Art. 23.
Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.
Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.