Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 102/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 102/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/05/1963 rappresentato e difesi dall' avv. Francesco Paragliola (C.F. ) e C.F._2
domiciliato come in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), a mezzo del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) e Andrea Ornati C.F._3
(C.F. , domiciliata come in atti;
C.F._4
-OPPOSTA–
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 31.10.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 4.1.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 4159/2022, emesso dal Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord il 16.10.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 34.659,97, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento n. 10273021867880 stipulato
1
L'opponente in particolare ha lamentato: la carenza di legittimazione di per non aver Controparte_1
dimostrato la titolarità del diritto di credito azionato in via monitoria;
la carenza di legittimazione di quale procuratore di per assenza della relativa documentazione, nonché Controparte_2 CP_1
con riferimento alla mancata iscrizione nell'elenco dell'art. 106 TUB;
la nullità dei contratti per mancata consegna della copia al cliente;
la nullità delle clausole vessatorie relative al contratto n .
141374; la mancata prova del credito vantato e l'applicazione di interessi usurari.
Si è costituita e per essa il suo procuratore eccependo Controparte_1 Controparte_2
preliminarmente la tardiva iscrizione a ruolo della causa e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 31.10.2024, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
In secondo luogo deve ribadirsi la tempestività dell'iscrizione a ruolo della presente opposizione, come già chiarito con l'ordinanza del 31.7.2023. Infatti parte opponente ha dimostrato di aver tempestivamente inviato l'atto introduttivo per l'iscrizione a ruolo, la quale però non si è perfezionata per “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente” e quindi per causa ad egli non imputabile (cfr. produzione del 6.7.2023). Tanto è vero che lo stesso opponente, successivamente, ha depositato istanza di rimessione in termini ex art. 153
c.p.c. provvedendo ad inviare un nuovo deposito telematico.
Infine occorre esaminare l'eccezione con cui l'opponente ha lamentato la mancata dimostrazione del potere in capo a di agire quale procuratore di per il recupero dei suoi CP_2 CP_1 crediti, nonché la mancata prova dell'iscrizione di nello speciale elenco previsto all'art. CP_2
106 TUB, condizione necessaria per poter agire per la riscossione giudiziale dei crediti.
La doglianza è infondata. ha infatti dimostrato di aver conferito a il potere di agire in giudizio per la CP_1 Controparte_2
riscossione dei suoi crediti, producendo la seguente documentazione:
2 - atto notarile del 5.7.2016 con cui ha conferito a CP_1 Parte_2 procura speciale a “riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è e diventerà titolare e diritto collegati” nonché a “gestire e /o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate
o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai crediti nei confronti dei debitori ceduti…” (cfr. all. 2 al fascicolo monitorio);
- estratto della Gazzetta ufficiale del 18.2.2017 dove è pubblicato l'avvsio di cessione tra
Banca Ifis s.p.a. e nell'ambito della quale ha conferito a CP_1 CP_1 [...]
il ruolo di special servicer nell'amministrazione, gestione, incasso e Parte_2
recupero dei crediti oggetto della cessione (ivi compreso, come si vedrà infra, quelli oggetto di causa, cfr. all. 1 al fascicolo monitorio);
- atto notarile del 22.6.2017 di fusione per incorporazione di in Parte_2
con subentro dell'incorporante in tutte le ragioni diritti, obblighi e impegni Controparte_2
di quest'ultima (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio).
Quanto alla mancata iscrizione di nell'albo ex art. 106 TUB, deve trovare applicazione il CP_2 principio di diritto secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. 7243/2024). Sicché, anche ove tale doglianza fosse fondata, essa non potrebbe determinare alcuna conseguenza civilistica nel rapporto tra le parti del presente processo.
Ciò premesso in rito, l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento,
3 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. 25584/18).
Con riferimento ai contratti di mutuo l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi del richiamato art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi, oltre alla propria legittimazione, il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nei suoi confronti e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018); non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto, anche ai sensi dell'art. 50 TUB.
Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistere la legittimazione creditoria in capo a parte opposta.
Con riferimento al contratto di finanziamento n. 10273021867880, parte opposta ha infatti prodotto:
- estratto della Gazzetta ufficiale del 13.12.2012 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra Fiditalia s.p.a., originaria parte mutuante del contratto, e con Parte_3
indicazione dei criteri ricognitivi dei crediti ceduti, nell'ambito dei quali appare rientrare quello oggetto di causa (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta);
- estratto della Gazzetta ufficiale del 13.11.2014 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra e Banca Ifis s.r.l., avente ad oggetto tutti i crediti di proprietà Parte_3
di al 30.6.2014 (cfr. all. 6 alla comparsa di risposta); Parte_3
- estratto della Gazzetta ufficiale del 18.2.2017 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra Banca Ifis s.r.l. (cfr. all. 1 al ricorso monitorio), nonché la lista dei crediti ceduti
(all. 11 al ricorso monitorio) e la comunicazione con cui Banca Ifis ha dichiarato di aver ceduto il credito nei confronti di a (cfr. all. 9 al ricorso monitorio, Pt_1 Controparte_1
pag.2).
