Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4815/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4815/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 ottobre 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Andrea Debiasi
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Vito Apuzzo ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 25 ottobre 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Giovo (TN) in data 4 maggio 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Giovo,
Parte II, Serie A, N. 3, Anno 2008, e che dalla loro unione sono nati a Cles (TN) i
1
per i Minorenni di Trento di data 11 giugno 2013 è stata dichiarata l'adozione da parte del IG. di , figlio della IG.ra nato il 27 settembre Parte_1 Tes_1 CP_1
2003 a Roma, attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 1041/2023 di data 22 novembre 2023, pubblicata il 30 novembre 2023, che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il IG. è dipendente della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo, Parte_1
mentre la IG.ra ha lavorato come operaia presso l'Azienda Agricola Conta CP_1
RI di GA (TN) con contratto a tempo determinato CCNL Operai agricoli dal 12 ottobre 2024 al 22 ottobre 2024.
I ricorrenti hanno dato atto che l'abitazione familiare - sita in Cles (TN) in via T.
Claudio n. 54/A e tavolarmente identificata sub p.ed. 1036 in C.C. Cles - è di proprietà esclusiva del IG. Parte_1
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1. il IG. verserà in favore Parte_1
della IG.ra , entro e non oltre tre giorni lavorativi dal deposito CP_1 telematico del presente ricorso e a mezzo bonifico bancario, l'importo di €
8.000,00= (ottomila//00) a titolo di assegno divorzile ex art. 5 comma 8 L. 898/1970.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo di € 8.000,00 attiene alla liquidazione una tantum, in un'unica soluzione, dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, l. n. 898/1970, richiamato dall'art. 1, comma 25, l. n.
76/2016. Con l'esatto adempimento di tale obbligazione, la IG.ra CP_1
dichiara di non aver più nulla a pretendere per il personale mantenimento, anche per il futuro. Tale assegno è espressamente condizionato all'accoglimento nella sentenza di divorzio da parte dell'intestato Tribunale delle condizioni tutte riportate nel presente ricorso, nessuna esclusa;
diversamente, la IG.ra si CP_1 impegna a restituire tale somma di € 8.000,00 al IG. entro e non Parte_1
oltre tre giorni lavorativi dall'emissione della sentenza di divorzio;
2 2. i minori e vengono affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori e per l'effetto le decisioni più importanti nel loro interesse, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute – sia di carattere straordinario che ordinario – continueranno ad essere assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto di quali sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
3. i genitori hanno concordato le modalità di affido condiviso dei figli minori secondo il piano genitoriale da loro compilato in via congiunta e condivisa e prodotto sub doc. 10 ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente Per_ richiamato e trascritto. Per quanto riguarda in particolare la minore e in accoglimento del desiderio manifestato da quest'ultima, le parti acconsentono a che la stessa frequenti con maggiore assiduità la casa paterna, ivi trattenendosi anche per periodi più prolungati rispetto a quanto avvenuto in precedenza. Viene stabilito
Per_ sin d'ora che, nel momento in cui decidesse di stabilirsi definitivamente presso il padre, verrà meno automaticamente l'assegno di cui al successivo punto 4 a), e quindi con mantenimento diretto da parte del padre, e della madre per il periodo in Per_ cui tale figlia sarà con ella, e sino a quando ovviamente la medesima non sarà autosufficiente economicamente. In ogni caso rimarranno comunque liberi eventuali modifiche e/o accordi, contingenti o permanenti, secondo la necessaria ragionevolezza e sempre nell'interesse primario dei minori, oltre che delle legittime aspettative e libertà dei genitori con impegno degli stessi, ora per allora, nel caso di insanabile dissenso, di affidarsi ad esperti mediatori della famiglia o psicologi infantili, scelti di comune accordo.
Resta intesa la piena collaborazione e comprensione nel caso di malattia dei minori ed i genitori comunicheranno sempre tra di loro l'eventuale insorgere di malattie od infortuni nonché l'eventuale pernottamento al di fuori della propria abitazione elettiva.
I genitori condivideranno con largo anticipo ogni e qualsiasi scelta educativa e pedagogica soprattutto in relazione alle scelte scolastiche.
