Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8649/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Rimini (RN), Via della Fiera 121, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Boldrini del Foro di Rimini e l'Avv. Silvia Boldrini del Foro di
Torino,
- parte attrice in opposizione -
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]1, rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Cardasco del Foro di Salerno
- convenuto in opposizione -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, consegna documentazione contrattuale, cessione del quinto dello stipendio
CONCLUSIONI
Parte attrice in opposizione:
“- in via pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecutività dell'opposto d.i. ex art. 649 c.p.c.;
- sempre in via pregiudiziale di rito, accogliere la dispiegata eccezione di incompetenza per valore per
l'effetto dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo e conseguentemente provvedere con la consequenziale liquidazione delle spese legali in favore di come da giurisprudenza di merito Parte_1
e di legittimità indicata;
- nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva del diritto in capo a ovvero accertare per tutti i motivi in atti l'infondatezza della domanda dispiegata dal Parte_1
Sig. e per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace e/o dichiarare nullo l'opposto decreto CP_1 ingiuntivo.
- in ogni caso, condannare l'opposto ex art. 96, III co., c.p.c., per i motivi indicati in atti.
Con vittoria di spese, oltre accessori di legge”.
Parte convenuta in opposizione:
“1. Rigettare la opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condannare, per i motivi su esposti, l'opponente ex art.96 III comma cpc.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione contro Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2082/2023, emesso il 14/03/2023 in favore del per la consegna del CP_1 contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato tra e , della CP_1 CP_2 polizza assicurativa relativa al detto contratto e del conteggio estintivo, munito di clausola di provvisoria esecutività.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
- si tratta di un contratto stipulato il 10 marzo 2006, e nell'ottobre 2006 oggetto di cessione in blocco, ex art. 58 tub, alla Neos finanziaria s.p.a., la quale è quindi divenuta unica ed esclusiva titolare del rapporto ceduto, con conseguente difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente;
- vi sarebbe incompetenza per valore del Tribunale, essendo il valore di causa irrisorio, o comunque determinabile in riferimento ai soli costi di produzione e invio della documentazione ex art. 119 TUB, e quindi sicuramente inferiore ad Euro 5.000;
- il diritto alla consegna della documentazione contrattuale sarebbe ormai prescritto, per superamento del periodo decennale previsto dall'art. 119 TUB e dall'art. 2220 c.c., essendo i documenti richiesti redatti nell'anno 2006 (contratto di finanziamento), 2008 (polizza assicurativa) e 2013 (conteggio di estinzione).
Ha chiesto anche la condanna dell'opposto ex articolo 96 terzo comma c.c., assumendo la temerarietà della pretesa monitoria e deducendola dal fatto che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha già fornito il solo documento nella sua disponibilità, ovvero il conteggio estintivo redatto Pt_1 nell'ambito della riscossione curata quale procuratrice speciale della cessionaria Neos, e non detiene più l'ulteriore documentazione contrattuale richiesta.
2) regolarmente costituito, contesta integralmente le deduzioni avversarie, CP_1 sostenendo che la non gli avrebbe mai comunicato l'avvenuta cessione dei crediti in favore della Pt_1
che questa sarebbe stata effettuata pro solvendo e non pro soluto, e che gli Controparte_3 Pt_1 aveva inviato il conteggio estintivo senza specificare di agire per procura del cessionario.
3) Esperito senza successo un tentativo di conciliazione e la successiva procedura di mediazione obbligatoria, e sospesa la provvisoria esecuzione del titolo, non essendovi richiesta istruttorie con ordinanza del 09/012025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
4) L'eccezione preliminare di incompetenza per valore del tribunale avanzata dall'attrice in opposizione è infondata.
Sul punto, è sufficiente ricordare che è intervenuta di recente anche la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3359/2025, che ha chiarito che in caso di controversie per la consegna di documentazione bancaria ex art. 119 comma 4 D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), il valore della domanda deve considerarsi indeterminabile, perché il diritto di ottenere la consegna documentale è rivolto anche a pagina 2 di 4 fini di acquisizione della prova, e non può essere limitato al costo irrisorio di mera riproduzione - fotostatica o informatica - della documentazione.
