Articolo 4 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 3Articolo 5
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11 gennaio 1991
Art. 4. (Organici) 1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge.
2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'articolo 5 e' assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e con la gradualita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991
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