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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2025, n. 8391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8391 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da NO SC, nato a [...] il [...] DI SC, nato a [...] il [...] FU AR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 14/10/2024 dal Tribunale di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Paolo De Angelis, difensore di fiducia di SC NO, SC DI e di AR FU, che ha rappresentato l'avvenuta revoca del provvedimento cautelare per cessazione delle esigenze cautelari e, previo deposito di procura speciale, ha insistito per l'annullamento del provvedimento per carenza del quadro indiziario. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 8391 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 17/01/2025 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa in data 26 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di AR FU, SC NO e SC DI essenzialmente in relazione al reato di peculato finalizzato al compimento di atto contrario alla loro funzione, come da provvisoria contestazione. 1.1. I ricorrenti, dipendenti - con la qualifica di "operatori ecologici" e il NO anche di "raccoglitore e separatore di rifiuti" - della società TeKno Service srl, aggiudicataria dell'appalto comunale per la gestione dei rifiuti nel Comune di Giugliano, in qualità di "addetti all'isola ecologica" si erano impossessati sine titulo di rifiuti nobili ivi conferiti, illecitamente cedendoli a terzi in cambio di danaro. 2. Hanno proposto ricorso SC NO, RA DI e AR FU, per il tramite del comune difensore di fiducia, con cui hanno dedotto: - violazione di legge, in relazione all'art. 358 cod. pen., per la qualifica rivestita di operatori ecologici e il mancato esercizio di attività di natura decisionale e/o valutativa. Nello specifico, il difensore ha evidenziato come il compito in concreto svolto dai ricorrenti consistesse nel prendere in consegna il rifiuto conferito in discarica, di inserirlo nell'apposito cassonetto e/o di restituirlo, di compilare la scheda secondo criteri prefissati I ricorrenti non erano assimilabili ai "vigilanti" ma piuttosto paragonabili ai meri uscieri o all'addetto all'ingresso di un pubblico ufficio, dovendo solo verificare l'identità di chi accedeva all'area ecologica;
-vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame assertivamente ravvisato il pericolo di reiterazione, nonostante il cambio di mansioni. 3. Alla udienza, il difensore ha depositato procura speciale e rappresentato l'intenzione di proseguire nella trattazione del processo in funzione del riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, nonostante la revoca della misura custodiale per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 . Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. Il devolutum verte sul tema della "qualifica soggettiva" rivestita dai ricorrenti NO, DI e FU. 2.1. La legge del 26 aprile 1990 n. 86 - nel riformulare il testo degli artt. 357 e 358 cod. pen.- ha superato la "concezione soggettiva" delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di 2 pubblico servizio: se ante legem veniva privilegiato il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con la riforma del 1990 è stato positivizzato il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto. La qualifica pubblicistica dell'attività prescinde, dunque, sia dalla natura dell'ente- in cui è inserito e all'interno del quale opera il soggetto - sia dalla natura pubblica del rapporto di impiego. Ciò che rileva è la natura dell'attività svolta dall'ente e, laddove essa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto. 2.2. Prevede, infatti, il novellato art. 358 cod. pen. che « ... sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio» , ovvero « un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ». Pertanto, l'attività dell'incaricato di un pubblico servizio- al pari della pubblica funzione- è disciplinata da norme di diritto pubblico ma - a differenza di questa - è priva di poteri autoritativi e certificativi: si tratta di un tipo di attività che si pone in rapporto di accessorietà nonchè complementarità rispetto alle pubbliche funzioni e che è caratterizzata dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra queste ultime e le mansioni meramente esecutive (cfr Sez. Un. n 7959 del 27/03/1992, Delogu, Rv 191172). 1.4. Ebbene, se nella lettura della novella si sono registrate nella giurisprudenza di questa Corte oscillazioni con riferimento alla individuazione e perimetrazione della nozione di pubblico servizio, soprattutto nei casi di attività delegate e/o di attività di interesse pubblico, gestite da enti in regime di diritto privato, tuttavia nessuna incertezza esegetica è stata manifestata in relazione alla esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, laddove l'agente sia assegnatario di mere mansioni d'ordine ovvero presti un'opera meramente materiale (in questo senso v. anche, nella giurisprudenza civilistica, Cass., sez. lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637). 1.5. Lesegesi privilegiata dal Tribunale del riesame è in linea con gli enunciati criteri ermeneutici. Premesso che non è in contestazione la riconducibilità dell'attività ad un pubblico servizio, i Giudici di merito hanno invero congruamente rappresentato che i ricorrenti svolgevano mansioni di custodia e di vigilanza dell'area, nonché funzioni valutative in merito alla natura dei rifiuti conferiti: ai predetti - quali addetti all'isola ecologica - era riservata la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra quelli destinati allo smaltimento e/o al successivo recupero, nonché era affidata la valutazione in ordine alla non conferibilità del rifiuto per la potenziale esposizione a pericolo della salute , dell'ambiente e della sicurezza degli operatori ed utenti. 1.6. Sotto tale profilo le doglianze difensive sono prive di pregio: la prospettata mancanza di poteri decisionali e/o l'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità si scontrano con la natura dei compiti affidati ai ricorrenti, che - come persuasivamente argomentato dai Giudici di merito - non era limitata al compimento di attività esecutive e materiali, come effettivamente 3 può essere quella di riporre il rifiuto nel cassonetto e/o di compilare il modulo in esecuzione di prescrizioni impartite dai superiori gerarchici, ma presupponeva a monte una valutazione discrezionale in ordine alla tipologia e natura del conferimento e a valle l'autonoma decisione di non accettare il conferimento dei rifiuti non conformi alla normativa. La motivazione è, dunque, esente da vizi di manifesta illogicità e al contempo coerente con il dato normativo. Essendo stato dedotto il solo profilo indicato, il ricorso deve essere dunque rigettato. 2. Ne consegue ope legis la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 17/01/2025
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Paolo De Angelis, difensore di fiducia di SC NO, SC DI e di AR FU, che ha rappresentato l'avvenuta revoca del provvedimento cautelare per cessazione delle esigenze cautelari e, previo deposito di procura speciale, ha insistito per l'annullamento del provvedimento per carenza del quadro indiziario. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 8391 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 17/01/2025 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa in data 26 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di AR FU, SC NO e SC DI essenzialmente in relazione al reato di peculato finalizzato al compimento di atto contrario alla loro funzione, come da provvisoria contestazione. 1.1. I ricorrenti, dipendenti - con la qualifica di "operatori ecologici" e il NO anche di "raccoglitore e separatore di rifiuti" - della società TeKno Service srl, aggiudicataria dell'appalto comunale per la gestione dei rifiuti nel Comune di Giugliano, in qualità di "addetti all'isola ecologica" si erano impossessati sine titulo di rifiuti nobili ivi conferiti, illecitamente cedendoli a terzi in cambio di danaro. 2. Hanno proposto ricorso SC NO, RA DI e AR FU, per il tramite del comune difensore di fiducia, con cui hanno dedotto: - violazione di legge, in relazione all'art. 358 cod. pen., per la qualifica rivestita di operatori ecologici e il mancato esercizio di attività di natura decisionale e/o valutativa. Nello specifico, il difensore ha evidenziato come il compito in concreto svolto dai ricorrenti consistesse nel prendere in consegna il rifiuto conferito in discarica, di inserirlo nell'apposito cassonetto e/o di restituirlo, di compilare la scheda secondo criteri prefissati I ricorrenti non erano assimilabili ai "vigilanti" ma piuttosto paragonabili ai meri uscieri o all'addetto all'ingresso di un pubblico ufficio, dovendo solo verificare l'identità di chi accedeva all'area ecologica;
-vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame assertivamente ravvisato il pericolo di reiterazione, nonostante il cambio di mansioni. 3. Alla udienza, il difensore ha depositato procura speciale e rappresentato l'intenzione di proseguire nella trattazione del processo in funzione del riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, nonostante la revoca della misura custodiale per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 . Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. Il devolutum verte sul tema della "qualifica soggettiva" rivestita dai ricorrenti NO, DI e FU. 2.1. La legge del 26 aprile 1990 n. 86 - nel riformulare il testo degli artt. 357 e 358 cod. pen.- ha superato la "concezione soggettiva" delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di 2 pubblico servizio: se ante legem veniva privilegiato il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con la riforma del 1990 è stato positivizzato il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto. La qualifica pubblicistica dell'attività prescinde, dunque, sia dalla natura dell'ente- in cui è inserito e all'interno del quale opera il soggetto - sia dalla natura pubblica del rapporto di impiego. Ciò che rileva è la natura dell'attività svolta dall'ente e, laddove essa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l'attività compiuta dal soggetto. 2.2. Prevede, infatti, il novellato art. 358 cod. pen. che « ... sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio» , ovvero « un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ». Pertanto, l'attività dell'incaricato di un pubblico servizio- al pari della pubblica funzione- è disciplinata da norme di diritto pubblico ma - a differenza di questa - è priva di poteri autoritativi e certificativi: si tratta di un tipo di attività che si pone in rapporto di accessorietà nonchè complementarità rispetto alle pubbliche funzioni e che è caratterizzata dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra queste ultime e le mansioni meramente esecutive (cfr Sez. Un. n 7959 del 27/03/1992, Delogu, Rv 191172). 1.4. Ebbene, se nella lettura della novella si sono registrate nella giurisprudenza di questa Corte oscillazioni con riferimento alla individuazione e perimetrazione della nozione di pubblico servizio, soprattutto nei casi di attività delegate e/o di attività di interesse pubblico, gestite da enti in regime di diritto privato, tuttavia nessuna incertezza esegetica è stata manifestata in relazione alla esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, laddove l'agente sia assegnatario di mere mansioni d'ordine ovvero presti un'opera meramente materiale (in questo senso v. anche, nella giurisprudenza civilistica, Cass., sez. lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637). 1.5. Lesegesi privilegiata dal Tribunale del riesame è in linea con gli enunciati criteri ermeneutici. Premesso che non è in contestazione la riconducibilità dell'attività ad un pubblico servizio, i Giudici di merito hanno invero congruamente rappresentato che i ricorrenti svolgevano mansioni di custodia e di vigilanza dell'area, nonché funzioni valutative in merito alla natura dei rifiuti conferiti: ai predetti - quali addetti all'isola ecologica - era riservata la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra quelli destinati allo smaltimento e/o al successivo recupero, nonché era affidata la valutazione in ordine alla non conferibilità del rifiuto per la potenziale esposizione a pericolo della salute , dell'ambiente e della sicurezza degli operatori ed utenti. 1.6. Sotto tale profilo le doglianze difensive sono prive di pregio: la prospettata mancanza di poteri decisionali e/o l'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità si scontrano con la natura dei compiti affidati ai ricorrenti, che - come persuasivamente argomentato dai Giudici di merito - non era limitata al compimento di attività esecutive e materiali, come effettivamente 3 può essere quella di riporre il rifiuto nel cassonetto e/o di compilare il modulo in esecuzione di prescrizioni impartite dai superiori gerarchici, ma presupponeva a monte una valutazione discrezionale in ordine alla tipologia e natura del conferimento e a valle l'autonoma decisione di non accettare il conferimento dei rifiuti non conformi alla normativa. La motivazione è, dunque, esente da vizi di manifesta illogicità e al contempo coerente con il dato normativo. Essendo stato dedotto il solo profilo indicato, il ricorso deve essere dunque rigettato. 2. Ne consegue ope legis la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 17/01/2025