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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. GI Rana presidente
- dr.ssa Laura Cantore giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3251/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del
17.10.2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giulio Guarino, presso il cui studio sito in MO, Parte_1
Viale Pio XI, nn.40/38, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
, nato in [...], il [...], ed ivi residente a[...]
Martiri n.121/D
-resistente contumace -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI “…come da note di trattazione scritta sostitutive del verbale di udienza del 16.10.2024…”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2022, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con il 09.06.2012, in MO (BA). Controparte_1
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale sono nati due figli,
GI, (nato il [...]) e (nato il [...]); di essere legalmente separata dal Per_1
coniuge, giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 1209/2021 del 18.06.2021, che ha disposto l'affido condiviso dei figli con regolamentazione degli incontri tra questi ultimi e il padre, onerando il
[...]
del versamento di un assegno di €600,00, di cui €200,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della moglie ed €400,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole minore
(€200,00 per ciascun figlio); che da allora non vi è stata ricongiunzione tra i coniugi;
che il resistente non ha mai ottemperato alle disposizioni così come statuite in sede di separazione. Tanto premesso,
la ricorrente ha chiesto pronunziare lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
; con conferma di tutte le statuizioni riportate nella sentenza n. 1209/2021 del Tribunale CP_1
di Trani;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto alla controparte, all'udienza presidenziale del 22/11/2022 è comparsa la sola ricorrente, nonostante la regolarità della notifica eseguita nei confronti del resistente.
Il Presidente f.f., rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato in via provvisoria la condizioni della separazione come vigenti tra le parti;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 23/11/2022 come da attestazione di Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, omessa ogni attività istruttoria, depositate le note sostitutive di udienza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa è
stata riservata in decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, , non costituitosi Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n.
898 del 1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme della sentenza resa dal Tribunale di Trani il 18.06.2021, passata in giudicato, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di un anno dalla avvenuta comparizione dinanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il dies a quo del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2
lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, non avendo il resistente eccepito l'interruzione della separazione.
E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di MO, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Sull'affido e il mantenimento dei figli GI (nato il [...]) e (nato il Per_1
16.09.2010). Quanto alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi dei minori, GI e
, va osservato che, in tema di affidamento dei minori, perché possa derogarsi alla regola Per_1
dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez.
VI, 2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ., sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
Nel caso di specie, non vi sono motivi per modificare il regime dell'affido condiviso, già disposto in sede di separazione e, peraltro, richiesto dalla ricorrente nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, in ragione delle questioni da dover decidere, perché, considerata la richiesta di conferma dell'affido condiviso e della residenza privilegiata presso la madre, l'ascolto dei minori si appalesa superfluo e non tale da incidere sul regime dell'affido.
Pertanto, i minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del padre, genitore non convivente, con i minori, in considerazione dell'età di GI (quasi maggiorenne) e (quindicenne), Per_1
possono prevedersi incontri liberi tra gli stessi ed il padre, rimessi cioè ad accordi assunti dagli stessi in base ai rispettivi impegni.
Sul mantenimento dei figli minori.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della prole minore, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'importo statuito in sede di separazione, con sentenza n.1209 /2021, di € 400,00 complessivi (€
200,00 per ciascun figlio). Contribuendo la ricorrente al mantenimento dei figli in maniera diretta in quanto con lei conviventi,
il resistente, in qualità di genitore non collocatario, va onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori.
Il Collegio, tenuto conto di quanto già statuito con sentenza n. 1209/2021 del 18.06.2021, nonché
della richiesta di conferma della ricorrente delle condizioni ivi previste, in assenza di sopravvenienze,
reputa congruo prevedere anche in questa sede che il resistente corrisponda la somma mensile di
€400,00 (200,00 € per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, somma da corrispondersi alla Uva con decorrenza dalla domanda, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 l. n.
898/1970.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Alla stregua dell'attuale orientamento della Suprema Corte <
divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto>> (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018;
Cass. civ. Sez. I Ord., 23/11/2021, n. 36088). Nel caso di specie, la ricorrente in sede di udienza presidenziale ha riferito di lavorare con contratto di lavoro part – time presso una gioielleria, con stipendio di circa €700,00, cfr. da verbale di udienza del 22.11.2022, e di vivere a casa del padre, ella tuttavia non ha fornito alcun elemento che faccia ritenere sussistente una disparità economica apprezzabile tra lei ed il resistente, ed infatti la Uva non ha neppure allegato la situazione economico-reddituale del resistente, né ha formulato richieste istruttorie sul punto.
La richiesta di assegno, da intendersi divorzile, per la donna quindi va rigettata in quanto rimasta del tutto indimostrata.
In relazione alla natura del presente giudizio, alla natura costitutiva della sentenza di divorzio e tenuto conto della non opposizione del resistente, rimasto contumace, le spese di lite possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 07.07.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
garantito l'intervento in causa del PM, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MO (BA) il 09.06.2012, tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
MO, atto n. 24, Anno 2012, Parte I, Serie A;
3) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
4) dispone l'affido condiviso dei figli GI e ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente degli stessi presso la madre, con regolamentazione degli incontri padre-figli come in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritti;
5) onera della corresponsione in favore di di un assegno di Controparte_1 Parte_1
mantenimento per l'importo complessivo € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da versarle entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
7) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 17.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. GI Rana