Decreto cautelare 11 novembre 2025
Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05799/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5799 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Team Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4A8E32EDA, rappresentata e difesa dall'avvocato Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
IG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Gomez D'Ayala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025, con cui è stato comunicato che “con Delibera del C.d.A. n. 157 del 30/09/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per come formulata dalla Commissione di gara, ed aggiudicata, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.lgs. n. 36/2023, il Servizio di Portierato e Assistenza alle Aule presso le strutture di Ateneo di cui al lotto 2 (Strutture di Capua e S. IA C.V.) della procedura di gara in oggetto, in favore della società IG s.r.l., avente sede legale in Frattamaggiore (NA), alla via Sepano Fracta Labor snc, C.F. e P.IVA 07177961211, per aver conseguito in tale lotto, il punteggio complessivo riparametrato più alto, per un totale di 98,62 punti (80 PT + 18,62 PE)”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEAM SECURITY S.R.L. il 6\11\2025:
del provvedimento dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” avente a oggetto “procedura di gara telematica per l’affidamento del servizio di Portierato e Assistenza alle aule presso le strutture di Ateneo, per mesi 48 – Lotti 1, 2 e 3. Riscontro Istanza Accesso Atti di Gara” e di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (ancorché non conosciuto), che incide sulla sfera giuridico-soggettiva della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEAM SECURITY S.R.L. il 10\11\2025:
della comunicazione di avvio di esecuzione del servizio in via d’urgenza per il lotto 2, trasmessa il 6 novembre 2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEAM SECURITY S.R.L. il 28\11\2025:
per l’annullamento: a) della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025, con cui è stato comunicato che “con Delibera del C.d.A. n. 157 del 30/09/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per come formulata dalla Commissione di gara, ed aggiudicata, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del D.lgs. n. 36/2023, il Servizio di Portierato e Assistenza alle Aule presso le strutture di Ateneo di cui al lotto 2 (Strutture di Capua e S. IA C.V.) della procedura di gara i oggetto, in favore della società IG s.r.l., avente sede legale in Frattamaggiore (NA), alla via Sepano Fracta Labor snc, C.F. e P.IVA 07177961211, per aver conseguito in tale lotto, il punteggio complessivo riparametrato più alto, per un totale di 98,62 punti (80 PT + 18,62 PE)”
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEAM SECURITY S.R.L. il 18\12\2025:
per l’annullamento della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” in data 1° ottobre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli e di IG S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AB MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2025 e depositato il successivo 3 novembre, la società TEAM SECURITY S.r.l. ha impugnato la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" n. 157 del 30 settembre 2025, con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione del Lotto 2 della procedura di gara per l'affidamento del servizio di portierato e assistenza alle aule, in favore della società IG S.r.l..
La ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria, ha chiesto l'annullamento di tale provvedimento e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, inclusi i verbali di gara, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il conseguente subentro nell'aggiudicazione.
A sostegno del gravame, la ricorrente, con l’atto introduttivo, ha dedotto i motivi di diritto di seguito sinteticamente illustrati.
Con il primo motivo, ha lamentato l'insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale in capo all'aggiudicataria IG S.r.l., come richiesto dal paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, sotto plurimi profili.
In particolare:
ha censurato l'illegittimità del soccorso istruttorio con cui l'amministrazione avrebbe consentito a IG di modificare sostanzialmente l'elenco dei servizi analoghi dichiarati in sede di offerta, in violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio. La ricorrente ha evidenziato come IG, a seguito della richiesta di soccorso, abbia alterato il periodo di riferimento e aggiunto servizi non precedentemente indicati, configurando una modifica inammissibile dell'offerta;
ha dedotto la mancata verifica da parte della stazione appaltante sulla veridicità delle dichiarazioni rese da IG, sulla natura effettivamente analoga dei servizi indicati (sostenendo che attività come la vigilanza armata o l'antitaccheggio non sono analoghe al portierato) e sull'ammontare degli importi, ravvisando discrepanze significative tra quanto dichiarato e quanto risultante da certificazioni pubbliche (es. Comune di Pozzuoli, Consiglio di Stato);
ha sostenuto che le dichiarazioni di IG, in quanto fuorvianti, avrebbero dovuto condurre all'esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
Con il secondo motivo, ha dedotto l'anomalia e l'incongruità dell'offerta economica di IG, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, adducendo a supporto dell’argomentazione censoria all’uopo articolata le seguenti ragioni:
la palese incongruità degli oneri aziendali di sicurezza, stimati in un importo irrisorio (€ 360,00 annui per 15 lavoratori) e manifestamente inferiore ai valori tabellari, senza considerare i costi per i DPI e per le ore aggiuntive offerte come miglioria;
l'incongruità dei costi della manodopera, basati su un tasso di assenteismo inverosimile (1% contro il 6,5% tabellare), su sgravi contributivi di dubbia applicabilità e durata, e su una sottostima del costo delle ore aggiuntive offerte gratuitamente.
