Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 13/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2025, proposto da AL PA, il quale si rappresenta e difende da sé medesimo ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm., domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Satriano di Lucania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marco Saraceno, PEC saraceno.marco@cert.ordineavvocatipotenza.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
nei confronti
UI ON, non costituito in giudizio;
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm.,
per l’annullamento dell’atto prot. n. 627 del 27.1.2025 (notificato il 29.1.2025), con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Satriano di Lucania ha respinto l’istanza di accesso del sig. AL PA del 27.12.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Satriano di Lucania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il Cons. AL Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 27.12.2024 il sig. AL PA, nella qualità di proprietario del terreno e fabbricato, sito in Via Indipendenza n. 6, ha chiesto al Comune di Satriano di Lucania la copia del permesso di costruire, rilasciato il 20.2.2024 al sig. UI ON, unitamente alla relativa domanda e documenti relazionali e progettuali ad essa allegati, attinente a lavori di ristrutturazione di un fabbricato, distante circa 1 m. dalla predetta sua abitazione di Via Indipendenza n. 6.
Con atto prot. n. 627 del 27.1.2025 (notificato il 29.1.2025) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Satriano di Lucania ha respinto la predetta istanza di accesso, perché il richiedente, sig. AL PA, “non ha un interesse diretto e concreto”, in quanto il fabbricato e terreno di sua proprietà “non confina direttamente con l’immobile oggetto di interesse”.
Il sig. AL PA con il presente ricorso, notificato il 27.2/3.3/4.3.2025 e depositato il 27.2.2025, ha impugnato il predetto atto prot. n. 627 del 27.1.2025, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.
Si è costituito in giudizio il Comune di Satriano di Lucania, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 7.5.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va rilevato che ai sensi dell’art. 23 cod. proc amm. “le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso” ai documenti amministrativi.
Nel merito, il ricorso è fondato (per fattispecie analoghe cfr. TAR AS Sentenze n. 602 del 2.12.2024 e nn. 309 e 310 del 7.6.2024).
Infatti, secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen. Sez. VI Sent. n. 24252 del 16.3.2021; TAR Bari Sez. I Sent. n. 1077 del 14.8.2023; TAR Lazio Sez. V Sent. n. 27 del 2.1.2023; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 1287 del 6.6.2018; TAR Napoli Sez. VI Sentenze n. 3382 del 21.6.2017 e n. 2428 del 12.5.2016) sussiste l’interesse delle persone, che abitano vicino ad un cantiere edile, ad accedere alle autorizzazioni edilizie ed ai relativi elaborati progettuali presentati, per tutelarsi da eventuali pregiudizi o per far rispettare le leggi in materia di urbanistica ed edilizia, anche perché nei procedimenti amministrativi non sussistono esigenze di riservatezza, in quanto ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/1990 il diritto di accesso può essere esercitato anche nei confronti degli atti, che provengono da soggetti privati, quando, come nella specie, vengono acquisiti nell’ambito di un procedimento amministrativo.
Inoltre, va specificato che l’ostensione dei documenti amministrativi va riconosciuta a prescindere dall’utilità che il richiedente ne potrà trarre (cfr. TAR Lazio Sez. III quater n. 5656 del 27.5.2014; TAR Lazio Sez. III n. 3652 del 2.4.2014, n. 2186 del 25.2.2014, n. 734 del 21.1.2014 e n. 10152 del 27.11.2013, le quali tutte richiamano la Sentenza n. 540 del 4.12.2012 del TAR AS, che ha confermato tale orientamento con le successive Sentenze n. 565 del 5.10.2023, n. 424 del 2.7.2018, n. 276 del 4.4.2017, n. 3 del 16.1.2016, n. 561 del 14.9.2015, n. 453 del 22.7.2015, n. 905 del 27.12.2014, nn.. 781, 780 e 779 del 12.11.2014, n. 676 del 25.9.2014 e n. 646 dell’11.9.2014), in quanto il diritto all’accesso ai documenti amministrativi risulta finalizzato a soddisfare il mero bisogno di conoscenza non solo dei soggetti interessati, titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ma anche dei soggetti portatori di interessi diffusi e/o collettivi (cfr. art. 4 DPR n. 184/2006), e comunque risulta strumentale ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (cfr. art. 22, comma 2, L. n. 241/1990).
Comunque, nella specie, non si evince la sussistenza di alcuno dei casi di esclusione, previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e pertanto va ordinato al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Satriano di Lucania, di consegnare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente Sentenza, al ricorrente tutti i documenti, richiesti con la suddetta istanza di accesso del 27.12.2024.
Poiché il ricorrente si è costituito in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm., il Comune di Satriano di Lucania va condannato soltanto al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata e del costo della notifica a mezzo posta cartacea del ricorso per il tramite del competente Ufficiale Giudiziario (sul punto cfr. TAR AS Sent. n. 343 del 27.6.2008).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AS accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Satriano di Lucania al rimborso, in favore del ricorrente, del Contributo Unificato nella misura versata e del costo della notifica a mezzo posta cartacea del ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
AL Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO