Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2022 (vi è riunita la N. 2035/2022 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2023/2022 con OGGETTO: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MU- Parte_1 C.F._1
RANO GIUSEPPE. APPELLANTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
STIAFFINI NICOLA.
APPELLANTE nella causa riunita 2035/2022 R.G. contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
1
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 2768/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 05/10/2022.
CONCLUSIONI
In data 14 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza n.
2768/2022 del Tribunale di Firenze del 5.10.2022, notificata a mezzo PEC il 6.10.2022, revocare il decreto ingiuntivo opposto n 4826/2017 del Tribunale di Firenze e in tesi accertare e dichiarare che la non è creditrice nei Controparte_5 confronti dell'odierna appellante dell'importo di € 188.000,00, oltre interessi e spese di procedura, alla data del 6.9.17 (data del ricorso monitorio) per la causali esposte nel presente atto e conseguentemente, dichiarare non dovute dall'appellante le somme così come richieste nel decreto ingiuntivo;
in subordine accertare e dichiarare l'esatto importo del saldo dare/avere tra le parti, alla data del 26.11.2008, nonché alla data del 6.9.17 (data del ricorso monitorio), in re- lazione ai conti correnti n.1092321, n. 1058745 presso e n. 1000173 Controparte_6 presso PS e n. 11238/47 poi n. 631385/50 AN PS , nonché di Controparte_6 tutti i rapporti bancari dedotti in atti (conti collegati per ammissione PS con il con- tratto oggetto di ingiunzione) e precisamente : : 11238/59 (PS); 10587Q( BA.);
10923Q (B.A)divenuto 10923.21; 1000/73 (PS), previa loro depurazione da ogni inte- resse passivo e da ogni spesa e/o commissione illegittima alla luce delle eccezioni de- scritte in narrativa (nullità pattuizioni economiche di conto corrente ex art 117 TUB;
nullità interessi passivi ultralegali e commissioni per mancata pattuizione, violazione L
108/96 per applicazione tassi oltre soglia usura, nullità CMS e/o locuzione equivalente,
2 indebita capitalizzazione degli interessi passivi) ed operata la compensazione tra i di- versi rapporti tra le parti ex art 1853 cc e quindi e per l'effetto quantificare l'eventuale debito residuo e così limitare l'importo dovuto alla relativa somma che risulterà even- tualmente dovuta a seguito dell'espletamento dell'istruttoria.
In estremo subordine, accertare e dichiarare il corretto saldo di tutti i contratti bancari specificati nelle conclusioni “ In subordine” alla data della loro estinzione e/o del 6.9.17 nel rispetto delle normative imperative ex 1284 cc, L 108/96 e TUB, e compensare i re- lativi saldi attivi con quanto eventualmente dovuto a controparte.
Per tutte le ipotesi compensare l'eventuale importo dovuto alla con l'importo di CP_6
€ 7.310,18 quale saldo a credito dei c/c 10587.57 divenuto c/c 631216/69 PS e c/c
320/28 ex 320/95 alla data di deposito della comparsa di costituzione CP_7
PS.
In via istruttoria: si insiste sui mezzi di prova già formulati in prima grado e richiama- ti all'udienza di precisazione delle conclusioni e precisamente:
Ordine di esibizione , ex art. 210 cpc carico della AN PS spa avente ad oggetto la copia dei contratti di conto corrente di tutti gli estratti dei: c/c 1092321 CP_8
c/c 10587.45 c/c 1000173 si tratta
[...] Controparte_6 Controparte_1 dei conti correnti i cui saldi negativi sono stati addebitati in data 26.11.2008 sul c/c
11238.47 poi divenuto 631385/50 oggetto di ingiunzione) , nonché degli altri rapporti collegati come riconosciuto dalla banca PS ovvero c/c 10587 Q ( ) Controparte_6
Co divenuto 10587.45(PS) estinto con saldo addebitato su 11238.59 ( ) ; c/c 10923Q divenuto 10923.21; 1000/73 PS estinto con saldo addebitato sul c/c 11238/59 divenu- to 631385/50 PS;
CTU tecnico contabile al fine di far accertare se ed in quanto occorre possa il corretto saldo di tutti i rapporti dare avere tra le parti epurato da ogni interesse passivo e da ogni spesa e/o commissione illegittima alla luce delle eccezioni descritte in narrativa
(nullità pattuizioni economiche di conto corrente ex art 117 TUB;
nullità interessi pas- sivi ultralegali e commissioni per mancata pattuizione, violazione L 108/96 per appli- cazione tassi oltre soglia usura, nullità CMS e/o locuzione equivalente, indebita capita-
3 lizzazione degli interessi passi-vi) operando la compensazione tra i diversi rapporti tra le part anche ex art 1853 cc. anche con riferimento ai c/c 10587.57 divenuto 631216/69
PS e 320/28 ex 320/95 alla data del deposito della comparsa di costi- CP_7 tuzione PS.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa anche del primo grado di giu- dizio.”