Successivamente, la ricorrente ha proposto plurimi ricorsi per motivi aggiunti, in ragione della progressiva conoscenza degli atti di gara.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 novembre 2025, ha impugnato il decreto del Direttore Generale n. 940 del 6 novembre 2025, con cui l'Università ha disposto l'esecuzione anticipata del servizio in via d'urgenza a favore di IG a decorrere dal 15 novembre 2025. Ha dedotto l'illegittimità derivata del provvedimento e l'illegittimità propria per violazione dello stand still processuale, mancanza del presupposto dell'urgenza (essendo possibile una breve proroga tecnica al gestore uscente) ed eccesso di potere per sviamento, ravvisando un intento elusivo della tutela giurisdizionale cautelare, la cui udienza era fissata per il 18 novembre 2025.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 novembre 2025 a seguito dell'esame della documentazione prodotta in giudizio dalle controparti, ha articolato le seguenti ulteriori censure:
violazione degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023 e del disciplinare di gara, per non aver IG indicato in sede di offerta le concrete modalità di attuazione della clausola sociale, omettendo di produrre il "progetto di assorbimento" del personale uscente o di dettagliare tali modalità nella relazione tecnica. Tale omissione, secondo la ricorrente, costituirebbe un difetto essenziale dell'offerta che ne impone l'esclusione.
radicale insussistenza del requisito di capacità tecnico-professionale, avendo accertato, dall'analisi della documentazione, che il fatturato dichiarato da IG derivava in gran parte da servizi di vigilanza, ontologicamente diversi dal portierato, e che, depurando tali importi e altri non pertinenti, il requisito minimo di fatturato non sarebbe stato raggiunto.
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12 dicembre 2025, a seguito dell'esame dei giustificativi dell'offerta di IG depositati in forma non oscurata, ha ulteriormente dettagliato le censure di anomalia, deducendo:
la violazione dei minimi retributivi inderogabili, avendo IG basato il costo della manodopera su un CCNL scaduto e non su quello rinnovato il 13 giugno 2025, le cui nuove tabelle erano già in vigore durante il subprocedimento di verifica della congruità;
l'inammissibile modifica postuma dell’offerta economica e la sua complessiva insostenibilità, dimostrando come, applicando i corretti minimi salariali, il solo costo della manodopera superasse l'importo totale dell'offerta, generando una perdita strutturale;
l'utilizzo di artifici contabili per comprimere i costi, quali un tasso di assenteismo irrealistico e non documentato, e il ricorso a sgravi contributivi (Decontribuzione SUD, sgravio under 30) calcolati in modo errato, non dimostrati o non applicabili alla dimensione aziendale di IG.
Si sono costituite in giudizio l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e la controinteressata IG S.r.l., resistendo al ricorso e ai motivi aggiunti e chiedendone il rigetto.
Le difese dell'Università resistente, articolate nelle varie memorie depositate, si sono concentrate sulla legittimità del proprio operato, sostenendo di:
aver correttamente attivato il soccorso istruttorio nei limiti consentiti dall'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, per sanare un'incompletezza formale e non per consentire una modifica sostanziale dell'offerta;
aver svolto un'attenta e approfondita verifica di anomalia, ritenendo l'offerta di IG congrua, seria e affidabile nel suo complesso, in linea con la natura globale e sintetica del giudizio di anomalia, che rientra nell'alveo della discrezionalità tecnica dell'amministrazione;
aver legittimamente disposto l'esecuzione anticipata per garantire la continuità di un servizio essenziale, data l'impossibilità giuridica di un'ulteriore proroga tecnica a procedura conclusa;
aver correttamente bilanciato il diritto di accesso della ricorrente con la tutela dei segreti tecnici e commerciali dell'aggiudicataria, evadendo comunque l'istanza come da verbale del 26.11.2025.
Le difese della controinteressata IG S.r.l. hanno contestato analiticamente tutte le censure della ricorrente, argomentando che:
sulla capacità tecnica: il requisito era ampiamente soddisfatto, interpretando la nozione di "servizi analoghi" in senso ampio e funzionale, come consentito dalla giurisprudenza, e includendo quindi i servizi di vigilanza che, essendo più complessi, sono da considerarsi di livello superiore. Ha inoltre contestato i calcoli della ricorrente, sostenendo che il fatturato minimo era comunque raggiunto anche escludendo le voci più contestate;
sulla clausola sociale: la mancata presentazione del "progetto di assorbimento" non poteva comportare l'esclusione, in quanto la lex specialis lo prevedeva come una facoltà ("può allegare") e non come un obbligo a pena di esclusione, e la verifica del rispetto della clausola sociale è rimessa alla fase esecutiva;
sull'anomalia dell'offerta: l'offerta economica era pienamente sostenibile. I costi della sicurezza erano stati determinati in base alla specifica organizzazione aziendale e al basso rischio delle attività (DUVRI). Il costo della manodopera era stato calcolato correttamente sulla base del CCNL vigente al momento della presentazione dell'offerta (tempus regit actum). Il tasso di assenteismo era basato su dati aziendali reali e pertinenti. Gli sgravi contributivi erano legittimi e correttamente applicati, contestando l'errata interpretazione della ricorrente dei parametri normativi (in particolare, la confusione tra numero di dipendenti "a testa" e Unità Lavorative Annue - ULA per la Decontribuzione SUD).
Con ordinanza n. 3044/2025, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora, ritenendo il pregiudizio lamentato di natura prettamente economica e quindi risarcibile, e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito.
La trattazione del ricorso era quindi fissata alla udienza pubblica del 10 febbraio 2026. In sede di discussione la ricorrente ha denunciato la tardività degli ultimi depositi (memoria e documenti) dell’amministrazione resistente e chiesto che di tali atti non si tenesse conto ai fini della decisione. Dato che effettivamente il deposito risulta tardivo, di tali atti e documenti non potrà tenersi conto ai fini della decisione.
All’esito della discussione il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
2.- Preliminarmente, in accoglimento della eccezione sollevata dalla istante, va dichiarata l’inutilizzabilità, per tardività, della memoria di replica e della documentazione depositata dalla Università degli Studi della Campania “Vanvitelli” in data 30.1.2026, alle ore 18.22, per violazione dell’art. 73 c.p.a. (“Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”, termine dimidiato ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a.) e dell’art. 4, allegato 2, al c.p.a. (“Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito”).
2.- Passando al merito, il gravame introduttivo è infondato.
2.1. In riferimento al primo rilievo con cui si lamenta l’insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale in capo alla società controinteressata, non è censurabile la decisione della stazione appaltante di ammettere la stessa al soccorso istruttorio. Difatti, in presenza di una previsione della lex specialis che richiedeva la dimostrazione del requisito speciale in riferimento agli ultimi “tre anni” (par. 6.3), senza chiarire se tale triennio dovesse essere calcolato in relazione al periodo immediatamente precedente alla pubblicazione del bando (c.d. “triennio mobile”, quindi 4.12.2021 – 3.12.2024) ovvero agli anni solari (c.d. “triennio fisso”, 1.1.2021 – 31.12.2023), ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia fatto buon governo del principio del favor partecipationis; difatti, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, va preferita la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, e non quella restrittiva, al fine di realizzare l'interesse dell'amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti (Consiglio di Stato, sez. III, n. 10301/2022).
Quanto alla corretta applicazione del soccorso istruttorio, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 12688/2023; sez. VI, n. 1308/2022) formatosi con riferimento al previgente codice degli appalti pubblici ma applicabile anche al novellato quadro ordinamentale di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, di tale istituto è possibile avvalersi non soltanto per ‘regolarizzare’, ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante; in altri termini, l’ambito applicativo del soccorso istruttorio è stato esteso a tutte le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, ai casi di «mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo». Le fattispecie sottratte all’operatività del soccorso istruttorio sono costituite soltanto dalle carenze e irregolarità che afferiscono all’offerta economica e all’offerta tecnica, e dalle carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. È quindi consentito alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli operatori economici di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione, ove incomplete o non corrette, purché questo venga fatto entro un termine adeguato. Resta fermo che il mancato possesso (sostanziale) dei prescritti requisiti di partecipazione (alla data di presentazione della domanda) non è sanabile e determina l’esclusione dalla procedura di gara. Tale situazione non sussisteva nel caso in esame, visto che il soccorso istruttorio non è stato utilizzato per acquisire un requisito di partecipazione non esistente al momento della partecipazione (ciò che si sarebbe tradotto nella violazione del principio di continuità dei requisiti), ma per integrare – a fronte di una lex specialis non univoca - la documentazione concernente il possesso dei requisiti speciali di cui la società aggiudicataria aveva già fornito un principio di prova in riferimento al triennio 2021 - 2023.
In altri e conclusivi termini, l'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, obbedisce a una fondamentale direttiva antiformalistica e traduce operativamente un canone di leale cooperazione tra stazione appaltante e operatore economico. Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il soccorso è stato attivato per sanare un'incompletezza formale della documentazione amministrativa (quale l'errata indicazione del triennio di riferimento) e per comprovare un requisito già posseduto ex ante . Come chiarito dalla giurisprudenza, il soccorso istruttorio è ammissibile quando l'operatore economico, pur avendo dichiarato il possesso dei requisiti, abbia prodotto documentazione insufficiente, incompleta o errata (TAR Campania, n. 855/2025; C.d.S., V, n. 6095/2025). L'intervento della stazione appaltante rientra quindi pienamente nel c.d. "soccorso sanante" (art. 101, co. 1, lett. b) del Codice), finalizzato a superare ambiguità senza alterare il contenuto dell'offerta. Il Consiglio di Stato ha ribadito che "l’attuale assetto normativo tenda ad ampliare i confini di operatività dell’istituto dando attuazione al principio in forza del quale è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta (tecnica ed economica) e dell’effettivo possesso dei requisiti" (Cons. Stato, sez. V, n. 7870 del 21.8.2023).
Nel merito va poi evidenziato che, sia in riferimento al primo triennio indicato (2021-2023), sia in ordine al secondo (2022-2024) la società controinteressata ha indicato servizi con fatturato ampiamente capiente rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di gara.
2.2.- In riferimento alla presunta violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il motivo di diritto non appare condivisibile poiché l’aver omesso di indicare che alcuni contratti (ai quali erano riferiti gli importi indicati) erano ancora in essere nel corso del 2023 (in quanto inseriti tra i servizi svolti nel 2024), non integra di per sé grave illecito professionale.
Come noto, gli obblighi dichiarativi imposti ai concorrenti hanno carattere strumentale rispetto alla valutazione di competenza della stazione appaltante sull'integrità ed affidabilità degli stessi e, in quanto tali, si estendono necessariamente ad ogni dato o informazione comunque rilevante rispetto alla valutazione stessa. La violazione degli obblighi dichiarativi è astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di grave illecito professionale, ferma restando la valutazione di competenza della stazione appaltante nei termini tracciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 16/2020 (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642) in relazione al previgente art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, ma con considerazioni che possono essere calate nella fattispecie in scrutinio. Secondo tale approdo, non è predicabile alcun automatismo espulsivo per effetto di informazioni false rese dai concorrenti nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzate all’ammissione e all’aggiudicazione della gara, ma la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente.
Secondo condivisibile approdo giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Salerno, n. 295/2025; Consiglio di Stato, n. 2850/2020), il contegno informativo, per essere rilevante, ossia per integrare il grave illecito professionale suscettibile di essere apprezzato dalla stazione appaltante (giammai trattandosi peraltro di sanzione espulsiva automatica), deve essere tale da mettere in dubbio l'affidabilità (ovvero la capacità professionale del soggetto e quindi l'attitudine a realizzare correttamente la commessa) e/o l'integrità (la sua attitudine alla probità ed al rispetto delle regole).
Ebbene, nel caso in esame la “falsa” dichiarazione riguarderebbe in tesi la indicazione di importi per il 2024 relativamente a contratti indicati come conclusi (rectius, non indicati come “ancora in essere”) e, tuttavia, tale erronea rappresentazione, in omaggio al citato indirizzo della Plenaria, non avrebbe potuto comportare in via automatica l’estromissione della gara e, in ogni caso, ha riguardato un profilo formale non espressamente richiesto dalla disciplina di gara (che non prescriveva tale specificazione) e neppure rilevante (ciò che rilevava era l’importo del contratto e l’inquadramento nel triennio), quindi si palesava di per sé inidoneo ad influenzare le decisioni su esclusione, selezione o aggiudicazione.
Sul punto, va ribadito che la società aggiudicataria ha specificato gli importi relativi al triennio 2021-2023 (nella prima dichiarazione) e poi quelli relativi al triennio 2022-2024 (nella seconda) e non è stata comprovata la non corrispondenza od effettività di tali somme; quindi non si è in presenza di informazioni false o fuorvianti che danno luogo a grave illecito professionale ma di indicazioni fornite in base ad una disposizione di gara di natura equivoca, come sopra chiarito, che ha legittimato il ricorso al soccorso istruttorio.
2.3. Non ha pregio il profilo di illegittimità con cui si assume il difetto di istruttoria circa gli importi dichiarati e si contesta l’analogia dei servizi analoghi spesi dall’aggiudicataria (portierato e custodia) rispetto a quelli che costituiscono oggetto di affidamento (portierato ed assistenza alle aule dell’Ateneo).
Come noto (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 6924/2024), laddove la disciplina di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può essere assimilata a quella di servizi identici, dovendosi per l'effetto reputare, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale cui afferisce l'appalto in contestazione, in modo tale che possa ritenersi che grazie ad esso l'impresa concorrente abbia maturato la specifica capacità professionale richiesta dal bando.
In altri termini, il requisito di “servizi analoghi” non coincide con la nozione di “servizi identici” ma va inteso come mera similitudine tra le prestazioni richieste, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, n. 9228 del 2025).
A tale proposito, con specifico riferimento alla contestata analogia tra i servizi di portierato e vigilanza, mette conto riportare l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (sez. VI, n. 25 del 2020; sez. III, n. 1138 del 2018) secondo cui, se è peraltro nota la differenza che intercorre tra i due servizi - la vigilanza privata caratterizzandosi per l'esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell'immobile, laddove l'attività di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva, ma solo passiva, degli immobili - cionondimeno è innegabile una certa loro correlazione funzionale, nel senso che la difesa attiva si innesta e consegue ad attività di controllo dei luoghi e di segnalazione di situazioni di allarme. Ciò ha indotto il Consiglio di Stato a ritenere che sussistono chiari riscontri della contiguità tecnico-operativa tra i due servizi, che ne possono giustificare in teoria l’accorpamento funzionale, specie qualora essi debbano essere resi su un plesso aziendale esteso ed articolato, oltre che assiduamente e intensamente frequentato da soggetti esterni, ove la variabilità delle esigenze organizzative dell'azienda universitaria può determinare la cangiante attivazione e dislocazione dei due servizi, la variazione delle mansioni in base alle esigenze ed emergenze di volta in volta ricorrenti, nonché, infine, l'eventuale sovrapposizione di personale nello svolgimento delle rispettive attività.
Non è quindi condivisibile la deduzione attorea circa la non cumulabilità dei servizi spesi dalla IG rispetto a quello oggetto di gara, trattandosi di attività accomunate dalla finalità di controllo e presidio degli accessi e dalla riconducibilità al medesimo settore imprenditoriale (servizi fiduciari e di sicurezza), di cui è pertanto predicabile l’analogia. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'apprezzamento dell'analogia rientri nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e debba essere condotto in chiave sostanziale, non nominalistica. In tale prospettiva, i servizi di vigilanza, essendo accomunati dalla finalità di controllo e presidio, possono essere considerati analoghi e persino di livello superiore rispetto al portierato.
La stessa ANAC, pur distinguendo i servizi, ha riconosciuto che il concetto di "servizio analogo" deve essere inteso come mera similitudine tra le prestazioni richieste.
2.4. La presunta inidoneità dimostrativa della documentazione prodotta dalla aggiudicataria è stata poi superata dalle deduzioni svolte dell’amministrazione appaltante che ha chiarito come sia stata prodotta la documentazione richiesta dall’art. 6.3 del disciplinare di gara (certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse).
Al riguardo, in data 13.11.2025 l’amministrazione ha versato agli atti di causa il documento (all. n. 30) prot. n. 187194 del 27.10.2025 con indicazione dell’importo verificato dalla stazione appaltante e comprovato in base alla documentazione presentata dalla società IG sul fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) fino al raggiungimento dell’importo previsto nel disciplinare di gara. Come noto, tale fascicolo permette alle stazioni appaltanti l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ed offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli enti certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera Anac n. 262/2023.
Per le medesime ragioni illustrate in riferimento alla censura che precede (inidoneità delle rilevate incongruenze ad infirmare ex se la valutazione di affidabilità della concorrente), anche con riguardo a tali incongruenze, non è predicabile la dedotta violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.
2.5. Vanno respinti i rilievi che si appuntano sulla mancata verifica di anomalia degli oneri della sicurezza e sulla incongruità del costo della manodopera.
L’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
La disposizione è oltremodo chiara nel prevedere che tutti gli oneri gravanti sull’azienda per l’assolvimento degli obblighi riguardanti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere specificamente indicati nell’offerta. La legge ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio tale voce di costo.
Ai sensi del successivo art. 110 “1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. 2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti […]. […] 5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto: […] c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; […]”.
Il comma 5 dell’articolo qui riportato contempla due ipotesi di esclusione dell’offerta non congrua. Il primo caso è quello in cui le giustificazioni non siano risultate sufficienti a spiegare il livello dei costi o dei prezzi indicati in offerta. Il secondo caso, invece, introdotto dalla congiunzione con valore disgiuntivo “oppure”, è quello dell’offerta anormalmente bassa per (tra le altre ipotesi contemplate dalla norma) la non congruità dei costi aziendali indicati in offerta.
Spostandosi quindi sul piano relativo al giudizio di anomalia dell’offerta, occorre rammentare in omaggio a consolidato indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7224/2025 e giurisprudenza richiamata), che l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione.
Va poi ribadito che il giudizio di congruità dell’offerta ha portata globale e sintetica, senza necessità dell'esame nel dettaglio delle singole voci di costo, considerato che l'affidabilità dell'offerta va valutata nel suo complesso (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5073/2025; n. 8823/2019).
Tanto premesso, quanto ai costi della sicurezza, giova premettere che si tratta degli oneri che l’impresa deve sostenere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto (per meglio dire, concernono l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo la disposizione dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016); essi vanno distinti dagli oneri per la sicurezza “da interferenza” che sono relativi ai contatti rischiosi che possono aversi tra personale della stazione appaltante e dell’appaltatore, ovvero tra le varie imprese che partecipano all’esecuzione dell’appalto. Questi ultimi sono indicati nell’offerta ma non sono soggetti a ribasso in quanto predeterminati dalla stazione appaltante; pertanto non afferiscono alla componente variabile dell’offerta (Cons Stato, III, 3 agosto 2020, n. 4907; n. 1677/2024).
Gli oneri aziendali sono invece rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e, di conseguenza, non possono essere determinati rigidamente ed unitariamente dalla stazione appaltante, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (Cons. Stato, V, n. 177 del 2018). Gli oneri di sicurezza aziendali rientrano, dunque, nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto e l’ordinamento giuridico ne richiede la necessaria indicazione affinché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo offerto. La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 32 Cost.), così come l’altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 2020, n. 6306).
Ciò posto, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Napoli, n. 1838/2024; Consiglio di Stato, n. 9879/2022) secondo cui, a differenza dei c.d. costi da "interferenza" che vengono calcolati dalla stazione appaltante e che non sono soggetti a ribasso, i costi di sicurezza aziendali sono, invece, rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante e la relativa valutazione è oggetto di verifica di anomalia dell’offerta. In ogni caso, anche ammesso che tali oneri siano incongrui, per poter dire anomala l’offerta – o, comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia - è pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta nella globalità; in mancanza, il passaggio dall’incongruenza degli oneri di sicurezza aziendali all’anomalia dell’offerta sconterebbe un evidente salto logico.
Sul punto questa Sezione (n. 6615/2022, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 1480/2023) ha affermato che la congruità degli oneri di sicurezza, riferita alla singola realtà aziendale, non può essere desunta né dagli importi offerti dagli altri partecipanti alla procedura di gara (come evidenza viceversa la istante nel presente giudizio), né dalle tabelle ministeriali che non costituiscono un parametro uniforme per ciascun operatore economico del settore e dunque vincolante per la verifica di anomalia, e l'eventuale sottostima di tale voce di costo può ben trovare compensazione in eventuali altre voci di cui l'offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile.
Sulla base delle considerazioni ora espresse non può ritenersi, pertanto, irragionevole la decisione dell'ente aggiudicatore di non svolgere approfondimenti sulla congruità dell'offerta con specifico riguardo agli oneri di sicurezza.
Si aggiunga che non possono trarsi argomenti a sostegno della tesi attorea dal precedenti giurisprudenziali indicati nel ricorso che, invero, afferiscono ad ipotesi diverse (ad esempio, nella sentenza del T.A.R. Piemonte n. 77/2023 veniva in rilievo un caso in cui l’impresa aggiudicataria aveva quantificato in un importo pari a zero gli oneri aziendali per la sicurezza; nelle sentenze del Cons. Stato, sez. V, n. 1677/2024 e Sez. VII, n. 4896/2025 era in contestazione la modifica degli oneri di sicurezza aziendale dopo la presentazione dell’offerta).
In riferimento, poi, al costo della manodopera, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1181/2025), i valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non hanno carattere cogente ed inderogabile, essendo invece consentiti motivati scostamenti.
Le offerte che si discostino dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle possono considerarsi anormalmente basse soltanto qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata. In particolare, il calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia delle offerte si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio orario effettivo (dividendo, cioè, la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro); successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all'amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l'esecuzione della prestazione.
Orbene, dai verbali prodotti dalla ricorrente in data 10.11.2025 emerge che: i) l'importo complessivo del costo della manodopera risulta pari a complessivi € 2.580.927,27, che è inferiore rispetto a quello determinato dalla stazione appaltante negli atti di gara (pari a complessivi € 2.925.613,60); ii) tale sottostima è stata ritenuta coerente con l'art. 14, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: "(...) resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale", come tra l'altro esplicitamente richiamato nell'art. 3 del disciplinare di gara; iii) relativamente al costo medio orario, l’aggiudicataria ha eseguito una rideterminazione delle ore annue mediamente lavorate rispetto a quelle indicate nella tabella ministeriale (1.581 ore), che risulta essere pari a 1.696 ore annue pro-capite, mediante la rettifica del solo dato relativo alle assenze per malattie, che la società ha stimato nel numero di 21 ore annue pro-capite; iv) il dato relativo al numero di ore pro capite di assenza per malattia/infortunio/maternità si discosta da quello indicato dal Ministero del lavoro nella propria tabella (pari a 136) e, pertanto, è stato oggetto di approfondimento del Rup e della commissione nella seduta del 10.7.2025 ed è stata ritenuta congrua in base al statistica elaborata dalla ditta riferita al biennio precedente e ai lavoratori già in forza; v) analogamente, nelle sedute del 12, 13, 19 giugno e 10, 17 luglio sono stati svolti approfondimenti sugli altri profili (sgravi per agevolazione under 30 e lavoratrici donne; sgravio per "Decontribuzione Sud).
Più in generale, tenendo anche conto di specifici rilievi che si appuntano su singole voci dell’offerta economica e dei giustificativi forniti (ad esempio, dei DPI che, secondo quanto riferito dalla controinteressata, non erano previsti dalla documentazione tecnica – DUVRI), va ribadito, in omaggio alla consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7712/2025), che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e inficiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico. Pertanto, non è condivisibile l’approccio difensivo della ricorrente che intende “spacchettare” ed esaminare atomisticamente ed analiticamente ogni singolo costo organizzativo, dovendo il giudizio di congruità, come si è detto, arrestarsi alla coerenza e affidabilità dell’offerta complessiva.
3. Con riferimento ai primi motivi aggiunti aventi ad oggetto la violazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36 del 2023 per mancata integrale ostensione degli atti di gara oggetto di richieste di accesso ex art. 116 c.p.a., va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a..
Difatti, nell’ultima memoria depositata il 24.1.2026 la difesa di parte ricorrente prende atto della documentazione di gara depositata in giudizio e, per l’effetto, ha dichiarato di essere soddisfatta, tant’è che ha chiesto dichiararsi, per l’appunto, la cessazione della materia del contendere, pur insistendo per la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese processuali in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
4. Passando alla impugnazione del provvedimento con cui è stata disposta l’esecuzione anticipata del servizio in via di urgenza ex art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 con decorrenza dal 15.11.2025, si impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Tanto alla luce della dichiarazione resa dalla difesa di parte ricorrente con l’ultima memoria difensiva depositata il 24.1.2026 con cui afferma di non avere più interesse alla decisione sui predetti motivi aggiunti, pur insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
6.- Sono infondati i motivi aggiunti depositati il 28.11.2025 per le ragioni di seguito illustrate.
6.1.- Con riguardo alla mancata presentazione, ad opera della controinteressata, del progetto di assorbimento del personale uscente, giova evidenziare che:
- l’articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023 recita espressamente che “1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a: a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11”;
- il successivo articolo 102, con riguardo agli impegni che gli operatori economici concorrenti sono tenuti ad assumere, al comma 1, annovera quello alla stabilità occupazionale del personale impiegato ed all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. Lo stesso articolo, al secondo comma, individua, poi, espressamente l’offerta quale sede in cui l'operatore economico deve indicare le modalità con le quali intende adempiere questi impegni, prescrivendo che, “Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni”.
La disciplina nazionale attua quanto previsto a livello eurounitario.
Difatti, l’art. 18 della direttiva 2014/24/UE, intitolato “Principi per l’aggiudicazione degli appalti”, stabilisce che gli Stati membri adottino “misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi e da disposizioni transnazionali” (par. 2). Una particolare attenzione alle ragioni di tutela del lavoro è, poi, confermata dall’art. 70, con il quale il legislatore europeo ha sancito la possibilità di introdurre clausole sociali (“Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione”).
Dunque, ai sensi del codice dei contratti pubblici, non solo l’operatore è chiamato ad impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, ma, ai sensi dell’art. 102 e del precedente art. 57, lo stesso deve indicare, quali elementi necessari della sua offerta, le concrete misure attraverso le quali intende assicurare tale stabilità, tenendo conto della tipologia di intervento, del settore di riferimento dell’appalto e della propria organizzazione di impresa.
Orbene, nella propria relazione tecnica la società aggiudicataria ha rappresentato che, con l’obiettivo di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e ai fini dell’adempimento agli obblighi derivanti dalla clausola sociale, in caso di aggiudicazione riassorbirà in via prioritaria nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente (laddove presente).
Ne consegue che l’offerta della ricorrente risulta coerente con la lex specialis (che imponeva il rispetto della clausola sociale di stabilità occupazionale e prevedeva come meramente facoltativa la presentazione di un progetto di riassorbimento) e con il disposto degli artt. 57 e 102 citati.
In altri termini, la lex specialis non prevedeva la presentazione di alcun piano di assorbimento, ma (unicamente) la necessità di rispettare la clausola sociale prevista dal CCNL di riferimento, con il conseguente obbligo di riassorbimento prioritario del personale della ditta uscente. Pertanto, la mancata presentazione del piano di assorbimento del personale non può essere sanzionata con esclusione in mancanza di una specifica previsione contenuta nella disciplina di gara, ostandovi il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Sotto distinto profilo, la dedotta genericità della indicazione avrebbe potuto, se del caso, essere valutata in relazione al corrispondente criterio indicato nel disciplinare di gara (punto 18.1 lett. C.1 “Organizzazione aziendale generale”). Tuttavia, trattandosi di un criterio che prendeva in considerazione diversi profili (descrizione dell’organigramma suddiviso per profili professionali con responsabilità gestionali e con responsabilità esecutive/operative, numero delle unità, con relativo livello di inquadramento, dedicate e/o condivise per l’esecuzione del servizio), non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla illogicità ed incoerenza del subpunteggio assegnato, avendo peraltro ben presente i limiti del sindacato giurisdizionale nell’esercizio del potere di discrezionalità tecnica valutativa di cui dispone la commissione di gara.
6.2.- Va poi nuovamente respinta la censura con cui si ripropone l’insussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al par. 6.3. del disciplinare di gara in capo alla società aggiudicataria. Si è visto che, in pratica, l’istante ha, in sostanza, effettuato una ricognizione delle prestazioni dichiarate dall’aggiudicataria e ha, per ciascuna di esse, decurtato dal valore complessivo le attività – quali, ad esempio, i servizi di guardiania o di vigilanza armata – ritenute, secondo la propria valutazione, estranee al perimetro oggettivo dell’appalto e, pertanto, non suscettibili di essere utilmente valorizzate ai fini della comprova del requisito di partecipazione.
Il ragionamento non persuade.
Al riguardo, va ribadito, in omaggio a giurisprudenza consolidata, che il requisito dei “servizi analoghi” non deve essere inteso come perfetta coincidenza con i “servizi identici”, ma va riferito ad una relazione di mera affinità tra le prestazioni. Occorre, pertanto, individuare elementi di comparabilità fra i servizi oggetto dell’appalto da affidare e quelli dichiarati dai concorrenti, mediante un raffronto sostanziale delle rispettive attività (Cons. Stato, sez. V, n. 9228/2025).
In tale prospettiva, va richiamato l’orientamento costante del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 25/2020; sez. III, n. 1138/2018), secondo cui, pur essendo nota la distinzione concettuale e funzionale tra vigilanza privata — connotata dall’esercizio di poteri di intervento diretto a tutela del bene — e portierato/guardiania — caratterizzati da un presidio meramente passivo privo di obblighi di difesa attiva — non può negarsi una loro correlazione funzionale. Ciò in quanto l’attività di vigilanza dinamica o “attiva” presuppone e si innesta su attività preliminari di controllo degli spazi e di segnalazione di situazioni anomale.
Tale relazione di complementarità ha indotto il giudice amministrativo a riconoscere l’esistenza di significativi profili di contiguità tecnico-operativa fra i due servizi, tali da giustificarne, in astratto, una possibile unificazione funzionale. Ciò si verifica, in particolare, quando le prestazioni devono essere rese all’interno di un articolato complesso aziendale, intensamente frequentato dall’utenza, nel quale le mutevoli esigenze organizzative dell’ente possono richiedere un’alternanza o una rimodulazione delle attività di portierato e di vigilanza, nonché una potenziale sovrapposizione del personale impiegato. In altri termini, nel caso all’esame, ai servizi svolti dalla IG può riconoscersi carattere “analogo” e ciò vale, in particolare, per il servizio di vigilanza armata che può essere considerato “analogo” a un servizio di portierato, perché si tratta in entrambi i casi di attività di custodia e presidio degli accessi riconducibile all’unitario settore imprenditoriale dei servizi fiduciari e di sicurezza. Con ciò non si vuol negare che si tratti di attività diverse e distinte ma l’elemento di distinzione attiene alla presenza nel servizio di vigilanza armata di finalità di interesse pubblico (che sono alla base della necessità dell’autorizzazione ex articolo 134 t.u.l.p.s.; cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 2016, n. 3898) estranee al servizio di portierato e non esclude quindi l’elemento di similitudine tra le due attività costituito dalla custodia e presidio del bene cui si riferisce il servizio svolto. Per certi aspetti potrebbe persino sostenersi che i servizi di vigilanza costituiscano un plus rispetto ai servizi di portierato, cosicché la qualificazione a svolgerli (che presuppone anche il possesso di un’autorizzazione di polizia) dia garanzia di capacità e affidabilità dell’impresa.
6.3.- Vanno infine rigettate le ulteriori deduzioni con cui, all’esito dell’esame dei giustificativi dell’offerta economica della società aggiudicataria, sono stati riproposti i rilievi già avanzati con il gravame introduttivo che attengono alla incongruità degli oneri per la sicurezza aziendale e del costo della manodopera, con specifico riferimento ad alcuni profili (violazione dei minimi retributivi tabellari fissati dal CCNL Multiservizi, utile sottostimato, sgravi contributivi per il personale giovane impiegato, c.d. “decontribuzione Sud”, ore aggiuntive offerte quali migliorie gratuite).
Va ribadito che l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione.
Il giudizio di congruità dell’offerta ha portata globale e sintetica, senza necessità dell'esame nel dettaglio delle singole voci di costo, considerato che l'affidabilità dell'offerta va valutata nel suo complesso (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5073/2025; n. 8823/2019).
Rispetto a tali assorbenti considerazioni, va poi rilevato che, quanto alla presunta sottostima del costo della manodopera, non è contestato che la società aggiudicataria abbia applicato il CCNL vigente alla data di presentazione dell’offerta economica mentre il successivo aggiornamento del 13.6.2025 è intervenuto in una fase successiva; pertanto non può assumersi l’illegittimità del procedimento di verifica di congruità che si è sviluppato in modo coerente con l’assetto normativo vigente ratione temporis e inoltre non possono trarsi argomenti dalla giurisprudenza citata dalla ricorrente (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 938/2024 e pronunce richiamate) che riguardano ipotesi in cui gli aumenti dei minimi retributivi derivavano da rinnovi contrattuali sopravvenuti in corso di gara e in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; si aggiunga che, come documentato dall’amministrazione (nota della Divisione Approvvigionamenti – Ufficio contratti dell’Università Vanvitelli depositata il 30.1.2026), il nuovo CCNL è stato sottoscritto solo il successivo 6.8.2025 quindi dopo la chiusura del procedimento di anomalia dell’offerta. In ogni caso la stazione appaltante ha riferito che, nei chiarimenti resi, la società ha precisato di aver tenuto anche conto degli incrementi previsti dal CCNL del 2025 imputando a copertura l'intero beneficio determinato dallo sgravio della Decontribuzione SUD + Under 30 (verbale del 17.7.2025).
Infine, va ulteriormente ribadito che il dato relativo al numero di ore pro capite di assenza per malattia/infortunio/maternità è stato oggetto di approfondimento del Rup e della commissione nella seduta del 10.7.2025 ed è stato ritenuto congruo in base alla statistica elaborata dalla ditta riferita al biennio precedente e ai lavoratori già in forza.
Analogamente, nelle sedute del 12, 13, 19 giugno e 10, 17 luglio sono stati svolti approfondimenti sugli altri profili (sgravi per agevolazione under 30 e lavoratrici donne; sgravio per "Decontribuzione Sud”) e, rispetto ad essi, non emergono manifesti profili di illogicità o evidenti errori di valutazione, ovvero valutazioni abnormi, entro i quali è predicabile il sindacato del giudice amministrativo che, come noto, non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5022 del 2022; n. 7224 del 2025).
8.- In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il Tribunale così provvede:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara la cessata materia del contendere sui primi motivi aggiunti;
- dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i terzi ed i quarti motivi aggiunti.
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, così provvede:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara la cessata materia del contendere sui primi motivi aggiunti;
- dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta i terzi ed i quarti motivi aggiunti
Condanna la società ricorrente TEAM SECURITY S.R.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e della controinteressata IG S.r.l., che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
AB MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB MA | IA UZ |
IL SEGRETARIO