Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 02/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3057/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
NUNZIATA IMMACOLATA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lucia
De Filippo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Striano, via Caionche n. 39;
RICORRENTE
C O N T R O
I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale INPS di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
b) Condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te p.t., alla corresponsione in favore della ricorrente della pensione di inabilità ex I. 118/71 dal 02/08/2021 ovvero dalla diversa decorrenza indicata dal CTU medico legale a disporsi;
c) Condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
d) Porre le spese della CTU medico legale a carico dell'INPS.
PER L'INPS: …dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 07.05.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, in punto di decorrenza, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario accertato dal c.t.u. ivi nominato sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l'INPS si costituiva tempestivamente in giudizio contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall'INPS.
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall'INPS.
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. Francesco Ranieri, non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico.
L'istante, in particolare, ha contestato l'individuazione del dies a quo di decorrenza del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile, sostenendo che dall'esame di certificati medici prodotti nella fase di giudizio di ATP emergerebbe un complesso morboso di gravità tale da consentire la retrodatazione della decorrenza alla data della domanda amministrativa.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente nominato nel giudizio di ATP, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata e delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato sulla ricorrente, ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali: “Al fine di quantificare il livello invalidante delle singole infermità, come da specifico quesito della SVI, occorre far riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5/2/92 e, ove non specificamente classificate, adottare i criteri medico-legali dell'analogia e dell'equivalenza.
Dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esaminata, si evince che
NZ OL, di anni 62, è affetta da Artrite Reumatoide con Cronicizzazione delle
Manifestazioni.
L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria a decorso cronico e progressivo, non suppurativa, che colpisce le articolazioni diartrodali con frequente interessamento di organi e strutture extraarticolari. Nella sua evoluzione ingravescente l'impegno articolare si fa più importante e si diffonde alle altre articolazioni (gomiti, ginocchia, spalle, etc…). Compare atrofia muscolare fino a giungere, nei casi più tipici, allo stato delle deformazioni di cui tipiche sono quelle a carico della mano (mano “a colpo di vento”).
All'obiettività clinica è apprezzabile un deficit doloroso alla mobilizzazione articolare di tutte le articolazioni, prevalentemente delle spalle, della colonna vertebrale, delle mani e delle ginocchia, con contrattura antalgica dolorosa della colonna vertebrale.
L'artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni è contemplata al codice 9303 e ad essa va attribuita la percentuale invalidante del 50%, ma va segnalata una scarsa sensibilità alla terapia farmacologica tradizionale e biologica, nonostante la quale il processo infiammatorio articolare non si è spento, com'è denunciato dall'alto tasso anticorpale anti-citrullina (marcatore immunologico della malattia). Mentre ancora maggiore importanza assume – a nostro modo di vedere – l'impotenza funzionale dolorosa, per la quale la NZ ha praticato senza successo anestetici per via intratecale e derivati cannabinoidi.
Per tutto questo appare equo attribuire all'artrite reumatoide della fattispecie la percentuale invalidante del 75%.
A carico dell'apparato osteo-articolare abbiamo riscontrato un'artropatia artrosica alla colonna vertebrale e le fratture spontanee a livello della branca ischio-pubica ed ileo-pubica di sinistra, verosimilmente legate alla terapia continuativa corticosteroidea. Sullo stesso apparato da segnalare un remoto intervento (2016) di erniectomia discale. Inoltre, alla risonanza magnetica del
21/5/20 si è evidenziato una tendinopatia del muscolo piccolo e medio gluteo di sinistra. Ne discende la necessità di utilizzare una gruccia in corso di deambulazione, onde alleggerire il carico sull'arto inferiore sinistro.
Quanto sopra riferito viene corroborato, all'esame obiettivo, da una manovra di SÈ
(dolore lungo il decorso del nervo sciatico ad arto inferiore esteso e con paziente in decubito supino) positiva ai gradi medi, da dolorabilità evocata alla palpazione della branca ischio-pubica e da una franca insufficienza di forza a carico dei muscoli glutei di sinistra.
Al quadro clinico riscontrato afferente alla patologia osteo-articolare e muscolare appare equo attribuire la percentuale invalidante del 40%, secondo criterio analogico-proporzionale al codice
7001. La sintomatologia algico-disfunzionale e la scarsa risposta terapeutica agli antidolorifici sopradescritta ha comportato, negli anni, lo strutturarsi si una depressione del tono dell'umore di tipo endoreattivo e di grado medio cui va attribuita la percentuale invalidante del 25% (codice
2205).