Con riferimento al contratto revolving n.141374 ha invece prodotto:
- estratto della Gazzetta ufficiale del 28.12.2013 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra OS UC s.p.a., originaria parte contraente del rapporto contrattuale, e con indicazione dei criteri ricognitivi dei crediti ceduti, nell'ambito dei Controparte_3
quali appare rientrare quello oggetto di causa (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta);
- estratto della Gazzetta ufficiale del 5.12.2015, contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra e Banca Ifis s.r.l., avente ad oggetto i crediti già oggetto della Controparte_3
precedente cessione con OS UC (cfr. all. 8 alla comparsa di risposta);
4 - il già citato estratto della Gazzetta ufficiale del 18.2.2017 contenente l'avviso di cessione di crediti in blocco tra Banca Ifis s.r.l. (cfr. all. 1 al ricorso monitorio), nonché la lista dei crediti ceduti (all. 11 al ricorso monitorio) e, anche per questo rapporto, la comunicazione con cui Banca Ifis ha dichiarato di aver ceduto il credito nei confronti di a Pt_1
(cfr. all. 9 al ricorso monitorio, pag. 4). Controparte_1
A tal proposito deve rilevarsi che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. 4277/2023).
Inoltre la recente giurisprudenza di legittimità, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha sottolineato come la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato e della relativa documentazione, sono elementi potenzialmente decisivi al fine di dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (Cass.10200/2021).
Per tali ragioni, e sulla base degli elementi sopra illustrati, è ben possibile ritenere sussistente la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta.
Risulta altresì dimostrata la pretesa creditoria vantata in sede monitoria dall'odierna opposta.
Questa ha infatti prodotto, per entrambi i rapporti, i contratti regolarmente sottoscritti dall'opponente (all. 5 e 6 al ricorso monitorio) e i relativi estratti conto (all. 7 e 8) che, soprattutto con riferimento al rapporto di credito revolving, consentono di determinare con precisione il saldo finale dovuto. Inoltre non risulta mai contestata in giudizio l'avvenuta erogazione delle somme mutuate.
Risulta invece smentita dagli atti l'affermazione dell'opponente con la quale ha lamentato di non aver mai ricevuto copia dei contratti sottoscritti: quanto al finanziamento, il contratto prodotto in atti reca l'espressa dichiarazione, sottoscritta dall'opponente, di aver ritirato “copia dell'informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/13, dell'avviso “Principali norme di trasparenza” del Foglio
Informativo, del Documento di Sintesi nonché del Contratto e delle Condizioni Generali di
Contratto”; quanto al rapporto di credito revolving, anche in questo caso il documento contrattuale reca la dichiarazione sottoscritta dall'opponente di aver “ritirato copia della presente richiesta completa in ogni sua parte”.
5 Parte opponente ha inoltre lamentato la violazione della legge n. 108/1996, per avere i contratti oggetto di causa previsto e applicato interessi superiori al tasso soglia usura.
L'eccezione deve essere respinta, stante la genericità della sua formulazione.
Infatti se è vero che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente, è altrettanto vero che non si può neppure ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167
c.p.c., di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (in tal senso Trib. Pescara 5482/2012). È quindi onere del debitore avanzare delle contestazioni specifiche e dettagliate con riferimento ai rapporti di finanziamento azionati dalla controparte.
Deve sul punto trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi
e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass.
S.U. 15597/2020).
Nel caso di specie l'opponente si è limitato ad affermare l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia usura senza però fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura
6 in cui essa si sarebbe in concreto verificata e, in definitiva, senza soddisfare l'onere di allegazione sancito dai principi giurisprudenziali richiamati.
Infine, l'opponente ha eccepito la nullità di diverse clausole contrattuali previste nel contratto n.
141374, poiché vessatorie e idonee a determinare un forte squilibrio in danno del consumatore.
In particolare l'opponente ha ritenuto nulla la clausola che disciplina i costi, con particolare riferimento ai tassi applicati e alla decadenza del beneficio del termine, per violazione dell'art. 33 co.2 lett. f), in ragione della penale dell'1% per la risoluzione del contratto e dell'ulteriore tasso di mora dell'1,5% mensili nonché della successiva lett. l) e dell'art. 36 co.2 lett. c) del Codice del consumo per l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Anche tale doglianza deve ritenersi infondata.
Con riferimento alla violazione dell'art. 33 co.2 lett. f) Codice del consumo, l'opponente si è limitato a riportare i valori percentuali delle penali e dei tassi moratori, senza in alcun modo allegare, neanche in via parametrica, le ragioni per cui tali importi devono ritenersi manifestamente eccessivi, come richiesto dalla norma.
Quanto alla clausola che prevede la decadenza dal beneficio del termine, essa non appare immediatamente riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 33 co.2 del Codice del consumo, né risultano allegate dall'opponente le ragioni per cui questa determinerebbe un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Né, infine, l'opponente ha allegato la circostanza che la creditrice se ne sia avvalsa nei termini pattuiti.
Infine, con riferimento alla previsione di clausole che il consumatore non ha avuto la possibilità di conoscere prima del contratto, deve ribadirsi che l'opponente ha contrattualmente dichiarato di aver preso visione delle condizioni generali del finanziamento, ha specificamente approvato le clausole di cui all'art. 1341 c.c., mentre non è fornita chiara indicazione su quali sarebbero le clausole che non ha avuto possibilità di conoscere (quali, ad esempio, quelle che fanno rinvio a disposizioni o clausole non contenute nel testo contrattuale).
Per le ragioni sopra profuse, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4159/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 16.10.2022;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 opposta, liquidate in complessivi € 6.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 28/01/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
8