Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile in composizione collegiale costituito dai dottori:
Vito Marcello Saladino Presidente rel.
Antonino Campanella Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato BARBERA INNOCENZO Parte_2 per mandato in calce al ricorso.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala e depositato in data 24/04/2025, i coniugi esposero che in data 18/04/2007 avevano contratto matrimonio concordatario in AS dal quale era nata la figlia . Per_1
Esposero che nel corso dell'unione coniugale era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e chiesero pertanto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, quella di cessazione degli effetti civili alle condizioni indicate in ricorso. Con decreto emesso il 24.4.2025 veniva disposto che l'udienza si svolgesse tramite il deposito delle note scritte, contestualmente rinunciando le parti a comparire in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare.
Con note di trattazione scritta depositate in data 10 giugno 2025 in sostituzione dell'udienza del 13 giugno 2025, le parti hanno congiuntamente modificato le condizioni
Indi, acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, non sussiste più alcuna comunione materiale e spirituale tra gli stessi e la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti nell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto Per_1 con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole, quindi, deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici tra le parti.
Considerato poi che con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473- bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3., n. 2, lett.b), della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
– si provveda ad acquisire, sempre con le modalità di scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quando prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19 comma 2 c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti di cui all'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 Parte_2
24/04/2025, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in AS (TP) il Parte_2
18/4/2007 trascritto nei registri dello stato civile del comune di AS (TP) al n. 5, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in data 10.6.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile ove è registrato l'atto;
3) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 26 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Vito Marcello Saladino