A seguito dell'infezione da Covid, che le ebbe a determinare una broncopolmonite con tipico quadro TAC torace di “parenchima a vetro smerigliato al lobo inferiore dx di strie fibrotiche- disventilatorie cn pattern reticolare” ha sviluppato una lieve broncopatia cronica, corroborata all' esame obiettivo da rumori umidi alle basi polmonari ed alla riduzione del murmure vescicolare fisiologico. In termini di riduzione della capacità lavorativa, riteniamo di dover assimilare la bronchite cronica della fattispecie all' insufficienza respiratoria di grado lieve, con riconoscimento di una percentuale invalidante del 25%, secondo criterio analogico-proporzionale al codice 6014.
Passando al calcolo riduzionistico delle infermità riscontrate, si perviene ad una percentuale invalidante del 92%, per cui possiamo affermare che la NZ è da giudicarsi inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa a carattere proficuo e continuativo (tasso invalidante: 100%), il restante 8% venendo a rappresentare i cosiddetti “cascami di validità”, non utilizzabili ai fini di lavoro proficuo.
L'effetto invalidante (ai fini della concessione della pensione di inabilità) riteniamo debba retrodatarsi a partire da tre mesi dalla nostra visita, quindi dall'ottobre del 2023, secondo i comuni processi evolutivi delle infermità riscontrate, in primis l'artrite reumatoide, per sua natura a decorso progressivamente ingravescente. …”.
4. Ciò posto, venendo alle doglianze di parte, deve rilevarsi come le stesse ricalcano pedissequamente le osservazioni critiche alla bozza peritale a cui il c.t.u. ha già adeguatamente replicato.
Invero, in ordine ai rilievi mossi da parte ricorrente, il c.t.u. ha così chiarito: “A riprova della severità della malattia reumatica, ella ci esibisce una sentenza della Corte d' Appello di Napoli
(2012) ove viene riconosciuta alla ricorrente l'assegno ordinario di invalidità. Notoriamente, la legge 222/84 all'art. 1 fa riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, all'epoca la NZ svolgeva l'attività di bracciante agricolo. Facciamo nostro il giudizio del
Tribunale, ritenendo incompatibile l'artrite reumatoide per un'attività manuale quale è quella di bracciante agricolo.
Inutile dire che, nel caso che ci occupa, siamo in altro ambito legislativo (legge 118/71) al fine del riconoscimento della pensione di inabilità.
L'avvocato De Filippo ci evidenzia una visita reumatologica del 3/11/21, da noi fedelmente riportata.
Segnaliamo che, successivamente a questa visita, non altra documentazione riguardante le condizioni cliniche della NZ emerge nel fascicolo di causa.
Inutile sottolineare che la ctu è un parere tecnico motivato. E le motivazioni tecniche vanno supportate, in senso prima clinico e successivamente documentale e medico-legale.
Ma teniamo a rappresentare che il nostro esame obiettivo riflette sicuramente una condizione reumatologica ed artrosica di gravità, cui riteniamo di aver attribuito una percentuale invalidante piuttosto congrua (rispettivamente il 75% ed il 40%). Pur attestando un quadro clinico di gravità, ribadiamo che la presenza di fratture a livello delle branche ischio-pubiche potrebbero, se non andare incontro a guarigione, magari migliorare in termini algico-disfunzionali, con il riposo e con l'utilizzo di nuovi farmaci immunomodulanti.
Segnaliamo, inoltre, che abbiamo accreditato l'infermità psichica, nonostante la depressione del tono dell'umore in via reattiva fosse attestata da un'unica visita psichiatrica (7/10/21 UOSM
Terzigno), riconoscendo la percentuale invalidante del 25%.
Parte ricorrente ritiene che la decorrenza della pensione di inabilità debba retrodatarsi all'epoca di presentazione della domanda amministrativa sulla base di un'unica certificazione reumatologica risalente al 3/11/21, con vuoto documentale, quindi, di oltre due anni. Per un'infermità che, per i protocolli terapeutici che si sono avvicendati negli ultimi anni, poteva anche essere passibile di miglioramento.
Non riteniamo, quindi, di accogliere i rilievi pervenutici e confermiamo che l'effetto invalidante ai fini della pensione d'inabilità debba retrodatarsi all'ottobre del 2023…”.
In definitiva, è opinione del decidente che le valutazioni sopra riportate risultino esaustive e corrette sotto il profilo metodologico, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento del diritto fatto valere e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Conclusivamente, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
per tutte le motivazioni ivi esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile solo a partire dal mese di ottobre 2023.
5. In ragione del complessivo esito delle due fasi di giudizio, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile a decorrere dal mese di ottobre 2023;
• Compensa integralmente le spese del giudizio di ATP e di opposizione;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell'INPS.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 02/04/2025. Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno