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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 24/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025 promossa d a
OGGETTO:
e , quali Eredi di Parte_1 Parte_2
[...]
, , e Persona_1 Parte_3 Parte_4
, questi ultimi due quali eredi di Parte_5 Persona_2
rappresentati e difesi dall'avv. GIATTI GIANFREDO,
[...]
elettivamente domiciliati in VIA BERNARDO ORDANINO N. 48 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il difensore avv. GIATTI
GIANFREDO, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTI
pagina 1 di 9 c o n t r o e Controparte_1 Parte_6
APPELLATE CONTUMACI
contro
( erede di ) rappresentato e difeso Controparte_2 Persona_3
dall'avv. ZUCCHETTI TERESINA, elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE GALLERIA BRUNI 58 BERGAMO presso il difensore avv.
ZUCCHETTI TERESINA, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( terza sezione civile) n.
2660/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Nel merito: ritenere fondanti i motivi suesposti, e in riforma della sentenza
impugnata Dichiarare l'esistenza del diritto di servitù in favore dei IGg.ri
, in qualità di amministratore di Persona_1 Controparte_3
sostegno come da provvedimento del 30 dicembre 2008 della IG.ra Parte_7
, e sui mappali di causa e
[...] Parte_3 Parte_4
per l'effetto Condannare i IG.ri e Controparte_2 Parte_6
in via solidale tra loro al ripristino della situazione Controparte_1
qua ante ed al risarcimento dei danni causati, Respingere tutte le domande pagina 2 di 9 proposte dai IG.ri , e Controparte_2 Parte_6 Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel
[...]
presente atto o anche per una sola di esse, spese rifuse di entrambi i giudizi”
Dell'appellato
“In via principale: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto
e in diritto per i motivi illustrati e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di
primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado,
oltre rimborso forfettario per spese , I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1999 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Persona_1
Brescia, e Persona_3 Parte_6 Controparte_1 [...]
ved. chiedendo che fosse accertata l'esistenza della CP_4 Parte_6
servitù costituita nell'atto divisionale del 22 settembre 1950 con cui i fratelli e avevano sciolto la comunione avente ad oggetto Pt_8 Parte_9
un fondo agricolo con casa padronale, fabbricati rurali e stalle in Comune di
Bagnolo Mella ( Bs).
Nel citato atto divisionale la servitù di passaggio veniva così descritta: “la
stradella che divide le due proprietà e che ha origine dalla Statale Brescia-
Cremona passa a Nord della cascina Feniletto e prosegue verso est fino
all'allacciamento della strada comunale per Montirone. Essa sarà mantenuta
a metà fra i fratelli e in quanto entrambi ed essi solamente Pt_8 Pt_9
pagina 3 di 9 hanno diritto di vodagione e transito sulla stessa senza limitazione di sorta”.
L'attrice – avente causa di – assumeva che le convenute – Persona_4
eredi di – avevano modificato lo stato dei luoghi e con Parte_9
lavori di sbancamento avevano inglobato l'originario tracciato della servitù
così costringendo i titolari del fondo dominante a transitare altrove.
Le convenute in via riconvenzionale chiedevano che venisse spostata la servitù
ai sensi dell'art. 1068 c.c. nel luogo indicato nella planimetria.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , marito di Parte_4
e comproprietario del fondo dominante, il quale aderiva alle Persona_1
conclusioni dell'attrice, il tribunale di Brescia con sentenza n. 63/2008
accertava l'esistenza della servitù, costituita in forza dell'atto divisionale citato e condannava le convenute a ripristinare la situazione dei luoghi preesistente.
Pronunciandosi sull'appello proposto dalle eredi di la Corte Parte_9
d'Appello di Brescia dichiarava la nullità della sentenza gravata per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti degli ulteriori proprietari del fondo dominante: e Parte_3 Persona_2
Il giudizio veniva, quindi, riassunto da e nonché da Pt_6 Controparte_1
, marito ed unico erede di Controparte_2 Persona_3
Con sentenza n. 2660/22 il tribunale di Brescia dichiarava tardiva la domanda di accertamento della servitù, formulata da e Persona_1 Parte_4
, costituitisi tardivamente, e, in accoglimento della domanda degli
[...]
pagina 4 di 9 attori in riassunzione (originaria domanda riconvenzionale) spostava la servitù
sul tracciato indicato dal Ctu geom. CP_5
La sentenza è stata gravata dai soccombenti.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione relativa alla tardività con cui era stata proposta la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio costituita in forza dell'atto divisionale del 1950 tra i fratelli e assumendo che Pt_8 Parte_9
la riassunzione del giudizio implicava la continuazione del giudizio già
svoltosi in primo grado e non l'instaurazione di un nuovo giudizio.
