Articolo 23 della Legge 26 aprile 1934, n. 653
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 maggio 1934
Art. 23.

Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.
Entrata in vigore il 12 maggio 1934