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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/09/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2590/2024
Udienza del 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2590/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Mangone
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - indennità di accompagnamento - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 2590/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/10/2024, l' , all'esito Pt_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 1562/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott. , ha introdotto il Persona_1 presente giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della insussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ritenuto invece sussistente dal
C.T.U.
1.1. In particolare, l' ha chiesto che il Tribunale voglia “in Pt_1 accoglimento del ricorso proposto dall' , dichiarare la nullità e/o Pt_1
l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda proposta dalla sig.ra in fase di ATP Tribunale di Catanzaro RG Controparte_1
1562/2023; in subordine, rigettare la stessa siccome infondata in fatto e diritto
e non provata e dichiarare che la sig.ra difetta dei Controparte_1 requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
in via ulteriormente subordinata, limitare il riconoscimento delle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento limitatamente ai periodi di sottoposizione al V e VI ciclo di chemioterapia entrambi dell'agosto 2023”.
1.2. L'Istituto ricorrente ha invocato, in via subordinata ed istruttoria, la rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
2. In data 15/09/2025 si è costituita che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In subordine, la resistente ha chiesto che venga accertato e dichiarato il diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo
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compreso tra il mese di marzo e il mese di agosto 2023, ovvero per l'intervallo temporale intercorso tra la data dell'intervento chirurgico
(17 marzo 2023) e il successivo trattamento chemioterapico
(completato nel mese di agosto 2023), durante il quale ella versava in condizioni di grave limitazione dell'autonomia personale, risultando impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. La doglianza di inammissibilità formulata dall' in ordine alla Pt_1 decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 326/2003 è del tutto generica e, pertanto, essa stessa sarebbe inammissibile.
In realtà ed in ogni caso, si osserva che la ricorrente aveva promosso la procedura amministrativa, tanto è vero che era stata sottoposta a visita medico-legale, il cui verbale (del 29/05/2023) è stato oggetto di impugnazione (tempestiva) con il ricorso per ATP
(depositato in data 12/07/2023).
Infondata è, di conseguenza, la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di previa domanda amministrativa (pacificamente proposta in data 27/04/2023, per come attestato dallo stesso verbale della Commissione medica), nonché di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 cod. proc. civ.
In relazione a quest'ultimo profilo si osserva che l'art. 42, comma
3, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 (recante “Disposizioni in materia di invalidità civile”), ha infatti stabilito che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non
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oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».
5. Nel merito, l' non ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto Pt_1 il CTU nominato in fase di ATP, sostenendo che le infermità della resistente non siano tali da comportare il diritto all'indennità di accompagnamento.
5.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., discostandosi, sul punto, dal giudizio espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del Centro Medico Legale della sede di Pt_1
Catanzaro in occasione della visita effettuata in data 29/05/2023
(all'esito della quale la citata Commissione aveva riconosciuto la resistente “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa:
100%”, ma senza necessità di accompagnamento), ha però ritenuto che si possa “con certezza affermare” che il complesso quadro patologico che affligge la resistente sia “altamente invalidante” e
“rende la sig.ra un invalido con necessità di Controparte_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 18/80) a partire dalla data della domanda amministrativa: 27.4.2023” (pag. 5 della relazione peritale depositata il 20/04/2024).
Sostiene, tuttavia, l' che la relazione di C.T.U. Controparte_2 sarebbe pervenuta a conclusioni immotivate, viziate, erronee e contraddittorie rispetto alla valutazione medico-legale richiesta.
5.2. Le doglianze dell'Ente ricorrente si scontrano, però, con l'osservazione diretta e visiva effettuata dal C.T.U. in sede di visita medico-legale all'esito della quale la resistente è stata definita (esame obiettivo) come di “scadute condizioni generali”.
5.3. Il CTU ha, infatti, osservato che la resistente è una “paziente di anni 57, sottoposta ad intervento chirurgico per neoplasia dell'utero localmente avanzata e successiva chemioterapia antiblastica, in considerazione della neurotossicità dei farmaci impiegati, presenta parestesie diffuse”.
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 2590/2024
Dopo aver elencato la documentazione sanitaria esaminata, ha così descritto il quadro patologico da cui è affetta la resistente:
- esiti di neoplasia dell'utero localmente avanzata e successiva chemioterapia antiblastica;
- parestesie diffuse;
- disturbo depressivo maggiore;
- tiroidectomia;
- ipotiroidismo;
- mutazione fattore II.
Dalla relazione peritale emerge, altresì, che la resistente è stata sottoposta ad interventi chirurgici ed ha seguito più cicli di trattamento chemioterapico.
5.4. È quindi del tutto irrilevante che la ricorrente sia, eventualmente, capace di una deambulazione autonoma, atteso che il riconoscimento della necessità di accompagnamento è stato operato dal CTU sul diverso (e alternativo) presupposto della incapacità dell'odierna resistente di compiere da sola gli atti quotidiani della vita.
La legge n. 18/1980 (art. 1) stabilisce, infatti, che l'indennità di accompagnamento spetti a coloro «che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua».
In altri termini, i due requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono alternativi tra loro (come palesato dalla congiunzione disgiuntiva “o”), sicché essa spetta in presenza anche di uno solo di essi.
5.5. Orbene, le critiche sollevate nel ricorso non si confrontano con gli accertamenti (visivi ed oggettivi) compiuti dal perito dell'Ufficio con riferimento al compimento degli atti quotidiani della vita, ma si limitano a dissentire dalle conclusioni cui il CTU è pervenuto all'esito della visita medico-legale, sostenendosi che sia “da escludere che la patologia diagnosticata sia tale da comportare una situazione di
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invalidità totale unita all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua” (pag.
4 del ricorso).
5.6. In definitiva, alla luce di quanto direttamente e visivamente accertato dal CTU, non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni cui, con motivazione logica e condivisibile (alla luce del grave quadro patologico della resistente), è giunto il predetto perito nominato nella fase dell'A.T.P., né per disporre la chiesta rinnovazione della C.T.U., apparendo l'istanza avanzata in tal senso da parte ricorrente meramente esplorativa.
6. Non è infine ammissibile la domanda della resistente volta a conseguire la condanna dell' alla corresponsione dei relativi Pt_1 arretrati, atteso che l'ATP ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario e non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione (in tal senso, Cass. ord. n. 17787/2020).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, per entrambe le fasi, a carico della parte ricorrente soccombente ). Pt_1
Le spese della CTU espletata in fase di ATP che, in sede di liquidazione, erano state poste provvisoriamente a carico dell' , Pt_1 vanno ora poste, nei rapporti tra le parti, in via definitiva a carico della parte predetta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso avanzato dall' e, per l'effetto, Pt_1 conferma integralmente l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di
A.T.P. sulla persona della resistente (soggetto Controparte_1 necessitante di assistenza continua dal 27/04/2023);
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 2590/2024
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di Pt_1 lite, che si liquidano nella somma di € 1.200,00 per soli compensi professionali di avvocato in relazione alla fase di ATP
e nella somma di € 3.000,00 per soli compensi professionali di avvocato in relazione a questa fase di merito, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge;
- dichiara la inammissibilità della domanda di parte resistente di condanna dell alla corresponsione degli Pt_1 arretrati;
- pone, nei rapporti tra le parti, le spese della CTU espletata in fase di ATP, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell' . Pt_1
Così deciso in Catanzaro, in data 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 25/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2590/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Mangone
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: invalidità civile - indennità di accompagnamento - giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 2590/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17/10/2024, l' , all'esito Pt_1 dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ. iscritto al R.G. n. 1562/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dal Dott. , ha introdotto il Persona_1 presente giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della insussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ritenuto invece sussistente dal
C.T.U.
1.1. In particolare, l' ha chiesto che il Tribunale voglia “in Pt_1 accoglimento del ricorso proposto dall' , dichiarare la nullità e/o Pt_1
l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda proposta dalla sig.ra in fase di ATP Tribunale di Catanzaro RG Controparte_1
1562/2023; in subordine, rigettare la stessa siccome infondata in fatto e diritto
e non provata e dichiarare che la sig.ra difetta dei Controparte_1 requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
in via ulteriormente subordinata, limitare il riconoscimento delle condizioni sanitarie per fruire dell'indennità di accompagnamento limitatamente ai periodi di sottoposizione al V e VI ciclo di chemioterapia entrambi dell'agosto 2023”.
1.2. L'Istituto ricorrente ha invocato, in via subordinata ed istruttoria, la rinnovazione della C.T.U. medico-legale.
2. In data 15/09/2025 si è costituita che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo che venga accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In subordine, la resistente ha chiesto che venga accertato e dichiarato il diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 2590/2024
compreso tra il mese di marzo e il mese di agosto 2023, ovvero per l'intervallo temporale intercorso tra la data dell'intervento chirurgico
(17 marzo 2023) e il successivo trattamento chemioterapico
(completato nel mese di agosto 2023), durante il quale ella versava in condizioni di grave limitazione dell'autonomia personale, risultando impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4. La doglianza di inammissibilità formulata dall' in ordine alla Pt_1 decadenza per violazione dei termini di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 326/2003 è del tutto generica e, pertanto, essa stessa sarebbe inammissibile.
In realtà ed in ogni caso, si osserva che la ricorrente aveva promosso la procedura amministrativa, tanto è vero che era stata sottoposta a visita medico-legale, il cui verbale (del 29/05/2023) è stato oggetto di impugnazione (tempestiva) con il ricorso per ATP
(depositato in data 12/07/2023).
Infondata è, di conseguenza, la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di previa domanda amministrativa (pacificamente proposta in data 27/04/2023, per come attestato dallo stesso verbale della Commissione medica), nonché di improponibilità e/o improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi pre-contenziosi previsti in subjecta materia ex art. 443 cod. proc. civ.
In relazione a quest'ultimo profilo si osserva che l'art. 42, comma
3, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326/2003 (recante “Disposizioni in materia di invalidità civile”), ha infatti stabilito che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 2590/2024
oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».
5. Nel merito, l' non ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto Pt_1 il CTU nominato in fase di ATP, sostenendo che le infermità della resistente non siano tali da comportare il diritto all'indennità di accompagnamento.
