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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1118/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE Parte_1 C.F._1
NA
e
EL OS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIUNI C.F._2
SALVATORE
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Calci (PI), il 30 luglio 2016, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calci (PI), Anno 2016, Parte II, Serie A, n°8 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, , il 5 settembre 2018 e , il 30 giugno 2020. Per_1 Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi EL OS e Parte_1
, uniti in matrimonio il 30 luglio 2016 in Calci (PI), con atto trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Calci (PI), Anno 2016, Parte II, Serie A, n°8, alle seguenti condizioni:
1) In merito alla casa coniugale, sita in Calci (PI), Via Calcesana, 52, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Calci al foglio 19, particella 285 sub. 30, categoria A/2, classe 4, vani 8,5 e part. 285, sub 29, cat. C/6, classe 2, mq 17, la sig.ra EL SA trasferirà la propria quota di proprietà pari a 5/100 sull'immobile. A fronte di questo trasferimento, il sig. trasferirà alla sig.ra SA la cifra di € 84.279,97 secondo le seguenti tempistiche: Pt_1
o € 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) entro il 31 marzo 2025, al fine di consentirle di rispettare gli accordi con il promissario venditore della sua nuova abitazione;
o € 4.279,97 (quattromiladuecentosettantanove virgola novantasette) all'atto di trasferimento della quota di proprietà, una volta intervenuta l'omologa dell'accordo di separazione;
o la sig.ra SA lascerà la casa coniugale, in ogni caso, entro la data del 30/06/2025.
Fintanto che la sig.ra SA dimorerà nell'abitazione coniugale, dovrà contribuire alle spese comuni inclusa la rata mensile del mutuo;
2) al sig. sarà assegnata l'abitazione familiare sita in Calci (PI), Via Calcesana, 52, ove Pt_1
vi abiterà con i figli. Quanto ancora dovuto per il contratto di mutuo stipulato dalle parti resterà
a carico esclusivo del sig. che si farà carico esclusivo dei pagamenti delle singole rate, Pt_1 una volta divenuto proprietario esclusiva dell'immobile in questione, assumendo altresì il ruolo di mallevatore nei confronti della sig.ra SA per qualsivoglia richiesta proveniente dall'istituto di credito, qualora non sia possibile ottenere un accollo liberatorio del mutuo;
3) i coniugi hanno eseguito una manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a casa coniugale usufruendo di benefici fiscali legati al “Superbonus 110% ed altre detrazioni fiscali
(bonus ristrutturazione 50%, risparmio energetico al 65% e bonus mobili al 50%): nell'ipotesi in cui il sig. formalmente unico beneficiario, dovesse subire sanzioni e/o richieste Pt_1
restitutorie in merito a tali detrazioni, a seguito di verifiche da parte dei enti a ciò preposti, le stesse dovranno essere ripartite tra le parti al 50%;
4) entro 31 marzo 2025 il sig. corrisponderà alla sig.ra SA l'ulteriore somma di Pt_1
Euro 10.000 quale per la mobilia e gli elettrodomestici presenti all'interno della casa coniugale, acquistata da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, che quindi resterà nell'esclusiva disponibilità e proprietà del sig. ad eccezione dell'arredo della camera Pt_1
degli ospiti;
5) per quanto concerne il caravan targato XA826VS in comproprietà tra i coniugi, gli stessi convengono che il marito acquisti dalla moglie la quota di sua proprietà al corrispettivo provvisorio di Euro 7.000: il prezzo definitivo sarà determinato decurtando dalla somma di
Euro 29.000 la quota capitale residua del finanziamento al giorno precedente a quello in cui avverrà il riscatto, la differenza cosi ottenuta verrà divisa per due. Il Sig. si accollerà Pt_1 il finanziamento stipulato per l'acquisto di tale bene;
Cont 6) le parti concordano di chiudere i conti correnti cointestati su , e WeBank entro e CP_2
non oltre 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione personale;
7) i coniugi, una volta concluse le condizioni di cui sopra, da considerarsi essenziali, niente altro avranno a pretendere l'uno dall'altra;
8) i coniugi hanno dichiarato di non avere reciproche richieste di mantenimento, disponendo entrambi di mezzi sufficienti per sé stessi e di non avere niente a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo;
9) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno decidere separatamente. I genitori si impegnano a non avviare una convivenza con eventuali nuovi partner se non prima che siano decorsi almeno 12 mesi di frequentazione dei nuovi compagni, nell'interesse prevalente del benessere dei minori;
10) la frequentazione dei figli con i genitori sarà paritetica, compatibilmente con gli impegni dei figli, secondo lo schema che di seguito si propone. In particolare: la madre in una settimana avrà con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola – oggi alle ore 16:00 - fino al mercoledì mattina quando accompagnerà i figli a scuola, ed ancora il venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola;
