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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1211/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Salvatore D'Ettoris con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 20/08/2008 in NT SE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 4 – parte II – Serie C – 2008), dal quale è nato un figlio, oggi maggiorenne;
che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di Crotone del 03.10.2017, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
1 Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di Crotone del 03.10.2017.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di scioglimento del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
data 20/08/2008 in NT SE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
Comune al n. 4 – parte II – Serie C – 2008), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1211/2024, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianfranco Salvatore D'Ettoris con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 20/08/2008 in NT SE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 4 – parte II – Serie C – 2008), dal quale è nato un figlio, oggi maggiorenne;
che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di Crotone del 03.10.2017, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
1 Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da decreto di omologa del
Tribunale di Crotone del 03.10.2017.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di scioglimento del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
data 20/08/2008 in NT SE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
Comune al n. 4 – parte II – Serie C – 2008), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 06.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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