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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 76 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e (C.F.: Parte_2 Parte_3
), entrambi rappresentati e difesi, come in atti, dall'Avv. C.F._1
Roberto Montagnese (c.f. ), con studio in Taurianova (RC) C.F._2
Via Bixio n.4;
- Parte attrice -
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco f.f., legale rappresentante pro tempore, Avv. Giuseppe Falcomatà, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Tiziana Bumbaca (C.F.:
), presso il cui studio, sito in , via Nicola C.F._3 Controparte_1
Manfroce n. 79, è elettivamente domiciliata;
- Parti convenuta –
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società e Parte_1
evocavano in giudizio la al Parte_3 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito di un sinistro verificatosi sulla Strada Provinciale Taurianova – Rizziconi,
a causa del cattivo stato manutentivo del manto stradale.
1.2. Gli attori esponevano:
- che il giorno 29.01.2023, alle ore 00,30 circa, il veicolo Alfa Romeo Stelvio tg
FV975LX, di proprietà della , condotto da , nel Parte_1 Parte_3 percorrere la Strada Provinciale Taurianova-Rizziconi, in località Malizia, fuoriusciva dalla strada finendo rovinosamente contro un albero sito nel terreno privato adiacente alla carreggiata sinistra;
- che il sinistro era ascrivibile alla cattiva manutenzione del manto stradale, reso viscido dall'acqua piovana, non regolarmente convogliata a causa della scarsa manutenzione delle cunette ostruite da detriti ed erbacce;
- che, a seguito dell'impatto, l'autoveicolo Alfa Romeo Stelvio subiva ingenti danni alle parti meccaniche ed alla carrozzeria, mentre il conducente,
[...]
, riportava delle contusioni multiple alla spalla dx e sx, omero destro e Parte_3 alla bocca, come da referto del Pronto Soccorso “S. Maria degli Ungheresi” di
Polistena, presso il quale lo stesso era stato condotto dopo l'impatto;
- che, in particolare, i danni riportati dall'autoveicolo Alfa Romeo Stelvio andavano quantificati in €29.100,00, somma risultante dalla differenza tra il prezzo pagato dalla società per l'acquisto del veicolo e quello ottenuto dalla vendita del mezzo danneggiato, come da allegate fatture, mentre i danni non patrimoniali patiti dal conducente ammontavano ad €11.863,00.
- che sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia di Stato di Taurianova i quali, effettuati i rilievi del caso, redigevano apposito verbale dal quale, ad avviso degli attori, emergeva la cattiva manutenzione del tratto stradale interessato e la scarsa illuminazione.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, gli attori, invocando la responsabilità della
ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., per Controparte_1 omessa manutenzione del tratto stradale in oggetto, formulavano richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali (danni al veicolo per € 29.100,00) e non
2 patrimoniali patiti dal conducente , quantificati in € 11.863,00, Parte_3 compresivi del danno biologico-relazionale e del danno morale.
2. In data 26 marzo 2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
- evocata in giudizio quale ente titolare del potere di custodia e
[...] manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro - la quale contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice, in quanto smentita dal verbale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto, contestualmente depositato in atti nella sua versione integrale, avendo parte attrice prodotto solo uno stralcio.
2.1. L'ente convenuto eccepiva, in particolare:
- la mancanza del nesso di causalità tra i danni lamentati e le condizioni della strada, essendo l'incidente ascrivibile, in via esclusiva, ad un guasto meccanico del veicolo che aveva determinato l'impossibilità di sterzare a destra in curva e di frenare efficacemente, con conseguente fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata e impatto contro l'albero sito nel terreno adiacente al margine sinistro della strada. A sostegno delle proprie deduzioni, parte convenuta richiamava il contenuto del verbale redatto dagli agenti della Polizia di
Taurianova, dal quale emergeva che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata e il conseguente impatto erano da imputarsi all'avaria dello sterzo che aveva impedito di soltare a destra in prossimità della curva. Circostanza che lo stesso conducente aveva confermato agli agenti in sede dichiarazione acquisite verbale;
- l'infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto non suffragata dal alcun elemento idoneo a comprovarne i fatti costituitivi, non avendo parte attrice provato il nesso di causalità tra i danni lamentati e le condizioni della strada, la quale, contrariamente a quanto genericamente asserito dagli attori e come confermato dai rilievi fotografici effettuati dagli agenti, non versava in cattive condizioni manutentive né vi erano sul manto stradale buche, detriti o altre situazioni di pericolo.
L'amministrazione convenuta, evidenziava, dunque, che, come emerso dai rilievi fotografici e dalle dichiarazioni rese dal conducente agli agenti, il sinistro de quo era stato determinato dal guasto meccanico del veicolo (peraltro privo di
3 revisione) e dalla condotta negligente del conducente, per aver omesso di prestare la dovuta diligenza e di tenere una velocità moderata, conforme alle condizioni di luogo (presenza di una curva a destra), di tempo (orario notturno)
e metereologiche (pioggia) – come prescritto dagli artt. 140 e 141 C.d.S. - che avrebbe certamente consentito di effettuare efficacemente la manovra di arresto, con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c.
La contestava inoltre il quantum Controparte_1 risarcitorio richiesto, siccome privo di fondamento, oltre che eccessivo sia per quanto concerne i danni patrimoniali, non supportati da alcun riscontro, che per i pregiudizi non patrimoniali, anche in ragione della mancanza di prova della derivazione causale delle lesioni riportate dal conducente dal sinistro oggetto di causa.
2.3. Sulla scorta di tali premesse e delle risultanze documentali, la
[...]
concludeva per il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 siccome infondata sia nell' an che nel quantum, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore distrattario dell'amministrazione medesima.
2.4. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025, sostituita da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
3. La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere sul piano sistematico che la fattispecie oggetto di causa rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex dell'art. 2051 c.c. che, per pacifica giurisprudenza, rappresenta un'ipotesi di responsabilità oggettiva in forza della quale il soggetto custode è tenuto al risarcimento dei danni arrecati dalla cosa, anche qualora in capo allo stesso non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). La peculiarità di tale fattispecie è rappresentata infatti dalla circostanza che l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa gravante sul custode. In tale contesto, l'elemento oggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e la responsabilità del custode è rappresentato dal
4 c.d. caso fortuito, quale fattore causale esterno imprevedibile ed inevitabile dotato di autonoma idoneità eziologica a cagionare il danno.
Posto che, dunque, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. l'evento dannoso deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res” oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso, il verificarsi di un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso (cd. caso fortuito) si ripercuote inevitabilmente sul riparto dell'onere probatorio.
Ed invero, il combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 2051 c.c. pone a carico dell'attore (danneggiato) l'onere di provare, oltre ai pregiudizi lamentati, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e bene in custodia, mentre è carico del custode la prova del fattore umano causale esterno (caso fortuito). È utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051c.c. non può limitarsi a provare che l'evento dannoso si sia verificato nell'area oggetto di custodia, ovvero che il sinistro e la cosa in custodia si collochino nel medesimo contesto dovendo necessariamente “…dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi,
è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (Corte di Cassazione con recente sentenza n. 35991 emessa in data 27 dicembre 2023).
3.1. Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla derivazione causale dei danni lamentati dalla res, non essendo sufficiente ai fini della prova della intrinseca e potenziale lesività del bene in custodia la sola circostanza che il sinistro si sia verificato nell'area oggetto di custodia.
Dalla documentazione versata in atti dall'amministrazione convenuta emerge invece che l'evento dannoso sarebbe ascrivibile, in via esclusiva, al guasto meccanico del veicolo (avaria dello sterzo) che, impedendo la manovra di
5 sterzata a destra in curva, ne ha determinato la fuoriuscita dalla carreggiata con invasione del terreno adiacente al margine sinistro della strada.
La circostanza risulta dal verbale redatto dagli agenti di polizia intervenuti sui luoghi causa, i quali nella ricostruzione della dinamica del sinistro -dunque esprimendo un giudizio valutativo privo della fede privilegiata che riveste l'atto in relazione ai fatti che l'agente dichiara essere avvenuti in sua presenza- hanno dato atto che “… dalle informazioni assunte e dalle constatazioni effettuate sui luoghi è emerso che: il conducente del veicolo A, con a bordo un solo passeggero, procedeva nel Comune di Taurianova da Quadrivio Bombino su Sp
33 direzione Rizziconi. All'altezza della curva a destra (all'altezza di C.da
Sacchinella) si è verosimilmente verificato un guasto meccanico che ha determinato l'impossibilità di muovere lo sterzo e di frenare il veicolo. Di conseguenza è finito con impattare ai bordi della recinzione sul lato sinistro della strada invadendo un terreno adiacente e terminando contro un albero con conseguente esplosione degli airbag1.”.
La dinamica è invece pienamente provata in luce della dichiarazione resa dallo stesso conducente , dinanzi agli agenti verbalizzanti, attesa Parte_3
l'efficacia confessoria della stessa, nonché della fede privilegiata rivestita dall'atto in cui essa è versata:
“In data 28/01/2022 verso le ore 23:50 in Taurianova, da Quadrivio Bombino, imboccavo la Sp 33, in direzione Rizziconi. Dopo circa 1,3 KM all'altezza di c.da
Sacchinella notavo che l'autovettura non rispondeva ai comandi e non riuscivo più né a sterzare, per improvviso blocco dello sterzo, né a frenare efficacemente.
Per tale ragione non potevo compiere la curva a destra ma l'autovettura AR
Stelvio da me condotta terminava la marcia nel terreno oltre il margine sinistro della carreggiata. Voglio precisare che la rete di recinzione era già divelta. A bordo con me vi era . A seguito dell'urto contro un albero, sito in Parte_4 tale terreno, esplodevano gli airbag ed entrambi siamo stati accompagnati presso il P.S. di Polistena con altro mezzo privato. Non ho altro da aggiungere.”2. Le evidenze documentali sopra richiamate confermano dunque che, nel caso di specie, il guasto meccanico del veicolo, quale fatto esterno imprevedibile e inevitabile, è connotato da un'autonoma idoneità eziologica, configurandosi dunque quale autonoma causa del danno. Ed invero in forza del principio di regolarità causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p., non può ritenersi conseguenza normalmente imputabile quella la cui derivazione non si pone quale normale conseguenza dell'evento, bensì trova la sua fonte nel caso fortuito.
Al contempo, non può imporsi al custode l'adozione di misure atte ad evitare ogni possibile evento, vista la imprevedibilità di alcuni eventi o condotte degli utenti, capaci di vanificare protezioni ossequiose degli standards di legge, esistendo, al contrario, una stretta correlazione tra standard di protezione e normale avvedutezza del soggetto.
3.2. Ciò posto, occorre evidenziare, per mera completezza espositiva, che non emerge dagli atti di causa (verbale e rilievi fotografici) neppure l'omissione manutentiva denunciata dagli attori, non essendo ravvisabili sul manto stradale insidie, condizioni di dissesto o altre situazioni di pericolo tali da far presumere la diretta incidenza dello stato manutentivo della strada nella causazione del sinistro. Al contrario, quanto dichiarato dagli agenti in esito ai rilievi, in ordine al fatto che strada fosse asfaltata, che vi fosse segnaletica orizzontale (strisce di margine e mezzerie) e verticale a circa 450 mt dal tratto interessato con limite di velocità a 50 KM/h e divieto di sorpasso, che la fuoriuscita a sinistra fosse avvenuta in tratto di strada con curva a destra, in condizioni di scarsa visibilità
e illuminazione nonché l'entità dell'impatto e le condizioni del veicolo incidentato denotano una condotta del conducente non conforme alle condizioni di tempo e di luogo, anch'essa idonea a recidere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni lamentati ai sensi dell'art. 1227 c.c. in forza del quale “ Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'orinaria diligenza”.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa
7 o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”3.
4. da quanto sin qui argomentato consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi tabellari di cui al D.M. 55/2004 s.m.i. attesa la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti della , così Parte_3 Controparte_1 provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito dell'Amministrazione convenuta, Avv. Tiziana
Bumbaca (C.F.: ) dichiaratasi antistataria. C.F._3
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 25/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione 3 Cass. Civ. Sentenza del 27 aprile 2023 n. 11152. 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Verbale redatto dalla Polizia di Stato di Taurianova. 2 Vedi Verbale Polizia di Stato Taurianova in atti. 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 76 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e (C.F.: Parte_2 Parte_3
), entrambi rappresentati e difesi, come in atti, dall'Avv. C.F._1
Roberto Montagnese (c.f. ), con studio in Taurianova (RC) C.F._2
Via Bixio n.4;
- Parte attrice -
E
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco f.f., legale rappresentante pro tempore, Avv. Giuseppe Falcomatà, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Tiziana Bumbaca (C.F.:
), presso il cui studio, sito in , via Nicola C.F._3 Controparte_1
Manfroce n. 79, è elettivamente domiciliata;
- Parti convenuta –
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società e Parte_1
evocavano in giudizio la al Parte_3 Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito di un sinistro verificatosi sulla Strada Provinciale Taurianova – Rizziconi,
a causa del cattivo stato manutentivo del manto stradale.
1.2. Gli attori esponevano:
- che il giorno 29.01.2023, alle ore 00,30 circa, il veicolo Alfa Romeo Stelvio tg
FV975LX, di proprietà della , condotto da , nel Parte_1 Parte_3 percorrere la Strada Provinciale Taurianova-Rizziconi, in località Malizia, fuoriusciva dalla strada finendo rovinosamente contro un albero sito nel terreno privato adiacente alla carreggiata sinistra;
- che il sinistro era ascrivibile alla cattiva manutenzione del manto stradale, reso viscido dall'acqua piovana, non regolarmente convogliata a causa della scarsa manutenzione delle cunette ostruite da detriti ed erbacce;
- che, a seguito dell'impatto, l'autoveicolo Alfa Romeo Stelvio subiva ingenti danni alle parti meccaniche ed alla carrozzeria, mentre il conducente,
[...]
, riportava delle contusioni multiple alla spalla dx e sx, omero destro e Parte_3 alla bocca, come da referto del Pronto Soccorso “S. Maria degli Ungheresi” di
Polistena, presso il quale lo stesso era stato condotto dopo l'impatto;
- che, in particolare, i danni riportati dall'autoveicolo Alfa Romeo Stelvio andavano quantificati in €29.100,00, somma risultante dalla differenza tra il prezzo pagato dalla società per l'acquisto del veicolo e quello ottenuto dalla vendita del mezzo danneggiato, come da allegate fatture, mentre i danni non patrimoniali patiti dal conducente ammontavano ad €11.863,00.
- che sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia di Stato di Taurianova i quali, effettuati i rilievi del caso, redigevano apposito verbale dal quale, ad avviso degli attori, emergeva la cattiva manutenzione del tratto stradale interessato e la scarsa illuminazione.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, gli attori, invocando la responsabilità della
ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., per Controparte_1 omessa manutenzione del tratto stradale in oggetto, formulavano richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali (danni al veicolo per € 29.100,00) e non
2 patrimoniali patiti dal conducente , quantificati in € 11.863,00, Parte_3 compresivi del danno biologico-relazionale e del danno morale.
2. In data 26 marzo 2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
- evocata in giudizio quale ente titolare del potere di custodia e
[...] manutenzione del tratto stradale teatro del sinistro - la quale contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice, in quanto smentita dal verbale redatto dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto, contestualmente depositato in atti nella sua versione integrale, avendo parte attrice prodotto solo uno stralcio.
2.1. L'ente convenuto eccepiva, in particolare:
- la mancanza del nesso di causalità tra i danni lamentati e le condizioni della strada, essendo l'incidente ascrivibile, in via esclusiva, ad un guasto meccanico del veicolo che aveva determinato l'impossibilità di sterzare a destra in curva e di frenare efficacemente, con conseguente fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata e impatto contro l'albero sito nel terreno adiacente al margine sinistro della strada. A sostegno delle proprie deduzioni, parte convenuta richiamava il contenuto del verbale redatto dagli agenti della Polizia di
Taurianova, dal quale emergeva che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata e il conseguente impatto erano da imputarsi all'avaria dello sterzo che aveva impedito di soltare a destra in prossimità della curva. Circostanza che lo stesso conducente aveva confermato agli agenti in sede dichiarazione acquisite verbale;
- l'infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto non suffragata dal alcun elemento idoneo a comprovarne i fatti costituitivi, non avendo parte attrice provato il nesso di causalità tra i danni lamentati e le condizioni della strada, la quale, contrariamente a quanto genericamente asserito dagli attori e come confermato dai rilievi fotografici effettuati dagli agenti, non versava in cattive condizioni manutentive né vi erano sul manto stradale buche, detriti o altre situazioni di pericolo.
L'amministrazione convenuta, evidenziava, dunque, che, come emerso dai rilievi fotografici e dalle dichiarazioni rese dal conducente agli agenti, il sinistro de quo era stato determinato dal guasto meccanico del veicolo (peraltro privo di
3 revisione) e dalla condotta negligente del conducente, per aver omesso di prestare la dovuta diligenza e di tenere una velocità moderata, conforme alle condizioni di luogo (presenza di una curva a destra), di tempo (orario notturno)
e metereologiche (pioggia) – come prescritto dagli artt. 140 e 141 C.d.S. - che avrebbe certamente consentito di effettuare efficacemente la manovra di arresto, con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c.
La contestava inoltre il quantum Controparte_1 risarcitorio richiesto, siccome privo di fondamento, oltre che eccessivo sia per quanto concerne i danni patrimoniali, non supportati da alcun riscontro, che per i pregiudizi non patrimoniali, anche in ragione della mancanza di prova della derivazione causale delle lesioni riportate dal conducente dal sinistro oggetto di causa.
2.3. Sulla scorta di tali premesse e delle risultanze documentali, la
[...]
concludeva per il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 siccome infondata sia nell' an che nel quantum, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore distrattario dell'amministrazione medesima.
2.4. In esito ad istruttoria documentale, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025, sostituita da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
3. La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere sul piano sistematico che la fattispecie oggetto di causa rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex dell'art. 2051 c.c. che, per pacifica giurisprudenza, rappresenta un'ipotesi di responsabilità oggettiva in forza della quale il soggetto custode è tenuto al risarcimento dei danni arrecati dalla cosa, anche qualora in capo allo stesso non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). La peculiarità di tale fattispecie è rappresentata infatti dalla circostanza che l'evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa gravante sul custode. In tale contesto, l'elemento oggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e la responsabilità del custode è rappresentato dal
4 c.d. caso fortuito, quale fattore causale esterno imprevedibile ed inevitabile dotato di autonoma idoneità eziologica a cagionare il danno.
Posto che, dunque, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. l'evento dannoso deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res” oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso, il verificarsi di un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso (cd. caso fortuito) si ripercuote inevitabilmente sul riparto dell'onere probatorio.
Ed invero, il combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 2051 c.c. pone a carico dell'attore (danneggiato) l'onere di provare, oltre ai pregiudizi lamentati, il nesso eziologico tra l'evento dannoso e bene in custodia, mentre è carico del custode la prova del fattore umano causale esterno (caso fortuito). È utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni ex art. 2051c.c. non può limitarsi a provare che l'evento dannoso si sia verificato nell'area oggetto di custodia, ovvero che il sinistro e la cosa in custodia si collochino nel medesimo contesto dovendo necessariamente “…dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi,
è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (Corte di Cassazione con recente sentenza n. 35991 emessa in data 27 dicembre 2023).
3.1. Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla derivazione causale dei danni lamentati dalla res, non essendo sufficiente ai fini della prova della intrinseca e potenziale lesività del bene in custodia la sola circostanza che il sinistro si sia verificato nell'area oggetto di custodia.
Dalla documentazione versata in atti dall'amministrazione convenuta emerge invece che l'evento dannoso sarebbe ascrivibile, in via esclusiva, al guasto meccanico del veicolo (avaria dello sterzo) che, impedendo la manovra di
5 sterzata a destra in curva, ne ha determinato la fuoriuscita dalla carreggiata con invasione del terreno adiacente al margine sinistro della strada.
La circostanza risulta dal verbale redatto dagli agenti di polizia intervenuti sui luoghi causa, i quali nella ricostruzione della dinamica del sinistro -dunque esprimendo un giudizio valutativo privo della fede privilegiata che riveste l'atto in relazione ai fatti che l'agente dichiara essere avvenuti in sua presenza- hanno dato atto che “… dalle informazioni assunte e dalle constatazioni effettuate sui luoghi è emerso che: il conducente del veicolo A, con a bordo un solo passeggero, procedeva nel Comune di Taurianova da Quadrivio Bombino su Sp
33 direzione Rizziconi. All'altezza della curva a destra (all'altezza di C.da
Sacchinella) si è verosimilmente verificato un guasto meccanico che ha determinato l'impossibilità di muovere lo sterzo e di frenare il veicolo. Di conseguenza è finito con impattare ai bordi della recinzione sul lato sinistro della strada invadendo un terreno adiacente e terminando contro un albero con conseguente esplosione degli airbag1.”.
La dinamica è invece pienamente provata in luce della dichiarazione resa dallo stesso conducente , dinanzi agli agenti verbalizzanti, attesa Parte_3
l'efficacia confessoria della stessa, nonché della fede privilegiata rivestita dall'atto in cui essa è versata:
“In data 28/01/2022 verso le ore 23:50 in Taurianova, da Quadrivio Bombino, imboccavo la Sp 33, in direzione Rizziconi. Dopo circa 1,3 KM all'altezza di c.da
Sacchinella notavo che l'autovettura non rispondeva ai comandi e non riuscivo più né a sterzare, per improvviso blocco dello sterzo, né a frenare efficacemente.
Per tale ragione non potevo compiere la curva a destra ma l'autovettura AR
Stelvio da me condotta terminava la marcia nel terreno oltre il margine sinistro della carreggiata. Voglio precisare che la rete di recinzione era già divelta. A bordo con me vi era . A seguito dell'urto contro un albero, sito in Parte_4 tale terreno, esplodevano gli airbag ed entrambi siamo stati accompagnati presso il P.S. di Polistena con altro mezzo privato. Non ho altro da aggiungere.”2. Le evidenze documentali sopra richiamate confermano dunque che, nel caso di specie, il guasto meccanico del veicolo, quale fatto esterno imprevedibile e inevitabile, è connotato da un'autonoma idoneità eziologica, configurandosi dunque quale autonoma causa del danno. Ed invero in forza del principio di regolarità causale di cui agli artt. 40 e 41 c.p., non può ritenersi conseguenza normalmente imputabile quella la cui derivazione non si pone quale normale conseguenza dell'evento, bensì trova la sua fonte nel caso fortuito.
Al contempo, non può imporsi al custode l'adozione di misure atte ad evitare ogni possibile evento, vista la imprevedibilità di alcuni eventi o condotte degli utenti, capaci di vanificare protezioni ossequiose degli standards di legge, esistendo, al contrario, una stretta correlazione tra standard di protezione e normale avvedutezza del soggetto.
3.2. Ciò posto, occorre evidenziare, per mera completezza espositiva, che non emerge dagli atti di causa (verbale e rilievi fotografici) neppure l'omissione manutentiva denunciata dagli attori, non essendo ravvisabili sul manto stradale insidie, condizioni di dissesto o altre situazioni di pericolo tali da far presumere la diretta incidenza dello stato manutentivo della strada nella causazione del sinistro. Al contrario, quanto dichiarato dagli agenti in esito ai rilievi, in ordine al fatto che strada fosse asfaltata, che vi fosse segnaletica orizzontale (strisce di margine e mezzerie) e verticale a circa 450 mt dal tratto interessato con limite di velocità a 50 KM/h e divieto di sorpasso, che la fuoriuscita a sinistra fosse avvenuta in tratto di strada con curva a destra, in condizioni di scarsa visibilità
e illuminazione nonché l'entità dell'impatto e le condizioni del veicolo incidentato denotano una condotta del conducente non conforme alle condizioni di tempo e di luogo, anch'essa idonea a recidere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni lamentati ai sensi dell'art. 1227 c.c. in forza del quale “ Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'orinaria diligenza”.
Costituisce infatti principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa
7 o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole”3.
4. da quanto sin qui argomentato consegue il rigetto della domanda.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi tabellari di cui al D.M. 55/2004 s.m.i. attesa la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti della , così Parte_3 Controparte_1 provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito dell'Amministrazione convenuta, Avv. Tiziana
Bumbaca (C.F.: ) dichiaratasi antistataria. C.F._3
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
Palmi, 25/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione 3 Cass. Civ. Sentenza del 27 aprile 2023 n. 11152. 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Verbale redatto dalla Polizia di Stato di Taurianova. 2 Vedi Verbale Polizia di Stato Taurianova in atti. 6