5.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., discostandosi, sul punto, dal giudizio espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del Centro Medico Legale della sede di Pt_1
Catanzaro in occasione della visita effettuata in data 29/05/2023
(all'esito della quale la citata Commissione aveva riconosciuto la resistente “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa:
100%”, ma senza necessità di accompagnamento), ha però ritenuto che si possa “con certezza affermare” che il complesso quadro patologico che affligge la resistente sia “altamente invalidante” e
“rende la sig.ra un invalido con necessità di Controparte_1 assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 18/80) a partire dalla data della domanda amministrativa: 27.4.2023” (pag. 5 della relazione peritale depositata il 20/04/2024).
Sostiene, tuttavia, l' che la relazione di C.T.U. Controparte_2 sarebbe pervenuta a conclusioni immotivate, viziate, erronee e contraddittorie rispetto alla valutazione medico-legale richiesta.
5.2. Le doglianze dell'Ente ricorrente si scontrano, però, con l'osservazione diretta e visiva effettuata dal C.T.U. in sede di visita medico-legale all'esito della quale la resistente è stata definita (esame obiettivo) come di “scadute condizioni generali”.
5.3. Il CTU ha, infatti, osservato che la resistente è una “paziente di anni 57, sottoposta ad intervento chirurgico per neoplasia dell'utero localmente avanzata e successiva chemioterapia antiblastica, in considerazione della neurotossicità dei farmaci impiegati, presenta parestesie diffuse”.
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 2590/2024
Dopo aver elencato la documentazione sanitaria esaminata, ha così descritto il quadro patologico da cui è affetta la resistente:
- esiti di neoplasia dell'utero localmente avanzata e successiva chemioterapia antiblastica;
- parestesie diffuse;
- disturbo depressivo maggiore;
- tiroidectomia;
- ipotiroidismo;
- mutazione fattore II.
Dalla relazione peritale emerge, altresì, che la resistente è stata sottoposta ad interventi chirurgici ed ha seguito più cicli di trattamento chemioterapico.
5.4. È quindi del tutto irrilevante che la ricorrente sia, eventualmente, capace di una deambulazione autonoma, atteso che il riconoscimento della necessità di accompagnamento è stato operato dal CTU sul diverso (e alternativo) presupposto della incapacità dell'odierna resistente di compiere da sola gli atti quotidiani della vita.
La legge n. 18/1980 (art. 1) stabilisce, infatti, che l'indennità di accompagnamento spetti a coloro «che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua».
In altri termini, i due requisiti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono alternativi tra loro (come palesato dalla congiunzione disgiuntiva “o”), sicché essa spetta in presenza anche di uno solo di essi.
5.5. Orbene, le critiche sollevate nel ricorso non si confrontano con gli accertamenti (visivi ed oggettivi) compiuti dal perito dell'Ufficio con riferimento al compimento degli atti quotidiani della vita, ma si limitano a dissentire dalle conclusioni cui il CTU è pervenuto all'esito della visita medico-legale, sostenendosi che sia “da escludere che la patologia diagnosticata sia tale da comportare una situazione di
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invalidità totale unita all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua” (pag.
4 del ricorso).
5.6. In definitiva, alla luce di quanto direttamente e visivamente accertato dal CTU, non sussistono i presupposti per discostarsi dalle conclusioni cui, con motivazione logica e condivisibile (alla luce del grave quadro patologico della resistente), è giunto il predetto perito nominato nella fase dell'A.T.P., né per disporre la chiesta rinnovazione della C.T.U., apparendo l'istanza avanzata in tal senso da parte ricorrente meramente esplorativa.
6. Non è infine ammissibile la domanda della resistente volta a conseguire la condanna dell' alla corresponsione dei relativi Pt_1 arretrati, atteso che l'ATP ha ad oggetto unicamente l'accertamento del requisito sanitario e non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione (in tal senso, Cass. ord. n. 17787/2020).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, per entrambe le fasi, a carico della parte ricorrente soccombente ). Pt_1
Le spese della CTU espletata in fase di ATP che, in sede di liquidazione, erano state poste provvisoriamente a carico dell' , Pt_1 vanno ora poste, nei rapporti tra le parti, in via definitiva a carico della parte predetta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso avanzato dall' e, per l'effetto, Pt_1 conferma integralmente l'esito dell'accertamento sanitario emergente dalla C.T.U. medico-legale espletata in sede di
A.T.P. sulla persona della resistente (soggetto Controparte_1 necessitante di assistenza continua dal 27/04/2023);
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 2590/2024
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di Pt_1 lite, che si liquidano nella somma di € 1.200,00 per soli compensi professionali di avvocato in relazione alla fase di ATP
e nella somma di € 3.000,00 per soli compensi professionali di avvocato in relazione a questa fase di merito, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge;
- dichiara la inammissibilità della domanda di parte resistente di condanna dell alla corresponsione degli Pt_1 arretrati;
- pone, nei rapporti tra le parti, le spese della CTU espletata in fase di ATP, nella misura già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico dell' . Pt_1
Così deciso in Catanzaro, in data 25 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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