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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 04/12/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1080/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR DI AR
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giuliana
Bartolomei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1080 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
IE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Termoli C.F._2
(CB) alla Via Elba n. 19;
ATTRICE OPPONENTE contro
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Controparte_1
Rovigo al n. , REA n. 420580, PI ), con sede legale in Venezia-Mestre, via P.IVA_1 P.IVA_2
Terraglio n. 63, già a seguito cambio di denominazione avvenuto giusta delibera Controparte_1 dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale di assemblea pubblicato agli atti del
Notaio di Milano, rep. n. 83246, racc. n. 16717, registrato a Milano TP3 il 21 aprile Persona_1
2020 al n. 26933, società con socio unico AN IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo AN IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IFIS S.p.A., e, per essa, quale mandataria
[...]
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Controparte_2
n. REA n. 432072, P.IVA ), con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia P.IVA_3 P.IVA_2
Mestre, già a seguito cambio di denominazione avvenuto per delibera di assemblea in CP_3 data 14 dicembre 2020, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 15 PER : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
Preliminarmente, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su un contratto inesistente e di pronta soluzione.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria della C.F. Controparte_1 con sede legale in Venezia Mestre Via Terraglio n. 63, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. avv. Senes Antonello e, per l'effetto revocare, dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la prescrizione del presunto credito;
Nel Merito
A) In via principale,
1) REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per avvenuto pagamento parziale;
2) DICHIARARE anatocistici ed usurari gli interessi pattuiti nel contratto di prestito personale nr. 694275 stipulato con la Credit Life con piano di ammortamento, avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento personale di € 5.000,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 14 rate, acceso in data 18/02/2011, intestato all'opponente, per effetto della somma degli interessi corrispettivi pattuiti in aggiunta agli interessi di mora, anch'essi pattuiti, con aggiunta delle spese per premi assicurativi ed oneri accessori vari, in quanto, nella loro globalità, eccedenti il tasso soglia pubblicato dal Ministero del
Tesoro nel trimestre 1° gennaio/31 marzo 2010 per la categoria “crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” ai sensi della Legge 108 del 7 marzo 1996;
3) DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 del codice civile, la nullità assoluta del contratto di prestito personale nr. 694275 stipulato con la Credit Life con piano di ammortamento, intestato all'opponente, nella parte relativa alle clausole che prevedono la pattuizione anatocistica ed usuraria degli interessi corrispettivi in aggiunta agli interessi di mora, ai premi assicurativi, alle spese ed oneri accessori poiché contrarie a norme imperative;
4) DICHIARARE, per effetto dell'art.1815, 2° comma, del codice civile, non dovuti gli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento n. 694275, in quanto usurari ai sensi della Legge 108 del 7 marzo 1996 e, per l'effetto,
5) CONDANNARE la ricorrente all'azzeramento degli interessi pattuiti per effetto della nullità della clausola di cui al punto 5) e, conseguent emente,
6) CONDANNARE la ricorrente alla restituzione degli interessi pagati dall'opponente;
7) CONDANNARE la convenuta, per effetto della nullità del contratto di finanziamento n. 844794 in relazione alle clausole che prevedono la pattuizione degli interessi anatocistici ed usurari, oltreché per le clausole vessatorie insite nel contratto de quo;
8) CONDANNARE l'istituto bancario al rimborso degli interessi legali sulle somme degli interessi pagati dal mutuatario e percepite illegittimamente durante l'ammortamento;
pagina 2 di 15 9) RITENERE E DICHIARARE nullo, inammissibile ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte nei capitoli che precedono e per l'effetto revocarlo, stante l'inconfigurabilità e
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata da controparte sotto tutti i profili eccepiti;
10) CONDANNARE la ricorrente in persona del legale rappresentante PT, al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, rimborso forfettario ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge con liquidazione delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore “antistatario” ex art. 93 cpc.”
PER Controparte_1
“In via preliminare principale -
dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 327/2023 del Tribunale di Larino, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
In via principale e nel merito
accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto
l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2023 del Tribunale Parte_1 di Larino, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente CP al pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal
Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata -
condannare il debitore al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata -
condannare il debitore a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate”.
pagina 3 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al d.i. n. 327/2023 Parte_1 emesso a suo carico dal Tribunale di Larino in data 7.10.2023 (R.G. 709/2023) per la somma complessiva di € 3.013,47, quale residuo dovuto in relazione al contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito finalizzato del 18.2.2011, originariamente stipulato con Credit Life, poi passato ad e infine da questa ceduto a AN Ifis s.p.a. in data 22.12.2015. Controparte_4
Per converso, il giudice del monitorio aveva rigettato il ricorso monitorio con riferimento all'ulteriore asserito credito di € 7.956,89, relativo ad altro contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito finalizzato (doc.08) asseritamente sottoscritto con e Controparte_5 successivamente asseritamente ceduto a AN Ifis, avendo il Giudice rilevato che “relativamente al credito ceduto da non è stata offerta, neppure entro il termine di cui all'art. 640 c. p. Controparte_5
c. all'uopo concesso, la prova del subentro di (dante causa della ricorrente) a Controparte_5 [...]
in capo alla quale è sorto originariamente il secondo credito Controparte_6 azionato, che non risulta, quindi, esigibile dall'odierna ricorrente (dalla visura doc. 2 prodotta in data
6/09/2023, infatti, risulta una fusione con ma non risulta che quest'ultima società fosse Controparte_7
l'originaria ”. Controparte_8
Deduceva, in particolare, l'opponente: 1) rilevava che il decreto ingiuntivo era basato su una fotocopia di un contratto di finanziamento quasi illeggibile, e chiedeva, pertanto, l'esibizione dell'originale; 2) contestava, inoltre, l'idoneità probatoria dell'estratto conto posto a base del ricorso monitorio, in quanto di formazione unilaterale, risultando in esso trascritte delle mere cifre con accanto delle date, senza che fossero inserite e precisate le operazioni contabili eseguite dal redattore per specificarne e legittimarne la ratio e la loro naturale determinazione. Richiamava, al riguardo, Cass.
Civ. 19 marzo 2009, n° 6705, Cass. Civ. n° 2751/2002, Cass. Civ. 18 settembre 2014, n° 19696, secondo cui “ … gli estratti di saldaconto devono ritenersi documenti inidonei a dimostrare l'esistenza del credito
e la sua certezza e liquidità e non liberano il creditore dall'onus probandi ex art. 2697 c.c. in merito ai concreti fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio …”; 3) aggiungeva, inoltre, sempre in merito a tale estratto conto, che alcun dirigente bancario aveva attestato l'esistenza del credito (attività ricognitiva) e ne aveva dichiarato la veridicità e la liquidità del credito;
4) eccepiva, inoltre, l'avvenuta illegittima applicazione di interessi usurari, considerato che, ai fini dell'usura, gli interessi corrispettivi avrebbero dovuto essere sommati a quelli moratori e dovendo tener conto di tutti i costi connessi al finanziamento nonché degli interessi anatocistici. Al riguardo, rilevava che il contratto in questione prevedeva un tasso di interesse contrattuale (T.A.N.) pari al 13,00%, un T.A.E.G. pari al 14,76%, mentre un tasso di interesse moratorio nella misura di tre punti percentuali in più del T.A.N., per un totale complessivo del 16,41%; 5) sosteneva, inoltre, l'assoluta incertezza in merito a quale dei due differenti tassi coesistenti ed applicati al contratto di cui è causa fosse effettivamente quello convenuto ed applicabile, con conseguente indeterminatezza del tasso concordato, dovendosi conseguentemente applicare l'art. 1284 co. 3 c.c., con necessaria sostituzione del tasso di interesse applicato con quello legale.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il d.i. opposto, nonché dichiararsi la prescrizione del presunto credito.
pagina 4 di 15 Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.4.2024,
[...]
la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto. Controparte_1
Deduceva, in particolare, l'opposta: 1) di aver adeguatamente provato il credito ingiunto, attraverso: a) il contratto di finanziamento (doc. 3 fasc monitorio); b) il contratto di cessione dei crediti;
c) i relativi allegati, e in particolare l'elenco dei crediti ceduti (c.d. annex) contenente la prova della inclusione della posizione facente capo al debitore ingiunto nella operazione di cessione, risultando indicati dentificativi contrattuali, nome e cognome del debitore, categoria tecnica ed importo ceduto
(Doc. 3 e 4 all. fasc. monitorio); d) la prova della notifica della operazione di cessione (doc.
5-6 all. fasc. monitorio); 2) sosteneva, inoltre, l'avvenuta ammissione, da parte dell'opponente, dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento e, soprattutto, di avere dato ad esso parziale esecuzione adempiendo ad alcune delle obbligazioni contratte;
3) in merito all'estratto conto prodotto, evidenziava che, come chiarito dalla giurisprudenza, l'estratto non tempestivamente (ed efficacemente) impugnato “assume carattere di incontestabilità ed è conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente con l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di Bari, sez. II, sent. n. 1109/2012; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 2734/2003; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12233/2003; Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2751/2002). Ad ogni modo, precisava che la produzione dell'estratto conto non era necessaria nel caso di credito derivante da contratto di mutuo. Aggiungeva, tuttavia, che il saldo debitore riportato nell'estratto conto prodotto in sede monitoria indicava analiticamente l'ammontare delle somme dovute e degli interessi applicati per tassi, importi e cadenze temporali;
4) contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione avversaria, evidenziando che alcuna prescrizione poteva essersi verificata, essendo soggetto il credito derivante da inadempimento del contratto di finanziamento alla prescrizione decennale, e considerato che, nel contratto di mutuo, il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica, con la conseguenza che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Tribunale Napoli, sezione seconda, 30.11.2021, n. 9773; Tribunale Frosinone sez. I, 24/09/2021, n. 894), atteso che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, dovendosi escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Tribunale Cosenza, sezione I, 10.7.2021, n. 1644; Tribunale Ivrea, 23/12/2019, n. 1101).
Richiamava, altresì, Cass. Civ., sez. III, 30/08/2011, n. 17798, secondo cui, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Nel caso di specie, precisava che il contratto di finanziamento prevedeva la restituzione del prestito in nn. 60 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata in data 1.4.2011 e dell'ultima in data 1.3.2016, e pertanto, la data di decorrenza del termine di prescrizione era da individuarsi nella data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rientro (1.3.2016); 5) quanto all'asserita omessa notifica della cessione del credito,
pagina 5 di 15 rilevava di aver fornito prova di tale avvenuta notifica, ma che, ad ogni modo, la cessione sarebbe comunque efficace nei confronti del debitore opponente a prescindere dalla notifica, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente e potendo la notifica della cessione avvenire in qualsiasi modo, anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014); 6) aggiungeva che il contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria conteneva la pattuizione scritta di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto di finanziamento nonché, infine, la formale manifestazione del consenso palesata dalle plurime autografe sottoscrizioni poste in calce ed a margine di ciascuno dei documenti contrattuali;
7) ad ogni modo, evidenziava che la pacifica e non contestata - ancorché parziale - esecuzione data al contratto deponeva inequivocabilmente nel senso del valido perfezionamento delle pattuizioni inter partes; 8) contestava, inoltre, l'asserita pattuizione di interessi usurari, rilevando la sussistenza di una pattuizione entro il limite della soglia anti usura fissata trimestralmente dalla legge, precisando comunque che, ai fini della verifica dell'usura degli interessi moratori, occorreva aumentare il TEGM di 2,1 punti (c.f.r.
Corte di Cassazione sentenza, sezioni unite, del 18.9.2020, n. 19597), non potendosi raffrontare con il tasso soglia la mera sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti;
9) quanto all'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici, precisava che, nel caso di specie, la disciplina di riferimento non era quella contenuta nell'art. 1283 c.c. ma quella speciale contenuta nell'articolo 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 in forza del quale, nelle operazioni di finanziamento rimborsate mediante rate temporali predefinite, in caso di inadempimento, se contrattualmente stabilito, è consentita la mora sull'intera rata scaduta, sia pure senza alcuna ulteriore capitalizzazione. Dunque, in tutti i contratti di finanziamento stipulati sotto la vigenza della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che prevedano il rimborso del prestito mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite,
l'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata (comprensivo degli interessi) può produrre ulteriori interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento e dunque anche sulla quota degli interessi corrispettivi sempre che ciò sia stato espressamente previsto nel regolamento contrattuale (Corte d'Appello di Catanzaro, 22.12.2016, n. 2140); 10) precisava, infine, che l'ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conferma del d.i. opposto, ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento del credito sotteso al ricorso monitorio.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato in data 30.4.2024, lo scrivente stimolava il contraddittorio delle parti, ex art.171-bis, comma1, primo periodo, seconda parte, in relazione al mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e alla necessità di espletarla in seno al presente giudizio di opposizione.
All'udienza dell'11.7.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte attrice opponente non depositava le note di trattazione scritta, nonostante la regolare comunicazione del decreto del 30.4.2024, mentre il difensore di parte convenuta opposta dava atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle pagina 6 di 15 conclusioni. Lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 14.11.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte attrice opponente non depositava le note di trattazione scritta, nonostante la regolare comunicazione del verbale dell'11.7.2024, mentre il difensore di parte convenuta opposta ribadiva le conclusioni già precisate, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi. Lo scrivente assumeva la causa in decisione.
***
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che si andranno ad esporre.
L'opponente, , si è opposta al d.i. n. 327/2023 emesso a suo carico dal Pt_1 Parte_1
Tribunale di Larino in data 7.10.2023 (R.G. 709/2023) per la somma complessiva di € 3.013,47, quale residuo dovuto in relazione al contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito finalizzato del 18.2.2011, originariamente stipulato con Credit Life, poi passato ad , e infine da Controparte_4 questa ceduto a AN Ifis s.p.a. in data 22.12.2015.
A fondamento dell'opposizione, la stessa, da un lato, sembra sostenere l'illeggibilità della fotocopia del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta in sede monitoria (eccezione presumibilmente finalizzata ad ottenere la produzione, da parte dell'opposta, dell'originale di siffatto contratto, si presume, al fine di valutare se disconoscere tale documento), e dall'altro, sostiene la mancata prova del credito ingiunto, ritenendo l'inidoneità probatoria dell'estratto conto prodotto in sede monitoria, in quanto atto a formazione unilaterale, e privo dell'attestazione del dirigente bancario in ordine all'esistenza, veridicità e liquidità del credito;
infine, la stessa eccepisce l'avvenuta illegittima applicazione di interessi usurari, ritenendo che, ai fini della verifica dell'usura, gli interessi moratori vadano sommati agli interessi corrispettivi.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito formulata, peraltro del tutto genericamente, dall'opponente.
Come noto “Nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo” ( c.f.r. Cassazione, la n. 17798 del 2011).
Da ciò si evince, pertanto, che il debito discendente da un contratto di mutuo può considerarsi scaduto solo alla scadenza dell'ultima rata.
Nel caso di specie, a fronte della scadenza dell'ultima rata del contratto di finanziamento in questione, avvenuta in data 1.3.2016 (c.f.r. doc. 3 parte opposta fascicolo monitorio), il termine di prescrizione decennale non risulta decorso.
Né, d'altra parte, potrebbe teorizzarsi l'applicazione, agli interessi, del diverso termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, come recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, nella pronuncia Cass. Civ.
