Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1994, n. 708
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1994