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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 12590/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH IO DI
COSTANZA TETI DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12590/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. Elena Costenaro Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. Francesca Guabello CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo di € 350,00 mensili da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
2. Disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla figlia rispettivamente sostenute, disciplinate secondo quanto stabilito del Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia di seguito ritrascritto: “Spese per la salute a) spese
1 mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.”
3. Disporre che l'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente percepito e trattenuto dalla signora sino a quando lo stesso sarà erogato. CP_1
4. Dare atto che i ricorrenti, i quali dichiarano di essere economicamente indipendenti, hanno già definito ogni altra questione anche di carattere economico e che pertanto i predetti non hanno ulteriori reciproche pretese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06/04/2013 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Brescia (atto n. 41, Parte I).
Con decreto n. 4278/2028 del 14/05/2018 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
2 E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
AV NN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CH IO DI
COSTANZA TETI DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12590/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. Elena Costenaro Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. Francesca Guabello CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Disporre che il signor corrisponda alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo di € 350,00 mensili da versare a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
2. Disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla figlia rispettivamente sostenute, disciplinate secondo quanto stabilito del Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia di seguito ritrascritto: “Spese per la salute a) spese
1 mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.”
3. Disporre che l'assegno unico universale continuerà ad essere integralmente percepito e trattenuto dalla signora sino a quando lo stesso sarà erogato. CP_1
4. Dare atto che i ricorrenti, i quali dichiarano di essere economicamente indipendenti, hanno già definito ogni altra questione anche di carattere economico e che pertanto i predetti non hanno ulteriori reciproche pretese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06/04/2013 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Brescia (atto n. 41, Parte I).
Con decreto n. 4278/2028 del 14/05/2018 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
2 E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
AV NN
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