Articolo 2 della Legge 19 settembre 1964, n. 891
Articolo 1
Versione
30 ottobre 1964
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.

Entrata in vigore il 30 ottobre 1964