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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1218/2024
R.G.A.C. promossa da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Giorgio Di Giorgio) contro il (ex
[...] Controparte_1 art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: carta del docente, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 15.11.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver prestato servizio di docenza a tempo determinato, lamentavano che, in costanza di detti rapporti a tempo determinato intercorsi con il convenuto, non CP_1 avevano beneficiato della carta elettronica del docente, introdotta dall'art. 1, comma 121, Cont della legge 107/2015. Agivano in questa sede chiedendo di: “condannare il –
in Roma, in persona del ministro pro-tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione per le finalità indicate di cui all'art.1 comma 121 della legge
107/2015, in subordine a titolo di componente accessoria della retribuzione o, comunque, in ulteriore subordine a titolo di risarcimento mediante pagamento, la somma di - € 1.000, in favore del ricorrente 1) ) nato a [...]_1
EL (Ch) il 02.04.1971 e residente in [...](Ch) Via Sant'Eufemia
211 in relazione ai servizi prestati come docente a tempo determinato per n. 2 annualità
(a.s. 2023/2024 – 2024 /2025) - € 500, in favore della ricorrente 2) Parte_2
( nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Lancianese, 111 in relazione al servizio prestato come docente a tempo determinato per n.
1 annualità (a.s. 2023/2024) - € 500, in favore del ricorrente 3) Parte_3 ( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via Galante, 16 in relazione al servizio prestato come docente a tempo determinato per n.
1 annualità (a.s. 2024/2025 ) e dovuti in relazione alla mancata erogazione del c.d.
“bonus docenti - carta del docente” di € 500 annuali di cui all'art.1 comma 121 della legge 107/2015, al dpcm 32313 del 23.9.2015 e dpcm 28 novembre 2016 e successiva modifiche, per ciascuno degli anni di servizio prestati dai ricorrenti come docenti a tempo determinato di Scuola secondaria di I e II grado ed indicati al punto 1) delle premesse, oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese e le competenze di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del CP_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Pag. 2 di 12 , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_4 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre Controparte_1
2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
Pag. 3 di 12 dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è
Pag. 4 di 12 evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro
Pag. 5 di 12 formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della Controparte_1 legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli
Pag. 6 di 12 impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Si tratta, inoltre, di principi affermati e fatti propri dalla più recente sentenza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
L'applicabilità dei summenzionati principi alla fattispecie in esame non è esclusa
Pag. 7 di 12 dal fatto che i ricorrenti non abbiano sempre svolto l'attività di docenza a tempo pieno.
Invero, “la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo
– quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Ministeriale 23.05.1980, Controparte_1
n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno”; del resto, “la ratio stessa dell'istituto in esame è quella di destinare la Carta al sostegno della “formazione continua dei docenti” e a “valorizzarne le competenze professionali”, che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa part time o di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo” (così, Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., sentenza n. 831 del 27.05.2024).
Considerazioni ulteriori merita la posizione del ricorrente in riferimento Parte_1 all'anno scolastico 2023/2024, nel corso del quale lo stesso ha prestato attività di docenza dal 25 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, in virtù di una pluralità di contratti e con una breve interruzione di nove giorni tra la fine di marzo e gli inizi di aprile (festività pasquali).
Orbene, di recente la CGUE (decisione del 3 luglio 2025 nella causa C-268/24
[Lalfi]) si è pronunciata sulla questione delle supplenze brevi, affermando anzitutto che
“le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo.”
In particolare, ai fini della comparabilità non rileva lo svolgimento di attività di carattere collegiale, non risultando “che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in
Pag. 8 di 12 particolare rispetto alle loro attività didattiche.” Inoltre, “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”, benché sul punto spetti al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione.
La Corte ricorda che l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili può essere giustificata solo da «ragioni oggettive», e non dalla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro, poiché ammettere che tale natura sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Tali ragioni oggettive non si ravvisano nella natura dei compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata e ai docenti di ruolo, posto che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.”
