanabile conflittualità, che appare antecedente alle condotte portate a evidenza da entrambe le parti, conduce questo Collegio a escludere una rilevanza causale tra i comportamenti perpetrati da un coniuge nei confronti dell'altro.
Nello specifico, la ricorrente lamenta di aver subito un eccessivo controllo da parte del marito a seguito della crisi coniugale iniziata nel dicembre 2020, controllo sfociato nell'anno 2021 nell'istallazione sul nuovo telefonino, regalatole dallo stesso, di applicazioni occulte atte a intercettarne contenuti. A seguito di questo fatto la ricorrente ha sporto denuncia-querela nei confronti del resistente, procedimento penale che, tuttavia, non si è ancora definito, né ha portato all'emissione di alcuna ordinanza cautelare, e i cui atti, allo stato, non apportano alcuna evidenza significativa nel presente procedimento;
mentre i capitoli di prova dedotti con la memoria istruttoria sono stati dichiarati inammissibili, in quanto generici e valutativi, con ordinanza del GI, il cui contenuto si richiama integralmente
Parte resistente, invece, fonda la propria domanda di addebito su presunte condotte di violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie, che emergerebbero da una relazione investigativa allegata agli atti di causa, elemento, per costante giurisprudenza, liberamente valutabile dal giudice unitamente ad altri rilievi ritualmente acquisiti.
Ciò premesso, il Collegio osserva che dalle emergenze processuali si evince come già in tempi risalenti la relazione tra le parti fosse entrata in crisi: le stesse allegazioni delle parti evidenziano una disaffezione prolungata e irreversibile (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale “nel Parte_1 mese di dicembre 2020 riferiva di aver trovato il coraggio di affrontare il marito e di dirgli che non lo amava più e che non era più felice”; “a causa del lutto subito, dal quale la signora è stata emotivamente travolta, ella ha faticato a riconoscere l'aiuto e la vicinanza offerta del coniuge si è di fatto allontanata da lui” cfr. pag. 3 replica alla comparsa conclusionale . Pt_2
In particolare, lo stesso resistente afferma anche che la crisi familiare sarebbe iniziata ben prima della scoperta delle asserite infedeltà della moglie: egli stesso la colloca “alla fine del 2020, quando la signora ha iniziato a tenere condotte inconsuete e scostanti” (cfr. pag. 4 Parte_1 memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c. n. 3 . A ciò si aggiunga che non è stato il convenuto Pt_2
a promuovere il giudizio di separazione, bensì la moglie ricorrente, elemento che può essere valutato per non ravvisare un nesso di causalità tra le condotte di controparte e la domanda di addebito del resistente, il quale ha anche affermato di “aver subito la separazione” (cfr. pag.
153 relazione CTU).
La Cassazione in una recente sentenza ha affermato che “la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass.
16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 20866/2021). Da ultimo, come sopra già evidenziato per le prove orali dedotte dalla ricorrente, con la medesima ordinanza istruttoria sono stati ritenuti inammissibili anche i capi di prova del convenuto.
In conclusione, nel caso di specie le richieste reciproche di addebitabilità della separazione non meritano accoglimento, non essendo ravvisabili condotte specifiche che, anche qualora sussistenti, abbiano avuto una rilevanza causale nel fallimento del matrimonio.
pagina 6 di 9 SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
In merito all'affidamento del minore e alle modalità di esercizio del diritto di visita _1 occorre fare riferimento alla CTU psico-diagnostica licenziata in corso di causa.
Le parti hanno partecipato ai colloqui e si sono mostrati collaborativi e disponibili, dimostrando di avere adeguate capacità genitoriali;
tuttavia, dalle risultanze della CTU emerge come entrambi necessitino di effettuare un lavoro per quel che concerne l'asse coniugale, che consista in un percorso individuale finalizzato all'elaborazione in modo costruttivo del dolore derivante dalla separazione, in modo tale che questo non interferisca nello svolgimento del ruolo genitoriale.
Anche il minore si è dimostrato disponibile al colloquio, sebbene sia apparso molto _1 difeso a livello emotivo e affettivo: pare non voler deludere entrambi i genitori, _1 cercando di accontentare ed assecondare i desideri di entrambi, facendosi carico della sofferenza di ciascuno. Questa situazione se protratta troppo a lungo nel tempo rischia di andare a condizionare il normale processo di crescita del minore e della sua identità, contribuendo a sviluppare nello stesso un falso Sé che si adatta ai desideri e ai bisogni dell'altro” (cfr. pag. 155 relazione CTU); il minore, inoltre, “risulta essere affettivamente legato ad entrambi con una buona complicità sia con la mamma che con il papà, anche se con modalità differenti” (cfr. pag. 156 relazione CTU).
Il regime di frequentazione sperimentato nel corso della CTU risulta idoneo a garantire l'interesse e benessere del figlio: entrambi i genitori si sono infatti dimostrati collaborativi nel garantire l'accesso dell'altro e “hanno saputo mettersi in discussione per il bene di _1 accogliendo i suggerimenti e i consigli che venivano loro offerti dalle consulenti” (cfr. pag. 157 relazione CTU).
Alla luce delle risultanze della CTU si ritiene dunque di dover confermare l'affidamento condiviso, come già disposto da questo Tribunale con ordinanza del 25.05.2022, con collocazione alternata presso i genitori, poiché attualmente risulta essere la modalità di affido più rispondente all'interesse del minore . Lo stesso minore, ascoltato dal Presidente _1 all'udienza del 25.05.2022, ha confermato di stare molto bene con ambedue i genitori e di volerli frequentare entrambi il più possibile.
Per quel che concerne le modalità di esercizio del diritto di visita, quindi, si dispone la prosecuzione di quanto già sperimentato nel corso della CTU, con regime turnario alternato secondo il seguente calendario:
LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. DOM.
1° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
2° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
3° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
4° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
Anche per quanto riguarda le modalità di frequentazione durante i periodi di vacanza, si conferma quanto riportato nella relazione della CTU e cioè:
- vacanze di Natale: in alternanza paritaria tra i due genitori dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- festività Pasquali, i ponti e le altre festività: alternanza paritaria tra i genitori;
pagina 7 di 9 - vacanze di Carnevale: da suddividersi ad anni alterni con il papà o con la mamma;
- vacanze estive: tre settimane di cui almeno due consecutive sia con la mamma che con il papà.
Il Collegio ritiene inoltre che il minore debba assumere la residenza presso l'abitazione della madre, sita in Casale Monferrato (AL), dal momento che il padre ha mantenuto, esclusivamente per ragioni di lavoro, la propria residenza in Mede (PV).
Si dispone, infine, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, con l'assunzione congiunta esclusivamente delle decisioni più rilevanti per la vita del figlio, quali la scelta del corso di studi, le scelte mediche o relative all'attività sportiva. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
Dal momento che il figlio assumerà la propria residenza anagrafica presso la casa materna, questo Collegio ritiene di revocare l'assegnazione della casa famigliare al convenuto
(cointestata tra i coniugi e occupata dal convenuto).
Parte ricorrente, comunque, ha espressamente rinunciato all'assegnazione della suddetta abitazione.
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO
AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
In merito al contributo al mantenimento del minore, la richiesta della ricorrente relativa alla corresponsione da parte del marito, entro il 5 di ogni mese, di una somma mensile di € 4.000,00, appare sproporzionata.
Dalla CTU contabile licenziata in corso di causa emerge che la sig.ra in relazione Parte_1 alle entrate rapportate al triennio 2020-2023, ha avuto una capacità di spesa mensile pari a €
3.387,01, mentre il sig. nei mesi interessati nello stesso triennio, ha avuto una capacità Pt_2 di spesa mensile pari a € 24.851,13.
L'art 337ter c.c., quarto comma, stabilisce il principio di proporzionalità in relazione al dovere di mantenimento dei figli al momento della scissione della coppia genitoriale, prevedendo che:
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso in esame, tuttavia, stante il collocamento paritario del minore presso ciascun genitore, occorre dare rilievo unicamente al dato reddituale patrimoniale: tenuto conto delle specifiche utilità coperte dal mantenimento indiretto (vitto, alloggio e vestiario), della differenza di capacità di spesa delle parti, così come emersa dalla CTU contabile, unita al tenore di vita goduto in costanza di convivenza di entrambi i genitori e anche alla luce delle capacità reddituali del sig. si può ritenere che una somma mensile di € 1.500,00 (da ritenersi Pt_2 altresì comprensivi della somma di € 500,00 per le esigenze abitative) - da versarsi entro il giorno di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT - risulti più adeguata nel caso specifico rispetto alla richiesta avanzata dalla ricorrente.
Si dispone infine che le spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo del Tribunale di
Vercelli, saranno a carico del padre nella misura dell'80% e a carico della madre per il residuo
20%.
pagina 8 di 9 Per il resto, le parti risultano economicamente indipendenti tanto che non hanno avanzato alcuna domanda di mantenimento per sé.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, non essendosi verificata la soccombenza prevalente di una parte, il Collegio ritiene di poterle dichiarare integralmente compensate. Le spese per le CTU, già liquidate con separato decreto, sono ripartite in via definitiva al 50% tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 111/2022, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. RIGETTA le reciproche domande di addebito;
2. DÀ ATTO che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento;
3. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con _1 collocazione alternata presso i genitori e residenza anagrafica presso la madre, regime di visita e pernottamento turnario alternato così come indicato in parte motiva, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le decisioni più rilevanti;
4. REVOCA l'assegnazione della ex casa coniugale al convenuto;
5. PONE a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore della somma di € 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
assegno unico ex lege al 50%; spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, a carico del padre nella misura dell'80% e a carico della madre per il residuo 20%;
6. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
le spese per le CTU, già liquidate con separato decreto, sono ripartite in via definitiva al 50% tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 28.11.2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. 111/2022
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 111/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carola Giraudo e Mauro Verrua del Foro di Torino
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Gaetini, Giulia Irenze e Roberta La Rosa del Foro di
Torino
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- Rigettata ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione;
- Previo accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti con la memoria istruttoria e di replica;
- Dato atto della pronuncia in data 18.10.2022 della sentenza non definitiva di separazione dei coniugi;
- dichiarare che la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
è addebitabile al marito;
[...]
- in punto contributo dell'un coniuge al mantenimento dell'altro, dato atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, esonerarli da qualsivoglia forma di contributo al reciproco mantenimento;
- quanto al figlio minore
- dato atto della rinuncia da parte della signora in sede di udienza presidenziale del Parte_1
4.04.2022, alla propria domanda di autorizzazione al trasferimento, unitamente al figlioletto
, in quel di Genova;
_1
- dato atto del suo trasferimento al Tar Piemonte e della sua residenza in Casale M.to (AL) –
Via del Carmine n. 22;
- dato atto della rinuncia da parte della signora all'assegnazione dell'abitazione Parte_1 familiare sita in Casale Monferrato, via Torino n. 42, che è rimasta nella disponibilità del marito;
- affidare ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con esercizio _1 disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alla questione di ordinaria amministrazione
e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
- disporre che possa incontrare liberamente il padre, tenuto conto della sua volontà _1
e dei suoi impegni, previo accordo con il minore e la mamma collocataria e, in assenza di siffatto accordo, secondo il calendario oggi osservato dalle parti da circa un anno, ovvero:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle 19.00 con recupero a casa della mamma ovvero dall'uscita dal basket con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina o riaccompagnamento presso la mamma in periodo non scolastico;
- durante la settimana due giorni alla settimana, allo stato il mercoledì e il giovedì, con prelievo alle 19.00 da casa della mamma ovvero dall'uscita dal basket entrambi con pernotto dalle e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo o presso la mamma in periodo non scolastico;
- per metà delle vacanze natalizie alternandosi con la mamma nei periodi 26.12-31.12 e 31.12-
06.01: in assenza di accordo, starà con il padre il primo periodo negli anni pari e il _1 secondo negli anni dispari e conseguentemente con la madre il primo periodo negli anni dispari
e il secondo negli anni pari. La vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro, secondo gli accordi che gli stessi prenderanno entro il 01 dicembre di ogni anno. In caso di mancato raggiungimento di un'intesa, trascorrerà con la madre la Vigilia negli anni pari ed _1 il Natale negli anni dispari e, viceversa, con il padre il Natale negli anni pari e la Vigilia negli anni dispari;
pagina 2 di 9 - l'intera durata delle vacanze di carnevale ad anni alterni (in mancanza di diverso accordo carnevale 2023 con il padre);
