TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1203
TAR
Decreto cautelare 11 novembre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza requisito capacità tecnica e professionale aggiudicataria

    Il Collegio ritiene che l'amministrazione abbia correttamente applicato il soccorso istruttorio per integrare la documentazione relativa ai requisiti di capacità tecnica, in applicazione del principio del favor partecipationis e dell'estensione dell'istituto alle carenze formali. Inoltre, i servizi di vigilanza svolti dall'aggiudicataria sono stati ritenuti analoghi a quelli oggetto di gara, in quanto riconducibili allo stesso settore imprenditoriale e con finalità di controllo e presidio.

  • Rigettato
    Violazione art. 98, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 per dichiarazioni fuorvianti

    Il Collegio ha rigettato tale censura, ritenendo che la mancata indicazione di contratti ancora in essere nel 2023 non integri di per sé grave illecito professionale. La stazione appaltante è tenuta a valutare l'integrità e l'affidabilità del concorrente, e non vi è un automatismo espulsivo. Inoltre, la disposizione di gara era ambigua su tale specifica indicazione, e il soccorso istruttorio è stato legittimamente attivato.

  • Rigettato
    Anomalia e incongruità offerta economica

    Il Collegio ha respinto tali rilievi, affermando che il giudizio di anomalia dell'offerta rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e ha portata globale e sintetica. Gli oneri aziendali di sicurezza sono rimessi alla valutazione del singolo partecipante e non possono essere determinati rigidamente. Il costo della manodopera è stato calcolato sulla base del CCNL vigente al momento della presentazione dell'offerta, e le discordanze rispetto ai dati ministeriali sono state giustificate da una più efficiente organizzazione aziendale e da dati statistici interni. Gli sgravi contributivi sono stati ritenuti legittimamente applicati.

  • Accolto
    Violazione art. 35 D.Lgs. n. 36/2023 per mancata integrale ostensione atti

    Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente, nella sua ultima memoria, ha preso atto della documentazione depositata in giudizio e si è dichiarata soddisfatta, pur chiedendo la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

  • Improcedibile
    Esecuzione anticipata del servizio in via d'urgenza

    Il Collegio dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la ricorrente, nella sua ultima memoria difensiva, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione su tali motivi aggiunti, pur insistendo per le spese.

  • Rigettato
    Mancata presentazione progetto assorbimento personale uscente

    Il Collegio ha rigettato tale censura, ritenendo che la lex specialis prevedesse come facoltativa la presentazione di un progetto di riassorbimento, e che l'obbligo di riassorbimento prioritario del personale uscente fosse già adempiuto dall'aggiudicataria con la sua relazione tecnica. La mancata presentazione del piano non può essere sanzionata con l'esclusione in assenza di una specifica previsione nella disciplina di gara.

  • Rigettato
    Insussistenza requisito capacità tecnica e professionale (ripetizione)

    Il Collegio ha nuovamente respinto tale censura, ribadendo che il requisito dei "servizi analoghi" non richiede una perfetta coincidenza con i "servizi identici", ma una relazione di affinità. I servizi di vigilanza e portierato sono stati ritenuti analoghi per finalità di controllo e presidio, riconducibili allo stesso settore imprenditoriale dei servizi fiduciari e di sicurezza. L'apprezzamento dell'analogia rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1203
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1203
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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