Peraltro, va altresì considerato che “la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo”
e che “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”. Né, infine, allo scopo di giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possono essere invocati i
Pag. 9 di 12 limiti di bilancio, poiché “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la CGUE ha quindi dichiarato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Nel caso di specie, tenuto conto che il ricorrente nell'anno scolastico Parte_1
2023/2024 ha prestato attività di docenza dal 25 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, con una breve interruzione di soli nove giorni, e quindi per un periodo considerevole e di poco inferiore alla durata dell'anno scolastico, non si ravvisano ragioni oggettive per escluderlo dal beneficio in questione in riferimento alla richiamata annualità, ben potendo ritenersi – e non essendo contestato- che nel periodo in questione il ricorrente abbia svolto un'attività didattica del tutto equiparabile a quella del docente di ruolo sostituito e rientrante nell'ambito della programmazione della didattica annua.
Conclusivamente, considerato che i ricorrenti sono rimasti interni al sistema scolastico (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo: “i docenti ed Parte_1 Pt_2 sono ancora iscritti nelle GPS e G.I.”), e, come stabilito dalla Cassazione, "... Parte_3 in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo
Pag. 10 di 12 il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame", va disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto delle parti ricorrenti a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, rispettivamente: in riferimento al ricorrente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; in Parte_1 riferimento alla ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 e in riferimento al Pt_2 ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025. Parte_3
Riguardo a tale ultima annualità, va precisato che l'art. 85 della legge di Bilancio
2025 ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante, ma limitatamente ai casi di supplenza al 31 agosto. I ricorrenti e invece, sono stati incaricati per detto anno scolastico di Parte_1 Parte_3 supplenze fino al 30 giugno, ragion per cui la domanda formulata in relazione a detta annualità può trovare accoglimento, sempre in considerazione della piena equiparabilità dell'attività didattica prestata nell'ambito di una supplenza su posto vacante e non disponibile a quella su posto vacante e disponibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14
(Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per ciascun anno di assunzione con contratto a tempo determinato e per l'effetto condanna il resistente, in persona CP_1 del a riconoscere alle medesime detto beneficio, e per un valore CP_5 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
Pag. 11 di 12 attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento in favore delle parti CP_1 ricorrenti delle spese di lite, liquidate in 1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chieti, li 28 ottobre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 12 di 12
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 1218/2024
R.G.A.C. promossa da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Giorgio Di Giorgio) contro il (ex
[...] Controparte_1 art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: carta del docente, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso, depositato il 15.11.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver prestato servizio di docenza a tempo determinato, lamentavano che, in costanza di detti rapporti a tempo determinato intercorsi con il convenuto, non CP_1 avevano beneficiato della carta elettronica del docente, introdotta dall'art. 1, comma 121, Cont della legge 107/2015. Agivano in questa sede chiedendo di: “condannare il –
in Roma, in persona del ministro pro-tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione per le finalità indicate di cui all'art.1 comma 121 della legge
107/2015, in subordine a titolo di componente accessoria della retribuzione o, comunque, in ulteriore subordine a titolo di risarcimento mediante pagamento, la somma di - € 1.000, in favore del ricorrente 1) ) nato a [...]_1
EL (Ch) il 02.04.1971 e residente in [...](Ch) Via Sant'Eufemia
211 in relazione ai servizi prestati come docente a tempo determinato per n. 2 annualità
(a.s. 2023/2024 – 2024 /2025) - € 500, in favore della ricorrente 2) Parte_2
( nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Lancianese, 111 in relazione al servizio prestato come docente a tempo determinato per n.
1 annualità (a.s. 2023/2024) - € 500, in favore del ricorrente 3) Parte_3 ( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Via Galante, 16 in relazione al servizio prestato come docente a tempo determinato per n.
1 annualità (a.s. 2024/2025 ) e dovuti in relazione alla mancata erogazione del c.d.
“bonus docenti - carta del docente” di € 500 annuali di cui all'art.1 comma 121 della legge 107/2015, al dpcm 32313 del 23.9.2015 e dpcm 28 novembre 2016 e successiva modifiche, per ciascuno degli anni di servizio prestati dai ricorrenti come docenti a tempo determinato di Scuola secondaria di I e II grado ed indicati al punto 1) delle premesse, oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese e le competenze di causa, con distrazione a favore dello scrivente procuratore, che si dichiara antistatario.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del CP_1 ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
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Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Pag. 2 di 12 , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_4 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre Controparte_1
2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
Pag. 3 di 12 dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è
Pag. 4 di 12 evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro
Pag. 5 di 12 formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della Controparte_1 legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli
Pag. 6 di 12 impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Si tratta, inoltre, di principi affermati e fatti propri dalla più recente sentenza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
L'applicabilità dei summenzionati principi alla fattispecie in esame non è esclusa
Pag. 7 di 12 dal fatto che i ricorrenti non abbiano sempre svolto l'attività di docenza a tempo pieno.