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE ed in accoglimento degli APPELLI introduttivi del presente giudizio e di quello di cui alla causa RG 2035/22, previa riforma integrale del- la sentenza n.2768/22 del Tribunale di Firenze, anche ove occorra revocando il d.i. op- posto, e mandando esente l'attuale appellato da ogni responsabilità nei confronti delle controparti e rigettare, quindi, le richieste da quest'ultime avanzate in sede monitoria e di primo grado
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste nelle richieste istruttorie già avanzate in primo grado di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nonché richiamate nell'atto di ap- pello di cui alla causa riunita n. 2035/2022 RG e comunque qui interamente richiama- te: CTU di cui alla memoria ex art 183 n2 cpc svolta in primo grado e quindi per l'ac- certamento del corretto saldo di tutti rapporti dare/avere tra le parti anche previo
ORDINE DI ESIBIZIONE a carico dell'opposta convenuta avente ad oggetto i contratti di c/c 11238.59, ora c/c 631385.50; c/c 1092321; c/c 1000173; cc 1058745 nonché gli e/c integrali dalla loro apertura alla data del d.i. opposto, come già richiesti ex art 119
TUB.
IN OGNI CASO Con Vittoria di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudi- zio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.”
Per Controparte_2
“Voglia la Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza disattesa, rigettare gli appelli proposti, tanto da così come da in quanto infondati in fatto ed in Parte_1 Parte_2
4 diritto integralmente confermando la Sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il
05/10/2022, n. 2768/202. Oggetto di impugnazione.
Vittoria di spese e compensi.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. e proponevano opposizione avverso il decreto in- Parte_3 Parte_4 giuntivo n. 4826/2017 del Tribunale di Firenze con il quale era loro intimato il pagamen- to in solido ( quale debitore principale, quale fideiussore) Parte_3 Parte_4 di € 188.000,00 oltre interessi e spese a favore di quale Controparte_1 residuo dovuto per il rapporto di conto corrente n. 631385/50 con apertura di credito ipotecaria stipulata il 26.11.2008 e prorogata con contratto del 25.9.2014.
A fondamento dell'opposizione deducevano:
- che l'originaria apertura di credito ipotecaria del 26.11.2018 per complessivi €
652.000,00 aveva la finalità di ripianare debiti pregressi ed in particolare i saldi negativi di tre conti correnti (c/c 1092321; c/c 1000173; c/c 1058745) ed era onere della banca provare tali originari crediti;
che i saldi debitori di tali originari conti correnti erano stati determinati da applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni indebite;
- che sussisteva un controcredito, in relazione ad altri rapporti di conto corrente in- trattenuti con la banca.
Si costituiva in giudizio , chiedendo la conferma Controparte_1 del decreto opposto.
La causa era interrotta a seguito del decesso prima di e poi di Parte_3 [...]
e riassunta quali eredi di entrambi dalle figlie ed CP_10 Pt_2 Parte_1
Interveniva in giudizio, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso,
Controparte_2
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale di Firenze con sentenza n.
2768/2022 pubblicata il 05/10/2022 così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto 4826/2017, già esecutivo;
5 3) condanna e , in solido tra loro, a rifondere in Parte_2 Parte_1 favore di e Controparte_1 Controparte_11
in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma
[...] complessiva di € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Quanto alla legittimazione, l'interveniente ha documentato che, con effetti giuri- dici a far data dal 01.12.2020, la si è scissa in Controparte_1 CP_2 trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (compendio scisso) […]
Del trasferimento del Compendio è stata data pubblicità mediante avviso pub- Pt_5 blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151 (doc. 3). In conseguenza dell'operazione di scissione ha di- CP_2 chiarato di essere divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel com- pendio scisso. Tale circostanza è stata confermata dalla , parte del giudizio, an- CP_6 che nei propri scritti difensivi, per cui si può prescindere dalla questione relativa alla ammissibilità della dichiarazione prodotta dopo la rimessione della causa in decisione.