5) Invece, essendo incontestato il fatto che il conteggio estintivo sia stato consegnato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, per la restante documentazione è fondata l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, è noto che esiste un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito che riconduce il diritto ad ottenere copia del contratto non all'art. 119 TUB, ma all'art. 117 TUB, con conseguente decorso del termine di prescrizione dalla chiusura del rapporto e non dal momento in cui è stato formato il documento.
Tale tesi, però, ormai è sconfessata dalla recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto, e per questo riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, non potendosi richiedere alla banca di conservare la documentazione oltre tale termine, ed operando, al di fuori di esso, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (cfr. Cass. 35039/2022).
Pertanto, essendo pacifico che al momento della prima richiesta rivolta dal a risalente al CP_1 Pt_1
7/11/2022, era ampiamente spirato il termine di 10 anni dalla formazione del contratto, risalente al
2006, e dell'assicurazione, risalente al 2008, il diritto di ottenere copia di tali atti è ormai prescritto.
6) In aggiunta, deve anche osservarsi che difetta della titolarità passiva del rapporto Pt_1 obbligatorio in essere con il , avendolo essa ceduto nell'ottobre 2006 con operazione di cessione CP_1 di crediti in blocco effettuata a norma dell'art. 58 TUB.
Risulta infatti provato documentalmente che la abbia curato la sola riscossione dei crediti, Parte_1 per conto della cessionaria Neos e come peraltro statuito dall'art. 8 del contratto di cessione di crediti
(doc. 2 opponente).
Secondo quanto previsto dall'articolo 58 comma 5 TUB, il cessionario risponde in via esclusiva dell'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione, tra cui anche l'obbligo di fornitura dei documenti, trascorso il termine di tre mesi dagli adempimenti pubblicitari congiuntamente previsti dal comma 2 (pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale e iscrizione di tale notizia nel registro delle imprese). Il ricorrente avrebbe potuto pertanto opportunamente rivolgersi alla cedente solo entro il primo trimestre successivo alla pubblicazione dell'avviso di cessione Pt_1 sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero al più sino al gennaio 2007.
Non rileva, in senso contrario, quanto osservato da parte opponente, per cui non vi sarebbe stata effettiva spendita del nome del rappresentato ( da parte della procuratrice speciale CP_3
( nella fase di incasso/recupero del credito conseguente alla richiesta di estinzione anticipata del Pt_1 contratto. In tale fase, infatti, la fattispecie traslativa del rapporto si era già ritualmente conclusa con gli adempimenti pubblicitari sanciti dall'art. 58 commi 2 e 4 TUB, che per l'appunto non contemplano la notifica al debitore ceduto, e pertanto agiva nella fase di incasso per mandato specifico del Pt_1 cessionario (art. 8 contratto di cessione), come ribadito anche nell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (“Coges Finanziaria è incaricata dell'incasso delle somme dovute”).
pagina 3 di 4 7) Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
8) Le spese legali seguono la soccombenza, tenuto conto anche del fatto che il conteggio estintivo è stato consegnato prima dell'introduzione del giudizio, e che prima di notificare l'atto di opposizione aveva offerto alla controparte di corrisponderle le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo in Pt_1 cambio della rinuncia ad esso.
Sono liquidate ai sensi del DM 55/14 in prossimità dei parametri minimi previsti per il valore della causa, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
9) Deve infine respingersi la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 III co. c.p.c. proposta dall'attrice in opposizione. Non si ritengono infatti sussistere i presupposti per una responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, non essendoci elementi per affermare che essa abbia resistito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, con abuso del diritto, spirito di emulazione o fini dilatori. La domanda del si fonda CP_1 semplicemente su deduzioni non condivisibili, ma non per questo necessariamente connotate da dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da parte attrice revoca il decreto ingiuntivo n.
2082/2023 del 14/03/2023 emesso dal Tribunale di Torino nel procedimento monitorio R.G. n.
2566/2023.
Condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in euro 4.000 per CP_1 Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Torino, 2 aprile 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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