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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2052/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice dott.
Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2052/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Pasquino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, Via Fiume n. 17, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attore
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante e Procuratore Speciale rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Nicola Blasi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Baglioni n. 36, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E
(C.F. Controparte_3 C.F._2
Convenuto /contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha convenuto in giudizio in Parte_1 Controparte_1
qualità di compagnia assicuratrice del responsabile civile in qualità Controparte_3 di proprietario e conducente dell'autoveicolo modello Opel Astra Station Wagon, targato DQ002BH, per sentir accertare la responsabilità esclusiva di Controparte_3 nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore e, conseguentemente, per sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.
Ha rappresentato l'attore che in data 10/07/2020, alle ore 18:15 circa, trovandosi alla guida della propria bicicletta con pedalata assistita, mod. Santacruz Heckler CC R, percorrendo la Strada San Marco - Perugia, in direzione Elce, mentre si stava immettendo all'interno della rotatoria insistente alla loc. Rimbocchi, che si presentava libera, veniva investito dall'autoveicolo di il quale ometteva di dare Controparte_3
la precedenza alla bicicletta, e teneva impropriamente il margine sinistro della carreggiata.
Ha aggiunto che veniva violentemente sbalzato a terra riportando, a Parte_1 causa dell'incidente, lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto, mediante ambulanza, al Pronto Soccorso di Perugia, ove gli veniva diagnosticato
“trauma contusivo spalla destra composta del trochite, escoriazioni gomito bilateralmente, trauma distorsivo rachide cervicale, contusione regione palmare destra con verosimile neuroaprassia del nervo mediano,” con 30 giorni di prognosi.
L'attore ha, poi, rappresentato che gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di
Perugia, intervenuti in loco, pur avendo provveduto ad effettuare i rilievi del caso, omettevano di sanzionare il convenuto, benché la testimone oculare del sinistro moglie dell'attore, avesse dichiarato che aveva segnalato Testimone_1 Parte_1
con il braccio la propria direzione e che era stato l'autoveicolo a stringere la bicicletta e ad agganciarla sulla ruota anteriore con il sottoruota del pneumatico anteriore destro.
L'attore, inoltre, riferiva che, in data 15/07/2020, l'agente di P.G. , si Testimone_2 recava presso la sua abitazione per completare il rapporto d'incidente con le pagina 2 di 15 dichiarazioni dell'esponente, ma in tale occasione non provvedeva ad iscrivere ulteriori testimoni dell'accaduto indicati dallo stesso attore.
A causa del sinistro, l'attore ha lamentato – versando in atti perizia medico-legale di parte – di aver riportato postumi permanenti nella misura del 10-11%, inabilità temporanea totale per 35 giorni, e parziale come da certificazioni.
L'attore ha anche aggiunto che a seguito di richiesta di Controparte_1
liquidazione del danno, aveva negato il risarcimento ritenendo il proprio assicurato esente da responsabilità.
Sulla base di questi presupposti, parte attrice, assumendo l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso in capo a e dopo aver dato atto di aver esperito Controparte_3
– con esito negativo – la procedura di negoziazione assistita, ha domandato la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nei costi di riparazione del velocipede e nell'acquisto degli indumenti danneggiati, oltre che nelle spese mediche e legali stragiudiziali sostenute, nonché dei danni non patrimoniali subiti, il tutto per la somma complessiva di euro 53.442,92.
1.2 Si è costituita in giudizio , contestando la dinamica del Controparte_4 sinistro rappresentata dall'attore, sostenendo la responsabilità esclusiva di
[...]
il quale – secondo la prospettazione della convenuta – affiancava Parte_1
l'automobile sulla destra al momento di entrare nella rotatoria, e, volendo proseguire verso Elce, si spostava repentinamente sulla propria sinistra, urtandola alla fiancata destra.
In via subordinata, ha invocato la responsabilità concorrente del ciclista, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto all'attore in proporzione del concorso colposo del medesimo nella causazione del sinistro.
Ha contestato la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali operata dall'attore, in quanto eccessiva, negando la risarcibilità del danno morale ex adverso domandato, nonché la personalizzazione dei danni.
Ha chiesto dunque, in via principale, il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, di accertare la responsabilità concorrente e prevalente nella causazione del pagina 3 di 15 sinistro in capo ad riducendo in maniera proporzionale la Parte_1
liquidazione del danno.
pur ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio, e, Controparte_5 all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 26/10/2021, ne è stata dichiarata la contumacia. Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto CP_3
prova per testi, e C.T.U. medico-legale.
[...]
All'esito, il precedente Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., consistente nel pagamento della somma omnicomprensiva di euro 20.690,00 in favore dell'attore e spese di lite compensate, che, tuttavia, è stata rifiutata dalla compagnia assicurativa convenuta.
1.4 Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 03/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
14/06/2024, ovvero “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta: In via principale - Accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_3
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare i convenuti in
[...] solido tra loro al risarcimento dei danni tutti cagionati all'Avv. che Parte_1 ammontano a complessivi € 24.756,08, di cui € 10.186,75 a titolo di danno biologico nella misura del 7% accertata dal C.t.u. 7%, € 548,00 per 10 giorni di Inabilità
Temporanea Totale al 100%, € 548,00 per 20 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%, € 411,00, per 30 giorni di Inabilità Temporanea parziale al 25%, il tutto come da C.t.u., € 3.897,53 a titolo di sofferenza subiettiva e/o danno morale e/o personalizzazione del danno biologico, € 971,15 per il rimborso delle spese mediche,
€ 650,00 per l'acquisto di occhiali da vista con lenti transition, € 2.714,60 CP_6
per la riparazione del velocipede e l'acquisto degli indumenti danneggiati, come da preventivo n. 1/2020 esteso in data 21.09.2020 da Bestbike S.n.c., € 100,00 per
l'acquisto delle scarpe, € 1.500,00 per la svalutazione commerciale della e-bike, peraltro acquistata da alcuni giorni ed i restanti € 3.229,05 a titolo di refusione delle spese legali stragiudiziali nella misura del 15% di € (21.527,03), ovvero nella somma
pagina 4 di 15 minore o maggiore comunque contenuta nel limite di valore dichiarato nell'atto di citazione, che il Giudicante intenderà liquidare anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese di
C.t.u.; In via subordinata - Accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_3
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare i convenuti in
[...] solido tra loro al risarcimento dei danni tutti cagionati all'Avv. Parte_1
nella misura che il Giudicante riterrà di giustizia comunque contenuta nel limite di valore dichiarato nell'atto di citazione, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese di C.t.u.; In via istruttoria - Ammettere ogni mezzo di prova, non ancora autorizzato;
Vittoria di anticipazioni, spese generali e compensi, oltre accessori di legge, come da separata note spese”;
dopo aver insistito per l'ammissione di C.T.U. Controparte_1 cinematica, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ossia “Voglia il
Tribunale di Perugia: - in via principale: rigettare la domanda attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata;
- in via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto accertare e CP_3 dichiarare il prevalente concorso di colpa dell'attore nella determinazione dell'evento e dei danni e liquidare, in ipotesi, il danno che sarà eventualmente accertato secondo giustizia in corso di causa riducendolo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in misura proporzionale al concorso;
- in ogni caso: con condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio e con riserva di dedurre richieste istruttorie e di produrre ulteriori documenti nei termini di legge”.
Il Giudice tratteneva, pertanto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente pagina 5 di 15 adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'attore ha proposto una domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione del sinistro verificatosi in data 10/07/2020, alle ore 18:15 circa, in Perugia, mentre percorreva con la propria bicicletta la strada San Marco - Perugia, in direzione Elce immettendosi all'interno della rotatoria ubicata in località Rimbocchi quando, secondo quanto dallo stesso dedotto in fatto, veniva investito dall'autoveicolo condotto dal convenuto il quale avrebbe omesso di dare la Controparte_3
precedenza tenendo impropriamente il margine sinistro della carreggiata.
Secondo la società assicuratrice convenuta invece l'automobilista proprio assicurato non sarebbe incorso in alcuna responsabilità in quanto l'attore non sarebbe stato travolto da tergo dall'autovettura la quale, mentre procedeva a velocità ridotta, sarebbe stata affiancata sulla parte destra da parte dell'attore mentre entrava nella pagina 6 di 15 rotatoria venendo urtata nella fiancata dal ciclista che si spostava repentinamente sulla sinistra volendo proseguire in direzione Elce.
Il presente giudizio avendo per oggetto uno scontro tra veicoli, impone di fare piena applicazione delle regole di cui all'art. 2054, comma 1 e comma 2 c.c.: in base alla prima vige un criterio di responsabilità del conducente dei veicoli aggravato in base al quale costui risponde dei danni procurati “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; in base alla seconda in caso di scontro tra i veicoli si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
La norma richiamata, che pacificamente trova applicazione anche nel caso in cui vengano in collisione un'autovettura ed una bicicletta (Cass. n. 31702 del
07/12/2018), in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente e ha carattere sussidiario, dunque opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso. In tal senso, va evidenziato in generale che la giurisprudenza ha sottolineato che la citata norma non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez VI-3 ordinanza 16.02.2017 n.4130). Conseguentemente il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità perfino ove prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 28.06.2016 n.13271; Cass. Civ.
Sezione III, 15.07.2011 n.15674). In tema di responsabilità civile da circolazione dei pagina 7 di 15 veicoli, infatti, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
Ciò detto, in ordine all'accadimento del sinistro le parti hanno dedotto una ricostruzione fattuale sostanzialmente opposta. In particolare l'attore nel proprio atto introduttivo ha riferito che “ percorrendo la Strada San Marco - Perugia, in direzione Elce, ove, giunto all'altezza della insistente alla località CP_7
Rimbocchi, verificava il non sopraggiungere di altri veicoli da tutte le direzione, immettendosi prudentemente all'interno della suddetta rotatoria, che peraltro si presentava libera, … ciò nonostante il malcapitato era rovinosamente investito dal veicolo mod. Opel Astra Station Wagon, targato DQ002BH, di proprietà del Sig.
il quale, in totale dispregio degli obblighi di osservare la Controparte_3
necessaria precedenza, nonché di mantenere il margine destro della careggiata, attingeva violentemente il ciclista sino a sbalzarlo a terra”.
Nella prima memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. l'attore, contestando la ricostruzione dinamica esposta dalla convenuta, ha dedotto che “… dalla stessa ubicazione di punti d'urto, ove peraltro il veicolo del riportava un taglio CP_3 della carrozzeria con andamento verso tergo, emergeva assolutamente l'esatto contrario, sì come confermato dagli unici testi oculari, i quali vedevano il veicolo del raggiungere da tergo la bicicletta dell'esponente, attingendola CP_3 rovinosamente”.
Detta esposizione, non particolarmente dettagliata, rimanda alla dichiarazione testimoniale della moglie dell'attore che al momento del sinistro procedeva dietro di lui in bicicletta.
In atti è stato depositato il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di
Perugia che tuttavia non fornisce elementi dirimenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro tanto che nessuna ipotesi al riguardo è stata formulata dagli pagina 8 di 15 agenti accertatori ( doc.ti 2-7 fascicolo dell'attore). Secondo quanto risulta dal rapporto, in effetti, all'arrivo degli agenti accertatori l'autovettura assicurata e la bicicletta dell'attore erano già stati spostati. Gli agenti non hanno dunque potuto rilevare la posizione di quiete assunta dai mezzi all'esito della collisione, la quale,
d'altro canto, non avrebbe lasciato tracce sul manto stradale, non confermando detta relazione quanto contenuto nel rapporto informativo della pattuglia precedente la quale aveva riferito la presenza, prima dell'uscita per San Galigano, “di tracce di scarrocciamento discontinue con andamento obliquo verso il margine destro della carreggiata, di forma stretta, riferibili, agli pneumatici del velocipede presumibilmente a quello anteriore” provvedendo ad evidenziarle con vernice gialla fluorescente ed a documentarle fotograficamente ( doc. 32 fascicolo dell'attore).
Il rapporto di incidente stradale risulta, tuttavia, utile ai fini che qui ci occupano, riportando esso le dichiarazioni rese, nell'imminenza del sinistro, dal convenuto contumace e dalla testimone oculare moglie Controparte_3 Testimone_1 dell'attore. Il primo ha dichiarato “ proveniente da S. Marco con direzione S. Lucia prima di immettermi nella rotatoria Papa Giovanni Paolo II ho sentito un urto sulla parte anteriore destra del mio veicolo. Mi fermavo subito e vedevo un
ciclista a terra. Lo soccorrevo e nel frattempo sopraggiungeva la moglie che telefonava al 118.” La testimone oculare ha, invece, dichiarato “ Testimone_1
proveniente da lato S. Marco e diretta verso Elce mi trovavo alla guida della mia bicicletta per immettermi sulla rotatoria Papa Giovanni Paolo II vedevo mio marito che alla guida della sua bicicletta si trovava già all'interno Parte_1
della rotatoria e alzava la mano sinistra per indicare ai veicoli che lo seguivano
l'intenzione di dirigersi verso Elce. Il veicolo che lo seguiva nella marcia Opel Astra, lo sorpassava e lo stringeva sul lato destro fino ad agganciarlo sulla ruota anteriore con il sottoruota dello pneumatico anteriore destro. Non essendoci spazio tra il veicolo e il marciapiedi mio marito cadeva sul marciapiedi atterrando con il viso e la spalla destra”.
Cinque giorni dopo il sinistro veniva sentito l'attore il quale riferiva “ provenivo dal lato San Marco con direzione Elce e giunto all'ingresso della rotatoria Papa
pagina 9 di 15 Giovanni Paolo II rallentavo, e dopo aver verificato che non transitavano veicoli
mi immettevo alzando il braccio sinistro per segnalare la svolta a sinistra direzione Elce, guardando verso tergo, vedevo sopraggiungere un veicolo di
colore grigio che non rallentava e non mi lasciava la precedenza tanto da farmi desistere dalla svolta, tentavo di spostarmi verso il margine destro quando venivo
agganciato dal veicolo e immediatamente la bicicletta si arrestava e mi catapultava a destra verso il marciapiedi ….”.
Il teste indicato da parte attrice non precedentemente reperito sul Testimone_3
luogo del sinistro da parte delle due pattuglie della Polizia Municipale che si sono succedute nei rilievi, sentito all'udienza del 7.3.2023 ha riferito che “ …. Conosco di vista sia il sig. che il sig. Il giorno dell'incidente mi trovavo alla Parte_1 CP_3 guida dell'autovettura dietro a quella del signor non ricordo se tra noi CP_3
c'era una macchina in mezzo oppure se ero subito dietro di lui………Ho visto che
è entrato nella rotonda agganciando subito la bicicletta di e CP_3 Parte_1
travolgendola. Credo che avesse guardato a sinistra perché dalla manovra CP_3 fatta ritengo non si fosse proprio accorto che c'era il quale ha provato a Parte_1
farli capire che lui era davanti, muovendo le braccia, ma non lo ha visto e CP_3
l'ha colpito. Preciso che stava tenendo la destra stretta……..Preciso che Parte_1
tutto è accaduto in un istante, e che aveva alzato il braccio e se non ricordo Parte_1 male urlò anche per segnalare la sua presenza visto che si era accorto che l'auto gli stava venendo addosso. si trovava rispetto all'auto, davanti alla stessa e Parte_1 alla sua destra”.
Dovendosi dare maggior rilievo alle deposizioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti rispetto a quelle avvenute nel corso del processo a distanza di quasi tre anni dall'accaduto è indubitabile l'avvenuto impatto tra i due veicoli nella parte anteriore destra dell'autovettura del convenuto con la ruota anteriore della bicicletta condotta dall'attore sulla base della documentazione fotografica allegata al primo rilievo effettuato dalla Polizia Municipale dalla quale si desume dalle tracce di scarrocciamento attribuite al pneumatico della bicicletta del che al Parte_1
pagina 10 di 15 momento dell'urto l'attore si trovasse all'interno della rotatoria sul margine destro della stessa.
È pacifico che il provenisse da S. Marco e che una volta entrato nella CP_3
rotatoria avrebbe dovuto svoltare, subito dopo, a destra verso il quartiere di Santa
Lucia dove era diretto, mentre il avrebbe dovuto proseguire il percorso Parte_1
della rotatoria fino a raggiungere la seconda uscita a destra in direzione Elce posta alcune decine di metri più avanti ( doc.ti 1-4a-4b fascicolo della convenuta). Dalle fotografie prodotte dalla convenuta emerge, inoltre, l'estrema vicinanza tra la comune entrata in rotatoria dei due veicoli coinvolti e la prima svolta a destra in direzione S.
Lucia dove era diretto il convenuto e in questo breve tratto di strada all'interno della rotatoria si è verificata la collisione, apprezzandosi, tra l'altro, la presenza di alberature poste sulla destra che non sembra dare visibilità piena sulla prima uscita verso Santa Lucia. Per quanto concerne la manovra in corso da parte dell'attore sia il che la teste riferiscono che l'attore aveva alzato il braccio sinistro Parte_1 Tes_1
per segnalare la svolta a sinistra in direzione Elce, pur potendo l'attore continuare a percorrere la rotatoria sul lato destro della stessa dovendo svoltare a destra qualche decina di metri più avanti.
Nel caso di specie, va senz'altro dichiarata la responsabilità del conducente dell'autoveicolo, il quale, nell'immettersi nella rotatoria non si è avveduto della presenza del ciclista posto sulla propria destra che già all'interno della rotatoria lo precedeva e, dovendo il convenuto svoltare nella uscita a destra della rotatoria, ha attinto con la fiancata destra dell'autovettura la bicicletta del Detta Parte_1
ricostruzione fattuale è avvalorata dalle deposizioni rese dai testi e Tes_1 Tes_3
mentre la ricostruzione dinamica offerta dal appare implausibile ipotizzando CP_3
egli che dopo essere entrato per primo nella rotatoria il lo abbia affiancato Parte_1
da tergo sulla destra per poi spostarsi verso il centro della rotatoria andando ad urtare l'auto senza che il conducente si fosse accorto di nulla.
Ne consegue che , in qualità di responsabile civile e la Controparte_3 [...]
in qualità di impresa assicuratrice del responsabile civile sono Controparte_4 tenuti in solido al risarcimento dei danni cagionati all'attore.
pagina 11 di 15 Occorre ora procedere all'accertamento e liquidazione dei danni subiti dall'attore.
Sì è, pertanto, reso necessario ricorrere a CTU medico-legale la quale, dopo l'esame della documentazione allegata in giudizio ed alla visita medica dell'attore, rispondendo ai quesiti peritali, ha esposto le proprie valutazioni, fondate sul rilievo oggettivo delle lesioni riscontrate, in modo congruo e corretto sia sotto il profilo logico che sotto il profilo medico-scientifico e ha concluso facendo riferimento alle categorie da tempo invalse nella giurisprudenza in materia di risarcimento del danno.
Come è noto, nel caso di fatto illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il danno risarcibile non è individuabile solo nelle conseguenze pregiudizievoli correlate alla efficienza lavorativa e alla capacità di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, oggetto di autonomo diritto assoluto costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Costituzione. Tale bene inteso come diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita e all'esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, quindi può essere leso dal fatto illecito anche quando riguardi chi non abbia ancora, o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere un'attività produttiva di reddito.
Tale danno è stato denominato tradizionalmente danno biologico, ed è stato dunque considerato dalla giurisprudenza quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona umana in sé considerata (ex plurimis Corte Suprema di Cassazione,
24.01.2000 n. 748; 12.01.1999 n. 256 etc.).
In particolare risulta dall'espletata c.t.u. medico-legale che l'attore, a seguito del sinistro oggetto di causa, abbia riportato “……. trauma contusivo della spalla destra con frattura composta del trochite, trauma distorsivo del rachide cervicale, escoriazione del gomito bilateralmente e contusione della regione palmare destra con verosimile neuroaprassia del nervo mediano”.
L'invalidità temporanea è stata così determinata:
- inabilità temporanea assoluta per 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% per 20 giorni ed al 25% per 30 giorni.
L'invalidità permanente è stata determinata nella misura del 7% essendo stati accertati “….postumi rappresentati da cervicalgia e limitazione dei movimenti del
pagina 12 di 15 collo, da esiti di frattura del trochite omerale destra con limitazione di circa un quarto dei movimenti della spalla omolaterale, in destrimane e da esito cicatriziale sul gomito sinistro.”.
Per quanto concerne invece la personalizzazione del danno l'attore ha allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee a sorreggere il riconoscimento di un maggior patimento rispetto a quello già assorbito dal danno biologico temporaneo e permanente emergendo a seguito del sinistro la interruzione dell'attività ciclistica su strada cui l'attore si dedicava insieme alla moglie nel proprio tempo libero oltre la compromissione delle ferie estive programmate dall'attore in montagna con i propri familiari per escursioni ciclistiche. Si ritiene, pertanto, di dover aumentare la liquidazione del danno permanente e temporaneo nella misura del 20%.
Il danno alla persona deve essere così liquidato:
Tabella di riferimento: D.M. 16/07/2024, per i danni da circolazione stradale di lieve entità.
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico Euro 947,30
Punto base I.T.T. Euro 55,24
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile Euro 10.394,25
Invalidità temporanea totale Euro 552,40
Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% Euro 414,30
Personalizzazione 20% Euro 2.382,67
TOTALE GENERALE: Euro 14.296,02
Tale somma deve essere devalutata fino al momento del sinistro (10.7.2020 euro
12.074,34) e quindi rivalutata fino al deposito della sentenza con aggiunta degli pagina 13 di 15 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate ( euro 15.557,26).
Per quanto concerne le spese mediche allegate dall'attore esse sono state vagliate come congrue e pertinenti dal c.t.u. per il loro ammontare di Euro 971,15.
Per quanto concerne le altre voci del danno patrimoniale richiesto dall'attore per l'acquisto di occhiali da vista con lenti transition, per la riparazione del CP_6 velocipede e l'acquisto degli indumenti danneggiati comprensivo delle scarpe ( doc.ti da 18 a 24 del fascicolo di parte attrice) si deve riconoscere l'importo complessivo di euro 2.800,00 con esclusione delle scarpe e dell'importo richiesto a titolo di svalutazione commerciale della bicicletta non essendo stata fornita alcuna specifica prova al riguardo.
Per quanto concerne la rifusione degli importi indicati in atto di citazione in euro
3.348,68 a titolo di compenso in relazione all'attività di assistenza stragiudiziale come genericamente indicati nella nota spese a firma della Dott.ssa Persona_1
( doc. 25 fascicolo dell'attore) va fatto rinvio al principio per il quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa”, sì che
“l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” – con la conseguenza che “detta spesa non può essere riconosciuta quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”
(Cass. civ. n. 16990/2017). Ebbene, nel caso di specie l'intervento del legale dell'attore, collega di studio dell'Avv. anche in ragione della posizione Parte_1
assunta dalla società assicurativa, non è stato funzionale ad una più pronta soluzione della controversia e pertanto per detta attività, come documentalmente provata, può essere riconosciuto un importo complessivo lordo di euro 1.800,00 (doc.ti 29-30-31 fascicolo dell'attore)
Su quanto liquidato ad oggi pari a complessivi euro 21.128,41 sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
pagina 14 di 15 Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e, pertanto i convenuti dovranno essere solidalmente condannati a rimborsare le spese di lite sostenute da parte attrice, comprensive di quelle inerenti la Ctu per come liquidate in corso di causa, che vengono determinate e come indicato in dispositivo, considerato il valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
1) – in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore Parte_1
condanna i convenuti e al
[...] Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in solido, del complessivo importo di euro 21.148,21 dovutogli per il sinistro per cui è causa, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo;
2) – condanna e a rimborsare Controparte_1 Controparte_3 all'attore le spese di lite che liquida in Euro 545,00 per spese ed Euro 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA;
4) - pone le spese delle C.T.U., liquidate come in atti, definitivamente a carico dei convenuti.
Perugia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice dott.
Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2052/2021 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Pasquino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, Via Fiume n. 17, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attore
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante e Procuratore Speciale rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Nicola Blasi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Baglioni n. 36, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
E
(C.F. Controparte_3 C.F._2
Convenuto /contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 ha convenuto in giudizio in Parte_1 Controparte_1
qualità di compagnia assicuratrice del responsabile civile in qualità Controparte_3 di proprietario e conducente dell'autoveicolo modello Opel Astra Station Wagon, targato DQ002BH, per sentir accertare la responsabilità esclusiva di Controparte_3 nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore e, conseguentemente, per sentir condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.
Ha rappresentato l'attore che in data 10/07/2020, alle ore 18:15 circa, trovandosi alla guida della propria bicicletta con pedalata assistita, mod. Santacruz Heckler CC R, percorrendo la Strada San Marco - Perugia, in direzione Elce, mentre si stava immettendo all'interno della rotatoria insistente alla loc. Rimbocchi, che si presentava libera, veniva investito dall'autoveicolo di il quale ometteva di dare Controparte_3
la precedenza alla bicicletta, e teneva impropriamente il margine sinistro della carreggiata.
Ha aggiunto che veniva violentemente sbalzato a terra riportando, a Parte_1 causa dell'incidente, lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto, mediante ambulanza, al Pronto Soccorso di Perugia, ove gli veniva diagnosticato
“trauma contusivo spalla destra composta del trochite, escoriazioni gomito bilateralmente, trauma distorsivo rachide cervicale, contusione regione palmare destra con verosimile neuroaprassia del nervo mediano,” con 30 giorni di prognosi.
L'attore ha, poi, rappresentato che gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di
Perugia, intervenuti in loco, pur avendo provveduto ad effettuare i rilievi del caso, omettevano di sanzionare il convenuto, benché la testimone oculare del sinistro moglie dell'attore, avesse dichiarato che aveva segnalato Testimone_1 Parte_1
con il braccio la propria direzione e che era stato l'autoveicolo a stringere la bicicletta e ad agganciarla sulla ruota anteriore con il sottoruota del pneumatico anteriore destro.
L'attore, inoltre, riferiva che, in data 15/07/2020, l'agente di P.G. , si Testimone_2 recava presso la sua abitazione per completare il rapporto d'incidente con le pagina 2 di 15 dichiarazioni dell'esponente, ma in tale occasione non provvedeva ad iscrivere ulteriori testimoni dell'accaduto indicati dallo stesso attore.
A causa del sinistro, l'attore ha lamentato – versando in atti perizia medico-legale di parte – di aver riportato postumi permanenti nella misura del 10-11%, inabilità temporanea totale per 35 giorni, e parziale come da certificazioni.
L'attore ha anche aggiunto che a seguito di richiesta di Controparte_1
liquidazione del danno, aveva negato il risarcimento ritenendo il proprio assicurato esente da responsabilità.
Sulla base di questi presupposti, parte attrice, assumendo l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso in capo a e dopo aver dato atto di aver esperito Controparte_3
– con esito negativo – la procedura di negoziazione assistita, ha domandato la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nei costi di riparazione del velocipede e nell'acquisto degli indumenti danneggiati, oltre che nelle spese mediche e legali stragiudiziali sostenute, nonché dei danni non patrimoniali subiti, il tutto per la somma complessiva di euro 53.442,92.
1.2 Si è costituita in giudizio , contestando la dinamica del Controparte_4 sinistro rappresentata dall'attore, sostenendo la responsabilità esclusiva di
[...]
il quale – secondo la prospettazione della convenuta – affiancava Parte_1
l'automobile sulla destra al momento di entrare nella rotatoria, e, volendo proseguire verso Elce, si spostava repentinamente sulla propria sinistra, urtandola alla fiancata destra.
In via subordinata, ha invocato la responsabilità concorrente del ciclista, ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente riduzione del risarcimento dovuto all'attore in proporzione del concorso colposo del medesimo nella causazione del sinistro.
Ha contestato la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali operata dall'attore, in quanto eccessiva, negando la risarcibilità del danno morale ex adverso domandato, nonché la personalizzazione dei danni.
Ha chiesto dunque, in via principale, il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, di accertare la responsabilità concorrente e prevalente nella causazione del pagina 3 di 15 sinistro in capo ad riducendo in maniera proporzionale la Parte_1
liquidazione del danno.
pur ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio, e, Controparte_5 all'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 26/10/2021, ne è stata dichiarata la contumacia. Scambiate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto CP_3
prova per testi, e C.T.U. medico-legale.
[...]
All'esito, il precedente Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., consistente nel pagamento della somma omnicomprensiva di euro 20.690,00 in favore dell'attore e spese di lite compensate, che, tuttavia, è stata rifiutata dalla compagnia assicurativa convenuta.
1.4 Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 03/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
14/06/2024, ovvero “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta: In via principale - Accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_3
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare i convenuti in
[...] solido tra loro al risarcimento dei danni tutti cagionati all'Avv. che Parte_1 ammontano a complessivi € 24.756,08, di cui € 10.186,75 a titolo di danno biologico nella misura del 7% accertata dal C.t.u. 7%, € 548,00 per 10 giorni di Inabilità
Temporanea Totale al 100%, € 548,00 per 20 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50%, € 411,00, per 30 giorni di Inabilità Temporanea parziale al 25%, il tutto come da C.t.u., € 3.897,53 a titolo di sofferenza subiettiva e/o danno morale e/o personalizzazione del danno biologico, € 971,15 per il rimborso delle spese mediche,
€ 650,00 per l'acquisto di occhiali da vista con lenti transition, € 2.714,60 CP_6
per la riparazione del velocipede e l'acquisto degli indumenti danneggiati, come da preventivo n. 1/2020 esteso in data 21.09.2020 da Bestbike S.n.c., € 100,00 per
l'acquisto delle scarpe, € 1.500,00 per la svalutazione commerciale della e-bike, peraltro acquistata da alcuni giorni ed i restanti € 3.229,05 a titolo di refusione delle spese legali stragiudiziali nella misura del 15% di € (21.527,03), ovvero nella somma
pagina 4 di 15 minore o maggiore comunque contenuta nel limite di valore dichiarato nell'atto di citazione, che il Giudicante intenderà liquidare anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese di
C.t.u.; In via subordinata - Accertata l'esclusiva responsabilità del Sig. CP_3
nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare i convenuti in
[...] solido tra loro al risarcimento dei danni tutti cagionati all'Avv. Parte_1
nella misura che il Giudicante riterrà di giustizia comunque contenuta nel limite di valore dichiarato nell'atto di citazione, ponendo definitivamente a carico dei convenuti le spese di C.t.u.; In via istruttoria - Ammettere ogni mezzo di prova, non ancora autorizzato;
Vittoria di anticipazioni, spese generali e compensi, oltre accessori di legge, come da separata note spese”;
dopo aver insistito per l'ammissione di C.T.U. Controparte_1 cinematica, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, ossia “Voglia il
Tribunale di Perugia: - in via principale: rigettare la domanda attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e non provata;
- in via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto accertare e CP_3 dichiarare il prevalente concorso di colpa dell'attore nella determinazione dell'evento e dei danni e liquidare, in ipotesi, il danno che sarà eventualmente accertato secondo giustizia in corso di causa riducendolo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., in misura proporzionale al concorso;
- in ogni caso: con condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio e con riserva di dedurre richieste istruttorie e di produrre ulteriori documenti nei termini di legge”.
