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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/03/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 715/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FATTORE ANTONIO, con domicilio eletto in Via P. Pollidori, 4
66034 Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3
con il patrocinio dell'Avv.. DI GIUSEPPE MARIO, con domicilio eletto in in Altino, via S. Angelo, 33 presso il difensore.
CONVENUTI
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento -
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Atteso che gli intimati insistono nel pagamento delle spese di procedura, il
Geom. , in mancanza di rinuncia al giudizio da parte degli Parte_1
pagina1 di 5 opponenti con compensazione delle spese, insiste nella domanda esplicitata nell'atto di sfratto.
In via subordinata, chiede che il Giudice, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n.
28/2010, voglia disporre un rinvio per l'espletamento del procedimento di mediazione
In via ulteriormente subordinata, attesa la natura del giudizio e la circostanza che, in ogni caso, alla data di notifica dell'atto di sfratto la morosità era effettivamente sussistente, e constata la successiva regolarità dei pagamenti, insiste per la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo l'interpretazione datane dalla Corte Cost. con sentenza del 16.4.2018, n. 77
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni declaratoria del caso:
1. Dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice per non avere, prima di intimare lo sfratto, sollecitato il pagamento dei canoni con diffida formale, a norma dell'art. 1219 c.c., diversamente da quanto argomentato dalla parte attrice, ove la diffida imposta dalla norma, per la sua portata generale, assolve al principio di correttezza e della buona fede nelle prestazioni e porre la controparte nelle condizioni di poter interloquire ed eventualmente giustificare tale sua mancanza anche fosse indipendente dalla sua volontà ed evitare azioni affrettate;
2. Dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice per avere, la parte attrice, violato l'art.5 della legge n. 392/1978 che prescrive, per il ritardo dei pagamento per oneri accessori, un importo minimo pari al doppio del canone mensile ragguagliato a €.950,00, in luogo degli euro 506,00 contestati;
3. Dichiarare insussistente la contestata pretesa creditoria in quanto i convenuti hanno provveduto a sanare la morosità relativa alle due mensilità di giugno 2024 e luglio 2024 in data 5.8.2024, come da ricevute depositate in atti, prima di ricevere l'atto opposto consegnato loro il 29
pagina2 di 5 agosto 2024 presso la Casa Comunale di Lanciano dove era stato depositato il 1° agosto 2025, come da certificazione in atti
4. Rigettare la intimata richiesta di sfrato per morosità;
5. Dichiarare che i sig.ri e nulla devono Controparte_1 CP_2
alla parte locatrice, a titolo di pagamento dei canoni mensili e accessori come da ricevute depositate in atti;
6. Liquidare le spese di lite a totale carico della parte inmante, secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il locatore , con atto notificato il 02/08/2024 ha Parte_1
intimato ai conduttori e sfratto Controparte_1 CP_2 dall'immobile ubicato in Lanciano Viale Cappuccini 62, oggetto del contratto di locazione registrato il 12/05/2023, deducendo la morosità per i canoni di maggio 2024 , pagato in part3e, giugno e luglio 2024, oltre che per spese condominiali, per l'importo complessivo di € 1.481,00
I conduttori si sono costituiti deducendo l'inammissibilità della domanda perché non preceduta da diffida ad adempiere;
per l'ammontare degli oneri accessori inferiori al limite di cui all'art. 5 l 392/78, per i quali inoltre sussiste accordo con l'amministratore per pagamento dilazionato, per l'insussistenza della morosità a seguito del pagamento effettuato il
05/08/24.
La fase sommaria è stata conclusa con ordinanza del 7/10/24 con cui disattesa l'istanza di convalida e ritenuti non configurabili i presupposti per il rilascio provvisorio, si è rimesso alla successiva fase di merito il vaglio di sussistenza – alla data di notifica dell'intimazione – della morosità rilevante ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, si è disposto il mutamento del rito, è stata fissata l'udienza per il prosieguo della fase di merito, con termine per il deposito degli scritti integrativi e le parti sono state rimesse in mediazione;
alla successiva udienza del 03/02/2025, constatato che non era stato avviato il procedimento di mediazione, il giudizio è stato rinviato per pagina3 di 5 la discussione e decisione al 3/3/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc.
DIRITTO
I. La domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/10, secondo cui chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio,
II. Il procedimento di mediazione – obbligatorio per la materia del contendere – non è stato avviato nei termini di legge, né entro l'udienza di rinvio, nella quale pertanto ai sensi del comma 2 il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
III. Le spese vanno compensate.
A tale proposito si evidenzia che nelle memorie integrative – tempestivamente depositate - l'attore ha dedotto l'intervenuta sanatoria della morosità rinunziando alla domanda, con compensazione delle spese;
i convenuti hanno depositato memorie con cui hanno insistito per il rigetto della domanda con vittoria di spese, con ciò dimostrando di non accettare la rinuncia altrui, e rendendo così assorbente il rilievo di improcedibilità della domanda rispetto alla valutazione di merito circa la soccombenza virtuale sulla quale incide il rilievo che gli stessi non hanno contestato il ritardo, imputandolo a generiche ragioni contingenti, e che la morosità risulta definitivamente sanata solo in corso di causa, e per quanto rileva agli atti, dopo l'ordinanza di mutamento de rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara improcedibile la domanda di convalida di sfratto
2. Compensa le spese pagina4 di 5 3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 4 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 715/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FATTORE ANTONIO, con domicilio eletto in Via P. Pollidori, 4
66034 Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3
con il patrocinio dell'Avv.. DI GIUSEPPE MARIO, con domicilio eletto in in Altino, via S. Angelo, 33 presso il difensore.
CONVENUTI
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento -
Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Atteso che gli intimati insistono nel pagamento delle spese di procedura, il
Geom. , in mancanza di rinuncia al giudizio da parte degli Parte_1
pagina1 di 5 opponenti con compensazione delle spese, insiste nella domanda esplicitata nell'atto di sfratto.
In via subordinata, chiede che il Giudice, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n.
28/2010, voglia disporre un rinvio per l'espletamento del procedimento di mediazione
In via ulteriormente subordinata, attesa la natura del giudizio e la circostanza che, in ogni caso, alla data di notifica dell'atto di sfratto la morosità era effettivamente sussistente, e constata la successiva regolarità dei pagamenti, insiste per la compensazione integrale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo l'interpretazione datane dalla Corte Cost. con sentenza del 16.4.2018, n. 77
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, previa ogni declaratoria del caso:
1. Dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice per non avere, prima di intimare lo sfratto, sollecitato il pagamento dei canoni con diffida formale, a norma dell'art. 1219 c.c., diversamente da quanto argomentato dalla parte attrice, ove la diffida imposta dalla norma, per la sua portata generale, assolve al principio di correttezza e della buona fede nelle prestazioni e porre la controparte nelle condizioni di poter interloquire ed eventualmente giustificare tale sua mancanza anche fosse indipendente dalla sua volontà ed evitare azioni affrettate;
2. Dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice per avere, la parte attrice, violato l'art.5 della legge n. 392/1978 che prescrive, per il ritardo dei pagamento per oneri accessori, un importo minimo pari al doppio del canone mensile ragguagliato a €.950,00, in luogo degli euro 506,00 contestati;
3. Dichiarare insussistente la contestata pretesa creditoria in quanto i convenuti hanno provveduto a sanare la morosità relativa alle due mensilità di giugno 2024 e luglio 2024 in data 5.8.2024, come da ricevute depositate in atti, prima di ricevere l'atto opposto consegnato loro il 29
pagina2 di 5 agosto 2024 presso la Casa Comunale di Lanciano dove era stato depositato il 1° agosto 2025, come da certificazione in atti
4. Rigettare la intimata richiesta di sfrato per morosità;
5. Dichiarare che i sig.ri e nulla devono Controparte_1 CP_2
alla parte locatrice, a titolo di pagamento dei canoni mensili e accessori come da ricevute depositate in atti;
6. Liquidare le spese di lite a totale carico della parte inmante, secondo soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il locatore , con atto notificato il 02/08/2024 ha Parte_1
intimato ai conduttori e sfratto Controparte_1 CP_2 dall'immobile ubicato in Lanciano Viale Cappuccini 62, oggetto del contratto di locazione registrato il 12/05/2023, deducendo la morosità per i canoni di maggio 2024 , pagato in part3e, giugno e luglio 2024, oltre che per spese condominiali, per l'importo complessivo di € 1.481,00
I conduttori si sono costituiti deducendo l'inammissibilità della domanda perché non preceduta da diffida ad adempiere;
per l'ammontare degli oneri accessori inferiori al limite di cui all'art. 5 l 392/78, per i quali inoltre sussiste accordo con l'amministratore per pagamento dilazionato, per l'insussistenza della morosità a seguito del pagamento effettuato il
05/08/24.
La fase sommaria è stata conclusa con ordinanza del 7/10/24 con cui disattesa l'istanza di convalida e ritenuti non configurabili i presupposti per il rilascio provvisorio, si è rimesso alla successiva fase di merito il vaglio di sussistenza – alla data di notifica dell'intimazione – della morosità rilevante ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, si è disposto il mutamento del rito, è stata fissata l'udienza per il prosieguo della fase di merito, con termine per il deposito degli scritti integrativi e le parti sono state rimesse in mediazione;
alla successiva udienza del 03/02/2025, constatato che non era stato avviato il procedimento di mediazione, il giudizio è stato rinviato per pagina3 di 5 la discussione e decisione al 3/3/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc.
DIRITTO
I. La domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/10, secondo cui chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione che è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio,
II. Il procedimento di mediazione – obbligatorio per la materia del contendere – non è stato avviato nei termini di legge, né entro l'udienza di rinvio, nella quale pertanto ai sensi del comma 2 il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
III. Le spese vanno compensate.
A tale proposito si evidenzia che nelle memorie integrative – tempestivamente depositate - l'attore ha dedotto l'intervenuta sanatoria della morosità rinunziando alla domanda, con compensazione delle spese;
i convenuti hanno depositato memorie con cui hanno insistito per il rigetto della domanda con vittoria di spese, con ciò dimostrando di non accettare la rinuncia altrui, e rendendo così assorbente il rilievo di improcedibilità della domanda rispetto alla valutazione di merito circa la soccombenza virtuale sulla quale incide il rilievo che gli stessi non hanno contestato il ritardo, imputandolo a generiche ragioni contingenti, e che la morosità risulta definitivamente sanata solo in corso di causa, e per quanto rileva agli atti, dopo l'ordinanza di mutamento de rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara improcedibile la domanda di convalida di sfratto
2. Compensa le spese pagina4 di 5 3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 4 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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