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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 28.3.2025 in persona dei signori Magistrati: dott. Alessandro Scialabba Presidente dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice dott. Alberto Angelo Balzani Giudice Rel.
* Visti gli atti ed audita la relazione del Giudice relatore nella causa ex art 337 bis ss cc / 473 bis 51 cpc promossa da:
Parte_1
(CF: ) nata a [...] il [...] residente in Azeglio, C.F._1 rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Vincenzo Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difenore in Torino via Bligny 15 E
Parte_2
(CF: nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in - C.F._2
Hone via Chanoux n. 20 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Mori che lo rappresenta e difende per delega in atti PARTI RICORRENTI Con l'intervento del PM: V° Il Pubblico Ministero si applichino le condizioni dell'accordo provvisorio condiviso 28/03/2025 Prole minore:
- nato il [...] in [...]; Persona_1
- nata il [...] in [...] Persona_2
Residenti in VIA ADRIANO OLIVETTI N.
9 - AZEGLIO (TO).
* * * Motivi della decisione Le Parti hanno proposto ricorso congiunto per la regolamentazione della prole nata dalla relazione tra le Parti. Medio tempore è venuto meno il consenso originariamente depositato dalle Parti. All'udienza del 14.3.2025 il Giudice relatore ha proceduto all'audizione delle Parti che si sono accordate provvisoriamente come da relativa verbalizzazione, espressamente riservando l'esercizio dell'azione legale alla luce del mancato consenso su tutte le questioni genitoriali.
Pagina 1 Questi gli accordi provvisori sottoscritti dalle Parti a verbale:
“(…) Le parti danno atto della conflittualità genitoriale e chiedono congiuntamente che il Giudice attivi il Servizio Sociale, dando atto che non sono riusciti a definire integralmente la controversia, impegnandosi non di meno a rispettare allo stato e in vista dei futuri titoli giudiziali le seguenti pattuizioni: affidamento condiviso, collocazione dei minori a settimane alternate da domenica sera a domenica sera ore 21.00, dal 16.3.2025 al 23.3.2025 con la madre con accompagnamenti e riaccompagnamenti a carico alternato dei genitori. Mantenimento diretto dei figli quando sono presso ciascuno dei genitori. Assegno unico come per legge. Spese extra al 50% tra i genitori come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea. Videochiamate quotidiane per 15 minuti col genitore non collocatario in fascia oraria 19.30-20.30.” Il PM ha richiesto applicarsi le condizioni di cui all'accordo provvisorio e il Collegio ritiene dover dare atto degli accordi provvisori dovendo dichiararsi l'estinzione del giudizio congiunto per mancata conferma integrale del consenso originariamente previsto (non perfezionatasi la fattispecie ex art 473 bis 51 Cpc), con compensazione integrale delle spese di lite e presa in carico della prole minore e del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per offrire ai minori ed ai genitori sostegno e supporto
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza eccezione rigettate, Dato atto dell'accordo provvisorio adottato dai genitori e rilevato ex art 473 bis 51 cpc il mancato consenso in ordine a tutti i profili genitoriali, Dispone l'estinzione del giudizio RG 1422/2024; Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti. Dispone la presa in carico della prole minore:
- - nato il [...] in [...], Persona_1
e
- - nata il [...] in [...] residenti in Persona_2
Azeglio da parte del Servizio Sociale di Azeglio per offrire ai minori ed al nucleo familiare sostegno e supporto. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Ivrea, 28.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 28.3.2025 in persona dei signori Magistrati: dott. Alessandro Scialabba Presidente dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice dott. Alberto Angelo Balzani Giudice Rel.
* Visti gli atti ed audita la relazione del Giudice relatore nella causa ex art 337 bis ss cc / 473 bis 51 cpc promossa da:
Parte_1
(CF: ) nata a [...] il [...] residente in Azeglio, C.F._1 rappresentata e difesa per delega in atti dall'Avv. Vincenzo Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difenore in Torino via Bligny 15 E
Parte_2
(CF: nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato in - C.F._2
Hone via Chanoux n. 20 presso lo studio dell'Avv. Patrizia Mori che lo rappresenta e difende per delega in atti PARTI RICORRENTI Con l'intervento del PM: V° Il Pubblico Ministero si applichino le condizioni dell'accordo provvisorio condiviso 28/03/2025 Prole minore:
- nato il [...] in [...]; Persona_1
- nata il [...] in [...] Persona_2
Residenti in VIA ADRIANO OLIVETTI N.
9 - AZEGLIO (TO).
* * * Motivi della decisione Le Parti hanno proposto ricorso congiunto per la regolamentazione della prole nata dalla relazione tra le Parti. Medio tempore è venuto meno il consenso originariamente depositato dalle Parti. All'udienza del 14.3.2025 il Giudice relatore ha proceduto all'audizione delle Parti che si sono accordate provvisoriamente come da relativa verbalizzazione, espressamente riservando l'esercizio dell'azione legale alla luce del mancato consenso su tutte le questioni genitoriali.
Pagina 1 Questi gli accordi provvisori sottoscritti dalle Parti a verbale:
“(…) Le parti danno atto della conflittualità genitoriale e chiedono congiuntamente che il Giudice attivi il Servizio Sociale, dando atto che non sono riusciti a definire integralmente la controversia, impegnandosi non di meno a rispettare allo stato e in vista dei futuri titoli giudiziali le seguenti pattuizioni: affidamento condiviso, collocazione dei minori a settimane alternate da domenica sera a domenica sera ore 21.00, dal 16.3.2025 al 23.3.2025 con la madre con accompagnamenti e riaccompagnamenti a carico alternato dei genitori. Mantenimento diretto dei figli quando sono presso ciascuno dei genitori. Assegno unico come per legge. Spese extra al 50% tra i genitori come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea. Videochiamate quotidiane per 15 minuti col genitore non collocatario in fascia oraria 19.30-20.30.” Il PM ha richiesto applicarsi le condizioni di cui all'accordo provvisorio e il Collegio ritiene dover dare atto degli accordi provvisori dovendo dichiararsi l'estinzione del giudizio congiunto per mancata conferma integrale del consenso originariamente previsto (non perfezionatasi la fattispecie ex art 473 bis 51 Cpc), con compensazione integrale delle spese di lite e presa in carico della prole minore e del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti per offrire ai minori ed ai genitori sostegno e supporto
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea pronunciando in contraddittorio tra le Parti ogni altra domanda istanza eccezione rigettate, Dato atto dell'accordo provvisorio adottato dai genitori e rilevato ex art 473 bis 51 cpc il mancato consenso in ordine a tutti i profili genitoriali, Dispone l'estinzione del giudizio RG 1422/2024; Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le Parti. Dispone la presa in carico della prole minore:
- - nato il [...] in [...], Persona_1
e
- - nata il [...] in [...] residenti in Persona_2
Azeglio da parte del Servizio Sociale di Azeglio per offrire ai minori ed al nucleo familiare sostegno e supporto. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze di competenza. Ivrea, 28.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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