Le parti confermano con forza e convinzione la volontà di garantire ai figli la frequentazione e la conservazione di normali e ricorrenti rapporti con le rispettive famiglie d'origine e, segnatamente ma non esclusivamente, con i nonni paterni
3 (essendo medio tempore venuto a mancare anche il nonno materno), nei limiti degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei primi;
4. le parti, valutate le reciproche situazioni reddituali e patrimoniali e sulla base dell'entità degli importi percepiti dalla IG.ra sino ad oggi a titolo di CP_1
prestazioni lavorative e suoi stati di disoccupazione, concordano in punto di concorso al mantenimento dei figli minori e Persona_3 Persona_4
α) l'obbligo del padre di corrispondere l'importo mensile di € 100,00= in favore di
(per i motivi di cui al precedente punto e con automatica cessazione Persona_3
di tale assegno secondo i presupposti e modalità sempre di cui al precedente punto)
e l'importo mensile di 250,00= in favore di da versarsi Persona_4
anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla firma del presente ricorso, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora e già noto alle parti. Tale importo dovrà CP_1
essere rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
β) di suddividere tra loro nella misura del 75% in capo a e del Parte_1
residuo 25% in capo ad le spese straordinarie, facendo espresso CP_1
riferimento alle Linee Guida del ConIGlio Nazionale Forense del 29.11.2017 (qui prodotto sub doc. 11) esclusivamente per la determinazione della natura straordinaria o meno della singola spesa;
per ciascuna spesa superiore ad euro
100,00=, con esclusione di quelle sanitarie, le parti dovranno previamente concordare l'opportunità o meno di sostenerla. Decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo e fatta salva l'insorgenza di involontarie difficoltà economiche (ad es. per gravi motivi di salute o per perdita involontaria del lavoro e/o difficoltà di reperimento di altra occupazione compatibile con il ruolo di madre nonostante la comprovata ricerca della stessa), che dovranno essere debitamente dimostrate e documentate dalla IG.ra , la quota verrà CP_1
ripartita nella misura del 60% in capo a e del residuo 40% in Parte_1
capo ad . CP_1
In ogni caso, tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate e dovranno formare oggetto di conteggio e reciproco rimborso per la quota di rispettiva debenza con cadenza bimestrale, dietro semplice esibizione delle relative pezze giustificative.
4 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, Whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Resta inteso che tutte le spese straordinarie, salvo emergenze, verranno anticipate da ciascun genitore entro il limite di € 100,00=.
Alcune delle spese sanitarie, in quanto rientranti in copertura assicurativa secondo
Polizza intestata al IG. e di cui si allega relativo regolamento Parte_1
Cassa Mutua Trentina sub doc. 11 con l'elenco appunto delle spese rimborsabili
(come ad esempio le spese per visite mediche specialistiche, gli esami, le lenti in caso di cambio di visus ecc..), saranno a carico esclusivo del IG. Parte_1
nei limiti del rimborso assicurativo e sempre che si possa accedere a tale rimborso, condizionato allo stato dei figli fiscalmente a carico del mentre le somme Parte_1
residue eventualmente non coperte verranno suddivise tra i coniugi per le quote sopra indicate;
χ) di attribuire integralmente al IG. quanto perverrà a titolo di Parte_1
AUU istituito dalla l. 46/2021, in ragione di ½ fra le parti quanto perverrà a titolo di AUP e integramente alla IG.ra le ulteriori agevolazioni economiche CP_1
e/o i contributi pubblici a qualunque titolo erogati;
ognuna delle parti si farà parte attiva e diligente per la richiesta di erogazione dei predetti contributi. Gli assegni di cui sopra vengono accreditati sul c/c bancario cointestato dal dott.
[...]
con la IG.ra , che risulta ad oggi debitrice del medesimo Parte_1 CP_1 dott. per la somma di € 3.700,00= (tremilasettecento//00=), le parti Parte_1
concordano che quest'ultimo trattenga mensilmente dalla quota di ½ dell'AUP di competenza della IG.ra la somma mensile di € 100,00= (cento//00), sino CP_1
ad estinzione del debito (senza interessi); per il resto si impegna a versare il residuo sul c/c intestato alla IG.ra entro tre giorni dall'accredito. CP_1
5. le parti confermano anche in tale sede il precedente assenso al rilascio dei reciproci passaporti, così come della carta d'identità valida anche per l'espatrio dei figli minori esclusivamente per motivi culturali, di vacanza, studio e ludici;
5 6. le parti confermano di essere addivenute con separato accordo privato alla regolazione soddisfacente relativamente ai beni mobili esistenti nella casa coniugale ed agli altri beni mobili e ad ogni ulteriore questione, conseguentemente dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo e/o causa, connessi o non connessi con i rapporti oggetto del presente ricorso, dichiarandosi del tutto soddisfatti senza riserve, rinunziando reciprocamente e definitivamente ad ogni altra questione economica presente e pregressa in via tombale anche in considerazione delle elargizioni fatte dal padre della IG.ra
[...]
nei confronti del IG. e da egli investite per la famiglia, CP_1 Parte_1 nonché per l'utilizzo quinquennale del garage del IG. da parte Parte_1
della IG.ra nonché riguardo alle spese sostenute dal per CP_1 Parte_1
auto, benzina e trasporto di immondizie della e del di lei padre;
CP_1
7. ognuna delle parti provvederà al pagamento del compenso del rispettivo difensore, mentre le spese per il contributo unificato ed altre eventuali collegate alla presente procedura saranno divise fra le parti in ragione di ½ ciascuna”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza del 20 novembre
2023, sostituita dal deposito di note scritte), nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 1041/2023 di data 22 novembre
2023, pubblicata il 30 novembre 2023, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento
Per_ dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in Per_2
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
6 In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i minori Per_ ed entrambi i genitori e, al contempo, tiene conto della volontà di da valorizzarsi anche in ragione della sua età (16 anni). Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue, essendo equa la somma da corrispondersi a titolo di assegno divorzile una tantum dal IG. alla IG.ra Parte_1 CP_1
ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite come da condizione n. 7, atteso l'accordo delle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e a Giovo (TN) in data 4 maggio Parte_1 CP_1
2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Giovo, Parte
II, Serie A, N. 3, Anno 2008, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte (unitamente al doc. 10 allegato al ricorso, come richiamato alla condizione n.3);
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite come da condizione n.7.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di ConIGlio del 19 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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