- l'intera durata delle vacanze pasquali ad anni alterni (in mancanza di diverso accordo, vacanze di Pasqua 2023 con la mamma);
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, di cui _1 almeno due consecutive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di siffatto accordo, negli anni pari, il minore starà con il padre dal primo al 15 agosto compresi e con la madre dal 16 al 31 agosto compresi, oltre ad una terza settimana di vacanza con ciascun genitore in periodo da concordarsi di anno in anno tra le parti entro la suddetta data del 31 maggio;
- le festività ed i cosiddetti “ponti” alternati;
- fermo restando che il figlio festeggerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori (tutti e tre insieme), laddove ciò fosse oggettivamente impossibile ovvero inopportuno
a tutela della serenità del minore, disporre che il padre trascorra con il ragazzino il giorno del di lui compleanno in alternanza con la madre (nel senso che il minore trascorrerà un anno il proprio compleanno con il papà e l'anno seguente con la mamma e così via);
- in punto contributo al mantenimento del figlio , stanti le risultanze della CTU _1 patrimoniale, disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 4.000,00 (diconsi euro quattromila) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, comprensivo di un contributo di
€ 500,00, somma quantificata forfettariamente a titolo di contributo alle esigenze abitative, stante la rinuncia alla casa familiare, oltre all'80% delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ludiche, sportive ecc. ecc.), da individuarsi, concordarsi e documentarsi, nonché rimborsarsi secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Vercelli e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli in data 21/12/2018, che ha da intendersi qui per integralmente riportato;
- disporre che l'assegno unico venga suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Con il favore delle spese”.
Parte resistente
“
1. Dato atto dell'intervenuta separazione giudiziale dei coniugi pronunciata con sentenza parziale n. 459/2022 pubblicata in data 24.10.2022,
2. Pronunciare la separazione personale giudiziale ex articolo 151, 2 co c.c. dei coniugi
[...]
e con addebito di colpa alla moglie e Parte_2 Parte_1 rigettare la richiesta di addebito al marito;
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad oggi collocato Persona_2 presso il padre, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente ed anagrafica presso il domicilio del padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
4. Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore del padre, in qualità di genitore collocatario di fatto del minore;
5. Disporre che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le modalità indicate nel calendario suggerito nella Consulenza Tecnica D'Ufficio (cfr. pagina 161) e segnatamente:
- pernottamento turnario alternato, secondo il calendario già sperimentato nel corso della
CTU, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e prescrizione di assumere
pagina 3 di 9 congiuntamente esclusivamente tutte le decisioni più rilevanti per il medesimo ricomprendendosi in queste quelle relative alla scelta del corso degli studi, quelle mediche e quelle relative all'attività sportiva e ludico-ricreativa.
Si riporta qui di seguito il calendario di visite sperimentato nel corso della CTU:
LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. DOM.
1° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
2° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
3° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
4° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
➢ Vacanze di Natale: in alternanza paritaria tra i due genitori dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
➢ Festività Pasquali, i ponti e le altre festività, alternati tra i genitori;
➢ Vacanze di Carnevale: da suddividersi ad anni alterni con il papà o con la mamma.
➢ Vacanze estive: tre settimane di cui almeno due consecutive sia con la mamma che con il papà
Nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie, signora
[...] non ricorrendo i presupposti e non avendone ella fatto richiesta;
Parte_1
7. Disporre, quanto al mantenimento diretto del figlio, che le parti provvederanno al mantenimento diretto di quando lo avranno con sé. Persona_2
8. Disporre che, quanto alle spese straordinarie qualificate e quantificate come da Protocollo sottoscritto fra Magistrati ed Avvocati dell'intestato Tribunale al cui contenuto si richiama in toto, saranno a carico del padre nella misura dell'80% ed a carico della madre per il residuo
20%.
9. In ogni caso, respingere ogni domanda avversaria.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi le prove orali dedotte nei precedenti atti difensivi e in particolare nella memoria ex art. 183 u.c. n. 2 c.p.c., nella memoria ex art. 183 u.c. n. 3 c.p.c. e tutte le istanze istruttorie non accolte con l'ordinanza datata 14.03.2023
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di causa oltre 15%, iva e cpa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario in data 23.06.2007 a Verona (VR), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 227, Parte II, anno 2007.