4232/2023, nel contratto di mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, ed inoltre l'unicità
pagina 7 di 15 del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (così pure Cass. 1994/1110, 2002/12707, 2013/18915).
Venendo al merito, l'opposizione è destituita di fondamento.
In primo luogo, quanto all'asserita illeggibilità della fotocopia del contratto di finanziamento prodotto ex adverso in sede monitoria, tale asserzione non risulta in alcun modo confermata dalla visione e dalla lettura di tale copia del contratto di finanziamento, laddove risultano chiaramente le varie clausole del contratto, così come la sottoscrizione a nome dell'odierna opponente (c.f.r. doc. 3 ricorso monitorio, riprodotto sub doc. 6 del fascicolo di parte opposta nel presente giudizio di opposizione).
Del resto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Orbene, quanto ai caratteri del disconoscimento idoneo a privare di efficacia le copie fotografiche di scritture, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (c.f.r. Cass. 27633/2018).
Nel caso di specie, parte opponente, nell'atto di opposizione, si è limitata a contestare del tutto genericamente la copia del contratto di finanziamento prodotto ex adverso in sede monitoria, ritenendo lo stesso “illeggibile” (sebbene, come detto, ciò non corrisponda al vero, come evincibile chiaramente dalla visione e lettura del documento), senza null'altro specificare, e chiedendo la produzione dell'originale.
Tale disconoscimento, pertanto, deve ritenersi tamquam non esset, sicchè la copia del contratto prodotta dall'opposto in sede monitoria assume la stessa valenza probatoria dell'originale.
Venendo alla contestazione inerente all'asserita inidoneità probatoria dell'estratto conto prodotto, va osservato che l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di prestito da cui scaturisce il credito oggetto di causa, oltre che un estratto conto recante l'indicazione delle varie rate versate.
Inoltre, a prescindere dall'idoneità dell'estratto conto ad integrare i requisiti di cui all'art. 50 bis
T.U.B. e dalla specificità o meno di tale estratto conto, la Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'effettiva erogazione del denaro si deve ritenere assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto, non rendendosi necessaria anche la produzione degli estratti conto di accredito, spettando al debitore fornire la prova dell'avvenuta restituzione, in tutto o in parte, dell'importo ricevuto a mutuo (c.f.r. Cass.
10507/2019).
Così pure condivisibile giurisprudenza di merito, secondo cui “se il credito azionato in sede monitoria dalla banca rinviene non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, la
pagina 8 di 15 stessa AN non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 t.u.b., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento, secondo il disposto di cui agli art. 633 e ss. c.p.c.” (Tribunale Bari sez. IV, 22/03/2012, n. 1044).
Anche tale eccezione, pertanto, è destituita di fondamento.
Quanto, infine, all'asserita avvenuta illegittima pattuizione di interessi usurari, l'opponente ha dedotto l'avvenuta applicazione di interessi usurari, con particolar riferimento agli interessi moratori, sostenendo che, ai fini della verifica dell'usura, debbano essere considerati anche gli interessi moratori, che andrebbero sommati a quelli corrispettivi, e raffrontati con il tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto.
Tale assunto è destituito di fondamento.
L'art. 1 D.L. 394/2000 (norma di interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.), nel riferirsi agli interessi usurari li indica quali interessi promessi o convenuti a “qualunque titolo”.
Certamente, pertanto, la disciplina in materia di usura oggettiva si estende anche agli interessi moratori. Tale interpretazione è confortata da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 29 del 2005 e dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 5324 del 2003 e n. 350 del 2013, nonché in altre più recenti tra cui l'ordinanza n. 23192 del 2017 e n. 27442 del 2018.
Tale principio risulta ormai essere stato chiarito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione recentemente intervenute sul punto (sentenza Cass. S.S.U.U. n. 19597/2020).
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tale pronuncia, hanno in primo luogo riconosciuto l'estensibilità della disciplina sull'usura anche agli interessi moratori, non ritenendo dirimente la diversa funzione, da alcuni predicata, tra interessi corrispettivi e interessi moratori, per farne discendere una diversa disciplina in punto di usura, esprimendo in sè l'interesse di mora entrambe le funzioni, remuneratoria e sanzionatoria.
Hanno pertanto sostenuto che “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela” e che
“la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”.
Ammessa l'applicabilità della disciplina dell'usura anche agli interessi moratori, le Sezioni Unite sono passate ad individuare le modalità di verifica dell'usura in relazione a tali interessi.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “la mancata indicazione, nell'ambito del
T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”. Le stesse hanno in particolare chiarito che “il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale
a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione – può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante” e che “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali (…). Le rilevazioni di AN d'Italia sulla
pagina 9 di 15 maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda”.
Tuttavia, le medesime Sezioni Unite hanno chiarito che “per l'accertamento della natura usuraria degli interessi di mora occorre considerare il tasso soglia determinato applicando l'incremento previsto dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 al TEGM, aumentato della maggiorazione media dei tassi moratori rispetto a quelli corrispettivi, statisticamente rilevata in modo oggettivo e unitario, come risulta dai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Qualora il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non rechi la suddetta indicazione, resta, quale termine di confronto, il TEGM così come riportato, con la maggiorazione ivi prevista”.
Da tutto ciò si evince pertanto che, sebbene anche per gli interessi moratori sia applicabile l'art. 1815 c.c., tuttavia la verifica dell'usura in relazione a tale tipologia di interessi non può essere effettuata raffrontando sic et simpliciter gli interessi complessivi, risultanti dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti in contratto con il tasso soglia puro e semplice, dal momento che, non essendo il tasso di mora preso in considerazione dalla AN d'Italia nelle rilevazioni trimestrali del TEGM, si verificherebbe altrimenti un raffronto tra grandezze disomogenee.
In particolare, la AN d'Italia nei chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3.7.2013 ha spiegato come gli interessi di mora siano esclusi dal TEGM “perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”, ed ha significativamente affermato che “l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela”. Osserva – dunque – AN d'Italia che ove gli interessi moratori fossero stati inclusi nel TEG si sarebbe determinato un innalzamento dei tassi soglia con evidente pregiudizio per la clientela, che si sarebbe dovuta confrontare con tassi soglia più alti anche nella fase fisiologica del rapporto contrattuale.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 12965 del 2016, aveva già evidenziato - sia pur in merito all'analogo tema dell'incidenza delle CMS sul tasso soglia - che al fine di verificare l'esistenza di un tasso usurario è necessario che la comparazione avvenga tra due dati - il parametro generale rappresentato dal TEGM ed il TEG nel caso concreto - calcolati con la stessa metodologia.
In particolare, nella motivazione della sentenza può significativamente leggersi: “pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è chiamato il collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili (..) la fattispecie della c.d. usura oggettiva (presunta) (…) è integrata a seguito del mero superamento del tasso soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul
TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazione della AN d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la medotologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa
pagina 10 di 15 infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto confronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla AN d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia […]), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice – chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura – non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo dei criteri diversi da quelli elaborati dalla AN d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il
TEG del rapporto dedotto in giudizio”.
Del resto, il principio dell'omogeneità del raffronto dei dati è stato successivamente ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 16303 del 2018 (anch'essa relativa all'affine tema del rapporto tra CMS ed usura), pronuncia che è stata da ultimo richiamata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella recente pronuncia sopra indicata (sentenza Cass. S.S.U.U.
n. 19597/2020).
In particolare, le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 16303 del 2018, hanno affermato che “[…] inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”; ed ancora (punto 6.4.1. della sentenza) “l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo
pagina 11 di 15 scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)”.
Coerentemente con tali premesse, le Sezioni Unite hanno risolto la questione non ricomprendendo nel TEG le CMS (non considerate prima dell'anno 2010 nel TEGM) e confrontando tale dato con il tasso soglia, bensì mediante la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 -
e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Orbene, stanti tali considerazioni, e alla luce dei principi espressi recentemente dalle Sezioni
Unite nella sentenza del 2020 su-richiamata, al fine di verificare l'usura degli interessi moratori al contempo rispettando il principio di omogeneità dei tassi di raffronto, occorre aumentare il tasso soglia trimestralmente rilevato con le maggiorazioni ricavabili dalle statistiche periodicamente effettuate dalla medesima AN d'Italia in relazione all'interesse moratorio “medio”.
Conseguentemente, poiché, nella fattispecie per cui è causa, al contrario l'opponente ha sostenuto che l'usura rilevata emergerebbe all'esito del raffronto tra gli interessi convenuti (dati dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori) con il tasso soglia sic et simpliciter, senza che quest'ultimo sia maggiorato, l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i. opposto.
Del resto, considerato che nel contratto di prestito personale intercorso tra le parti è pattuito un TAN pari al 12,99 % e un TAEG pari al 16,41% (c.f.r. doc. 3 parte opposta fascicolo monitorio) e considerato che il tasso soglia relativo al primo trimestre 2011 per siffatte operazioni (credito personale) era pari al 16,950%, alcun superamento del tasso soglia può ritenersi verificato con riferimento agli interessi corrispettivi;
del pari, poiché il contratto, a dire dell'opponente (ma non vi è traccia di interessi moratori pattuiti), prevedeva un tasso di interesse moratorio pari al 16,41% (perché asseritamente pattuito nella misura di tre punti percentuali in più del T.A.N.), e considerato che tale tasso di interesse moratorio non supererebbe neppure il tasso soglia relativo al primo trimestre 2011 puro e semplice (pari, come detto, al 16,950%), a maggior ragione siffatto tasso di interesse moratorio non supera il tasso soglia aumentato della maggiorazione di 2,1 punti percentuale.
Infine, parte opponente ha dedotto, sebbene molto genericamente, l'illegittimità dell'effetto anatocistico asseritamente connesso al piano di ammortamento alla francese, in quanto comportante la capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Tale censura è destituita di fondamento.
pagina 12 di 15 Ritiene il Tribunale di fare propria la tesi, diffusamente sostenuta dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “Nel contratto di mutuo, il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce, di talché deve escludersi qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo” (Trib. Taranto
Sez. II, 07-04-2017. Negli stessi termini Trib. Trento, 26/01/2017; Trib. Pordenone, 01-04-2016; Trib.
Torino, 17-09-2014; Trib. Taranto Sez. II, 07-04-2017; Trib. Ferrara, 06/06/2016; Tribunale Milano Sez.
VI, 23-01-2020; Corte App. Roma. 30-1-2020, n. 754).
In questo senso, si è pronunciato, fra l'altro, il Tribunale di Salerno, che ha ritenuto che il sistema di ammortamento alla francese non comporti alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (c.f.r. Tribunale di Salerno 30 gennaio 2015; così pure Tribunale Treviso 12 gennaio 2015).
Del pari, il Tribunale di Milano, nella pronuncia del 26 ottobre 2017, n. 10832, ha affermato che
“Gli attori hanno quindi dedotto l'illiceità dell'applicazione al contratto di mutuo di interessi anatocistici, ritenuti conseguenza naturale dell'applicazione di un piano di ammortamento delle rate di mutuo a tasso variabile c .d. "alla francese". La tesi è infondata in quanto anche nel mutuo c.d. "alla francese", gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.”.
Così pure Tribunale di Brescia 11 ottobre 2017, secondo cui "l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato".
Così pure Tribunale di Roma 13 aprile 2017, n. 7495, secondo cui “secondo costante giurisprudenza [...] la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, vale a dire
l'ammortamento "alla francese", non comporta violazione dell'art. 1283 c.c., giacché gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”;
Infine, il Tribunale di Bologna, nella pronuncia n. 1292 del 24/06/2017, ha affermato che “va rilevata - nel senso opposto alla tesi della società attrice - l'univocità dell'orientamento giurisprudenziale attuale, concorde nello smentire l'illegittimità intrinseca del sistema di ammortamento cd. alla francese
: invero, nelle pronunce di merito più recenti - sempre sulla base di una ricostruzione logico-giuridica senz'altro convincibile anche nella presente sede - troviamo esclusa in modo condivisibile la sua contrarietà all'art.1283 c.civ., poiché "... in tema di contratti bancari l'ammortamento cd. "alla
pagina 13 di 15 francese" non incorre nella violazione del disposto dell'art.1283 c.civ., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti. Nell'ammortamento c.d. alla francese, infatti, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata;
alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare" " (così Trib. Trento
26/1/2017); ed ancora, "... Il piano di ammortamento a rate costanti (cosiddetto alla francese) non genera anatocismo, in violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata;
il rispetto di tale criterio esclude di per sé che gli interessi vengano calcolati sugli interessi maturati in precedenza, sicché la questione è, se mai, di verificare se le rate pagate o richieste all'utilizzatore siano state quantificate nel rispetto di detto criterio..." (cfr. Trib. Udine 27/6/2016)”.
Com'è noto, nell'ammortamento alla francese, a fronte di un capitale C preso in prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I, e pertanto la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
- ciascuna rata è costante costituita da una quota interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
- la quota interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (interessi = capitale x tasso x tempo);
- la quota capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota interessi dello stesso periodo;
- il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota capitale versata;
- il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale, si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Così, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni, la giurisprudenza assolutamente prevalente (sopra richiamata) ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali (peraltro superate dall'allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento), poiché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso,
pagina 14 di 15 sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero definito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Tutto questo si è verificato nel caso di specie.
Dunque, nessuna capitalizzazione è intervenuta, e nessuna indeterminatezza del tasso di interesse è riscontrabile.
Infine, non assume rilevanza, per escludere l'obbligo di pagamento in capo all'opponente,
l'asserita mancata comunicazione delle cessioni del credito al debitore ceduto.
Infatti, va osservato che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 1770/2014).
Da ciò consegue che, nel caso in cui il debitore non abbia provveduto al pagamento neppure nei confronti del cedente (pagamento che, se effettuato in assenza della notifica della cessione, sarebbe liberatorio ex art. 1264 co. 2 c.c.), l'omessa notifica della cessione del credito al debitore ceduto non esclude la validità ed efficacia della cessione stessa (essendo la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. solo ai fini dell'opponibilità della stessa al debitore ceduto), considerato che il debitore può essere notiziato dell'intervenuta cessione anche mediante l'atto introduttivo del giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, calcolate secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, vengono poste a carico di parte opponente, secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1080/2023 sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 327/2023 emesso dal Tribunale di Larino in data 7.10.2023 (R.G. 709/2023), proposta da contro e per essa, quale mandataria Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) conferma il d.i. opposto;
3) condanna l'opponente, , a rimborsare a parte opposta, Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa.
Si comunichi.
Così deciso il 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Bartolomei (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR DI AR
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giuliana
Bartolomei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1080 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
IE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Termoli C.F._2
(CB) alla Via Elba n. 19;
ATTRICE OPPONENTE contro
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Controparte_1
Rovigo al n. , REA n. 420580, PI ), con sede legale in Venezia-Mestre, via P.IVA_1 P.IVA_2
Terraglio n. 63, già a seguito cambio di denominazione avvenuto giusta delibera Controparte_1 dell'assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale di assemblea pubblicato agli atti del
Notaio di Milano, rep. n. 83246, racc. n. 16717, registrato a Milano TP3 il 21 aprile Persona_1
2020 al n. 26933, società con socio unico AN IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo AN IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AN IFIS S.p.A., e, per essa, quale mandataria
[...]
