Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5742 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], c.f.:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Angelita Pino (c.f.: ; pec: C.F._2
fax: 090/716038), e con lei Email_1
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Garibaldi n. 274;
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], codice CP_1
fiscale: , e residente in [...]
Campagna, 4, elettivamente domiciliata in Valdina (ME), Via IV
Novembre, 21, presso il sottoscritto Avv. Francesco Simone (codice fiscale: ), il quale la rappresenta e difende per C.F._4
procura in atti ed ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni del
1
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 10.12.2022, nato ad [...] il Parte_1
28/06/1969, premesso di avere contratto in data 01/03/2011, nel Comune di
OT (ME), matrimonio con nata a [...] CP_1
(Svizzera) il 22/07/1977 (atto iscritto nei Registro dello Stato Civile del
Comune di OT al numero 1, parte 1, anno 2011); che dall'unione non erano nati figli;
che tra le parti era intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Messina n. 227/2020 del 31.01.2020; che con tale sentenza era stato stabilito l'obbligo a suo carico di versare alla un assegno mensile di mantenimento pari ad € 200,00; che egli CP_1
era dipendente della società Carmec Logistica srl ed aveva una retribuzione mensile di circa € 1000,00, sicché, rispetto alla situazione cristallizzata nella sentenza di separazione, la propria situazione economica era ulteriormente peggiorata, mentre la a fronte di un temporaneo CP_1
lavoro di volantinaggio effettuato in costanza di matrimonio, non si era più impegnata nella ricerca di un lavoro, ma si era limitata a dedicarsi alla cura del corpo ed all'atletica, benché sul finire dell'anno 2019 (quindi ancora in pendenza del giudizio di separazione), avesse iniziato a lavorare presso un noto hotel di Cortina d'Ampezzo, mostrando una indubbia capacità lavorativa;
che erano decorsi i termini di legge per la proponibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati e la comunione di vita materiale e spirituale era ormai definitivamente cessata;
2 tutto ciò premesso, chiedeva lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 01/03/2011, nel Comune di OT (ME); chiedeva, inoltre, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore, come già stabilito in sede di separazione giudiziale, e che fosse revocato l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile di mantenimento a favore della sig.ra CP_1
A seguito del deposito del ricorso il Presidente delegato fissava l'udienza del 05.06.2023 per la comparizione delle parti e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14.02.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25.05.2023 si costituiva , la quale non si opponeva alla pronuncia di CP_1
divorzio, mentre contestava la fondatezza delle altre domande. Evidenziava che la propria situazione economica era ben diversa rispetto a quella prospettata dal ricorrente poiché la passione per lo sport della corsa dalla stessa coltivato nei ritagli di tempo era del tutto amatoriale e non certamente professionistico, tanto da non risultare iscritta a società sportive professionistiche o dilettantistiche né tantomeno aver mai percepito alcun compenso per la partecipazione alle gare. Sottolineava, poi, di essere iscritta regolarmente nelle liste di collocamento presso il Centro per l'Impiego di Villafranca Tirrena e di rientrare in quella fascia di disoccupati (nello specifico: operaia specializzata con licenza media) per i quali il reinserimento nel mondo del lavoro, a distanza di tempo, appariva più complicato;
che si era sempre prodigata nella ricerca di un lavoro stabile, idoneo a garantirle la piena indipendenza economica, arrivando a svolgere persino lavori precari, di breve durata, di vario genere e mansione;
che risultava insufficiente l'assegno di mantenimento di € 200,00
3 (rivalutato in €. 214,26), versato dal ricorrente, e che utilizzava per far fronte al pagamento del canone di locazione del piccolo immobile in cui risiedeva, in Rometta (ME), Piazza G. Campagna, 4, pari a € 200,00 mensili. Inoltre, specificava che, in costanza di matrimonio, si era sempre occupata della gestione e cura della casa coniugale, così come degli animali di affezione. Chiedeva, pertanto, un assegno divorzile mensile di almeno €
500,00 e, in via subordinata, un congruo assegno alimentare a norma all'art. 433 c.c. e seguenti, in misura ritenuta di giustizia.
All'udienza presidenziale del 05.06.2023, diretta all'espletamento del tentativo di conciliazione, i coniugi confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non essersi riconciliati dalla data della separazione. Con ordinanza depositata il 09.06.2023 il Presidente, valutati i fatti e le considerazioni esposte dalle parti, poneva le condizioni di separazione a disciplina provvisoria di divorzio e dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice
Istruttore.
Il Giudice Istruttore, con provvedimento del 05.06.2024, ammetteva la prova per testi diretta e contraria chiesta da entrambe le parti e l'interrogatorio formale del ricorrente chiesto da parte resistente nei limiti indicati nel suddetto provvedimento.
Espletate le prove ammesse, all'udienza del 21.01.2025, sostituita con lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni ed il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni
60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio
4 delle memorie di replica;
veniva, inoltre, disposta contestualmente la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto per sei mesi in caso di separazione consensuale e per un anno nel caso di separazione giudiziale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di separarsi, li abbia autorizzati a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame, attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre due anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del Tribunale di Messina n. 227/2020 del 31.01.2020, sicché sussiste certamente il requisito sopra indicato di proponibilità della domanda.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
OT (ME) in data 01/03/2011, con atto iscritto nei Registro dello
Stato Civile del Comune di OT al numero 1, parte 1, anno 2011.
Quanto alle richieste di natura economica avanzata dalla resistente, volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, occorre premettere che, la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è
5 indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione,
6 contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore nella norma sopra citata. Erano state prospettate due opzioni, quella di riferire la
“adeguatezza” alla possibilità di condurre un'esistenza economica libera e dignitosa e quella di fare riferimento al tenore di vita matrimoniale o
“paraconiugale”, in base alla pertinente considerazione che il divorzio impoverisce, non solo spiritualmente, entrambi i coniugi, sicché il tenore di vita coniugale può solo fittiziamente essere riferito ad un ex coniuge. Le
Sezioni Unite nella citata pronuncia, superando il suddetto contrasto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della
7 pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta
(Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n.
5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, come si desume dal fatto che il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge presuppone che questi non abbia mezzi “adeguati”, anche una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro. Infatti, la piena reversibilità del vincolo coniugale non esclude “il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare può imprimere alla costruzione del profilo personale ed
8 economico – patrimoniale dei singoli coniugi”. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva”, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, “ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”.
Nella fattispecie in esame è pacifico che vi è un divario nei redditi delle parti, poiché il è dipendente di una società di logistica e nel Pt_1
2020 ha percepito un reddito lordo pari a € 19.291,00, mentre la
è disoccupata. Nondimeno, per potere riconoscere alla CP_1
resistente il diritto all'assegno divorzile occorre verificare se sia configurabile una delle funzioni tipiche dell'assegno divorzile.
Sennonché, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche. Infatti, la condotta di un coniuge volta alla cura della casa è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte, ovvero deve dimostrare che le condizioni economiche dell'altro coniuge abbiano tratto concreto beneficio dall'apporto fornito dal coniuge richiedente
9 l'assegno alla vita familiare. Secondo quanto previsto dalla Corte di
Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa occorre, pertanto, indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, il che assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar prova (Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023; Corte di
Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920). Sennonché, nel caso in esame non è stato neppure allegato che la abbia sacrificato CP_1
concrete opportunità professionali e lavorative per dedicarsi alla famiglia, né che l'attuale situazione economica del sia la conseguenza dei Pt_1
vantaggi derivanti dalla convivenza familiare.
Con riferimento, poi, al profilo assistenziale dell'assegno divorzile, si deve, in primo luogo, muovere dal rilievo che la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596); così se è vero che la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, nondimeno la funzione assistenziale, benché in qualche modo recessiva rispetto a quella perequativa - compensativa, deve continuare ad essere assicurata attraverso l'assegno divorzile (Cass. 10 giugno 2022 n. 18838). Nondimeno, la funzione assistenziale, in base alla quale occorre che al coniuge debole sia data la possibilità di condurre un'esistenza dignitosa, richiede che venga
10 data prova che il coniuge richiedente l'assegno non sia rimasto colposamente inerte nel cercarsi un'occupazione. Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte (ord. n. 3661 del 13 febbraio 2020), se è vero che la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, in tale quadro occorre attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale. Non è consentito, pertanto, tenere un contegno deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale, in quanto l'ex coniuge è tenuto a sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione.
Nel caso in esame è da ritenere, allora, che non sussistano neppure le condizioni per l'attribuzione a favore di di un assegno CP_1
divorzile con funzione assistenziale, tenuto conto del fatto che la stessa si è limitata a dare la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'impiego di Villafranca Tirrena, ma non ha dimostrato di essersi in concreto attivata per trovare un'occupazione, benché non vi sia alcun dubbio in ordine al fatto che la stessa ha una capacità lavorativa, che aveva messo a frutto sia durante la convivenza matrimoniale, lavorando presso un'azienda locale, come riferito dai testi escussi, sia dopo la separazione di fatto, lavorando presso un albergo a Cortina d'Ampezzo, come risulta dalla documentazione fotografica prodotta. Peraltro, è pacifico che la dedica molto del suo tempo e delle sue energie per CP_1
coltivare la passione dello sport e ciò sembra distrarla da un fattivo impegno per la ricerca di un'occupazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda avanzata dalla volta al riconoscimento di un assegno divorzile va rigettata CP_1
11 mentre a seguito dello scioglimento del vincolo coniugale cessa di avere efficacia l'assegno di mantenimento stabilito per il coniuge in regime di separazione personale.
Non occorre, infine, provvedere con riferimento alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, posto che il provvedimento di assegnazione può essere funzionale esclusivamente alla tutela della prole, mentre nel caso in esame i coniugi non hanno avuto figli.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5742/2022 R.G., così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di OT (ME) il 01/03/2011, trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, anno 2011, tra Parte_1
nato ad [...] il [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...];
2) rigetta la domanda avanzata volta al CP_1
riconoscimento di un assegno divorzile e dichiara cessato, con la pronuncia
12 della presente sentenza, l'obbligo posto a carico di di Parte_1
corrispondere alla un assegno mensile di mantenimento;
CP_1
3) condanna al pagamento delle spese CP_1
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui €
851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di OT
(ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della I° sez. civile, lì
15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
13