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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 607/2010 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato FRANCESCO MAROTTA , presso il cui studio domicilia;
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Brandi, presso il cui studio domicilia;
APPELLATA
Nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, n. 58/2010 , depositata in data 29 gennaio 2010 nel procedimento r.g. 1230/C/2004, avente ad oggetto: risarcimento danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 7
1. In totale riforma della sentenza n 58/2010, resa dal giudice di pace di
Vallo della Lucania (Sa), dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione del sinistro de quo agitur;
Controparte_2
2. Per l'effetto condannare la ed il sig. Controparte_3 in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, riportati dal sig. nel Parte_1 sinistro per cui è causa, e per i motivi analiticamente esposti, documentati e comprovati. Risarcimento da determinarsi e quantificarsi a mezzo di apposita C.T.U., di cui se ne chiede, sin d'ora la nomina. Alla somma così accertata vanno aggiungi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo
(07.08.2004) e sino alla data dell'effettivo soddisfo.
3. Condannare, altresì le parti convenute in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA - in Controparte_1 persona del l.r.p.t.:
“Voglia l'on.le Tribunale adito rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, n 58/2010, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proposto innanzi al Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, conveniva in giudizio la società di Parte_1 assicurazioni e per sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro occorsogli il giorno 7 agosto 2004, allorquando, in
Piazza del Popolo, in Sacco, veniva investito dall'assicurato suddetto, alla guida dell'autovettura BMW tg AD577MN. Deduceva di essere stato pagina 2 di 7 trasportato presso l'Ospedale di Roccadaspide, ove venivano prestate le prime cure e la terapia riabilitativa. Aveva infruttuosamente costituito in mora la società di assicurazioni, che non aveva provveduto al risarcimento, in quanto l'assicurato aveva contestato l'accadimento.
Si costituiva la società di assicurazioni che contestava i fatti come narrati, mentre rimaneva contumace l'assicurato.
Il giudice di prime cure istruiva la causa con prova testimoniale e, all'esito, rigettava la domanda perché ritenuta non provata ex art. 2697
c.c., compensando le spese del grado.
Ha proposto appello il soccombente lamentando con due Parte_1 motivi di appello: l'erronea valutazione delle risultanze testimoniali ad opera del primo Giudice;
la inattendibilità delle deposizioni dei testi di controparte e la loro incapacità a testimoniare. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado. Ha insistito per il confronto fra i testimoni escussi in primo grado ed in via istruttoria per la concessione di c.t.u.
Si è ricostituito il contraddittorio con la società di assicurazioni, mentre non si è costituito l'assicurato, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello.
Il Tribunale, all'udienza del 7 gennaio 2012, rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16 luglio 2024 venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di legge.
Le parti costituite hanno ritualmente depositato le comparse conclusionali, insistendo nelle proprie posizioni. La società assicurativa ha depositato anche memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente dichiarata la contumacia di che ha Controparte_2 ricevuto la notifica dell'atto di appello in data 14 aprile 2010 e non si è, tuttavia, costituito. pagina 3 di 7 L'appello è infondato e non merita accoglimento.
I due motivi di appello, costituti dalla erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e dalla inattendibilità dei testi, possono essere trattati congiuntamente perché entrambi hanno devoluto a questo
Giudicante la valutazione della attività istruttoria di primo grado.
Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, sono stati escussi i testi di parte attorea, zio dell'attore, Testimone_1 Testimone_2 convivente della zia dell'attore, e convivente della cugina Testimone_3 dell'attore, i quali univocamente hanno confermato che in data 7 agosto 2004, intorno alle ore 11.30/12.00, una BMW di colore nero colpiva alle spalle, ed in particolare all'altezza delle ginocchia,
[...]
nella piazza del paese ove si svolgeva il matrimonio di una Pt_1 cugina dello stesso. riferiva, in particolare, che l'auto era Testimone_1 condotta da gli altri testimoni, e Controparte_2 Testimone_2
riferivano di aver visto la BMW, condotta da una persona Testimone_3 anziana, colpire il Pt_1
Al contrario, i testimoni della convenuta società di assicurazioni,
[...]
e rispettivamente, nipote, Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 cognato e genero del riferivano che in data 7 agosto 2004 il CP_2
si trovava, intorno alle ore 11,00/12,00, in Mercato Controparte_2
San Severino per una visita in ospedale alla sorella della moglie;
tutti precisavano che era partito dalla cittadina di Sacco intorno alle 8,00 del mattino, unitamente ai parenti, ed era rientrato alle 17.30 del Contro pomeriggio, specificando che la era rimasta parcheggiata in Sacco nel cortile di casa.
Innanzitutto, occorre precisare che il rapporto di parentela – tra l'altro sussistente non soltanto per i testi di parte convenuta, ma anche per i testi di parte attorea – non costituisce un caso di “incapacità a testimoniare”, come, invece, lamentato dall'appellante.
In punto di diritto è il caso, infatti, di rammentare che il dispositivo dell'articolo 247 del codice di procedura civile, che prevedeva il divieto pagina 4 di 7 di testimoniare per parenti ed affini fu dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale 248 del 23 luglio 1974.
Ad oggi è, invece, pacifico, in giurisprudenza, che, in tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità. (Cassazione Civile, sezione III civile, ordinanza 8 novembre 2023, n.31158; Corte di Cassazione , sezione VI civile, ordinanza n 2295/2021, depositata il 2 febbraio 2021).
Ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi che tutti i testimoni siano dotati di capacità a testimoniare e di pari attendibilità, quanto meno in astratto, non essendo, peraltro, emerso alcun elemento ulteriore in tal senso.
Nel merito della causa, però, non è stata raggiunta la rigorosa prova dei fatti narrati nell'atto introduttivo di primo grado, gravante, com'è noto, in tema di illecito aquiliano, su colui che si pretenda danneggiato.
In primo luogo, infatti, val la pena ricordare che l'insanabile contraddizione tra le dichiarazioni dei testi di parte attrice e quelli di parte convenuta, in assenza di elementi volti a minare l'attendibilità degli uni o degli altri, si riverbera in danno della parte su cui grava l'onere della prova, che, nel caso di specie, va pacificamente individuata nell'attore odierno appellante.
In secondo luogo, poi, non può essere sottaciuto che i testi evocati dall'odierno appellante hanno, in realtà, reso delle deposizioni alquanto generiche, giacché due dei testimoni escussi hanno soltanto visto una automobile BMW, senza indicarne il numero di targa, condotta da una
“persona anziana”, investire l'attore; soltanto ha riferito Testimone_1 che l'autovettura era condotta dal ma precisava anche di CP_2 essere residente fuori dal paese di Sacco sin dal 1967 e tale circostanza rende plausibile che, nell'anno 2004, egli potesse non essere in grado di pagina 5 di 7 compiutamente riconoscere il convenuto alla guida della suddetta autovettura.
Alla luce di quanto innanzi, non risulta, dunque, provata, nell'an, la pretesa attorea.
Peraltro, anche relativamente al nesso causale, permangono dubbi sulla circostanza che le lesioni certificate, come da documentazione versata in atti, siano diretta conseguenza del sinistro occorso in data 7 agosto
2004, essendo l'accesso al pronto soccorso di Roccadaspide risalente alla data del 9 agosto 2004 e, dunque, a distanza di due giorni dal lamentato investimento.
Rimasto indimostrato il fatto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non concedere la consulenza medico -legale, che, per le medesime motivazioni, non poteva essere disposta nemmeno nel presente giudizio di gravame.
Deve, dunque, ritenersi che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi generali in materia ed abbia, conseguentemente, correttamente esaminato le prove, così come raccolte. Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello ed il conseguente rigetto dell'articolata impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, che vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Nulla deve essere disposto al riguardo con riferimento alla posizione di appellato contumace risultato vittorioso. Controparte_2
Il procedimento di appello è stato instaurato prima del 31 gennaio 2013, pertanto non va applicata la sanzione del pagamento del doppio del c.u. all'appellante soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Alessia Annunziata definitivamente pronunciando, sull'appello pagina 6 di 7 proposto, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania,
n. 58/2010 , depositata in data 29 gennaio 2010 nel procedimento r.g.
1230/C/2004, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore della CP_1 delle spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in €
852,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- Nulla per le spese con riferimento alla posizione di CP_2
, appellato contumace.
[...]
Così deciso in Vallo della Lucania il 18/4/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 607/2010 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato FRANCESCO MAROTTA , presso il cui studio domicilia;
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Brandi, presso il cui studio domicilia;
APPELLATA
Nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso e per la riforma della sentenza del giudice di pace di Vallo della Lucania, n. 58/2010 , depositata in data 29 gennaio 2010 nel procedimento r.g. 1230/C/2004, avente ad oggetto: risarcimento danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 7
1. In totale riforma della sentenza n 58/2010, resa dal giudice di pace di
Vallo della Lucania (Sa), dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella produzione del sinistro de quo agitur;
Controparte_2
2. Per l'effetto condannare la ed il sig. Controparte_3 in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali, riportati dal sig. nel Parte_1 sinistro per cui è causa, e per i motivi analiticamente esposti, documentati e comprovati. Risarcimento da determinarsi e quantificarsi a mezzo di apposita C.T.U., di cui se ne chiede, sin d'ora la nomina. Alla somma così accertata vanno aggiungi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo
(07.08.2004) e sino alla data dell'effettivo soddisfo.
3. Condannare, altresì le parti convenute in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA - in Controparte_1 persona del l.r.p.t.:
“Voglia l'on.le Tribunale adito rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, n 58/2010, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proposto innanzi al Giudice di Pace di Vallo della
Lucania, conveniva in giudizio la società di Parte_1 assicurazioni e per sentirli Controparte_1 Controparte_2 condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro occorsogli il giorno 7 agosto 2004, allorquando, in
Piazza del Popolo, in Sacco, veniva investito dall'assicurato suddetto, alla guida dell'autovettura BMW tg AD577MN. Deduceva di essere stato pagina 2 di 7 trasportato presso l'Ospedale di Roccadaspide, ove venivano prestate le prime cure e la terapia riabilitativa. Aveva infruttuosamente costituito in mora la società di assicurazioni, che non aveva provveduto al risarcimento, in quanto l'assicurato aveva contestato l'accadimento.
Si costituiva la società di assicurazioni che contestava i fatti come narrati, mentre rimaneva contumace l'assicurato.
Il giudice di prime cure istruiva la causa con prova testimoniale e, all'esito, rigettava la domanda perché ritenuta non provata ex art. 2697
c.c., compensando le spese del grado.
Ha proposto appello il soccombente lamentando con due Parte_1 motivi di appello: l'erronea valutazione delle risultanze testimoniali ad opera del primo Giudice;
la inattendibilità delle deposizioni dei testi di controparte e la loro incapacità a testimoniare. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza e l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado. Ha insistito per il confronto fra i testimoni escussi in primo grado ed in via istruttoria per la concessione di c.t.u.
Si è ricostituito il contraddittorio con la società di assicurazioni, mentre non si è costituito l'assicurato, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello.
Il Tribunale, all'udienza del 7 gennaio 2012, rigettava le richieste istruttorie avanzate da parte appellante e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 16 luglio 2024 venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di legge.
Le parti costituite hanno ritualmente depositato le comparse conclusionali, insistendo nelle proprie posizioni. La società assicurativa ha depositato anche memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente dichiarata la contumacia di che ha Controparte_2 ricevuto la notifica dell'atto di appello in data 14 aprile 2010 e non si è, tuttavia, costituito. pagina 3 di 7 L'appello è infondato e non merita accoglimento.
I due motivi di appello, costituti dalla erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e dalla inattendibilità dei testi, possono essere trattati congiuntamente perché entrambi hanno devoluto a questo
Giudicante la valutazione della attività istruttoria di primo grado.
Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, sono stati escussi i testi di parte attorea, zio dell'attore, Testimone_1 Testimone_2 convivente della zia dell'attore, e convivente della cugina Testimone_3 dell'attore, i quali univocamente hanno confermato che in data 7 agosto 2004, intorno alle ore 11.30/12.00, una BMW di colore nero colpiva alle spalle, ed in particolare all'altezza delle ginocchia,
[...]
nella piazza del paese ove si svolgeva il matrimonio di una Pt_1 cugina dello stesso. riferiva, in particolare, che l'auto era Testimone_1 condotta da gli altri testimoni, e Controparte_2 Testimone_2
riferivano di aver visto la BMW, condotta da una persona Testimone_3 anziana, colpire il Pt_1
Al contrario, i testimoni della convenuta società di assicurazioni,
[...]
e rispettivamente, nipote, Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 cognato e genero del riferivano che in data 7 agosto 2004 il CP_2
si trovava, intorno alle ore 11,00/12,00, in Mercato Controparte_2
San Severino per una visita in ospedale alla sorella della moglie;
tutti precisavano che era partito dalla cittadina di Sacco intorno alle 8,00 del mattino, unitamente ai parenti, ed era rientrato alle 17.30 del Contro pomeriggio, specificando che la era rimasta parcheggiata in Sacco nel cortile di casa.
Innanzitutto, occorre precisare che il rapporto di parentela – tra l'altro sussistente non soltanto per i testi di parte convenuta, ma anche per i testi di parte attorea – non costituisce un caso di “incapacità a testimoniare”, come, invece, lamentato dall'appellante.
In punto di diritto è il caso, infatti, di rammentare che il dispositivo dell'articolo 247 del codice di procedura civile, che prevedeva il divieto pagina 4 di 7 di testimoniare per parenti ed affini fu dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale 248 del 23 luglio 1974.
Ad oggi è, invece, pacifico, in giurisprudenza, che, in tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità. (Cassazione Civile, sezione III civile, ordinanza 8 novembre 2023, n.31158; Corte di Cassazione , sezione VI civile, ordinanza n 2295/2021, depositata il 2 febbraio 2021).
Ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi che tutti i testimoni siano dotati di capacità a testimoniare e di pari attendibilità, quanto meno in astratto, non essendo, peraltro, emerso alcun elemento ulteriore in tal senso.
Nel merito della causa, però, non è stata raggiunta la rigorosa prova dei fatti narrati nell'atto introduttivo di primo grado, gravante, com'è noto, in tema di illecito aquiliano, su colui che si pretenda danneggiato.
In primo luogo, infatti, val la pena ricordare che l'insanabile contraddizione tra le dichiarazioni dei testi di parte attrice e quelli di parte convenuta, in assenza di elementi volti a minare l'attendibilità degli uni o degli altri, si riverbera in danno della parte su cui grava l'onere della prova, che, nel caso di specie, va pacificamente individuata nell'attore odierno appellante.
In secondo luogo, poi, non può essere sottaciuto che i testi evocati dall'odierno appellante hanno, in realtà, reso delle deposizioni alquanto generiche, giacché due dei testimoni escussi hanno soltanto visto una automobile BMW, senza indicarne il numero di targa, condotta da una
“persona anziana”, investire l'attore; soltanto ha riferito Testimone_1 che l'autovettura era condotta dal ma precisava anche di CP_2 essere residente fuori dal paese di Sacco sin dal 1967 e tale circostanza rende plausibile che, nell'anno 2004, egli potesse non essere in grado di pagina 5 di 7 compiutamente riconoscere il convenuto alla guida della suddetta autovettura.
Alla luce di quanto innanzi, non risulta, dunque, provata, nell'an, la pretesa attorea.
Peraltro, anche relativamente al nesso causale, permangono dubbi sulla circostanza che le lesioni certificate, come da documentazione versata in atti, siano diretta conseguenza del sinistro occorso in data 7 agosto
2004, essendo l'accesso al pronto soccorso di Roccadaspide risalente alla data del 9 agosto 2004 e, dunque, a distanza di due giorni dal lamentato investimento.
Rimasto indimostrato il fatto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non concedere la consulenza medico -legale, che, per le medesime motivazioni, non poteva essere disposta nemmeno nel presente giudizio di gravame.
Deve, dunque, ritenersi che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi generali in materia ed abbia, conseguentemente, correttamente esaminato le prove, così come raccolte. Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello ed il conseguente rigetto dell'articolata impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado, che vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la scarsa complessità delle questioni trattate, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Nulla deve essere disposto al riguardo con riferimento alla posizione di appellato contumace risultato vittorioso. Controparte_2
Il procedimento di appello è stato instaurato prima del 31 gennaio 2013, pertanto non va applicata la sanzione del pagamento del doppio del c.u. all'appellante soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Alessia Annunziata definitivamente pronunciando, sull'appello pagina 6 di 7 proposto, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania,
n. 58/2010 , depositata in data 29 gennaio 2010 nel procedimento r.g.
1230/C/2004, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_2
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
- Condanna l'appellante al pagamento, in favore della CP_1 delle spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in €
852,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- Nulla per le spese con riferimento alla posizione di CP_2
, appellato contumace.
[...]
Così deciso in Vallo della Lucania il 18/4/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
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