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30 ottobre 1964
30 ottobre 1964
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.