Con il secondo motivo censurano l'accoglimento della domanda svolta dagli appellati di spostamento della servitù di passaggio ex art. 1068 c.c.
Al riguardo assumono che la Ctu espletata nel giudizio, conclusosi con la declaratoria di nullità della sentenza, aveva escluso lo spostamento e che il primo giudice non aveva considerato la diminuzione di valore della loro proprietà a causa di tale spostamento in quanto i mezzi agricoli avrebbero transitato davanti all'ingresso di una casa signorile.
Con il terzo motivo si dolgono della statuizione relativa alle spese laddove il pagina 5 di 9 tribunale aveva ritenuto che restassero da regolare le sole spese del giudizio e non dei precedenti giudizi in quanto la soccombenza degli appellati nel giudizio conclusosi con sentenza nulla dovevano rimanere a loro carico ed inoltre dalle spese doveva essere detratta la voce studio della controversia perché detta fase doveva ritenersi ricompresa nelle precedenti.
-------------------
Nonostante l'erroneità della statuizione relativa alla tardività della domanda di accertamento della servitù, svolta dagli attuali appellanti, in quanto la riassunzione del giudizio non dà vita ad un nuovo giudizio, ma ad una sua prosecuzione, l'appello è infondato.
L'art. 1068, secondo comma, c.c. contempla l'ipotesi del trasferimento della servitù non già su altro fondo del proprietario dell'originario fondo servente,
ma su altra porzione dello stesso fondo e in tal caso prevede che qualora il proprietario del fondo servente offra un altro luogo egualmente comodo per l'esercizio del diritto il proprietario del fondo dominante non si può rifiutare.
Nel caso di specie, gli appellati – che non hanno contestato l'esistenza della servitù di passaggio sui loro fondi contraddistinti nel NCT del Comune di
Bagnolo Mella, Foglio 4, mappali 45 e 91- hanno offerto agli appellanti di esercitare la servitù su di un' altra porzione dei medesimi fondi, in ragione dei miglioramenti apportati al loro giardino, secondo il tracciato individuato dal
Ctu geom. che, al riguardo, ha precisato che tale nuovo Persona_5
pagina 6 di 9 tracciato, implicante un raggio interno della curva di mt.7 in luogo dei precedenti mt. 5 ed una larghezza della carreggiata al centro della curva compresa fra mt. 4,90 e mt. 5,90 in luogo dei 3.75 mt, risulta sicuramente più
comodo rispetto al precedente per entrambe le parti.
Quanto alla rilevanza della consulenza espletata nel giudizio conclusosi con la declaratoria di nullità della sentenza è appena il caso di rilevare che il Ctu non si era pronunciato sulla maggiore o minore comodità del tracciato, ma si era limitato a formulare considerazioni metagiuridiche laddove aveva riferito che
“ il percorso alternativo costituisce un'evidente intenzione delle convenute di
legittimare la unilaterale modifica dello stato dei luoghi … il rifiuto
dell'offerta di spostamento è quindi lecito da parte dell'attrice”
Il terzo motivo è fondato.
Nel giudizio di gravame, conclusosi con la declaratoria di nullità della sentenza, e in quello riassunto le appellate risultavano rappresentate dal medesimo difensore al quale pertanto non va riconosciuto il compenso per la fase di studio della controversia essendo ragionevole supporre che l'attività di studio e di esame dei documenti del processo, quale attività prodromica alla stesura degli atti da esso sottoscritti e depositati nel giudizio, fosse già stata svolta.
In parziale riforma della sentenza gravata condanna gli appellanti principali a rifondere le spese del giudizio di primo grado, fatta eccezione per la fase di pagina 7 di 9 studio che si liquidano in complessivi euro 5.915 di cui euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente soccombenza degli appellanti, condanna questi ultimi a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 (
di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, liquidate come in parte motiva;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna gli appellanti a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado liquidate come in parte motiva.
pagina 8 di 9 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai IGg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 24/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
15/01/2025 promossa d a
OGGETTO:
e , quali Eredi di Parte_1 Parte_2
[...]
