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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 10 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16566 /2024 R.G e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Camicia per Parte_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e
Paolo Zucchinali
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
per sentir accogliere nei loro confronti le seguenti Controparte_2
conclusioni: “accertare e dichiarare, con riguardo al rapporto di lavoro subordinato
5° Livello, CCNL S.A.F.I., intercorso dal 21.11.2018 al al 31.05.2022 tra il sig.
e (cod. fisc. Parte_2 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Siria P.IVA_1
n. 24, la maturazione di trattamenti retributivi da gennaio 2022 a maggio 2022 per complessivi € 6.730,00 lordi ed a titolo di TFR per € 3.029,82 lordo, rimasti privi di pagamento;
- conseguentemente e per l'effetto condannarsi Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1 CP_3
con sede in Roma, Via Siria n. 24, in solido, ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/03
[...]
e s.m.i, con Partita IVA - Codice Fiscale Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aprilia (LT), Via P.IVA_3
Francesco Baracca 2/4/6, al pagamento in favore del Sig. , Parte_2
degli emolumenti maturati nel corso del rapporto lavorativo e non ancora allo stesso versati, pari ad € 6.730,00 lordi, a titolo di mensilità non pagate da gennaio 2022 a maggio 2022, oltre ad € 3.029,82 lordi, a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro, il tutto per complessivi € 9.759,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo. - con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
La si è costituita rassegnando a sua volta le seguenti Controparte_2
conclusioni:”in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma dovendosi invece ritenere competente il Tribunale di Latina;
- nel merito in via principale, respingere il ricorso avversario e tutte le domande in esso contenute in quanto inammissibili ed infondate;
3 in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto di a che il Ricorrente proceda Controparte_2
alla preventiva escussione del patrimonio di e, in ogni caso, Controparte_1 limitare l'eventuale condanna di alle sole somme coperte Controparte_2
dall'obbligo della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003, da ricalcolare sottraendo tutti gli importi che dovessero risultare già corrisposti da al Ricorrente per i titoli per cui è causa;
- in via Controparte_1
ulteriormente subordinata e salvo gravame, in via riconvenzionale, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_1
qualità di datore di lavoro del Ricorrente, in forza delle previsioni ex art. 29, comma
2, D. Lgs. n. 276/2003 e/o delle previsioni di cui al contratto di appalto stipulato con in atti, a tenere indenne e comunque manlevare/rimborsare Controparte_2
delle somme da quest'ultima eventualmente corrisposte al Controparte_2
Ricorrente e/o accertare e dichiarare che tali somme devono essere imputate/scomputate dalle somme pretese da nei confronti di;
- - CP_1 CP
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Il giudice ha differito l'udienza in relazione alla domanda riconvenzionale di e alla richiesta di quest'ultima di essere manlevata e Controparte_2
garantita dalla Controparte_1
La non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Il giudice ha tentato inutilmente la conciliazione.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da CP
.
[...]
Ai sensi dell'art. 413, commi 2 e 3, c.p.c. “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.”.
Ora, ad avviso di , tale norma è inserita nel Capo I (“Delle CP
controversie individuali di lavoro”) del Titolo IV, Libro Secondo, del c.p.c. che prevede che le disposizioni del predetto Capo I 10 – ivi compresa la speciale norma sulla competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. – trovano applicazione avuto riguardo, fra gli altri, ai “rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa”. Pertanto, il predetto foro speciale non troverebbe applicazione nel caso di azione promossa dal dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente, non sussistendo tra tali parti un rapporto di lavoro subordinato. Ammette
che, proprio nel caso di una prestazione di lavoro nell'ambito CP
di un appalto, la giurisprudenza ha ritenuto che “può ritenersi conforme alla ratio dell'art. 413 c.p.c., l'individuazione del foro speciale della dipendenza aziendale anche nella dipendenza, seppur di proprietà della società committente, ove il lavoratore ha, in via esclusiva, svolto la prestazione di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2023, n. 26081). Tuttavia, poichè in ricorso (cfr. pag. 2), ha affermato di essere Parte_2
stato adibito presso i punti vendita situati a Latina, e CP CP_4
, ne conseguirebbe, in applicazione del criterio di collegamento della CP_5
dipendenza di proprietà della società committente, che, nel caso di specie,
l'unico Tribunale territorialmente competente sarebbe quello di Latina e non quello di Roma.
