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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2542/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2542/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( Parte_1 C.F._1
(Avv. Silvia Bersani)
e
) CP_1 C.F._2
(Avv. Valentina Alberoli) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 01.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 25.10.2024 (pubblicata in data 29.10.2024 - RGN 2542/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 30.03.2016 - dal quale non sono nati figli - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. La Signora preleverà dall'immobile di ME (VE), Via Baratto n. 22, CP_1 non appena reperirà una idonea soluzione abitativa, i seguenti beni:
- il mobile del bagno che, al momento della sottoscrizione del ricorso di separazione, era in ristrutturazione;
- la sedia a dondolo in salotto, con il poggiapiedi;
- la camera al piano superiore, compreso il tavolo, gli armadi, il letto, i comodini e la cassettiera, la stampante e il mobiletto piccolo con i tre cassetti;
- pentole e utensili vari, oltre ai piccoli elettrodomestici che la Signora ha CP_1 ricevuto in dono dai suoi genitori prima e nel corso della vita matrimoniale.
2. Il cane IM resterà affidato al Signor , mentre il cane NC sarà Parte_1 affidato alla Signora non appena ella reperirà una idonea sistemazione dal CP_1 punto di vista abitativo.
In generale, le Parti si impegnano a rendersi disponibili reciprocamente per qualsivoglia necessità riguardante i due animali.
3. Le spese legali e giudiziali del procedimento di divorzio sono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del pagina 2 di 3 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 30.03.2016 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] alla parte II, Serie C, n. 41, anno 2016 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2542/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da
( Parte_1 C.F._1
(Avv. Silvia Bersani)
e
) CP_1 C.F._2
(Avv. Valentina Alberoli) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 01.10.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che il Tribunale con sentenza emessa in data 25.10.2024 (pubblicata in data 29.10.2024 - RGN 2542/2024 VG) ha pronunciato sentenza di separazione personale tra le parti e rimesso sul ruolo la causa per la pronunzia della sentenza di scioglimento del matrimonio come da domanda contestualmente proposta;
che i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 30.03.2016 - dal quale non sono nati figli - era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
che tanto premesso, proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni di seguito riportate e chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“
1. La Signora preleverà dall'immobile di ME (VE), Via Baratto n. 22, CP_1 non appena reperirà una idonea soluzione abitativa, i seguenti beni:
- il mobile del bagno che, al momento della sottoscrizione del ricorso di separazione, era in ristrutturazione;
- la sedia a dondolo in salotto, con il poggiapiedi;
- la camera al piano superiore, compreso il tavolo, gli armadi, il letto, i comodini e la cassettiera, la stampante e il mobiletto piccolo con i tre cassetti;
- pentole e utensili vari, oltre ai piccoli elettrodomestici che la Signora ha CP_1 ricevuto in dono dai suoi genitori prima e nel corso della vita matrimoniale.
2. Il cane IM resterà affidato al Signor , mentre il cane NC sarà Parte_1 affidato alla Signora non appena ella reperirà una idonea sistemazione dal CP_1 punto di vista abitativo.
In generale, le Parti si impegnano a rendersi disponibili reciprocamente per qualsivoglia necessità riguardante i due animali.
3. Le spese legali e giudiziali del procedimento di divorzio sono integralmente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del pagina 2 di 3 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 30.03.2016 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] alla parte II, Serie C, n. 41, anno 2016 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3