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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi -Presidente
Dott. Giuseppe Campagna -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1621 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
15.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 25.03.1955), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Amodeo, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via
G. Mazzini n. 6, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Calabria il 05.03.1951), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria
Iaria, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Pio XI, II Traversa n. 10, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato in data 12.06.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data 25.01.1979;
-considerato che con decreto del 12.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria in data 25.01.1979; b) dal matrimonio è nata una figlia: (31.12.1978), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; c) con decreto di omologa del 14.07.1986 (dep. il
14.07.1986), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 06.03.1986;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale risalente al 06.03.1986 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 23.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data
12.06.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria in data 25.01.1979 tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 4, parte 1, Ufficio 1, anno 1979, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Liborio Fazzi -Presidente
Dott. Giuseppe Campagna -Giudice
Dott. Flavio Tovani -Giudice Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1621 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
15.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 25.03.1955), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Amodeo, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via
G. Mazzini n. 6, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Calabria il 05.03.1951), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria
Iaria, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Pio XI, II Traversa n. 10, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato in data 12.06.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria in data 25.01.1979;
-considerato che con decreto del 12.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria in data 25.01.1979; b) dal matrimonio è nata una figlia: (31.12.1978), maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; c) con decreto di omologa del 14.07.1986 (dep. il
14.07.1986), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 06.03.1986;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale risalente al 06.03.1986 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha
“vistato” in data 23.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data
12.06.2024 da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria in data 25.01.1979 tra e , Parte_1 Parte_2
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 4, parte 1, Ufficio 1, anno 1979, senza alcuna condizione;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Liborio Fazzi