L'intervenuta cessione risulta provata, in ogni caso, non solo dalla produzione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche dell'atto di scissione parziale nel quale sono indicate le tipologie di rapporti inclusi., come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due socie- tà in data 04.10.2020 […]
Quanto alla asserita nullità della procura per violazione dell'art. 106 TUB si os- serva quanto segue […] Nel caso di specie, la procura esclude espressamente le “attività oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 106 del d.lgs 385 del 1° settembre 1993 e del- la L. n. 130 del 30 aprile 1999” e quindi i poteri conferiti sono limitati alle attività me- ramente esecutive di recupero credito ritenute legittime dalla AN d'Italia.
Dall'eventuale nullità della procura non potrebbero comunque trarsi le conseguenze invocate da parte opponente, in quanto il difetto di rappresentanza processuale e so- stanziale è sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Risulta comunque assorbente il fatto che nel presente procedimento la sia parte del giudizio ed Controparte_1
6 abbia insistito nelle domande avanzate […] La legittimazione ad agire deve essere veri- ficata al momento della introduzione della lite poiché, qualora venga meno nel corso del giudizio, non si determina l'improponibilità della domanda atteso che l'art. 111
c.p.c. nel disciplinare il fenomeno della successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso, stabilisce infatti che, quando si verifichi tale ipotesi, il processo prosegua tra le parti originarie, salva la possibilità dell'intervento del cessionario e dell'estromissione del dante causa, che nella fattispecie non si è realizzata (Cass.
21174/2019). AN PS, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., aveva pertanto potere di prosegui- re il processo nonostante l'intervento di […]. CP_2
[…] la domanda monitoria ha ad oggetto esclusivamente la quota capitale (€
188.000,00) maturata sul conto corrente n. 631385/00 acceso il 10.11.2008 su cui era regolata l'apertura di credito ipotecaria stipulata il 26.11.2018, per l'importo di €
652.000,00 (poi ridotta successivamente nel 2014 ad € 188.000,00). Parte attrice ha assolto il proprio onere probatorio producendo il contratto di apertura di conto cor- rente (doc. 2 convenuta), il contratto di apertura di credito (doc. 3) ed il contratto di modifica e proroga sottoscritto il 25.9.2014 (doc. 4), nonché gli estratti conto integrali
(doc. 1 e 3 convenuta). Inoltre, il debitore, al momento della sottoscrizione del contratto di proroga, ha riconosciuto di aver già beneficiato dell'importo di € 188.000,00 impe- gnandosi alla restituzione di tale importo (“La parte finanziata si obbliga a restituire l'importo complessivamente utilizzato di € 188.000,00 in un'unica soluzione alla sca- denza del 26 novembre 2015; alla predetta scadenza finale del finanziamento la stessa dovrà pertanto provvedere all'estinzione di ogni residuo credito vantato dalla CP_12
”). Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la clausola contrattuale
[...] ora menzionata assume il valore di ricognizione di debito o promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.. […]
A ciò si aggiunge che, per stessa ammissione degli apponenti (v. pag. 2 citazione), sul conto corrente oggetto della ingiunzione n. 631385/50 non sono state addebitate le competenze maturate (per interessi, spese e commissioni), regolate su altri conti cor- renti collegati, il cui saldo non è stato azionato dalla a ciò consegue che, in re- CP_6 lazione a tali ulteriori rapporti, l'opponente riveste la qualità di attore in senso sostan-
7 ziale di talché avrebbe dovuto allegare in maniera puntuale le clausole contrattuali censurate e le poste passive contestate provando così l'eventuale controcredito da porre in compensazione.