, , e Persona_1 Parte_3 Parte_4
, questi ultimi due quali eredi di Parte_5 Persona_2
rappresentati e difesi dall'avv. GIATTI GIANFREDO,
[...]
elettivamente domiciliati in VIA BERNARDO ORDANINO N. 48 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il difensore avv. GIATTI
GIANFREDO, come da procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLANTI
pagina 1 di 9 c o n t r o e Controparte_1 Parte_6
APPELLATE CONTUMACI
contro
( erede di ) rappresentato e difeso Controparte_2 Persona_3
dall'avv. ZUCCHETTI TERESINA, elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE GALLERIA BRUNI 58 BERGAMO presso il difensore avv.
ZUCCHETTI TERESINA, come da procura allegata
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia ( terza sezione civile) n.
2660/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Nel merito: ritenere fondanti i motivi suesposti, e in riforma della sentenza
impugnata Dichiarare l'esistenza del diritto di servitù in favore dei IGg.ri
, in qualità di amministratore di Persona_1 Controparte_3
sostegno come da provvedimento del 30 dicembre 2008 della IG.ra Parte_7
, e sui mappali di causa e
[...] Parte_3 Parte_4
per l'effetto Condannare i IG.ri e Controparte_2 Parte_6
in via solidale tra loro al ripristino della situazione Controparte_1
qua ante ed al risarcimento dei danni causati, Respingere tutte le domande pagina 2 di 9 proposte dai IG.ri , e Controparte_2 Parte_6 Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel
[...]
presente atto o anche per una sola di esse, spese rifuse di entrambi i giudizi”
Dell'appellato
“In via principale: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto
e in diritto per i motivi illustrati e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di
primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado,
oltre rimborso forfettario per spese , I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1999 conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Persona_1
Brescia, e Persona_3 Parte_6 Controparte_1 [...]
ved. chiedendo che fosse accertata l'esistenza della CP_4 Parte_6
servitù costituita nell'atto divisionale del 22 settembre 1950 con cui i fratelli e avevano sciolto la comunione avente ad oggetto Pt_8 Parte_9
un fondo agricolo con casa padronale, fabbricati rurali e stalle in Comune di
Bagnolo Mella ( Bs).
Nel citato atto divisionale la servitù di passaggio veniva così descritta: “la
stradella che divide le due proprietà e che ha origine dalla Statale Brescia-
Cremona passa a Nord della cascina Feniletto e prosegue verso est fino
all'allacciamento della strada comunale per Montirone. Essa sarà mantenuta
a metà fra i fratelli e in quanto entrambi ed essi solamente Pt_8 Pt_9
pagina 3 di 9 hanno diritto di vodagione e transito sulla stessa senza limitazione di sorta”.
L'attrice – avente causa di – assumeva che le convenute – Persona_4
eredi di – avevano modificato lo stato dei luoghi e con Parte_9
lavori di sbancamento avevano inglobato l'originario tracciato della servitù
così costringendo i titolari del fondo dominante a transitare altrove.
Le convenute in via riconvenzionale chiedevano che venisse spostata la servitù
ai sensi dell'art. 1068 c.c. nel luogo indicato nella planimetria.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , marito di Parte_4
e comproprietario del fondo dominante, il quale aderiva alle Persona_1
conclusioni dell'attrice, il tribunale di Brescia con sentenza n. 63/2008
accertava l'esistenza della servitù, costituita in forza dell'atto divisionale citato e condannava le convenute a ripristinare la situazione dei luoghi preesistente.
Pronunciandosi sull'appello proposto dalle eredi di la Corte Parte_9
d'Appello di Brescia dichiarava la nullità della sentenza gravata per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti degli ulteriori proprietari del fondo dominante: e Parte_3 Persona_2
Il giudizio veniva, quindi, riassunto da e nonché da Pt_6 Controparte_1
, marito ed unico erede di Controparte_2 Persona_3
Con sentenza n. 2660/22 il tribunale di Brescia dichiarava tardiva la domanda di accertamento della servitù, formulata da e Persona_1 Parte_4
, costituitisi tardivamente, e, in accoglimento della domanda degli
[...]
pagina 4 di 9 attori in riassunzione (originaria domanda riconvenzionale) spostava la servitù
sul tracciato indicato dal Ctu geom. CP_5
La sentenza è stata gravata dai soccombenti.
Gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione relativa alla tardività con cui era stata proposta la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di passaggio costituita in forza dell'atto divisionale del 1950 tra i fratelli e assumendo che Pt_8 Parte_9
la riassunzione del giudizio implicava la continuazione del giudizio già
svoltosi in primo grado e non l'instaurazione di un nuovo giudizio.
Con il secondo motivo censurano l'accoglimento della domanda svolta dagli appellati di spostamento della servitù di passaggio ex art. 1068 c.c.
Al riguardo assumono che la Ctu espletata nel giudizio, conclusosi con la declaratoria di nullità della sentenza, aveva escluso lo spostamento e che il primo giudice non aveva considerato la diminuzione di valore della loro proprietà a causa di tale spostamento in quanto i mezzi agricoli avrebbero transitato davanti all'ingresso di una casa signorile.
Con il terzo motivo si dolgono della statuizione relativa alle spese laddove il pagina 5 di 9 tribunale aveva ritenuto che restassero da regolare le sole spese del giudizio e non dei precedenti giudizi in quanto la soccombenza degli appellati nel giudizio conclusosi con sentenza nulla dovevano rimanere a loro carico ed inoltre dalle spese doveva essere detratta la voce studio della controversia perché detta fase doveva ritenersi ricompresa nelle precedenti.
-------------------
Nonostante l'erroneità della statuizione relativa alla tardività della domanda di accertamento della servitù, svolta dagli attuali appellanti, in quanto la riassunzione del giudizio non dà vita ad un nuovo giudizio, ma ad una sua prosecuzione, l'appello è infondato.
L'art. 1068, secondo comma, c.c. contempla l'ipotesi del trasferimento della servitù non già su altro fondo del proprietario dell'originario fondo servente,
ma su altra porzione dello stesso fondo e in tal caso prevede che qualora il proprietario del fondo servente offra un altro luogo egualmente comodo per l'esercizio del diritto il proprietario del fondo dominante non si può rifiutare.
Nel caso di specie, gli appellati – che non hanno contestato l'esistenza della servitù di passaggio sui loro fondi contraddistinti nel NCT del Comune di
Bagnolo Mella, Foglio 4, mappali 45 e 91- hanno offerto agli appellanti di esercitare la servitù su di un' altra porzione dei medesimi fondi, in ragione dei miglioramenti apportati al loro giardino, secondo il tracciato individuato dal
Ctu geom. che, al riguardo, ha precisato che tale nuovo Persona_5
pagina 6 di 9 tracciato, implicante un raggio interno della curva di mt.7 in luogo dei precedenti mt. 5 ed una larghezza della carreggiata al centro della curva compresa fra mt. 4,90 e mt. 5,90 in luogo dei 3.75 mt, risulta sicuramente più
comodo rispetto al precedente per entrambe le parti.
Quanto alla rilevanza della consulenza espletata nel giudizio conclusosi con la declaratoria di nullità della sentenza è appena il caso di rilevare che il Ctu non si era pronunciato sulla maggiore o minore comodità del tracciato, ma si era limitato a formulare considerazioni metagiuridiche laddove aveva riferito che
“ il percorso alternativo costituisce un'evidente intenzione delle convenute di
legittimare la unilaterale modifica dello stato dei luoghi … il rifiuto
dell'offerta di spostamento è quindi lecito da parte dell'attrice”
Il terzo motivo è fondato.
Nel giudizio di gravame, conclusosi con la declaratoria di nullità della sentenza, e in quello riassunto le appellate risultavano rappresentate dal medesimo difensore al quale pertanto non va riconosciuto il compenso per la fase di studio della controversia essendo ragionevole supporre che l'attività di studio e di esame dei documenti del processo, quale attività prodromica alla stesura degli atti da esso sottoscritti e depositati nel giudizio, fosse già stata svolta.
In parziale riforma della sentenza gravata condanna gli appellanti principali a rifondere le spese del giudizio di primo grado, fatta eccezione per la fase di pagina 7 di 9 studio che si liquidano in complessivi euro 5.915 di cui euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente soccombenza degli appellanti, condanna questi ultimi a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 6.946 (
di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, liquidate come in parte motiva;
conferma nel resto la sentenza gravata;
condanna gli appellanti a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado liquidate come in parte motiva.
pagina 8 di 9 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 9 di 9