Invero, “la Carta docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore;
diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo
– quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto;
che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta, del resto, confermato dallo stesso il quale, nella Circolare Ministeriale 23.05.1980, Controparte_1
n. 147 (prot. 2391/49/SR), prevede che i servizi pre-ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di 6 ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo – relazionali e di ricerca del docente a part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno”; del resto, “la ratio stessa dell'istituto in esame è quella di destinare la Carta al sostegno della “formazione continua dei docenti” e a “valorizzarne le competenze professionali”, che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa part time o di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo” (così, Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., sentenza n. 831 del 27.05.2024).
Considerazioni ulteriori merita la posizione del ricorrente in riferimento Parte_1 all'anno scolastico 2023/2024, nel corso del quale lo stesso ha prestato attività di docenza dal 25 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, in virtù di una pluralità di contratti e con una breve interruzione di nove giorni tra la fine di marzo e gli inizi di aprile (festività pasquali).
Orbene, di recente la CGUE (decisione del 3 luglio 2025 nella causa C-268/24
[Lalfi]) si è pronunciata sulla questione delle supplenze brevi, affermando anzitutto che
“le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo.”
In particolare, ai fini della comparabilità non rileva lo svolgimento di attività di carattere collegiale, non risultando “che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in
Pag. 8 di 12 particolare rispetto alle loro attività didattiche.” Inoltre, “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”, benché sul punto spetti al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione.
La Corte ricorda che l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili può essere giustificata solo da «ragioni oggettive», e non dalla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro, poiché ammettere che tale natura sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. Tali ragioni oggettive non si ravvisano nella natura dei compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata e ai docenti di ruolo, posto che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.”
Peraltro, va altresì considerato che “la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo”
e che “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”. Né, infine, allo scopo di giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possono essere invocati i
Pag. 9 di 12 limiti di bilancio, poiché “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la CGUE ha quindi dichiarato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Nel caso di specie, tenuto conto che il ricorrente nell'anno scolastico Parte_1
2023/2024 ha prestato attività di docenza dal 25 ottobre 2023 al 30 aprile 2024, con una breve interruzione di soli nove giorni, e quindi per un periodo considerevole e di poco inferiore alla durata dell'anno scolastico, non si ravvisano ragioni oggettive per escluderlo dal beneficio in questione in riferimento alla richiamata annualità, ben potendo ritenersi – e non essendo contestato- che nel periodo in questione il ricorrente abbia svolto un'attività didattica del tutto equiparabile a quella del docente di ruolo sostituito e rientrante nell'ambito della programmazione della didattica annua.
Conclusivamente, considerato che i ricorrenti sono rimasti interni al sistema scolastico (cfr. pag. 10 del ricorso introduttivo: “i docenti ed Parte_1 Pt_2 sono ancora iscritti nelle GPS e G.I.”), e, come stabilito dalla Cassazione, "... Parte_3 in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo
Pag. 10 di 12 il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame", va disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto delle parti ricorrenti a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, rispettivamente: in riferimento al ricorrente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; in Parte_1 riferimento alla ricorrente per l'anno scolastico 2023/2024 e in riferimento al Pt_2 ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025. Parte_3
Riguardo a tale ultima annualità, va precisato che l'art. 85 della legge di Bilancio
2025 ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante, ma limitatamente ai casi di supplenza al 31 agosto. I ricorrenti e invece, sono stati incaricati per detto anno scolastico di Parte_1 Parte_3 supplenze fino al 30 giugno, ragion per cui la domanda formulata in relazione a detta annualità può trovare accoglimento, sempre in considerazione della piena equiparabilità dell'attività didattica prestata nell'ambito di una supplenza su posto vacante e non disponibile a quella su posto vacante e disponibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14
(Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara il diritto delle parti ricorrenti alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per ciascun anno di assunzione con contratto a tempo determinato e per l'effetto condanna il resistente, in persona CP_1 del a riconoscere alle medesime detto beneficio, e per un valore CP_5 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
Pag. 11 di 12 attribuzione;
condanna il convenuto al pagamento in favore delle parti CP_1 ricorrenti delle spese di lite, liquidate in 1.030,00 per compensi professionali, € 49,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chieti, li 28 ottobre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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