5. Infondata è poi la tesi secondo cui la avrebbe dovuto documentare CP_6
l'esistenza del debito risultante dal primo estratto conto (doc. 2) pari ad € 652.000,00 in quanto discendente dai saldi negativi di tre preesistenti conti correnti così azzerati e ripianati. […] Non si tratta infatti di due rapporti di conto corrente che si sono succe- duti senza soluzione di continuità ma delle passività di tre distinti rapporti di conto corrente, confluiti in un quarto conto corrente ove è stata regolata un'apertura di cre- dito ipotecaria dell'importo corrispondente alle passività ivi confluite. Essendo stata immediatamente utilizzata dal correntista, contestualmente alla stipulazione dell'apertura di credito, la somma che la si è impegnata a mettere a disposizione CP_6 del cliente (€ 652.000,00 pari alle passività pregresse) è evidente come l'operazione abbia avuto chiaramente una funzione di finanziamento in favore del correntista, che ha così ottenuto la liquidità necessaria per ripianare i debiti maturati. La stessa quali- ficazione della fattispecie proposta da parte attrice, che sostiene trattarsi di rapporti collegati funzionalmente, esclude la tesi della unitarietà del rapporto. […]
Posto che la ha dimostrato l'esistenza del debito nascente dal contratto CP_6 azionato in giudizio (c/c ), anche a fronte del riconoscimento di debito, spet- P.IVA_4 ta agli opponenti dimostrare eventuali invalidità dei rapporti preesistenti, autonomi ma collegati funzionalmente, riverberatesi nella successiva apertura di credito ipoteca- ria, ovvero fornire la prova della inesistenza o inesattezza del debito preesistente ri- pianato. Le contestazioni degli opponenti sono invece del tutto generiche ed ipotetiche, né in ogni caso scrutinabili in giudizio, neppure a mezzo CTU, a fronte dell'omessa produzione dei contratti necessari per verificare la illegittimità delle clausole censurate
[…]
Non vi è in atti una allegazione univoca della nullità radicale/inesistenza del rap- porto che appare invocata solo in via ipotetica e come conseguenza della mancata pro- duzione in giudizio dei contratti, per cui anche sotto tale profilo l'onere probatorio in- combeva sugli attori non operando il principio di vicinanza della prova […] L'onere
8 della produzione del contratto ricadeva pertanto sul correntista. In ogni caso, non sono stati prodotti -neppure parzialmente- gli estratti conto (peraltro, in larga parte ante- cedenti al termine decennale di conservazione ex art. 119 TUB) […]
Quanto, infine, agli ulteriori rapporti di conto corrente, in nessun modo collegati con quelli oggetto della pretesa monitoria, è pacifico che fossero gli opponenti, attori in senso sostanziale, a dover prima allegare e poi provare - attraverso la produzione di estratti conto- le somme oggetto di ripetizione, opposte in compensazione. La pretesa è invece rimasta del tutto indeterminata sia nell'an che nel quantum”.
Gli appelli.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e Parte_1 ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erroneità della sentenza per aver ritenuto provato il credito di PS. Erroneità della sentenza per non aver ritenuto l'unitarietà dei rapporti di c/c 631385 (già c/c
11238/47) oggetto di ingiunzione con i contratti e gli estratti conto dei conti correnti n.
1092321 e n. 1058745 con e n. 1000173 col Monte Dei Paschi di Sie- Controparte_6 na. Applicazione del saldo zero;
2) erroneità della sentenza per aver ritenuto l'“Atto di modifica” del 25.09.2014 ai rogiti del notaio quale riconoscimento di debito . Erroneità della sentenza per Per_1 aver comunque ritenuto che l'onere probatorio sull'inesistenza del debito e sulla produ- zione degli estratti conto fosse a carico del correntista;
3) erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che l'onere probatorio relativi ai contratti e agli estratti dei conti correnti n. 1092321 e n. 1058745 con Controparte_6
e n. 1000173 col Monte Dei Paschi di Siena girocontati sul 631385 PS (già c/c 11238/47
, fosse a carico del correntista. Erroneità della sentenza per non aver Controparte_6 ammesso le istanze istruttorie dall'odierna appellante e precisamente ordine di esibizio- ne ex art. 210 cpc nei confronti della AN PS e CTU contabile;
4) erroneità della sentenza per aver ritenuto che relativamente ai c/c 11238/59
(PS); 10587Q (BA.); 10923Q (B.A) divenuto 10923.21; 1000/73 (PS), fosse parte op- ponente a dover allegare i contratti e gli estratti conto nonostante il riconoscimento da parte di PS che tali rapporti fossero confluiti sul c/c oggetto di ingiunzione. Erroneità
9 della sentenza per non aver accertato il credito di € 7.310,18 quale saldo attivo sui c/c n.