Dall'unione dei coniugi è nato in data [...] il figlio , ancora minorenne. Persona_2
Con ricorso depositato il 25.01.2022 la ricorrente conveniva in giudizio il marito, chiedendo di pronunciarsi: la separazione giudiziale ex art. 151, c. 2, c.c. con addebito in capo al coniuge;
l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la _1 madre;
l'autorizzazione al trasferimento del figlio a Genova insieme alla madre, _1 presso l'abitazione già reperita da quest'ultima; l'assegnazione alla madre dell'abitazione coniugale, con regolamentazione dei tempi di permanenza di presso il papà; _1
pagina 4 di 9 l'imposizione a carico del resistente di un contributo a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, della somma mensile di € 3.500,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie afferenti il bambino con applicazione del Protocollo del Tribunale di Vercelli.
Parte resistente si costituiva in giudizio in data 23.03.2022 aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo a sua volta l'addebito alla moglie;
pur concordando sull'affido condiviso del figlio chiedeva che la collocazione prevalente fosse presso di sé; richiedeva, inoltre, l'assegnazione della casa famigliare e la statuizione di un adeguato calendario di incontri madre/figlio.
I coniugi comparivano all'udienza presidenziale tenutasi in data 04.04.2022, nel corso della quale parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla propria richiesta di trasferimento a Genova con il figlio. In tale sede, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Presidente riteneva imprescindibile l'audizione del figlio minore che era ascoltato all'udienza del
25.05.2022.
All'esito di tale udienza, il Presidente, in via temporanea ed urgente, assegnava la casa coniugale al convenuto e affidava il minore a entrambi i coniugi, con il mantenimento della residenza anagrafica e della dimora abituale presso il padre;
disponeva inoltre che l'altro genitore potesse vederlo e tenerlo con sé secondo accordi tra i coniugi, definendone le modalità in caso di mancato accordo. Le spese extra come da Protocollo del Tribunale di Vercelli venivano poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 20% per la sig.ra e Parte_1 dell'80% per il sig. Pt_2
Rimesse le parti avanti al Giudice Istruttore, celebrata la prima udienza, pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 459/2022, la causa era rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'attività istruttoria necessaria per la decisione sulle questioni accessorie.
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita con CTU psico-diagnostica sul nucleo nonché con CTU contabile per la valutazione dell'effettiva capacità patrimoniale e reddituale delle parti.
Ritenuto che:
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, c. 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, non solo devono sussistere, ma devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre 1995 n. 13021); infatti, in adesione ai rilievi oramai consolidatisi, il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunciarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità solo ove gli stessi abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare.
Nel caso di specie, la richiesta di addebito è stata avanzata da entrambe le parti reciprocamente.
Secondo giurisprudenza consolidata è ormai pacifico che le mere violazioni dei doveri coniugali, che ciascuna delle parti addebitano all'altra, non sono condizione sufficiente per ottenere una pronuncia di addebito: ciò che occorre dimostrare è il nesso causale tra tali violazioni e la separazione.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie la reciproca e insanabile conflittualità, che appare antecedente alle condotte portate a evidenza da entrambe le parti, conduce questo Collegio a escludere una rilevanza causale tra i comportamenti perpetrati da un coniuge nei confronti dell'altro.
Nello specifico, la ricorrente lamenta di aver subito un eccessivo controllo da parte del marito a seguito della crisi coniugale iniziata nel dicembre 2020, controllo sfociato nell'anno 2021 nell'istallazione sul nuovo telefonino, regalatole dallo stesso, di applicazioni occulte atte a intercettarne contenuti. A seguito di questo fatto la ricorrente ha sporto denuncia-querela nei confronti del resistente, procedimento penale che, tuttavia, non si è ancora definito, né ha portato all'emissione di alcuna ordinanza cautelare, e i cui atti, allo stato, non apportano alcuna evidenza significativa nel presente procedimento;
mentre i capitoli di prova dedotti con la memoria istruttoria sono stati dichiarati inammissibili, in quanto generici e valutativi, con ordinanza del GI, il cui contenuto si richiama integralmente
Parte resistente, invece, fonda la propria domanda di addebito su presunte condotte di violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie, che emergerebbero da una relazione investigativa allegata agli atti di causa, elemento, per costante giurisprudenza, liberamente valutabile dal giudice unitamente ad altri rilievi ritualmente acquisiti.
