TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/11/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 2737/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 13 novembre 2025, ad ore 10.13, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. ZANELLA MARCO Parte_1
per Controparte_1
nessuno fino ad ore 10.13.
[...]
L'avv. Zanella conferma quanto dichiarato da in memoria, quanto all'avvenuto CP_1
riconoscimento della mp in sede collegiale, si associa alla richiesta di e chiede sia CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della documentazione prodotta dall' stesso. Rappresenta che le spese sono state regolate dalle parti CP_1
stragiudizialmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale, chiuso ad ore 13.04.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2737/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti MORO GIANCARLO e ZANELLA MARCO
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. BOTTEON FRANCO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio con ricorso chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale bilaterale);
- conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 5% per la patologia oggetto di causa e così, in sommatoria con la menomazione già riconosciuta pagina 2 di 5 dall' (caso n. 518026822 del 30.11.2020) nella misura complessiva del 20% ai sen-si CP_1
di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medi- co-legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richie-ste CP_1
e condannarsi l' al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi CP_1
alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita o capitale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 5% per la patologia oggetto di causa e così in sommatoria con le menomazioni già riconosciute dall' (caso n. 518026822 del CP_1
30.11.2020) nella misura complessiva del 20% o nella diversa misura, anche maggiore,
che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi come per legge.
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriven-ti av-vocati in qualità di anticipatari”.
L' si è costituito “solo al fine di dare atto dell'intervenuta cessazione della materia CP_1
del contendere a seguito di visita collegiale concorde (doc. 2) e adozione del conseguente provvedimento di riconoscimento delle prestazioni dovute (doc. 3)”.
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno congiuntamente concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Non sussistono ragioni per non accogliere le conclusioni congiunte delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5607/2005, ha avuto modo di chiarire che: "In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il pagina 3 di 5 giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000)"
(Cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16150).
E ancora, il giudice del merito deve dichiararla una volta che sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale e dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13217 del 2013).
Nella specie, i documenti prodotti dall dimostrano che la provvidenza richiesta dal CP_1
ricorrente è stata a lui riconosciuta in sede stragiudiziale, ed entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dando atto altresì dell'accordo raggiunto in punto spese.
Ebbene, l'intervenuta transazione determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020).
Dunque, in applicazione dei richiamati principi, non potrà che addivenirsi ad una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese, perché già regolate dalle parti in sede transattiva. pagina 4 di 5
p.q.m.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 2737/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 13 novembre 2025, ad ore 10.13, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. ZANELLA MARCO Parte_1
per Controparte_1
nessuno fino ad ore 10.13.
[...]
L'avv. Zanella conferma quanto dichiarato da in memoria, quanto all'avvenuto CP_1
riconoscimento della mp in sede collegiale, si associa alla richiesta di e chiede sia CP_1
dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della documentazione prodotta dall' stesso. Rappresenta che le spese sono state regolate dalle parti CP_1
stragiudizialmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale, chiuso ad ore 13.04.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2737/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti MORO GIANCARLO e ZANELLA MARCO
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. BOTTEON FRANCO,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio con ricorso chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“- accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata (sindrome del tunnel carpale bilaterale);
- conseguentemente dichiararsi il diritto del ricorrente all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato nella misura del 5% per la patologia oggetto di causa e così, in sommatoria con la menomazione già riconosciuta pagina 2 di 5 dall' (caso n. 518026822 del 30.11.2020) nella misura complessiva del 20% ai sen-si CP_1
di quanto disposto dal D. Lvo. n. 38/2000 e successive modificazioni e dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero correlato alla diversa misura, anche maggiore, ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti medi- co-legali che verranno effettuati in corso di causa;
- conseguentemente dichiararsi l'obbligo dell' di erogare le prestazioni richie-ste CP_1
e condannarsi l' al pagamento di tali prestazioni in favore della ricorrente e quindi CP_1
alla corresponsione dell'indennizzo, in forma di rendita o capitale, rapportato alla lesione dell'integrità psicofisica stimata nella misura del 5% per la patologia oggetto di causa e così in sommatoria con le menomazioni già riconosciute dall' (caso n. 518026822 del CP_1
30.11.2020) nella misura complessiva del 20% o nella diversa misura, anche maggiore,
che verrà ritenuta di giustizia, con arretrati, interessi come per legge.
Con rifusione di spese e compensi professionali, con distrazione in favore degli scriven-ti av-vocati in qualità di anticipatari”.
L' si è costituito “solo al fine di dare atto dell'intervenuta cessazione della materia CP_1
del contendere a seguito di visita collegiale concorde (doc. 2) e adozione del conseguente provvedimento di riconoscimento delle prestazioni dovute (doc. 3)”.
All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno congiuntamente concluso chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere.
Non sussistono ragioni per non accogliere le conclusioni congiunte delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5607/2005, ha avuto modo di chiarire che: "In particolare, la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il pagina 3 di 5 giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 6395/2004, Cass. n. 8607/2000)"
(Cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16150).
E ancora, il giudice del merito deve dichiararla una volta che sia venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale e dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13217 del 2013).
Nella specie, i documenti prodotti dall dimostrano che la provvidenza richiesta dal CP_1
ricorrente è stata a lui riconosciuta in sede stragiudiziale, ed entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dando atto altresì dell'accordo raggiunto in punto spese.
Ebbene, l'intervenuta transazione determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8034 del 2020).
Dunque, in applicazione dei richiamati principi, non potrà che addivenirsi ad una pronuncia dichiarativa di cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese, perché già regolate dalle parti in sede transattiva. pagina 4 di 5
p.q.m.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5