Tuttavia il Tribunale di Roma è comunque competente dovendosi ricordare che nella capitale si trova la sede della nei confronti della Controparte_1 quale è stata pure e primariamente instaurata la causa (in quanto datore di lavoro).
In proposito, la Corte di Cassazione (ord. n. 3086/2017) ha affermato che: “In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l'appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest'ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell'appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all'art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o l'altra delle cause connesse” .
E comunque: “Deve infatti ritenersi che, anche senza che ricorra un caso di contitolarità o un rapporto plurisoggettivo, possa comunque configurarsi quella comunanza di cause che costituisce motivo di trattazione congiunta, tale cioè da comportare l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una delle due cause connesse.
In fattispecie astrette da un vincolo di più intensa interconnessione restano inapplicabili i criteri di competenza territoriale per le cause di lavoro facenti riferimento al singolo rapporto e il cumulo soggettivo resta piuttosto riconducibile o comunque assimilabile (non tanto all'ipotesi della mera connessione oggettiva o per titolo di cui all'articolo 33 c.p.c.quanto) alle ipotesi previste dall'articolo31 c.p.c. e segg., che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall'articolo 413 c.p.c., così da consentire l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una delle due cause connesse.Tale situazione è ravvisabile, analogamente ai casi esaminati dalle richiamate sentenze di questa Corte, anche nell'ipotesi in cui si faccia valere nei confronti del committente la responsabilità solidale con l'appaltatore Decreto
Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 29, comma 2, situazione che consente di instaurare un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per una delle cause connesse (Cass.ord. n.18384/2013).
****
Non è in discussione e risulta per tabulas l'esistenza del rapporto di lavoro.
Risulta infatti dagli atti che a far data dal 21.11.2018, Parte_2
ha prestato la propria attività di lavoratore subordinato, alle dipendenze di
(cod. fisc. ) in forza di contratto a tempo Controparte_1 P.IVA_1
determinato "CCNL S.A.F.I.", 5° Livello, Operatore Fiduciario e Logistico, successivamente trasformato a tempo indeterminato dal 05.06.2019 (v. docc.
01, 02, 03, 04, 05 del ricorrente).L'attività lavorativa del Sig. Parte_2
si estrinsecava nelle attività di sorveglianza nei confronti della
[...]
clientela e di sicurezza all'interno dei supermercati del marchio CP
. La stessa attività è stata prestata in favore di
[...] Parte_3
anche per tutto il periodo da gennaio 2022 a maggio 2022 (v. doc. 10 parte ricorrente).
E' pure provata documentalmente la data di cessazione di questo rapporto visto che in data 31.05.2022 il lavoratore, attesi i mancati pagamenti degli emolumenti maturati, ha rassegnato formali dimissioni per giusta causa (v. doc. 06).
Secondo quanto si legge in ricorso il datore di lavoro non avrebbe ancora corrisposto al lavoratore, i seguenti emolumenti maturati:
1=. mensilità ordinarie da gennaio 2022 a maggio 2022 per complessivi €
6.730,00 lordi, come risultanti dall'estratto contributivo INPS (v. doc. 08); 2=. TFR maturato e rimasto in azienda per complessivi € 3.029,82, così come risultante dalla Certificazione Unica 2023, relativa ai redditi 2023, rilasciata dall'Azienda datrice di lavoro (v. doc. 09).
Quindi si è in presenza di una causa assolutamente documentale.
****
Se queste sono le fondate ragioni (originarie) di credito nei confronti del datore di lavoro, quanto alla responsabilità della a norma Controparte_6
dell'art. 29,comma 2, D.lgs 276/2003 risulta per tabulas che tutte le attività lavorative svolte dal ricorrente alle dipendenze di Controparte_1
facevano capo ad un più ampio "Contratto di Appalto di servizi di assistenza clienti e prevenzione generale", sottoscritto in data 05.06.2018, tra la committente e l'appaltatrice datrice di Controparte_2 Controparte_1
lavoro del ricorrente, come peraltro confermato dalla stessa Controparte_2
nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa al Tribunale Civile di Roma
[...]
nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa dall'odierno ricorrente nei confronti del proprio datore di lavoro, rimasta infruttuosa proprio per la dichiarazione negativa del terzo pignorato (v. doc.
11).
Le contestazioni sollevate da in questo giudizio dove giunge CP
ad affermare che non vi sarebbe prova dell'adibizione del lavoratore all'appalto sono e restano del tutto generiche. CP
Il lavoratore ha chiaramente indicato i supermercati dove ha svolto CP
le sue prestazioni producendo peraltro a conferma gli statini presenza e sul punto non è dato rinvenire nella comparsa di costituzione alcuna specifica contestazione diversa da un generico e irrilevante disconoscimento di stile.
Sussistono, allora, i presupposti per affermare la responsabilità solidale di ai sensi dell'art. 29, costituiti dalla sussistenza di un contratto CP d'appalto tra il datore di lavoro e , dall'assegnazione del Controparte_1
lavoratore proprio a quell'appalto e dalla stessa rivendicazione del credito maturato in costanza di rapporto di lavoro durante l'assegnazione del lavoratore all'appalto o sub-appalto in questione.
"Del pari priva di fondamento è l'eccezione di carenza di prova circa l'effettività della prestazione lavorativa nelle more di svolgimento dell'appalto da parte della ...., a tale proposito sopperendo tutta la documentazione in atti da cui si evince l'esistenza del contratto appaltatore/lavoratore, la coincidenza delle date con la durata dell'appalto, la lettera di licenziamento e, quel che più rileva, la presenza delle buste paga ... che, notoriamente, sono documenti opponibili anche ai terzi" (così, ad esempio, Corte
D'Appello di Firenze 22.1.2015).
Come affermato dalla Suprema Corte, e dalla stessa Cass. n. 444/2019 richiamata anche da , la ratio che sorregge l'art. 29 del D.Lgs. CP
276/2003 è quella di incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Ciò, in ossequio anche alla posizione assunta sul punto dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 254/2017, secondo la quale la finalità dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori coinvolti.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione del committente, pur avendo carattere accessorio, non può essere considerata né sussidiaria né eventuale, rientrando, invece, nell'alveo di un'obbligazione solidale strictu sensu. Stante la sussistenza del rapporto di committente - appaltatore, tra
[...]
e riconducibile al "Contratto di Appalto CP Controparte_1
di servizi di assistenza clienti e prevenzione generale", sottoscritto inter partes in data 05.06.2018, va conseguentemente affermata la responsabilità solidale della Società committente con l'appaltatrice per la soddisfazione dei crediti retributivi e di trattamento di fine rapporto vantati dal ricorrente, dipendente dell'appaltatrice, in applicazione dell'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., che prevede espressamente: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento,,”
In effetti, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 29 anche per il tfr, il lavoratore doveva solo provare di essere stato addetto all'appalto (o sub- appalto) al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro.
E' vero poi che la responsabilità solidale del committente riguarda solo il periodo in cui il lavoratore è stato addetto all'appalto o subappalto che interessa il committente (nel caso di specie ), esattamente CP
come nel caso di specie.
Come si è detto le contestazioni sollevate da sono e restano del tutto CP
generiche e nella sostanza irrilevanti non comprendendosi proprio in quali eventuali diversi appalti avrebbe lavorato il ricorrente. Dovendosi ricordare che, secondo i principi generali, il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass. n.
23064 del 5/11/2007).
Non è quindi a carico del lavoratore l'onere di provare "di non essere stato pagato" e di non avere ricevuto quanto di sua spettanza, sulla base di parametri oggettivi e certi, quali quelli invocati dal lavoratore
Perchè è invece a carico delle resistenti l'onere di fornire la prova del pagamento normalmente gravante sul datore di lavoro (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale).
Nel caso di specie non vi è alcuna prova di detti pagamenti e meno che meno di non meglio precisati “anticipi” effettuati dall'appaltatore diversi e ulteriori rispetto alle somme detratte dai conteggi.
In verità nella comparsa di costituzione afferma: “si contesta la CP
quantificazione delle retribuzioni da gennaio 2022 a maggio 2022 operata al punto 4) del ricorso in Euro 6.730,00 lordi;
tale somma corrisponde all'imponibile previdenziale indicato dall'estratto contributivo INPS sub avv. doc. 8 e non alla retribuzione effettiva maturata dal Ricorrente in tali mesi…A tale proposito, si evidenzia che la retribuzione fissa lorda mensile del Ricorrente ammontava a Euro
1.086,39, come risulta dal cedolino paga di dicembre 2021 prodotto sub avv. doc.
5..Si contesta che il TFR maturato dal Ricorrente ammonti a Euro 3.029,82 come dedotto al punto 4) del ricorso;
come si evince dall'atto di pignoramento notificato dal
Ricorrente a e, quale terzo pignorato, a nel gennaio 2023, il CP_1 CP
Ricorrente stesso ha quantificato il TFR maturato alle dipendenze di in Euro CP_1
2.572,71 ( ns doc 7)” .
Tuttavia, come si è visto, il TFR maturato e rimasto in azienda per complessivi € 3.029,82 risulta dalla Certificazione Unica 2023, relativa ai redditi 2022, rilasciata dall'Azienda datrice di lavoro (v. doc. 09) e il giudice può e deve attenersi al dato sicuro costituito dall'imponibile previdenziale indicato nell'estratto contributivo dell'Inps.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento del giudice di legittimità che attribuisce valore di prova documentale ai modelli CUD, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 20.4.2017, n.
10041; id., sez. VI-L, 3.12.2018, n. 31173), come confermato dalla recente ordinanza n. 7186/2024 della Suprema Corte di cassazione in cui è stato ribadito il principio secondo cui l'annotazione degli importi a titolo di TFR nel CUD, non costituisce di per sé una prova del pagamento effettivo.
Si tratta degli stessi principi che si applicano alle buste paga che, contrariamente a quanto affermato dal difensore di in sede di CP
discussione orale, non provano affatto il pagamento delle somme in esse indicate, nemmeno se consegnate o sottoscritte dal lavoratore (cfr., per tutte
Cass., ord n.21699/2018).
La presunta discrepanza eccepita da tra gli importi indicati CP
nelle buste paga e quelli indicati nei conteggi si spiega proprio in ragione di tale mancanza di prova della effettiva corresponsione di quanto dovuto.
****
E veniamo alla contestata entità della retribuzione mensile percepita.
A tale proposito,si evince dagli statini paga ricevuti nel precedente periodo e versati in atti che nel mese di ottobre 2021 il lavoratore aveva maturato €
1.772,64 lorde pari ad € 1.346,00 nette e nel mese di novembre 2021 € 1.938,87 lorde pari ad € 1.448,00 nette.
Più precisamente, si osserva che la retribuzione lorda maturata dal lavoratore nel periodo da gennaio al maggio 2022 ammonta a complessivi € 6.730,00 lordi, come risultante dall'estratto contributivo INPS (v. doc. 08 del ricorso), riscontrabili nel quadro “Redditi” della CU 2023 di provenienza datoriale (v. doc. 09), ove vengono indicati € 6.154,80 al netto delle ritenute operate dal datore di lavoro.