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Controparte_2
n. REA n. 432072, P.IVA ), con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia P.IVA_3 P.IVA_2
Mestre, già a seguito cambio di denominazione avvenuto per delibera di assemblea in CP_3 data 14 dicembre 2020, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 15 PER : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
Preliminarmente, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su un contratto inesistente e di pronta soluzione.
Nel merito:
- Accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria della C.F. Controparte_1 con sede legale in Venezia Mestre Via Terraglio n. 63, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t. avv. Senes Antonello e, per l'effetto revocare, dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare la prescrizione del presunto credito;
Nel Merito
A) In via principale,
1) REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per avvenuto pagamento parziale;
2) DICHIARARE anatocistici ed usurari gli interessi pattuiti nel contratto di prestito personale nr. 694275 stipulato con la Credit Life con piano di ammortamento, avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento personale di € 5.000,00 da rimborsarsi mediante corresponsione di 14 rate, acceso in data 18/02/2011, intestato all'opponente, per effetto della somma degli interessi corrispettivi pattuiti in aggiunta agli interessi di mora, anch'essi pattuiti, con aggiunta delle spese per premi assicurativi ed oneri accessori vari, in quanto, nella loro globalità, eccedenti il tasso soglia pubblicato dal Ministero del
Tesoro nel trimestre 1° gennaio/31 marzo 2010 per la categoria “crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” ai sensi della Legge 108 del 7 marzo 1996;
3) DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 del codice civile, la nullità assoluta del contratto di prestito personale nr. 694275 stipulato con la Credit Life con piano di ammortamento, intestato all'opponente, nella parte relativa alle clausole che prevedono la pattuizione anatocistica ed usuraria degli interessi corrispettivi in aggiunta agli interessi di mora, ai premi assicurativi, alle spese ed oneri accessori poiché contrarie a norme imperative;
4) DICHIARARE, per effetto dell'art.1815, 2° comma, del codice civile, non dovuti gli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento n. 694275, in quanto usurari ai sensi della Legge 108 del 7 marzo 1996 e, per l'effetto,
5) CONDANNARE la ricorrente all'azzeramento degli interessi pattuiti per effetto della nullità della clausola di cui al punto 5) e, conseguent emente,
6) CONDANNARE la ricorrente alla restituzione degli interessi pagati dall'opponente;
7) CONDANNARE la convenuta, per effetto della nullità del contratto di finanziamento n. 844794 in relazione alle clausole che prevedono la pattuizione degli interessi anatocistici ed usurari, oltreché per le clausole vessatorie insite nel contratto de quo;
8) CONDANNARE l'istituto bancario al rimborso degli interessi legali sulle somme degli interessi pagati dal mutuatario e percepite illegittimamente durante l'ammortamento;
pagina 2 di 15 9) RITENERE E DICHIARARE nullo, inammissibile ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni esposte nei capitoli che precedono e per l'effetto revocarlo, stante l'inconfigurabilità e
l'insussistenza della pretesa creditoria azionata da controparte sotto tutti i profili eccepiti;
10) CONDANNARE la ricorrente in persona del legale rappresentante PT, al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, rimborso forfettario ex art. 14 T.F., IVA e CAP come per legge con liquidazione delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore “antistatario” ex art. 93 cpc.”
PER Controparte_1
“In via preliminare principale -
dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 327/2023 del Tribunale di Larino, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
In via principale e nel merito
accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto
l'opposizione proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2023 del Tribunale Parte_1 di Larino, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente CP al pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal
Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata -
condannare il debitore al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata -
condannare il debitore a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate”.
pagina 3 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al d.i. n. 327/2023 Parte_1 emesso a suo carico dal Tribunale di Larino in data 7.10.2023 (R.G. 709/2023) per la somma complessiva di € 3.013,47, quale residuo dovuto in relazione al contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito finalizzato del 18.2.2011, originariamente stipulato con Credit Life, poi passato ad e infine da questa ceduto a AN Ifis s.p.a. in data 22.12.2015. Controparte_4
Per converso, il giudice del monitorio aveva rigettato il ricorso monitorio con riferimento all'ulteriore asserito credito di € 7.956,89, relativo ad altro contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito finalizzato (doc.08) asseritamente sottoscritto con e Controparte_5 successivamente asseritamente ceduto a AN Ifis, avendo il Giudice rilevato che “relativamente al credito ceduto da non è stata offerta, neppure entro il termine di cui all'art. 640 c. p. Controparte_5
c. all'uopo concesso, la prova del subentro di (dante causa della ricorrente) a Controparte_5 [...]
in capo alla quale è sorto originariamente il secondo credito Controparte_6 azionato, che non risulta, quindi, esigibile dall'odierna ricorrente (dalla visura doc. 2 prodotta in data
6/09/2023, infatti, risulta una fusione con ma non risulta che quest'ultima società fosse Controparte_7
l'originaria ”. Controparte_8
Deduceva, in particolare, l'opponente: 1) rilevava che il decreto ingiuntivo era basato su una fotocopia di un contratto di finanziamento quasi illeggibile, e chiedeva, pertanto, l'esibizione dell'originale; 2) contestava, inoltre, l'idoneità probatoria dell'estratto conto posto a base del ricorso monitorio, in quanto di formazione unilaterale, risultando in esso trascritte delle mere cifre con accanto delle date, senza che fossero inserite e precisate le operazioni contabili eseguite dal redattore per specificarne e legittimarne la ratio e la loro naturale determinazione. Richiamava, al riguardo, Cass.
Civ. 19 marzo 2009, n° 6705, Cass. Civ. n° 2751/2002, Cass. Civ. 18 settembre 2014, n° 19696, secondo cui “ … gli estratti di saldaconto devono ritenersi documenti inidonei a dimostrare l'esistenza del credito
e la sua certezza e liquidità e non liberano il creditore dall'onus probandi ex art. 2697 c.c. in merito ai concreti fatti costitutivi della pretesa dedotta in giudizio …”; 3) aggiungeva, inoltre, sempre in merito a tale estratto conto, che alcun dirigente bancario aveva attestato l'esistenza del credito (attività ricognitiva) e ne aveva dichiarato la veridicità e la liquidità del credito;
4) eccepiva, inoltre, l'avvenuta illegittima applicazione di interessi usurari, considerato che, ai fini dell'usura, gli interessi corrispettivi avrebbero dovuto essere sommati a quelli moratori e dovendo tener conto di tutti i costi connessi al finanziamento nonché degli interessi anatocistici. Al riguardo, rilevava che il contratto in questione prevedeva un tasso di interesse contrattuale (T.A.N.) pari al 13,00%, un T.A.E.G. pari al 14,76%, mentre un tasso di interesse moratorio nella misura di tre punti percentuali in più del T.A.N., per un totale complessivo del 16,41%; 5) sosteneva, inoltre, l'assoluta incertezza in merito a quale dei due differenti tassi coesistenti ed applicati al contratto di cui è causa fosse effettivamente quello convenuto ed applicabile, con conseguente indeterminatezza del tasso concordato, dovendosi conseguentemente applicare l'art. 1284 co. 3 c.c., con necessaria sostituzione del tasso di interesse applicato con quello legale.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il d.i. opposto, nonché dichiararsi la prescrizione del presunto credito.
pagina 4 di 15 Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.4.2024,
[...]
la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto. Controparte_1
Deduceva, in particolare, l'opposta: 1) di aver adeguatamente provato il credito ingiunto, attraverso: a) il contratto di finanziamento (doc. 3 fasc monitorio); b) il contratto di cessione dei crediti;
c) i relativi allegati, e in particolare l'elenco dei crediti ceduti (c.d. annex) contenente la prova della inclusione della posizione facente capo al debitore ingiunto nella operazione di cessione, risultando indicati dentificativi contrattuali, nome e cognome del debitore, categoria tecnica ed importo ceduto
(Doc. 3 e 4 all. fasc. monitorio); d) la prova della notifica della operazione di cessione (doc.
5-6 all. fasc. monitorio); 2) sosteneva, inoltre, l'avvenuta ammissione, da parte dell'opponente, dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento e, soprattutto, di avere dato ad esso parziale esecuzione adempiendo ad alcune delle obbligazioni contratte;
3) in merito all'estratto conto prodotto, evidenziava che, come chiarito dalla giurisprudenza, l'estratto non tempestivamente (ed efficacemente) impugnato “assume carattere di incontestabilità ed è conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente con l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di Bari, sez. II, sent. n. 1109/2012; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 2734/2003; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12233/2003; Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 2751/2002). Ad ogni modo, precisava che la produzione dell'estratto conto non era necessaria nel caso di credito derivante da contratto di mutuo. Aggiungeva, tuttavia, che il saldo debitore riportato nell'estratto conto prodotto in sede monitoria indicava analiticamente l'ammontare delle somme dovute e degli interessi applicati per tassi, importi e cadenze temporali;
4) contestava, inoltre, l'eccezione di prescrizione avversaria, evidenziando che alcuna prescrizione poteva essersi verificata, essendo soggetto il credito derivante da inadempimento del contratto di finanziamento alla prescrizione decennale, e considerato che, nel contratto di mutuo, il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica, con la conseguenza che il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Tribunale Napoli, sezione seconda, 30.11.2021, n. 9773; Tribunale Frosinone sez. I, 24/09/2021, n. 894), atteso che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, dovendosi escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Tribunale Cosenza, sezione I, 10.7.2021, n. 1644; Tribunale Ivrea, 23/12/2019, n. 1101).
Richiamava, altresì, Cass. Civ., sez. III, 30/08/2011, n. 17798, secondo cui, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Nel caso di specie, precisava che il contratto di finanziamento prevedeva la restituzione del prestito in nn. 60 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata in data 1.4.2011 e dell'ultima in data 1.3.2016, e pertanto, la data di decorrenza del termine di prescrizione era da individuarsi nella data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rientro (1.3.2016); 5) quanto all'asserita omessa notifica della cessione del credito,
pagina 5 di 15 rilevava di aver fornito prova di tale avvenuta notifica, ma che, ad ogni modo, la cessione sarebbe comunque efficace nei confronti del debitore opponente a prescindere dalla notifica, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente e potendo la notifica della cessione avvenire in qualsiasi modo, anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014); 6) aggiungeva che il contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria conteneva la pattuizione scritta di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto di finanziamento nonché, infine, la formale manifestazione del consenso palesata dalle plurime autografe sottoscrizioni poste in calce ed a margine di ciascuno dei documenti contrattuali;
7) ad ogni modo, evidenziava che la pacifica e non contestata - ancorché parziale - esecuzione data al contratto deponeva inequivocabilmente nel senso del valido perfezionamento delle pattuizioni inter partes; 8) contestava, inoltre, l'asserita pattuizione di interessi usurari, rilevando la sussistenza di una pattuizione entro il limite della soglia anti usura fissata trimestralmente dalla legge, precisando comunque che, ai fini della verifica dell'usura degli interessi moratori, occorreva aumentare il TEGM di 2,1 punti (c.f.r.
Corte di Cassazione sentenza, sezioni unite, del 18.9.2020, n. 19597), non potendosi raffrontare con il tasso soglia la mera sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti;
9) quanto all'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici, precisava che, nel caso di specie, la disciplina di riferimento non era quella contenuta nell'art. 1283 c.c. ma quella speciale contenuta nell'articolo 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 in forza del quale, nelle operazioni di finanziamento rimborsate mediante rate temporali predefinite, in caso di inadempimento, se contrattualmente stabilito, è consentita la mora sull'intera rata scaduta, sia pure senza alcuna ulteriore capitalizzazione. Dunque, in tutti i contratti di finanziamento stipulati sotto la vigenza della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che prevedano il rimborso del prestito mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite,
l'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata (comprensivo degli interessi) può produrre ulteriori interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento e dunque anche sulla quota degli interessi corrispettivi sempre che ciò sia stato espressamente previsto nel regolamento contrattuale (Corte d'Appello di Catanzaro, 22.12.2016, n. 2140); 10) precisava, infine, che l'ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conferma del d.i. opposto, ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento del credito sotteso al ricorso monitorio.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. depositato in data 30.4.2024, lo scrivente stimolava il contraddittorio delle parti, ex art.171-bis, comma1, primo periodo, seconda parte, in relazione al mancato assolvimento della condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. 28/2010 e alla necessità di espletarla in seno al presente giudizio di opposizione.
All'udienza dell'11.7.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte attrice opponente non depositava le note di trattazione scritta, nonostante la regolare comunicazione del decreto del 30.4.2024, mentre il difensore di parte convenuta opposta dava atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle pagina 6 di 15 conclusioni. Lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini perentori ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 14.11.2024, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il difensore di parte attrice opponente non depositava le note di trattazione scritta, nonostante la regolare comunicazione del verbale dell'11.7.2024, mentre il difensore di parte convenuta opposta ribadiva le conclusioni già precisate, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi. Lo scrivente assumeva la causa in decisione.
***
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che si andranno ad esporre.
L'opponente, , si è opposta al d.i. n. 327/2023 emesso a suo carico dal Pt_1 Parte_1
Tribunale di Larino in data 7.10.2023 (R.G. 709/2023) per la somma complessiva di € 3.013,47, quale residuo dovuto in relazione al contratto di credito al consumo di finanziamento per prestito finalizzato del 18.2.2011, originariamente stipulato con Credit Life, poi passato ad , e infine da Controparte_4 questa ceduto a AN Ifis s.p.a. in data 22.12.2015.
A fondamento dell'opposizione, la stessa, da un lato, sembra sostenere l'illeggibilità della fotocopia del contratto di finanziamento prodotto dall'opposta in sede monitoria (eccezione presumibilmente finalizzata ad ottenere la produzione, da parte dell'opposta, dell'originale di siffatto contratto, si presume, al fine di valutare se disconoscere tale documento), e dall'altro, sostiene la mancata prova del credito ingiunto, ritenendo l'inidoneità probatoria dell'estratto conto prodotto in sede monitoria, in quanto atto a formazione unilaterale, e privo dell'attestazione del dirigente bancario in ordine all'esistenza, veridicità e liquidità del credito;
infine, la stessa eccepisce l'avvenuta illegittima applicazione di interessi usurari, ritenendo che, ai fini della verifica dell'usura, gli interessi moratori vadano sommati agli interessi corrispettivi.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito formulata, peraltro del tutto genericamente, dall'opponente.
Come noto “Nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo” ( c.f.r. Cassazione, la n. 17798 del 2011).
Da ciò si evince, pertanto, che il debito discendente da un contratto di mutuo può considerarsi scaduto solo alla scadenza dell'ultima rata.
Nel caso di specie, a fronte della scadenza dell'ultima rata del contratto di finanziamento in questione, avvenuta in data 1.3.2016 (c.f.r. doc. 3 parte opposta fascicolo monitorio), il termine di prescrizione decennale non risulta decorso.
Né, d'altra parte, potrebbe teorizzarsi l'applicazione, agli interessi, del diverso termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, come recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, nella pronuncia Cass. Civ.
4232/2023, nel contratto di mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, ed inoltre l'unicità
pagina 7 di 15 del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (così pure Cass. 1994/1110, 2002/12707, 2013/18915).
Venendo al merito, l'opposizione è destituita di fondamento.
In primo luogo, quanto all'asserita illeggibilità della fotocopia del contratto di finanziamento prodotto ex adverso in sede monitoria, tale asserzione non risulta in alcun modo confermata dalla visione e dalla lettura di tale copia del contratto di finanziamento, laddove risultano chiaramente le varie clausole del contratto, così come la sottoscrizione a nome dell'odierna opponente (c.f.r. doc. 3 ricorso monitorio, riprodotto sub doc. 6 del fascicolo di parte opposta nel presente giudizio di opposizione).
Del resto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Orbene, quanto ai caratteri del disconoscimento idoneo a privare di efficacia le copie fotografiche di scritture, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (c.f.r. Cass. 27633/2018).
Nel caso di specie, parte opponente, nell'atto di opposizione, si è limitata a contestare del tutto genericamente la copia del contratto di finanziamento prodotto ex adverso in sede monitoria, ritenendo lo stesso “illeggibile” (sebbene, come detto, ciò non corrisponda al vero, come evincibile chiaramente dalla visione e lettura del documento), senza null'altro specificare, e chiedendo la produzione dell'originale.
Tale disconoscimento, pertanto, deve ritenersi tamquam non esset, sicchè la copia del contratto prodotta dall'opposto in sede monitoria assume la stessa valenza probatoria dell'originale.
Venendo alla contestazione inerente all'asserita inidoneità probatoria dell'estratto conto prodotto, va osservato che l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di prestito da cui scaturisce il credito oggetto di causa, oltre che un estratto conto recante l'indicazione delle varie rate versate.
Inoltre, a prescindere dall'idoneità dell'estratto conto ad integrare i requisiti di cui all'art. 50 bis
T.U.B. e dalla specificità o meno di tale estratto conto, la Corte di legittimità ha più volte affermato che, in tema di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'effettiva erogazione del denaro si deve ritenere assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto, non rendendosi necessaria anche la produzione degli estratti conto di accredito, spettando al debitore fornire la prova dell'avvenuta restituzione, in tutto o in parte, dell'importo ricevuto a mutuo (c.f.r. Cass.
10507/2019).
Così pure condivisibile giurisprudenza di merito, secondo cui “se il credito azionato in sede monitoria dalla banca rinviene non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, la
pagina 8 di 15 stessa AN non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 t.u.b., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento, secondo il disposto di cui agli art. 633 e ss. c.p.c.” (Tribunale Bari sez. IV, 22/03/2012, n. 1044).
Anche tale eccezione, pertanto, è destituita di fondamento.
Quanto, infine, all'asserita avvenuta illegittima pattuizione di interessi usurari, l'opponente ha dedotto l'avvenuta applicazione di interessi usurari, con particolar riferimento agli interessi moratori, sostenendo che, ai fini della verifica dell'usura, debbano essere considerati anche gli interessi moratori, che andrebbero sommati a quelli corrispettivi, e raffrontati con il tasso soglia vigente all'epoca della stipula del contratto.
Tale assunto è destituito di fondamento.
L'art. 1 D.L. 394/2000 (norma di interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.), nel riferirsi agli interessi usurari li indica quali interessi promessi o convenuti a “qualunque titolo”.
Certamente, pertanto, la disciplina in materia di usura oggettiva si estende anche agli interessi moratori. Tale interpretazione è confortata da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 29 del 2005 e dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 5324 del 2003 e n. 350 del 2013, nonché in altre più recenti tra cui l'ordinanza n. 23192 del 2017 e n. 27442 del 2018.
Tale principio risulta ormai essere stato chiarito dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione recentemente intervenute sul punto (sentenza Cass. S.S.U.U. n. 19597/2020).
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tale pronuncia, hanno in primo luogo riconosciuto l'estensibilità della disciplina sull'usura anche agli interessi moratori, non ritenendo dirimente la diversa funzione, da alcuni predicata, tra interessi corrispettivi e interessi moratori, per farne discendere una diversa disciplina in punto di usura, esprimendo in sè l'interesse di mora entrambe le funzioni, remuneratoria e sanzionatoria.
Hanno pertanto sostenuto che “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela” e che
“la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato”.
Ammessa l'applicabilità della disciplina dell'usura anche agli interessi moratori, le Sezioni Unite sono passate ad individuare le modalità di verifica dell'usura in relazione a tali interessi.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che “la mancata indicazione, nell'ambito del
T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”. Le stesse hanno in particolare chiarito che “il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale
a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione – può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante” e che “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali (…). Le rilevazioni di AN d'Italia sulla
pagina 9 di 15 maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda”.
Tuttavia, le medesime Sezioni Unite hanno chiarito che “per l'accertamento della natura usuraria degli interessi di mora occorre considerare il tasso soglia determinato applicando l'incremento previsto dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 al TEGM, aumentato della maggiorazione media dei tassi moratori rispetto a quelli corrispettivi, statisticamente rilevata in modo oggettivo e unitario, come risulta dai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura. Qualora il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non rechi la suddetta indicazione, resta, quale termine di confronto, il TEGM così come riportato, con la maggiorazione ivi prevista”.
Da tutto ciò si evince pertanto che, sebbene anche per gli interessi moratori sia applicabile l'art. 1815 c.c., tuttavia la verifica dell'usura in relazione a tale tipologia di interessi non può essere effettuata raffrontando sic et simpliciter gli interessi complessivi, risultanti dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti in contratto con il tasso soglia puro e semplice, dal momento che, non essendo il tasso di mora preso in considerazione dalla AN d'Italia nelle rilevazioni trimestrali del TEGM, si verificherebbe altrimenti un raffronto tra grandezze disomogenee.
In particolare, la AN d'Italia nei chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3.7.2013 ha spiegato come gli interessi di mora siano esclusi dal TEGM “perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”, ed ha significativamente affermato che “l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie in danno della clientela”. Osserva – dunque – AN d'Italia che ove gli interessi moratori fossero stati inclusi nel TEG si sarebbe determinato un innalzamento dei tassi soglia con evidente pregiudizio per la clientela, che si sarebbe dovuta confrontare con tassi soglia più alti anche nella fase fisiologica del rapporto contrattuale.
Del resto, la stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 12965 del 2016, aveva già evidenziato - sia pur in merito all'analogo tema dell'incidenza delle CMS sul tasso soglia - che al fine di verificare l'esistenza di un tasso usurario è necessario che la comparazione avvenga tra due dati - il parametro generale rappresentato dal TEGM ed il TEG nel caso concreto - calcolati con la stessa metodologia.
In particolare, nella motivazione della sentenza può significativamente leggersi: “pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è chiamato il collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili (..) la fattispecie della c.d. usura oggettiva (presunta) (…) è integrata a seguito del mero superamento del tasso soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul
TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazione della AN d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la medotologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa
pagina 10 di 15 infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché – se detto confronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo – il dato che se ne ricava non può che essere viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla AN d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia […]), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica – l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice – chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura – non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo dei criteri diversi da quelli elaborati dalla AN d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il
TEG del rapporto dedotto in giudizio”.
Del resto, il principio dell'omogeneità del raffronto dei dati è stato successivamente ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 16303 del 2018 (anch'essa relativa all'affine tema del rapporto tra CMS ed usura), pronuncia che è stata da ultimo richiamata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella recente pronuncia sopra indicata (sentenza Cass. S.S.U.U.
n. 19597/2020).
In particolare, le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 16303 del 2018, hanno affermato che “[…] inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell'usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia - all'art. 644, comma quarto, cod. pen. - gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia - all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto;
con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi”; ed ancora (punto 6.4.1. della sentenza) “l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo
pagina 11 di 15 scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo;
essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)”.
Coerentemente con tali premesse, le Sezioni Unite hanno risolto la questione non ricomprendendo nel TEG le CMS (non considerate prima dell'anno 2010 nel TEGM) e confrontando tale dato con il tasso soglia, bensì mediante la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 -
e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Orbene, stanti tali considerazioni, e alla luce dei principi espressi recentemente dalle Sezioni
Unite nella sentenza del 2020 su-richiamata, al fine di verificare l'usura degli interessi moratori al contempo rispettando il principio di omogeneità dei tassi di raffronto, occorre aumentare il tasso soglia trimestralmente rilevato con le maggiorazioni ricavabili dalle statistiche periodicamente effettuate dalla medesima AN d'Italia in relazione all'interesse moratorio “medio”.
Conseguentemente, poiché, nella fattispecie per cui è causa, al contrario l'opponente ha sostenuto che l'usura rilevata emergerebbe all'esito del raffronto tra gli interessi convenuti (dati dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori) con il tasso soglia sic et simpliciter, senza che quest'ultimo sia maggiorato, l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i. opposto.
Del resto, considerato che nel contratto di prestito personale intercorso tra le parti è pattuito un TAN pari al 12,99 % e un TAEG pari al 16,41% (c.f.r. doc. 3 parte opposta fascicolo monitorio) e considerato che il tasso soglia relativo al primo trimestre 2011 per siffatte operazioni (credito personale) era pari al 16,950%, alcun superamento del tasso soglia può ritenersi verificato con riferimento agli interessi corrispettivi;
del pari, poiché il contratto, a dire dell'opponente (ma non vi è traccia di interessi moratori pattuiti), prevedeva un tasso di interesse moratorio pari al 16,41% (perché asseritamente pattuito nella misura di tre punti percentuali in più del T.A.N.), e considerato che tale tasso di interesse moratorio non supererebbe neppure il tasso soglia relativo al primo trimestre 2011 puro e semplice (pari, come detto, al 16,950%), a maggior ragione siffatto tasso di interesse moratorio non supera il tasso soglia aumentato della maggiorazione di 2,1 punti percentuale.
Infine, parte opponente ha dedotto, sebbene molto genericamente, l'illegittimità dell'effetto anatocistico asseritamente connesso al piano di ammortamento alla francese, in quanto comportante la capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.
Tale censura è destituita di fondamento.
pagina 12 di 15 Ritiene il Tribunale di fare propria la tesi, diffusamente sostenuta dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “Nel contratto di mutuo, il cosiddetto ammortamento alla francese non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce, di talché deve escludersi qualsivoglia discrepanza tra il tasso concordato per iscritto e quello effettivo” (Trib. Taranto
Sez. II, 07-04-2017. Negli stessi termini Trib. Trento, 26/01/2017; Trib. Pordenone, 01-04-2016; Trib.
Torino, 17-09-2014; Trib. Taranto Sez. II, 07-04-2017; Trib. Ferrara, 06/06/2016; Tribunale Milano Sez.
VI, 23-01-2020; Corte App. Roma. 30-1-2020, n. 754).
In questo senso, si è pronunciato, fra l'altro, il Tribunale di Salerno, che ha ritenuto che il sistema di ammortamento alla francese non comporti alcun anatocismo, atteso che, nella prima rata, gli interessi corrispettivi si calcolano sulla somma concessa a mutuo e, in ciascuna delle rate successive, la quota degli interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente costituito dalla quota capitale ancora dovuta (c.f.r. Tribunale di Salerno 30 gennaio 2015; così pure Tribunale Treviso 12 gennaio 2015).
Del pari, il Tribunale di Milano, nella pronuncia del 26 ottobre 2017, n. 10832, ha affermato che
“Gli attori hanno quindi dedotto l'illiceità dell'applicazione al contratto di mutuo di interessi anatocistici, ritenuti conseguenza naturale dell'applicazione di un piano di ammortamento delle rate di mutuo a tasso variabile c .d. "alla francese". La tesi è infondata in quanto anche nel mutuo c.d. "alla francese", gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.”.
Così pure Tribunale di Brescia 11 ottobre 2017, secondo cui "l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato".
Così pure Tribunale di Roma 13 aprile 2017, n. 7495, secondo cui “secondo costante giurisprudenza [...] la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante, vale a dire
l'ammortamento "alla francese", non comporta violazione dell'art. 1283 c.c., giacché gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”;
Infine, il Tribunale di Bologna, nella pronuncia n. 1292 del 24/06/2017, ha affermato che “va rilevata - nel senso opposto alla tesi della società attrice - l'univocità dell'orientamento giurisprudenziale attuale, concorde nello smentire l'illegittimità intrinseca del sistema di ammortamento cd. alla francese
: invero, nelle pronunce di merito più recenti - sempre sulla base di una ricostruzione logico-giuridica senz'altro convincibile anche nella presente sede - troviamo esclusa in modo condivisibile la sua contrarietà all'art.1283 c.civ., poiché "... in tema di contratti bancari l'ammortamento cd. "alla
pagina 13 di 15 francese" non incorre nella violazione del disposto dell'art.1283 c.civ., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti. Nell'ammortamento c.d. alla francese, infatti, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata;
alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare" " (così Trib. Trento
26/1/2017); ed ancora, "... Il piano di ammortamento a rate costanti (cosiddetto alla francese) non genera anatocismo, in violazione dell'art. 1283 c.c., atteso che il meccanismo sotteso a tale forma di ammortamento postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento dell'ultima rata;
il rispetto di tale criterio esclude di per sé che gli interessi vengano calcolati sugli interessi maturati in precedenza, sicché la questione è, se mai, di verificare se le rate pagate o richieste all'utilizzatore siano state quantificate nel rispetto di detto criterio..." (cfr. Trib. Udine 27/6/2016)”.
Com'è noto, nell'ammortamento alla francese, a fronte di un capitale C preso in prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I, e pertanto la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
- ciascuna rata è costante costituita da una quota interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
- la quota interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (interessi = capitale x tasso x tempo);
- la quota capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota interessi dello stesso periodo;
- il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota capitale versata;
- il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale, si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Così, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni, la giurisprudenza assolutamente prevalente (sopra richiamata) ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali (peraltro superate dall'allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento), poiché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso,
pagina 14 di 15 sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero definito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Tutto questo si è verificato nel caso di specie.
Dunque, nessuna capitalizzazione è intervenuta, e nessuna indeterminatezza del tasso di interesse è riscontrabile.
Infine, non assume rilevanza, per escludere l'obbligo di pagamento in capo all'opponente,
l'asserita mancata comunicazione delle cessioni del credito al debitore ceduto.
Infatti, va osservato che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. 1770/2014).
Da ciò consegue che, nel caso in cui il debitore non abbia provveduto al pagamento neppure nei confronti del cedente (pagamento che, se effettuato in assenza della notifica della cessione, sarebbe liberatorio ex art. 1264 co. 2 c.c.), l'omessa notifica della cessione del credito al debitore ceduto non esclude la validità ed efficacia della cessione stessa (essendo la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. solo ai fini dell'opponibilità della stessa al debitore ceduto), considerato che il debitore può essere notiziato dell'intervenuta cessione anche mediante l'atto introduttivo del giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, calcolate secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, vengono poste a carico di parte opponente, secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1080/2023 sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 327/2023 emesso dal Tribunale di Larino in data 7.10.2023 (R.G. 709/2023), proposta da contro e per essa, quale mandataria Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) conferma il d.i. opposto;
3) condanna l'opponente, , a rimborsare a parte opposta, Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa.
Si comunichi.
Così deciso il 3.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Bartolomei (atto sottoscritto digitalmente)
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