320/28 e n. 631216/69 già c/c n.10587.57, riconosciuto dalla AN PS nella propria difesa.
Proponeva separato appello (iscritto al N. 2035/2022 R.G.) Parte_2 formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) la sentenza ha erroneamente valutato i poteri spettanti a in viola- Controparte_4 zione dell'art 106 TUB;
2) la sentenza ha erroneamente valutato il rapporto tra i conti correnti oggetto di causa (ritenendoli tra loro autonomi in luogo della loro evidente unitarietà) e quindi er- roneamente distribuito l'onere probatorio;
3) la sentenza ha erroneamente distribuito l'onere probatorio circa la correttezza e legittimità del saldo iniziale del cc n 631358/50, e degli altri conti esposti in atti, ponen- dolo a carico di parte opponente anziché a carico della opposta. CP_6
Si costituiva in entrambi i giudizi Controparte_2 tramite la procuratrice (già , che contestava le Controparte_3 Controparte_4 censure mosse dalle appellanti nei confronti della sentenza impugnata, della quale chie- deva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. Rimaneva contumace . Controparte_1
I due appelli erano riuniti ex 335 c.p.c.; acquisito il fascicolo di ufficio del procedi- mento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 14 novembre 2024, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe a se- guito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Gli appelli sono infondati e vanno respinti, con conferma della sentenza impugna- ta.
3. Può, in via preliminare, esaminarsi il primo motivo di appello proposto da
[...]
Parte_6
Parte appellante deduce in sintesi: “l'impugnata Sentenza ha … erroneamente ri- tenuto titolare di legittimazione sostanziale e processuale, quale asseri- CP_4 ta procuratrice di nonostante la stessa sia -pacificamente- società non CP_2
10 iscritta all'albo ex art 106 TUB e quindi non possa svolgere ex lege attività giudiziaria di gestione e recupero di un credito cartolarizzato né quindi alcuna valida attività pro- cessuale. Inoltre, l'intervento in giudizio della presunta cessionaria a ministero del me- desimo difensore della cedente determina una causa di nullità dei relativi mandati per potenziale conflitto di interessi con conseguente nullità delle relative difese e, quindi, mancanza processuale di presenza di PS che, dunque, non ha insistito nelle relative domande. Le relative motivazioni (riferite agli artt art 182 cpc ed alla presunta prose- cuzione del giudizio da parte di PS), quindi, sono contraddittorie ed errate”.
Il motivo è destituito di fondamento.
(tramite la procuratrice CP_2 Controparte_2 [...]
è intervenuta ex 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado quale nuovo tito- CP_13 lare del credito a seguito di atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ., documentando l'avvenuta scissione con copia dell'atto notarile, con l'avviso sulla Gazzet- ta Ufficiale;
la costituzione in giudizio è avvenuta tramite il medesimo difensore che rap- presentava (che quindi era abilitato, in forza del- Controparte_5 la procura a dedurre l'intervenuta scissione parziale anche per conto di PS) ed è stata prodotta specifica dichiarazione di PS relativa all'inclusione del credito per cui è causa nel compendio scisso.
La nuova titolarità risulta quindi documentata anche in relazione alla condotta processuale di non vi è alcuna incompatibilità o conflitto di in- Controparte_1 teressi nella difesa in giudizio da parte del medesimo avvocato sia dell'originale titolare del diritto che del successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che le due posizioni non sono contrapposte ed anzi in base allo stesso art. 111 c.p.c. il dante causa conserva la legittimazione processuale anche quale sostituto dell'avente causa e permane in giudizio se non vi è espressa estromissione.
La procura rilasciata da a Controparte_2 [...]
è perfettamente valida ed idonea ex art. 77 c.p.c., comprendendo il pote- CP_13 re di compiere ogni attività per la “gestione e recupero dei crediti”, compreso “assumere o continuare ogni iniziativa giudiziale” (vedi procura, allegata alla costituzione dell'11 marzo 2021); la rappresentanza in giudizio del creditore non comporta poi alcu- CP_2
11 na attività riservata ex 106 TUB, ovvero “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivi- tà di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” o il recupero di crediti cartola- rizzati ex legge 130/1999 (vedi peraltro Cass., 18/03/2024, n.7243: “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha imme- diata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutela- ta dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”).
4. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i motivi di appello di ( “1) erroneità della sentenza per aver rite- Parte_1 nuto provato il credito di PS. Erroneità della sentenza per non aver ritenuto l'unitarietà dei rapporti di c/c 631385 (già c/c 11238/47) oggetto di ingiunzione con i contratti e gli estratti conto dei conti correnti n. 1092321 e n. 1058745 con AN An- tonveneta e n. 1000173 col . Applicazione del saldo zero;
2) Controparte_1 erroneità della sentenza per aver ritenuto l' “Atto di modifica” del 25.09.2014 ai rogiti del notaio quale riconoscimento di debito. Erroneità della sentenza per aver Per_1 comunque ritenuto che l'onere probatorio sull'inesistenza del debito e sulla produzione degli estratti conto fosse a carico del correntista 3) erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che l'onere probatorio relativi ai contratti e agli estratti dei conti correnti n.
1092321 e n. 1058745 con e n. 1000173 col Monte Dei Paschi di Sie- Controparte_6 na girocontati sul 631385 PS (già c/c 11238/47 ), fosse a carico Controparte_6 del correntista. Erroneità della sentenza per non aver ammesso le istanze istruttorie dall'odierna appellante e precisamente or-dine di esibizione ex art. 210 cpc nei confron- ti della AN PS e CTU contabile 4) erroneità della sentenza per aver ritenuto che relativamente ai c/c 11238/59 (PS); 10587Q( BA.); 10923Q (B.A) divenuto 10923.21 ;
12 1000/73 (PS), fosse parte opponente a dover allegare i contratti e gli estratti conto nonostante il riconoscimento da parte di PS che tali rapporti fossero confluiti sul c/c oggetto di ingiunzione.. Erroneità della sentenza per non aver accertato il credito di €
7.310,18 quale saldo attivo sui c/c n. 320/28 e n. 631216/69 già c/c n.10587.57, ricono- sciuto dalla AN PS nella propria difesa.”) ed i residui motivi di appello di
[...]
(“2) la sentenza ha erroneamente valutato il rapporto tra i conti correnti Pt_2 oggetto di causa (ritenendoli tra loro autonomi in luogo della loro evidente unitarietà)
e quindi erroneamente distribuito l'onere probatorio”).
I motivi sono infondati.
Il credito per cui è causa è relativo al solo importo capitale dell'apertura di credito nel conto corrente n. 6331385.50; con riferimento a tale credito è corretto quanto evi- denziato dal Tribunale circa la ricognizione di debito-promessa di pagamento contenuta nell'atto pubblico del 25 settembre 2014 con il quale è stata prorogata la precedente apertura di credito ipotecaria;
in tale atto le parti contraenti “si danno reciprocamente atto che l'importo del finanziamento originariamente pattuito in € 652.000,00 si è oggi ridotto ad € 188.000,00”; quale “parte finanziata si obbliga a resti- Parte_1 tuire l'intero importo complessivamente utilizzato di € 188.000,00 in un'unica soluzio- ne alla scadenza del 26 novembre 2015; alla predetta scadenza finale la stessa dovrà pertanto provvedere all'estinzione di ogni residuo credito vantato per capitale ...”.
Tale promessa di pagamento-ricognizione di debito comportava di per sé ex art. 1988 c.c. “l'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamenta- le, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rap- porto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (vedi Cass. 10/12/2024, n.31818); la banca peraltro aveva prodotto in giudizio anche l'originaria apertura di credito ipoteca- ria con atto pubblico del 27 novembre 2008 e la serie completa degli estratti conto, sin dall'apertura.
La piena corrispondenza tra il credito azionato e la ricognizione di debito-promessa di pagamento ha carattere di per sé decisivo e determinante, non avendo la parte attrice in opposizione in alcun modo allegato e provato che il rapporto fondamentale di cui all'atto pubblico del 25 settembre 2014 “non è mai sorto o è invalido o si è estinto”.
13 Fermo il carattere di per sé assorbente di tale rilievo anche in ordine agli altri moti- vi di gravame, per mera completezza può ulteriormente osservarsi che comunque risul- tano infondate anche le ulteriori contestazioni delle appellanti.
Come già evidenziato dal Tribunale all'origine del conto corrente n. 631385/50 non vi è una successione senza soluzione di continuità rispetto ad altro conto corrente con caratteristiche corrispondenti ma una apertura di credito ipotecaria con atto pubblico;
deve quindi escludersi (oltre che in base all'art. 1988 c.c. in relazione al successivo atto pubblico del 25 settembre 2014 in precedenza richiamato) che incombesse sulla banca anche la prova delle precedenti, distinte, posizioni debitorie, relative a vari rapporti, per le quali l'onere dell'accertamento negativo incombeva invece su parte attrice in opposi- zione.
E' poi ulteriormente corretto quanto evidenziato dal Tribunale circa l'onere per la parte, per tali rapporti, di fornire la prova dei dedotti indebiti di varia natura ( vedi atto di citazione in opposizione “nullità c/c, validità clausole c/c, indebita capitalizzazione, interessi usurari e/o illegittimi, cms”) attraverso la produzione dei relativi contratti, trattandosi peraltro di rapporti che, come emerge dai parziali estratti conto depositati, risalivano ad oltre 10 anni antecedenti all'istanza ex 119 TUB del 27 novembre 2017 e per i quali quindi non vi era un onere per la banca di conservazione ed esibizione (vedi Cass. sez. I - 29/11/2022, n. 35039: “in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il de- cennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.) […] non sussi- ste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla pos- sibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'ob- bligo di conservazione della banca”; Cass. sez. I - 22/05/2024, n. 18227: “il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previ- sto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale […] riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi,
14 ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limi- te, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”; Cass. sez. I, 12/12/2024,
n.32210 in motivazione: “'l'obbligo della banca di conservare la documentazione relati- va al contratto di conto corrente, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorren- te, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costitui- scono il fondamento della propria pretesa”).
Neppure può trovare accoglimento in questa sede l'eccezione di parziale compensa- zione con il saldo di altri, distinti rapporti di conto corrente;
la con la comparsa di CP_6 costituzione e risposta aveva specificato: “del tourbillon di conti correnti vagheggiato dalla difesa opponente in verità ne sono rimasti solo due. Essi vedono a Parte_3 credito di poco più di settemila euro (7.310,18, per la precisione). Per operare la com- pensazione occorre che i crediti siano liquidi e, soprattutto, esigibili, circostanza, quest'ultima che, nel caso di specie, non ricorre dal momento che l'esigibilità presuppo- ne la chiusura dei conti. Dai due conti in avere la banca non ha ritenuto di recedere e ciò anche a tutela dello stesso correntista e per l'ipotesi oggetto proprio della sentenza richiamata da suo difensore: il possibile sopravvenire di disposizioni di pagamento che sarebbero rimaste allo scoperto. Ad ogni buon conto se l'opponente desidera ridurre il proprio debito verso PS con la provvista dei due suddetti conti nessuno glielo impedi- sce. Basta una disposizione di bonifico o se preferisce chiuda i conti e paghi. PS ne ri- lascerà quietanza”; come chiarito dai giudici di legittimità la disposizione dell'art. 1853
c.c. relativa alla compensazione tra i saldi di più rapporti o conti è “dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti”, deve essere “attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passi-
15 va, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione)”
e “ove risulti la volontà negativa in ordine ad una eventuale compensazione dei crediti,
l'automatismo descritto dalla norma non può trovare attuazione” (vedi Cass.
23/01/2020, n.1445); in ogni caso la riproposizione dell'eccezione di compensazione, avendo la banca mantenuto la libera e piena disponibilità delle somme all'epoca a credi- to nei conti correnti, presupponeva l'allegazione e prova della persistenza anche quanti- tativa del dedotto controcredito.
5. Gli appelli vanno quindi interamente respinti, con conferma della sentenza im- pugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
7.400,00 (fase di studio € 2.200,00; fase introduttiva € 1.400,00; fase decisionale €
3.800,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico delle appellanti del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da Parte_1
nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_1 vverso la sentenza n. 2768/2022 del Controparte_2
Tribunale di Firenze pubblicata il 05/10/2022, così provvede:
RIGETTA gli appelli proposti e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico delle appellanti i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, le condanna al pagamento delle spese processuali del grado nei confronti di Controparte_2 liquidate in complessivi € 7.400,00 (fase di studio € 2.200,00; fase introduttiva €
1.400,00; fase decisionale € 3.800,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali.
16 Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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