d'altra parte, in questa settimana il padre li terrà con sé dall'uscita da scuola il mercoledì fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva sarà l'inverso: il padre prenderà con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola – oggi alle ore 16:00, fino al mercoledì mattina, ed ancora il venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola;
in questa settimana la madre li terrà con sé dall'uscita da scuola il mercoledì fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola. In caso di chiamate dalla scuola, scioperi, malattie o altri imprevisti, la gestione dei figli sarà demandata al genitore che ha provveduto, o avrebbe dovuto lasciarlo a scuola, fino al momento dell'ora del cambio di turno. Resta ferma la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente qualora necessario, nel rispetto delle esigenze organizzative di ciascuno dei due e nell'interesse dei bambini. Il tutto può riassunto nel seguente schema:
- inoltre, come principio generale, i cosiddetti giorni “rossi” di calendario (festività nazionali/religiose) verranno trascorsi dai figli alternativamente, di volta in volta, con la madre o con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante l'estate, i genitori potranno passare con i bambini un periodo massimo di quindici giorni consecutivi all'anno, salvo diverso accordo tra le parti, con obbligo di comunicazione all'altro genitore dei propri programmi di vacanza entro il 30 giugno di ogni anno;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni con l'altro genitore, sette giorni durante le vacanze natalizie: fermo restando il principio generale dell'alternanza dei giorni “rossi” di calendario e comunque sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- nelle vacanze di Pasqua: i genitori si alterneranno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua
e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
I genitori comunicheranno quotidianamente con i figli, nei giorni in cui saranno presso l'altro genitore, mediante contatto telefonico.
Il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale dei minori, dichiarando, in ogni caso, il diritto di essi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto;
11) il sig. corrisponderà, a titolo di contributo perequativo di mantenimento per i figli Pt_1 minori, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sulle coordinate bancarie che la madre gli comunicherà;
12) l'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
13) Le spese straordinarie come da linee Guida CNF 2017 da ritenersi qui richiamate per i figli saranno divise dai genitori al 50% ciascuno.
Le spese extra-assegno (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc. ) si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che dovranno essere condivise tra i genitori nella misura sopra concordata . Al fine della determinazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di avere inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo messaggio telefonico o mail, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo il riscontro entro giorni 7. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate, salvo diversi accordi delle parti.
Le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da scuole pubbliche, mensa, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
abbonamento trasporto pubblico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
rette doposcuola;
tasse universitarie delle università private o fuori sede;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e/o lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: spese per il conseguimento della patente, eventuali assicurazioni/bolli/manutenzione ordinaria per veicoli futuri del figlio a lui intestati e/o in suo prevalente uso.
Spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive nuove rispetto a quella praticata al momento attuale, (nuoto ed inglese), attività ricreative, ludiche, e pertinenti attrezzature ed abbigliamento a ciò necessari;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi. Acquisto di computer, telefoni cellulari, laptop ed altri dispositivi o gadget. Acquisto e manutenzione straordinaria di eventuali veicoli dei figli a loro intestati e /o di loro prevalente uso.
Per quanto concerne le spese di baby-sitter: i genitori già hanno in essere un contratto con una baby sitter. Dal momento del rilascio della casa familiare da parte della sig.ra SA concordano che entrambi continueranno il rapporto lavorativo con la dipendente a mezzo di stipula ciascuno di contratto autonomo e separato con la lavoratrice e ognuno pagherà autonomamente la baby sitter per il tempo di lavoro presso di sé, senza che la spese rientri nelle spese straordinarie con il regime sopra indicato. In ogni caso tale voce di spesa – anche in caso di reperimento di altra lavoratrice – resterà esclusa dalle spese straordinarie.
Per quanto concerne le spese medico-sanitarie quelle connotate dai caratteri della necessarietà
o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori altresì spese farmaceutiche in quanto prescritte, che dovranno recare l'indicazione del codice fiscale dei figli.
Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conteggio con i relativi documenti giustificativi (fatture o ricevute) entro il giorno 30 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro giorni 15 dalla richiesta.
Salvo quanto sopra previsto, si applicherà in via sussidiaria il protocollo del CNF per le spese straordinarie.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 15/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1118/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPE Parte_1 C.F._1
NA
e
EL OS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIUNI C.F._2
SALVATORE
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Calci (PI), il 30 luglio 2016, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Calci (PI), Anno 2016, Parte II, Serie A, n°8 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, , il 5 settembre 2018 e , il 30 giugno 2020. Per_1 Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi EL OS e Parte_1
, uniti in matrimonio il 30 luglio 2016 in Calci (PI), con atto trascritto nei registri dello stato
[...]
civile del Comune di Calci (PI), Anno 2016, Parte II, Serie A, n°8, alle seguenti condizioni:
1) In merito alla casa coniugale, sita in Calci (PI), Via Calcesana, 52, identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Calci al foglio 19, particella 285 sub. 30, categoria A/2, classe 4, vani 8,5 e part. 285, sub 29, cat. C/6, classe 2, mq 17, la sig.ra EL SA trasferirà la propria quota di proprietà pari a 5/100 sull'immobile. A fronte di questo trasferimento, il sig. trasferirà alla sig.ra SA la cifra di € 84.279,97 secondo le seguenti tempistiche: Pt_1
o € 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) entro il 31 marzo 2025, al fine di consentirle di rispettare gli accordi con il promissario venditore della sua nuova abitazione;
o € 4.279,97 (quattromiladuecentosettantanove virgola novantasette) all'atto di trasferimento della quota di proprietà, una volta intervenuta l'omologa dell'accordo di separazione;
o la sig.ra SA lascerà la casa coniugale, in ogni caso, entro la data del 30/06/2025.
Fintanto che la sig.ra SA dimorerà nell'abitazione coniugale, dovrà contribuire alle spese comuni inclusa la rata mensile del mutuo;
2) al sig. sarà assegnata l'abitazione familiare sita in Calci (PI), Via Calcesana, 52, ove Pt_1
vi abiterà con i figli. Quanto ancora dovuto per il contratto di mutuo stipulato dalle parti resterà
a carico esclusivo del sig. che si farà carico esclusivo dei pagamenti delle singole rate, Pt_1 una volta divenuto proprietario esclusiva dell'immobile in questione, assumendo altresì il ruolo di mallevatore nei confronti della sig.ra SA per qualsivoglia richiesta proveniente dall'istituto di credito, qualora non sia possibile ottenere un accollo liberatorio del mutuo;
3) i coniugi hanno eseguito una manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a casa coniugale usufruendo di benefici fiscali legati al “Superbonus 110% ed altre detrazioni fiscali
(bonus ristrutturazione 50%, risparmio energetico al 65% e bonus mobili al 50%): nell'ipotesi in cui il sig. formalmente unico beneficiario, dovesse subire sanzioni e/o richieste Pt_1
restitutorie in merito a tali detrazioni, a seguito di verifiche da parte dei enti a ciò preposti, le stesse dovranno essere ripartite tra le parti al 50%;
4) entro 31 marzo 2025 il sig. corrisponderà alla sig.ra SA l'ulteriore somma di Pt_1
Euro 10.000 quale per la mobilia e gli elettrodomestici presenti all'interno della casa coniugale, acquistata da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio, che quindi resterà nell'esclusiva disponibilità e proprietà del sig. ad eccezione dell'arredo della camera Pt_1
degli ospiti;
5) per quanto concerne il caravan targato XA826VS in comproprietà tra i coniugi, gli stessi convengono che il marito acquisti dalla moglie la quota di sua proprietà al corrispettivo provvisorio di Euro 7.000: il prezzo definitivo sarà determinato decurtando dalla somma di
Euro 29.000 la quota capitale residua del finanziamento al giorno precedente a quello in cui avverrà il riscatto, la differenza cosi ottenuta verrà divisa per due. Il Sig. si accollerà Pt_1 il finanziamento stipulato per l'acquisto di tale bene;
Cont 6) le parti concordano di chiudere i conti correnti cointestati su , e WeBank entro e CP_2
non oltre 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione personale;
7) i coniugi, una volta concluse le condizioni di cui sopra, da considerarsi essenziali, niente altro avranno a pretendere l'uno dall'altra;
8) i coniugi hanno dichiarato di non avere reciproche richieste di mantenimento, disponendo entrambi di mezzi sufficienti per sé stessi e di non avere niente a che pretendere l'uno dall'altra a tale titolo;
9) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle loro capacità, delle inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno decidere separatamente. I genitori si impegnano a non avviare una convivenza con eventuali nuovi partner se non prima che siano decorsi almeno 12 mesi di frequentazione dei nuovi compagni, nell'interesse prevalente del benessere dei minori;
10) la frequentazione dei figli con i genitori sarà paritetica, compatibilmente con gli impegni dei figli, secondo lo schema che di seguito si propone. In particolare: la madre in una settimana avrà con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola – oggi alle ore 16:00 - fino al mercoledì mattina quando accompagnerà i figli a scuola, ed ancora il venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola;
d'altra parte, in questa settimana il padre li terrà con sé dall'uscita da scuola il mercoledì fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola. La settimana successiva sarà l'inverso: il padre prenderà con sé i figli il lunedì, dall'uscita da scuola – oggi alle ore 16:00, fino al mercoledì mattina, ed ancora il venerdì dall'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina in cui riaccompagnerà i figli a scuola;
in questa settimana la madre li terrà con sé dall'uscita da scuola il mercoledì fino al venerdì mattina in cui li riaccompagnerà a scuola. In caso di chiamate dalla scuola, scioperi, malattie o altri imprevisti, la gestione dei figli sarà demandata al genitore che ha provveduto, o avrebbe dovuto lasciarlo a scuola, fino al momento dell'ora del cambio di turno. Resta ferma la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente qualora necessario, nel rispetto delle esigenze organizzative di ciascuno dei due e nell'interesse dei bambini. Il tutto può riassunto nel seguente schema:
- inoltre, come principio generale, i cosiddetti giorni “rossi” di calendario (festività nazionali/religiose) verranno trascorsi dai figli alternativamente, di volta in volta, con la madre o con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori;
- durante l'estate, i genitori potranno passare con i bambini un periodo massimo di quindici giorni consecutivi all'anno, salvo diverso accordo tra le parti, con obbligo di comunicazione all'altro genitore dei propri programmi di vacanza entro il 30 giugno di ogni anno;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni con l'altro genitore, sette giorni durante le vacanze natalizie: fermo restando il principio generale dell'alternanza dei giorni “rossi” di calendario e comunque sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
- nelle vacanze di Pasqua: i genitori si alterneranno dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua
e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo.
I genitori comunicheranno quotidianamente con i figli, nei giorni in cui saranno presso l'altro genitore, mediante contatto telefonico.
Il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale dei minori, dichiarando, in ogni caso, il diritto di essi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con corrispondente dovere di ciascuno dei genitori di adoperarsi con diligenza all'attuazione del predetto diritto;
11) il sig. corrisponderà, a titolo di contributo perequativo di mantenimento per i figli Pt_1 minori, la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sulle coordinate bancarie che la madre gli comunicherà;
12) l'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra i genitori;
13) Le spese straordinarie come da linee Guida CNF 2017 da ritenersi qui richiamate per i figli saranno divise dai genitori al 50% ciascuno.
Le spese extra-assegno (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc. ) si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che dovranno essere condivise tra i genitori nella misura sopra concordata . Al fine della determinazione del preventivo accordo, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di avere inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo messaggio telefonico o mail, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo il riscontro entro giorni 7. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Tutte le spese extra-assegno dovranno essere documentate, salvo diversi accordi delle parti.
Le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da scuole pubbliche, mensa, libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito;
abbonamento trasporto pubblico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
rette doposcuola;
tasse universitarie delle università private o fuori sede;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e/o lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: spese per il conseguimento della patente, eventuali assicurazioni/bolli/manutenzione ordinaria per veicoli futuri del figlio a lui intestati e/o in suo prevalente uso.
Spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive nuove rispetto a quella praticata al momento attuale, (nuoto ed inglese), attività ricreative, ludiche, e pertinenti attrezzature ed abbigliamento a ciò necessari;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi. Acquisto di computer, telefoni cellulari, laptop ed altri dispositivi o gadget. Acquisto e manutenzione straordinaria di eventuali veicoli dei figli a loro intestati e /o di loro prevalente uso.
Per quanto concerne le spese di baby-sitter: i genitori già hanno in essere un contratto con una baby sitter. Dal momento del rilascio della casa familiare da parte della sig.ra SA concordano che entrambi continueranno il rapporto lavorativo con la dipendente a mezzo di stipula ciascuno di contratto autonomo e separato con la lavoratrice e ognuno pagherà autonomamente la baby sitter per il tempo di lavoro presso di sé, senza che la spese rientri nelle spese straordinarie con il regime sopra indicato. In ogni caso tale voce di spesa – anche in caso di reperimento di altra lavoratrice – resterà esclusa dalle spese straordinarie.
Per quanto concerne le spese medico-sanitarie quelle connotate dai caratteri della necessarietà
o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori altresì spese farmaceutiche in quanto prescritte, che dovranno recare l'indicazione del codice fiscale dei figli.
Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il conteggio con i relativi documenti giustificativi (fatture o ricevute) entro il giorno 30 di ogni mese all'altro genitore che dovrà procedere al rimborso entro giorni 15 dalla richiesta.
Salvo quanto sopra previsto, si applicherà in via sussidiaria il protocollo del CNF per le spese straordinarie.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 15/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina