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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2826/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO MP PP, Presidente
SERAFINI CHIARA, RE
MARI ATTILIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18487/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240028269370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 047 2024 00282693 70 000, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 50.324,97 a titolo di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2022, in relazione a diversi automezzi.
A fondamento del ricorso la società ha dedotto di esercitare attività di compravendita di autoveicoli e di essere solita acquistare da terzi, nell'esercizio di detta attività, automezzi usati oggetto di successiva vendita ai propri clienti.
I veicoli assoggettati a tassazione godrebbero quindi dell'esenzione prevista dall'art. 5 comma d. l. n.
953/1982 convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, in parte perché già oggetto di precedenti provvedimenti di discarico dell'amministrazione in ragione dell'esenzione spettante alla società ricorrente e, in parte, perché oggetto del c.d. “mini passaggio” ossia di un trasferimento eseguito per le sole finalità connesse alla successiva vendita al consumatore finale.
Si è costituta in giudizio la Regione Lazio evidenziando di aver già provveduto, per i veicoli targati targhe
al discarico e allo sgravio della pretesa in virtù della riconosciuta esenzione c.d. per giacenza rivenditore.
Anche con riferimento ai veicoli targati targhe 11 la resistente ha dedotto di aver provveduto allo sgravio della pretesa, avendo accertato la carenza di titolarità dei mezzi in capo alla società ricorrente per il periodo in contestazione e, infine, in relazione agli ulteriori veicoli targati targhe
10 in virtù della riconosciuta esenzione c.d. per giacenza rivenditore.
La resistente ha quindi chiesto dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere e, nel merito, rigettarsi il ricorso in quanto infondato, non risultando spettante l'esenzione invocata dalla Ricorrente_1 s.r.l. in relazione agi ulteriori veicoli assoggettati ad imposizione.
L'Agenzia delle Entrate OS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni afferenti alla fase antecedente a quella della riscossione e ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, con riferimento all'imposta pretesa in relazione ai veicoli targati targhe targhe
13 ,
12, atteso l'intervenuto sgravio della pretesa creditoria dell'amministrazione.
In relazione all'autoveicolo targato targa 14 la ricorrente ha riconosciuto pacificamente la debenza della somma di euro 28,75. Limitatamente a tale importo, pertanto, la cartella di pagamento deve ritenersi non impugnata dalla società ricorrente.
Per i restanti veicoli sottoposti a tassazione la ricorrente ha rivendicato la spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 5 comma d. l. n. 953/1982 convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, trattandosi di veicoli consegnati, per la rivendita, ad impresa autorizzata al commercio dei medesimi.
Ne discende che l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Ai sensi dell'art. 9 comma 2 legge regionale n. 2/2013, ai fini dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati.
Ai sensi dell'art. 9 comma 2 ter legge regionale n. 2/2013, come modificato dall'art. 10 comma 29 della legge regionale n. 28/2019 per effetto dell'avvenuta trascrizione risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione a carico del contribuente e non dovranno essere più spediti gli elenchi quadrimestrali di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.
Alla luce di tale quadro normativo la Regione Lazio, pur riconoscendo pacificamente che i veicoli assoggettati ad imposizione risultano intestati alla società ricorrente, la quale esercita attività di rivendita di veicoli (cfr. la visura camerale in atti), tuttavia ha contestato la spettanza dell'esenzione, rilevando che: “non risultano del resto sottoposti al regime della richiamata esenzione, a fronte di ulteriori verifiche realizzate da parte della scrivente Regione per quanto attiene alla posizione fiscale delle summenzionate vetture con riferimento al periodo tributario concernente l'annualità 2022”.
L'allegazione difensiva della ricorrente risulta del tutto generica, non risultando adeguatamente prospettate le ragioni per le quali non spetterebbe l'esenzione la cui applicazione è stata richiesta dalla Ricorrente_1 s.r.l., nonostante le evidenziate emergenze istruttorie.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento deve essere parzialmente annullata, residuando unicamente la debenza della minor somma di euro 28,75, che non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza delle resistenti.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente la cartella di pagamento impugnata, nei limiti di cui in motivazione;
condanna la Regione Lazione e l'Agenzia delle Entrate OS in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026
Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Chiara Serafini dott. Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CO MP PP, Presidente
SERAFINI CHIARA, RE
MARI ATTILIO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18487/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - FR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - OS - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240028269370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 047 2024 00282693 70 000, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 50.324,97 a titolo di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2022, in relazione a diversi automezzi.