Anche se è pure vero che dalla retribuzione mensile lorda maturata dal lavoratore nel periodo da gennaio 2022 a maggio 2022 di € 6.730,00, indicata nei documenti di provenienza del datore di lavoro, va detratto l'importo di €
1.366,00, successivamente versato dal datore di lavoro a saldo dello stipendio di gennaio 2022.
Non vi è alcuna prova di altri pagamenti.
E' poi evidente l'infondatezza dell'eccezione sollevata da , che CP
indica la minore somma richiesta dallo stesso lavoratore nei confronti della nell'ambito della procedura per espropriazione Controparte_1
mobiliare presso terzi, rimasta infruttuosa, laddove le spettanze a titolo di
TFR risultavano parziali, in quanto aggiornate alla precedente Certificazione
Unica 2022, relativa ai redditi 2021, che non poteva tenere conto di quanto accantonato in azienda per il successivo periodo da gennaio 2022 a maggio
2022 compreso .
Alla fine, il ricorrente ha ancora diritto a percepire le seguenti somme:
Stipendi gen. - mag 2022 € 6.730,00
a detrarsi stipendio gen.
€ 1.366,00
2022
Credito a titolo di stipendi € 5.364,00
Credito a titolo di TFR € 3.029,82
Totale da corrispondersi € 8.393,82 Con la precisazione che in questa sede non interessano in alcun modo le questioni relative al c.d. beneficium excussionis da tempo soppresso e comunque rilevante solo nel processo esecutivo e che il giudice non ha autorizzato il deposito di note, che quindi non sono utilizzabili anche se poi contengono alcuni richiami giurisprudenziali e un prospetto contabile che non può porre alcun problema di ammissibilità visto che si limita a richiamare gli stessi conteggi già tempestivamente allegati al ricorso, semplicemente detraendo le somme effettivamente pagate.
Per le esposte ragioni il ricorso merita, in questi limiti, accoglimento.
E' infine del tutto ovvio infine che la ha diritto di essere Controparte_2
manlevata da per gli oneri conseguente Controparte_1
all'accoglimento della domanda di condanna svolta dal ricorrente la quale si
è impegnata “a manlevare e tenere comunque indenne da CP
ogni e qualunque danno derivante alla stessa“.
Tale pattuizione “interna” tra le due società convenuta non riguarda e non può rigurdare il lavoratore che ha comunque diritto ad ottenere la condanna del committente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/03.
Si intende dire che le somme dovute dovranno essere pagate in ogni caso da al ricorrente a prescindere da ogni questione relativa ai CP
rapporti tra le due società resistenti.
Le spese al ricorrente, da porsi solidalmente a carico delle società resistenti, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore del credito liquidato, ai sensi del D.M, 147/2022, mentre le altre spese possono essere integralmente compensate considerando il noto contenzioso tuttora pendente tra le stesse convenute che, lo si ripete, non può in alcun modo condizionare il pagamento del dovuto da parte di al CP
lavoratore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso condanna la e la Controparte_1
a pagare in solido a a somma di Controparte_2 Parte_2
euro 8.393,82 di cui euro 3.029,82 per tfr;
oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna la manlevare e tenere indenne Controparte_1 [...]
per le somme da quest'ultima eventualmente versate al CP
ricorrente in esecuzione della presente sentenza e dichiara che tali somme devono essere scomputate dalle somme pretese da Controparte_1
nei confronti di;
Controparte_2
condanna la e a rifondere in Controparte_1 Controparte_2
solido al ricorrente le spese processuali, che si liquidano in euro 3500,00, oltre spese generali (15%), IVA e cpa come per legge, da distrarsi;
compensa le altre spese.
Roma 10-01-2025 IL GIUDICE
Umberto Buonassisi