Il Giudice tratteneva, pertanto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente pagina 5 di 15 adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'attore ha proposto una domanda volta ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione del sinistro verificatosi in data 10/07/2020, alle ore 18:15 circa, in Perugia, mentre percorreva con la propria bicicletta la strada San Marco - Perugia, in direzione Elce immettendosi all'interno della rotatoria ubicata in località Rimbocchi quando, secondo quanto dallo stesso dedotto in fatto, veniva investito dall'autoveicolo condotto dal convenuto il quale avrebbe omesso di dare la Controparte_3
precedenza tenendo impropriamente il margine sinistro della carreggiata.
Secondo la società assicuratrice convenuta invece l'automobilista proprio assicurato non sarebbe incorso in alcuna responsabilità in quanto l'attore non sarebbe stato travolto da tergo dall'autovettura la quale, mentre procedeva a velocità ridotta, sarebbe stata affiancata sulla parte destra da parte dell'attore mentre entrava nella pagina 6 di 15 rotatoria venendo urtata nella fiancata dal ciclista che si spostava repentinamente sulla sinistra volendo proseguire in direzione Elce.
Il presente giudizio avendo per oggetto uno scontro tra veicoli, impone di fare piena applicazione delle regole di cui all'art. 2054, comma 1 e comma 2 c.c.: in base alla prima vige un criterio di responsabilità del conducente dei veicoli aggravato in base al quale costui risponde dei danni procurati “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; in base alla seconda in caso di scontro tra i veicoli si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
La norma richiamata, che pacificamente trova applicazione anche nel caso in cui vengano in collisione un'autovettura ed una bicicletta (Cass. n. 31702 del
07/12/2018), in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - prevede una presunzione di responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente e ha carattere sussidiario, dunque opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso. In tal senso, va evidenziato in generale che la giurisprudenza ha sottolineato che la citata norma non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Civ. Sez VI-3 ordinanza 16.02.2017 n.4130). Conseguentemente il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità perfino ove prevalente dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. Cass. Civ. Sezione III, 28.06.2016 n.13271; Cass. Civ.
Sezione III, 15.07.2011 n.15674). In tema di responsabilità civile da circolazione dei pagina 7 di 15 veicoli, infatti, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
Ciò detto, in ordine all'accadimento del sinistro le parti hanno dedotto una ricostruzione fattuale sostanzialmente opposta. In particolare l'attore nel proprio atto introduttivo ha riferito che “ percorrendo la Strada San Marco - Perugia, in direzione Elce, ove, giunto all'altezza della insistente alla località CP_7
Rimbocchi, verificava il non sopraggiungere di altri veicoli da tutte le direzione, immettendosi prudentemente all'interno della suddetta rotatoria, che peraltro si presentava libera, … ciò nonostante il malcapitato era rovinosamente investito dal veicolo mod. Opel Astra Station Wagon, targato DQ002BH, di proprietà del Sig.
il quale, in totale dispregio degli obblighi di osservare la Controparte_3
necessaria precedenza, nonché di mantenere il margine destro della careggiata, attingeva violentemente il ciclista sino a sbalzarlo a terra”.
Nella prima memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. l'attore, contestando la ricostruzione dinamica esposta dalla convenuta, ha dedotto che “… dalla stessa ubicazione di punti d'urto, ove peraltro il veicolo del riportava un taglio CP_3 della carrozzeria con andamento verso tergo, emergeva assolutamente l'esatto contrario, sì come confermato dagli unici testi oculari, i quali vedevano il veicolo del raggiungere da tergo la bicicletta dell'esponente, attingendola CP_3 rovinosamente”.
Detta esposizione, non particolarmente dettagliata, rimanda alla dichiarazione testimoniale della moglie dell'attore che al momento del sinistro procedeva dietro di lui in bicicletta.
In atti è stato depositato il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di
Perugia che tuttavia non fornisce elementi dirimenti per la ricostruzione della dinamica del sinistro tanto che nessuna ipotesi al riguardo è stata formulata dagli pagina 8 di 15 agenti accertatori ( doc.ti 2-7 fascicolo dell'attore). Secondo quanto risulta dal rapporto, in effetti, all'arrivo degli agenti accertatori l'autovettura assicurata e la bicicletta dell'attore erano già stati spostati. Gli agenti non hanno dunque potuto rilevare la posizione di quiete assunta dai mezzi all'esito della collisione, la quale,
d'altro canto, non avrebbe lasciato tracce sul manto stradale, non confermando detta relazione quanto contenuto nel rapporto informativo della pattuglia precedente la quale aveva riferito la presenza, prima dell'uscita per San Galigano, “di tracce di scarrocciamento discontinue con andamento obliquo verso il margine destro della carreggiata, di forma stretta, riferibili, agli pneumatici del velocipede presumibilmente a quello anteriore” provvedendo ad evidenziarle con vernice gialla fluorescente ed a documentarle fotograficamente ( doc. 32 fascicolo dell'attore).
Il rapporto di incidente stradale risulta, tuttavia, utile ai fini che qui ci occupano, riportando esso le dichiarazioni rese, nell'imminenza del sinistro, dal convenuto contumace e dalla testimone oculare moglie Controparte_3 Testimone_1 dell'attore. Il primo ha dichiarato “ proveniente da S. Marco con direzione S. Lucia prima di immettermi nella rotatoria Papa Giovanni Paolo II ho sentito un urto sulla parte anteriore destra del mio veicolo. Mi fermavo subito e vedevo un
ciclista a terra. Lo soccorrevo e nel frattempo sopraggiungeva la moglie che telefonava al 118.” La testimone oculare ha, invece, dichiarato “ Testimone_1
proveniente da lato S. Marco e diretta verso Elce mi trovavo alla guida della mia bicicletta per immettermi sulla rotatoria Papa Giovanni Paolo II vedevo mio marito che alla guida della sua bicicletta si trovava già all'interno Parte_1
della rotatoria e alzava la mano sinistra per indicare ai veicoli che lo seguivano
l'intenzione di dirigersi verso Elce. Il veicolo che lo seguiva nella marcia Opel Astra, lo sorpassava e lo stringeva sul lato destro fino ad agganciarlo sulla ruota anteriore con il sottoruota dello pneumatico anteriore destro. Non essendoci spazio tra il veicolo e il marciapiedi mio marito cadeva sul marciapiedi atterrando con il viso e la spalla destra”.
Cinque giorni dopo il sinistro veniva sentito l'attore il quale riferiva “ provenivo dal lato San Marco con direzione Elce e giunto all'ingresso della rotatoria Papa
pagina 9 di 15 Giovanni Paolo II rallentavo, e dopo aver verificato che non transitavano veicoli
mi immettevo alzando il braccio sinistro per segnalare la svolta a sinistra direzione Elce, guardando verso tergo, vedevo sopraggiungere un veicolo di
colore grigio che non rallentava e non mi lasciava la precedenza tanto da farmi desistere dalla svolta, tentavo di spostarmi verso il margine destro quando venivo
agganciato dal veicolo e immediatamente la bicicletta si arrestava e mi catapultava a destra verso il marciapiedi ….”.
Il teste indicato da parte attrice non precedentemente reperito sul Testimone_3
luogo del sinistro da parte delle due pattuglie della Polizia Municipale che si sono succedute nei rilievi, sentito all'udienza del 7.3.2023 ha riferito che “ …. Conosco di vista sia il sig. che il sig. Il giorno dell'incidente mi trovavo alla Parte_1 CP_3 guida dell'autovettura dietro a quella del signor non ricordo se tra noi CP_3
c'era una macchina in mezzo oppure se ero subito dietro di lui………Ho visto che
è entrato nella rotonda agganciando subito la bicicletta di e CP_3 Parte_1
travolgendola. Credo che avesse guardato a sinistra perché dalla manovra CP_3 fatta ritengo non si fosse proprio accorto che c'era il quale ha provato a Parte_1
farli capire che lui era davanti, muovendo le braccia, ma non lo ha visto e CP_3
l'ha colpito. Preciso che stava tenendo la destra stretta……..Preciso che Parte_1
tutto è accaduto in un istante, e che aveva alzato il braccio e se non ricordo Parte_1 male urlò anche per segnalare la sua presenza visto che si era accorto che l'auto gli stava venendo addosso. si trovava rispetto all'auto, davanti alla stessa e Parte_1 alla sua destra”.
Dovendosi dare maggior rilievo alle deposizioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti rispetto a quelle avvenute nel corso del processo a distanza di quasi tre anni dall'accaduto è indubitabile l'avvenuto impatto tra i due veicoli nella parte anteriore destra dell'autovettura del convenuto con la ruota anteriore della bicicletta condotta dall'attore sulla base della documentazione fotografica allegata al primo rilievo effettuato dalla Polizia Municipale dalla quale si desume dalle tracce di scarrocciamento attribuite al pneumatico della bicicletta del che al Parte_1
pagina 10 di 15 momento dell'urto l'attore si trovasse all'interno della rotatoria sul margine destro della stessa.
È pacifico che il provenisse da S. Marco e che una volta entrato nella CP_3
rotatoria avrebbe dovuto svoltare, subito dopo, a destra verso il quartiere di Santa
Lucia dove era diretto, mentre il avrebbe dovuto proseguire il percorso Parte_1
della rotatoria fino a raggiungere la seconda uscita a destra in direzione Elce posta alcune decine di metri più avanti ( doc.ti 1-4a-4b fascicolo della convenuta). Dalle fotografie prodotte dalla convenuta emerge, inoltre, l'estrema vicinanza tra la comune entrata in rotatoria dei due veicoli coinvolti e la prima svolta a destra in direzione S.
Lucia dove era diretto il convenuto e in questo breve tratto di strada all'interno della rotatoria si è verificata la collisione, apprezzandosi, tra l'altro, la presenza di alberature poste sulla destra che non sembra dare visibilità piena sulla prima uscita verso Santa Lucia. Per quanto concerne la manovra in corso da parte dell'attore sia il che la teste riferiscono che l'attore aveva alzato il braccio sinistro Parte_1 Tes_1
per segnalare la svolta a sinistra in direzione Elce, pur potendo l'attore continuare a percorrere la rotatoria sul lato destro della stessa dovendo svoltare a destra qualche decina di metri più avanti.
Nel caso di specie, va senz'altro dichiarata la responsabilità del conducente dell'autoveicolo, il quale, nell'immettersi nella rotatoria non si è avveduto della presenza del ciclista posto sulla propria destra che già all'interno della rotatoria lo precedeva e, dovendo il convenuto svoltare nella uscita a destra della rotatoria, ha attinto con la fiancata destra dell'autovettura la bicicletta del Detta Parte_1
ricostruzione fattuale è avvalorata dalle deposizioni rese dai testi e Tes_1 Tes_3
mentre la ricostruzione dinamica offerta dal appare implausibile ipotizzando CP_3
egli che dopo essere entrato per primo nella rotatoria il lo abbia affiancato Parte_1
da tergo sulla destra per poi spostarsi verso il centro della rotatoria andando ad urtare l'auto senza che il conducente si fosse accorto di nulla.
Ne consegue che , in qualità di responsabile civile e la Controparte_3 [...]
in qualità di impresa assicuratrice del responsabile civile sono Controparte_4 tenuti in solido al risarcimento dei danni cagionati all'attore.
pagina 11 di 15 Occorre ora procedere all'accertamento e liquidazione dei danni subiti dall'attore.
Sì è, pertanto, reso necessario ricorrere a CTU medico-legale la quale, dopo l'esame della documentazione allegata in giudizio ed alla visita medica dell'attore, rispondendo ai quesiti peritali, ha esposto le proprie valutazioni, fondate sul rilievo oggettivo delle lesioni riscontrate, in modo congruo e corretto sia sotto il profilo logico che sotto il profilo medico-scientifico e ha concluso facendo riferimento alle categorie da tempo invalse nella giurisprudenza in materia di risarcimento del danno.
Come è noto, nel caso di fatto illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il danno risarcibile non è individuabile solo nelle conseguenze pregiudizievoli correlate alla efficienza lavorativa e alla capacità di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, oggetto di autonomo diritto assoluto costituzionalmente tutelato dall'art. 32 Costituzione. Tale bene inteso come diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita e all'esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, quindi può essere leso dal fatto illecito anche quando riguardi chi non abbia ancora, o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere un'attività produttiva di reddito.
Tale danno è stato denominato tradizionalmente danno biologico, ed è stato dunque considerato dalla giurisprudenza quale menomazione dell'integrità psico-fisica della persona umana in sé considerata (ex plurimis Corte Suprema di Cassazione,
24.01.2000 n. 748; 12.01.1999 n. 256 etc.).
In particolare risulta dall'espletata c.t.u. medico-legale che l'attore, a seguito del sinistro oggetto di causa, abbia riportato “……. trauma contusivo della spalla destra con frattura composta del trochite, trauma distorsivo del rachide cervicale, escoriazione del gomito bilateralmente e contusione della regione palmare destra con verosimile neuroaprassia del nervo mediano”.
L'invalidità temporanea è stata così determinata:
- inabilità temporanea assoluta per 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% per 20 giorni ed al 25% per 30 giorni.
L'invalidità permanente è stata determinata nella misura del 7% essendo stati accertati “….postumi rappresentati da cervicalgia e limitazione dei movimenti del
pagina 12 di 15 collo, da esiti di frattura del trochite omerale destra con limitazione di circa un quarto dei movimenti della spalla omolaterale, in destrimane e da esito cicatriziale sul gomito sinistro.”.
Per quanto concerne invece la personalizzazione del danno l'attore ha allegato e provato la sussistenza di circostanze idonee a sorreggere il riconoscimento di un maggior patimento rispetto a quello già assorbito dal danno biologico temporaneo e permanente emergendo a seguito del sinistro la interruzione dell'attività ciclistica su strada cui l'attore si dedicava insieme alla moglie nel proprio tempo libero oltre la compromissione delle ferie estive programmate dall'attore in montagna con i propri familiari per escursioni ciclistiche. Si ritiene, pertanto, di dover aumentare la liquidazione del danno permanente e temporaneo nella misura del 20%.
Il danno alla persona deve essere così liquidato:
Tabella di riferimento: D.M. 16/07/2024, per i danni da circolazione stradale di lieve entità.
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico Euro 947,30
Punto base I.T.T. Euro 55,24
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile Euro 10.394,25
Invalidità temporanea totale Euro 552,40
Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 552,40
Invalidità temporanea parziale al 25% Euro 414,30
Personalizzazione 20% Euro 2.382,67
TOTALE GENERALE: Euro 14.296,02
Tale somma deve essere devalutata fino al momento del sinistro (10.7.2020 euro
12.074,34) e quindi rivalutata fino al deposito della sentenza con aggiunta degli pagina 13 di 15 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate ( euro 15.557,26).
Per quanto concerne le spese mediche allegate dall'attore esse sono state vagliate come congrue e pertinenti dal c.t.u. per il loro ammontare di Euro 971,15.
Per quanto concerne le altre voci del danno patrimoniale richiesto dall'attore per l'acquisto di occhiali da vista con lenti transition, per la riparazione del CP_6 velocipede e l'acquisto degli indumenti danneggiati comprensivo delle scarpe ( doc.ti da 18 a 24 del fascicolo di parte attrice) si deve riconoscere l'importo complessivo di euro 2.800,00 con esclusione delle scarpe e dell'importo richiesto a titolo di svalutazione commerciale della bicicletta non essendo stata fornita alcuna specifica prova al riguardo.
Per quanto concerne la rifusione degli importi indicati in atto di citazione in euro
3.348,68 a titolo di compenso in relazione all'attività di assistenza stragiudiziale come genericamente indicati nella nota spese a firma della Dott.ssa Persona_1
( doc. 25 fascicolo dell'attore) va fatto rinvio al principio per il quale “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa”, sì che
“l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” – con la conseguenza che “detta spesa non può essere riconosciuta quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”
(Cass. civ. n. 16990/2017). Ebbene, nel caso di specie l'intervento del legale dell'attore, collega di studio dell'Avv. anche in ragione della posizione Parte_1
assunta dalla società assicurativa, non è stato funzionale ad una più pronta soluzione della controversia e pertanto per detta attività, come documentalmente provata, può essere riconosciuto un importo complessivo lordo di euro 1.800,00 (doc.ti 29-30-31 fascicolo dell'attore)
Su quanto liquidato ad oggi pari a complessivi euro 21.128,41 sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
pagina 14 di 15 Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e, pertanto i convenuti dovranno essere solidalmente condannati a rimborsare le spese di lite sostenute da parte attrice, comprensive di quelle inerenti la Ctu per come liquidate in corso di causa, che vengono determinate e come indicato in dispositivo, considerato il valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:
1) – in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'attore Parte_1
condanna i convenuti e al
[...] Controparte_1 Controparte_3
pagamento, in solido, del complessivo importo di euro 21.148,21 dovutogli per il sinistro per cui è causa, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo;
2) – condanna e a rimborsare Controparte_1 Controparte_3 all'attore le spese di lite che liquida in Euro 545,00 per spese ed Euro 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA;
4) - pone le spese delle C.T.U., liquidate come in atti, definitivamente a carico dei convenuti.
Perugia, 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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