A fondamento del ricorso la società ha dedotto di esercitare attività di compravendita di autoveicoli e di essere solita acquistare da terzi, nell'esercizio di detta attività, automezzi usati oggetto di successiva vendita ai propri clienti.
I veicoli assoggettati a tassazione godrebbero quindi dell'esenzione prevista dall'art. 5 comma d. l. n.
953/1982 convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, in parte perché già oggetto di precedenti provvedimenti di discarico dell'amministrazione in ragione dell'esenzione spettante alla società ricorrente e, in parte, perché oggetto del c.d. “mini passaggio” ossia di un trasferimento eseguito per le sole finalità connesse alla successiva vendita al consumatore finale.
Si è costituta in giudizio la Regione Lazio evidenziando di aver già provveduto, per i veicoli targati targhe
al discarico e allo sgravio della pretesa in virtù della riconosciuta esenzione c.d. per giacenza rivenditore.
Anche con riferimento ai veicoli targati targhe 11 la resistente ha dedotto di aver provveduto allo sgravio della pretesa, avendo accertato la carenza di titolarità dei mezzi in capo alla società ricorrente per il periodo in contestazione e, infine, in relazione agli ulteriori veicoli targati targhe
10 in virtù della riconosciuta esenzione c.d. per giacenza rivenditore.
La resistente ha quindi chiesto dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere e, nel merito, rigettarsi il ricorso in quanto infondato, non risultando spettante l'esenzione invocata dalla Ricorrente_1 s.r.l. in relazione agi ulteriori veicoli assoggettati ad imposizione.
L'Agenzia delle Entrate OS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni afferenti alla fase antecedente a quella della riscossione e ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, con riferimento all'imposta pretesa in relazione ai veicoli targati targhe targhe
13 ,
12, atteso l'intervenuto sgravio della pretesa creditoria dell'amministrazione.
In relazione all'autoveicolo targato targa 14 la ricorrente ha riconosciuto pacificamente la debenza della somma di euro 28,75. Limitatamente a tale importo, pertanto, la cartella di pagamento deve ritenersi non impugnata dalla società ricorrente.
Per i restanti veicoli sottoposti a tassazione la ricorrente ha rivendicato la spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 5 comma d. l. n. 953/1982 convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, trattandosi di veicoli consegnati, per la rivendita, ad impresa autorizzata al commercio dei medesimi.
Ne discende che l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita.
Ai sensi dell'art. 9 comma 2 legge regionale n. 2/2013, ai fini dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati.
Ai sensi dell'art. 9 comma 2 ter legge regionale n. 2/2013, come modificato dall'art. 10 comma 29 della legge regionale n. 28/2019 per effetto dell'avvenuta trascrizione risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione a carico del contribuente e non dovranno essere più spediti gli elenchi quadrimestrali di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre.
Alla luce di tale quadro normativo la Regione Lazio, pur riconoscendo pacificamente che i veicoli assoggettati ad imposizione risultano intestati alla società ricorrente, la quale esercita attività di rivendita di veicoli (cfr. la visura camerale in atti), tuttavia ha contestato la spettanza dell'esenzione, rilevando che: “non risultano del resto sottoposti al regime della richiamata esenzione, a fronte di ulteriori verifiche realizzate da parte della scrivente Regione per quanto attiene alla posizione fiscale delle summenzionate vetture con riferimento al periodo tributario concernente l'annualità 2022”.
L'allegazione difensiva della ricorrente risulta del tutto generica, non risultando adeguatamente prospettate le ragioni per le quali non spetterebbe l'esenzione la cui applicazione è stata richiesta dalla Ricorrente_1 s.r.l., nonostante le evidenziate emergenze istruttorie.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la cartella di pagamento deve essere parzialmente annullata, residuando unicamente la debenza della minor somma di euro 28,75, che non è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza delle resistenti.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
accoglie nel resto il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente la cartella di pagamento impugnata, nei limiti di cui in motivazione;
condanna la Regione Lazione e l'Agenzia delle Entrate OS in solido tra loro al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2026
Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Chiara Serafini dott. Giuseppe Corigliano Campoliti