TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 1022 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 1022 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
TA DR
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. TA CP_1 C.F._2
DR
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Bagheria (PA) il 1/7/2015 con regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2015, atto n.
34, parte II, serie C.
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia (Olbia il 17/3/2017). Persona_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
2 , alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi concordano l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre, alla quale viene dunque assegnata la casa famigliare sita in Arzachena, via
ON IM RE;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4) il padre potrà vedere la figlia con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e potrà tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della stessa:
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, riaccompagnandole a scuola;
• ogni giovedì, dalle ore 16:00 al venerdì mattina, riaccompagnandole a scuola;
• durante le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e altre festività, alternativamente con la madre;
• durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.1, alternativamente ogni anno;
• durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno.
5) il padre si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore non economicamente sufficiente la somma mensile di € 800,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 50% delle spese scolastiche (rette, cancelleria, gite, etc), delle spese mediche, sportive e ricreative purchè concordate;
6) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
7) i coniugi esprimono reciproco assenso ad ogni rinnovo e rilascio di passaporti e carte
d'identità, validi anche per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia;
8) le utenze (idrica, elettrica, gas, ADS) e la TARSU della casa famigliare, rimarranno intestate
a ma saranno a carico esclusivo di che provvederà al Parte_1 CP_1 rimborso in favore del coniuge entro cinque giorni dal pagamento;
9) le spese condominiali della casa famigliare saranno a carico esclusivo di;
Parte_1
10) l'assegno per il nucleo familiare erogato dall'INPS verrà percepito integralmente da
”. CP_1
3 DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 1022 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 1022 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
TA DR
e
(C.F. , in giudizio con l'avv. TA CP_1 C.F._2
DR
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in Bagheria (PA) il 1/7/2015 con regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2015, atto n.
34, parte II, serie C.
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia (Olbia il 17/3/2017). Persona_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
2 , alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi concordano l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento della stessa presso la madre, alla quale viene dunque assegnata la casa famigliare sita in Arzachena, via
ON IM RE;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4) il padre potrà vedere la figlia con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e potrà tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della stessa:
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, riaccompagnandole a scuola;
• ogni giovedì, dalle ore 16:00 al venerdì mattina, riaccompagnandole a scuola;
• durante le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e altre festività, alternativamente con la madre;
• durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.1, alternativamente ogni anno;
• durante le vacanze estive, per un periodo di due settimane, da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno.
5) il padre si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore non economicamente sufficiente la somma mensile di € 800,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 50% delle spese scolastiche (rette, cancelleria, gite, etc), delle spese mediche, sportive e ricreative purchè concordate;
6) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
7) i coniugi esprimono reciproco assenso ad ogni rinnovo e rilascio di passaporti e carte
d'identità, validi anche per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia;
8) le utenze (idrica, elettrica, gas, ADS) e la TARSU della casa famigliare, rimarranno intestate
a ma saranno a carico esclusivo di che provvederà al Parte_1 CP_1 rimborso in favore del coniuge entro cinque giorni dal pagamento;
9) le spese condominiali della casa famigliare saranno a carico esclusivo di;
Parte_1
10) l'assegno per il nucleo familiare erogato dall'INPS verrà percepito integralmente da
”. CP_1
3 DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4