Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.