Ciò premesso, il Collegio osserva che dalle emergenze processuali si evince come già in tempi risalenti la relazione tra le parti fosse entrata in crisi: le stesse allegazioni delle parti evidenziano una disaffezione prolungata e irreversibile (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale “nel Parte_1 mese di dicembre 2020 riferiva di aver trovato il coraggio di affrontare il marito e di dirgli che non lo amava più e che non era più felice”; “a causa del lutto subito, dal quale la signora è stata emotivamente travolta, ella ha faticato a riconoscere l'aiuto e la vicinanza offerta del coniuge si è di fatto allontanata da lui” cfr. pag. 3 replica alla comparsa conclusionale . Pt_2
In particolare, lo stesso resistente afferma anche che la crisi familiare sarebbe iniziata ben prima della scoperta delle asserite infedeltà della moglie: egli stesso la colloca “alla fine del 2020, quando la signora ha iniziato a tenere condotte inconsuete e scostanti” (cfr. pag. 4 Parte_1 memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c. n. 3 . A ciò si aggiunga che non è stato il convenuto Pt_2
a promuovere il giudizio di separazione, bensì la moglie ricorrente, elemento che può essere valutato per non ravvisare un nesso di causalità tra le condotte di controparte e la domanda di addebito del resistente, il quale ha anche affermato di “aver subito la separazione” (cfr. pag.
153 relazione CTU).
La Cassazione in una recente sentenza ha affermato che “la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass.
16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 20866/2021). Da ultimo, come sopra già evidenziato per le prove orali dedotte dalla ricorrente, con la medesima ordinanza istruttoria sono stati ritenuti inammissibili anche i capi di prova del convenuto.
In conclusione, nel caso di specie le richieste reciproche di addebitabilità della separazione non meritano accoglimento, non essendo ravvisabili condotte specifiche che, anche qualora sussistenti, abbiano avuto una rilevanza causale nel fallimento del matrimonio.
pagina 6 di 9 SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
In merito all'affidamento del minore e alle modalità di esercizio del diritto di visita _1 occorre fare riferimento alla CTU psico-diagnostica licenziata in corso di causa.
Le parti hanno partecipato ai colloqui e si sono mostrati collaborativi e disponibili, dimostrando di avere adeguate capacità genitoriali;
tuttavia, dalle risultanze della CTU emerge come entrambi necessitino di effettuare un lavoro per quel che concerne l'asse coniugale, che consista in un percorso individuale finalizzato all'elaborazione in modo costruttivo del dolore derivante dalla separazione, in modo tale che questo non interferisca nello svolgimento del ruolo genitoriale.
Anche il minore si è dimostrato disponibile al colloquio, sebbene sia apparso molto _1 difeso a livello emotivo e affettivo: pare non voler deludere entrambi i genitori, _1 cercando di accontentare ed assecondare i desideri di entrambi, facendosi carico della sofferenza di ciascuno. Questa situazione se protratta troppo a lungo nel tempo rischia di andare a condizionare il normale processo di crescita del minore e della sua identità, contribuendo a sviluppare nello stesso un falso Sé che si adatta ai desideri e ai bisogni dell'altro” (cfr. pag. 155 relazione CTU); il minore, inoltre, “risulta essere affettivamente legato ad entrambi con una buona complicità sia con la mamma che con il papà, anche se con modalità differenti” (cfr. pag. 156 relazione CTU).
Il regime di frequentazione sperimentato nel corso della CTU risulta idoneo a garantire l'interesse e benessere del figlio: entrambi i genitori si sono infatti dimostrati collaborativi nel garantire l'accesso dell'altro e “hanno saputo mettersi in discussione per il bene di _1 accogliendo i suggerimenti e i consigli che venivano loro offerti dalle consulenti” (cfr. pag. 157 relazione CTU).
Alla luce delle risultanze della CTU si ritiene dunque di dover confermare l'affidamento condiviso, come già disposto da questo Tribunale con ordinanza del 25.05.2022, con collocazione alternata presso i genitori, poiché attualmente risulta essere la modalità di affido più rispondente all'interesse del minore . Lo stesso minore, ascoltato dal Presidente _1 all'udienza del 25.05.2022, ha confermato di stare molto bene con ambedue i genitori e di volerli frequentare entrambi il più possibile.
Per quel che concerne le modalità di esercizio del diritto di visita, quindi, si dispone la prosecuzione di quanto già sperimentato nel corso della CTU, con regime turnario alternato secondo il seguente calendario:
LUN. MAR. MER. GIO. VEN. SAB. DOM.
1° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
2° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
3° sett. Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
4° sett. Mamma Mamma Papà Papà Papà Papà Papà
Anche per quanto riguarda le modalità di frequentazione durante i periodi di vacanza, si conferma quanto riportato nella relazione della CTU e cioè:
- vacanze di Natale: in alternanza paritaria tra i due genitori dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- festività Pasquali, i ponti e le altre festività: alternanza paritaria tra i genitori;
pagina 7 di 9 - vacanze di Carnevale: da suddividersi ad anni alterni con il papà o con la mamma;
- vacanze estive: tre settimane di cui almeno due consecutive sia con la mamma che con il papà.
Il Collegio ritiene inoltre che il minore debba assumere la residenza presso l'abitazione della madre, sita in Casale Monferrato (AL), dal momento che il padre ha mantenuto, esclusivamente per ragioni di lavoro, la propria residenza in Mede (PV).
Si dispone, infine, l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, con l'assunzione congiunta esclusivamente delle decisioni più rilevanti per la vita del figlio, quali la scelta del corso di studi, le scelte mediche o relative all'attività sportiva. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE
Dal momento che il figlio assumerà la propria residenza anagrafica presso la casa materna, questo Collegio ritiene di revocare l'assegnazione della casa famigliare al convenuto
(cointestata tra i coniugi e occupata dal convenuto).
Parte ricorrente, comunque, ha espressamente rinunciato all'assegnazione della suddetta abitazione.
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO
AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
In merito al contributo al mantenimento del minore, la richiesta della ricorrente relativa alla corresponsione da parte del marito, entro il 5 di ogni mese, di una somma mensile di € 4.000,00, appare sproporzionata.
Dalla CTU contabile licenziata in corso di causa emerge che la sig.ra in relazione Parte_1 alle entrate rapportate al triennio 2020-2023, ha avuto una capacità di spesa mensile pari a €
3.387,01, mentre il sig. nei mesi interessati nello stesso triennio, ha avuto una capacità Pt_2 di spesa mensile pari a € 24.851,13.
L'art 337ter c.c., quarto comma, stabilisce il principio di proporzionalità in relazione al dovere di mantenimento dei figli al momento della scissione della coppia genitoriale, prevedendo che:
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso in esame, tuttavia, stante il collocamento paritario del minore presso ciascun genitore, occorre dare rilievo unicamente al dato reddituale patrimoniale: tenuto conto delle specifiche utilità coperte dal mantenimento indiretto (vitto, alloggio e vestiario), della differenza di capacità di spesa delle parti, così come emersa dalla CTU contabile, unita al tenore di vita goduto in costanza di convivenza di entrambi i genitori e anche alla luce delle capacità reddituali del sig. si può ritenere che una somma mensile di € 1.500,00 (da ritenersi Pt_2 altresì comprensivi della somma di € 500,00 per le esigenze abitative) - da versarsi entro il giorno di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT - risulti più adeguata nel caso specifico rispetto alla richiesta avanzata dalla ricorrente.
Si dispone infine che le spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo del Tribunale di
Vercelli, saranno a carico del padre nella misura dell'80% e a carico della madre per il residuo
20%.
pagina 8 di 9 Per il resto, le parti risultano economicamente indipendenti tanto che non hanno avanzato alcuna domanda di mantenimento per sé.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, non essendosi verificata la soccombenza prevalente di una parte, il Collegio ritiene di poterle dichiarare integralmente compensate. Le spese per le CTU, già liquidate con separato decreto, sono ripartite in via definitiva al 50% tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 111/2022, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. RIGETTA le reciproche domande di addebito;
2. DÀ ATTO che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento;
3. DISPONE l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori con _1 collocazione alternata presso i genitori e residenza anagrafica presso la madre, regime di visita e pernottamento turnario alternato così come indicato in parte motiva, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le decisioni più rilevanti;
4. REVOCA l'assegnazione della ex casa coniugale al convenuto;
5. PONE a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore della somma di € 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
assegno unico ex lege al 50%; spese straordinarie, così come indicate dal Protocollo del Tribunale di Vercelli, a carico del padre nella misura dell'80% e a carico della madre per il residuo 20%;
6. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
le spese per le CTU, già liquidate con separato decreto, sono ripartite in via definitiva al 50% tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 28.11.2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
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