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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa UR DA, a seguito dell'udienza del
14/10/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3917/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to PALMERI GUIDO giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to Valentina Schilirò, (pec Controparte_1
t, n. fax. Avvocatura INPS 095-367517-/fax 095 Email_1
367630; giusta procura generale alle liti per atto del notaio di del 23.1.2023 Persona_1 CP_1
(rep n..37590 / 7131 ),domiciliato agli effetti del presente giudizio in Piazza della Repubblica, 26,
Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale. resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad atp
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'assegno di invalidità ordinario.
Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei CP_1 presupposti per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
All'udienza odierna parte ricorrente concludeva in conformità dei rispettivi scritti;
indi la causa - sulla base dell'accertamento compiuto dal CTU- è stata decisa con la presente sentenza ritualmente letta.
1 Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è nel giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che il ricorrente fosse affetto da patologie che non determinavano una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi dell'art. 1 della l. n. 222/84.
ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il Parte_1
CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetto.
Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio confermando che il ricorrente non raggiunge la soglia invalidante richiesta per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare il consulente dell'ufficio, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da: “da talassemia major in trattamento emotrasfusionale quindicinale, pregressa splenectomia nel 2019, osteoporosi
a carico del rachide con concomitante osteopenia a carico degli arti inferiori, da insufficienza venosa arti inferiori a sx, da cardiopatia ipertensiva in I HA (FE 46%) e da esiti di pregressa cole-cistectomia, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/84, in atto, non presenta una riduzione di
2 oltre i due terzi della sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, e che, pertanto, è da ritenersi non invalido.”.
Ha quindi concluso considerato che la patologia riscontrata a carico del ricorrente non è in grado di determinare un impatto funzionale rilevante sull'attività lavorativa svolta.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente e peraltro l'ammissione al gratuito patrocinio.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa UR DA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3917/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa UR DA
3
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa UR DA, a seguito dell'udienza del
14/10/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3917/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to PALMERI GUIDO giusta procura in atti;
Parte_1 ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to Valentina Schilirò, (pec Controparte_1
t, n. fax. Avvocatura INPS 095-367517-/fax 095 Email_1
367630; giusta procura generale alle liti per atto del notaio di del 23.1.2023 Persona_1 CP_1
(rep n..37590 / 7131 ),domiciliato agli effetti del presente giudizio in Piazza della Repubblica, 26,
Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale. resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad atp
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'assegno di invalidità ordinario.
Si costituiva in giudizio l' assumendo l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei CP_1 presupposti per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
All'udienza odierna parte ricorrente concludeva in conformità dei rispettivi scritti;
indi la causa - sulla base dell'accertamento compiuto dal CTU- è stata decisa con la presente sentenza ritualmente letta.
1 Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è nel giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che il ricorrente fosse affetto da patologie che non determinavano una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi dell'art. 1 della l. n. 222/84.
ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che il Parte_1
CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetto.
Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio confermando che il ricorrente non raggiunge la soglia invalidante richiesta per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare il consulente dell'ufficio, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da: “da talassemia major in trattamento emotrasfusionale quindicinale, pregressa splenectomia nel 2019, osteoporosi
a carico del rachide con concomitante osteopenia a carico degli arti inferiori, da insufficienza venosa arti inferiori a sx, da cardiopatia ipertensiva in I HA (FE 46%) e da esiti di pregressa cole-cistectomia, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/84, in atto, non presenta una riduzione di
2 oltre i due terzi della sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, e che, pertanto, è da ritenersi non invalido.”.
Ha quindi concluso considerato che la patologia riscontrata a carico del ricorrente non è in grado di determinare un impatto funzionale rilevante sull'attività lavorativa svolta.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente e peraltro l'ammissione al gratuito patrocinio.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa UR DA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3917/2025 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa UR DA
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