Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 212/2025 promossa congiuntamente da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
LORI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Arezzo, via Paolo Uccello, n.
6
e da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2 C.F._2
ROSSELLA ANGIOLINI e FRANCESCA TARCHIANI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Arezzo, via Petrarca, n. 33;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 24.01.2025. 1
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.01.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il
Tribunale si pronunci in conformità: “a. La casa familiare, sita in Laterina Pergine DA
(AR), Via Aretina 67 i.01, di proprietà esclusiva del SI. rimarrà nella Parte_3
piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo. b. La SI.ra rilascerà la casa Parte_1
familiare, unitamente alla IG , entro e non oltre il giorno 31/03/2025 e provvederà a Per_1
comunicare la nuova residenza al SI. quanto prima. c. La SI.ra Parte_2 Pt_1
ed il SI. , con la sottoscrizione del presente ricorso, si danno
[...] Parte_2
reciprocamente atto di aver provveduto alla divisione di tutti i mobili, arredi, suppellettili ed elettrodomestici posseduti durante l'unione more uxorio e ubicati nella casa familiare e che, pertanto, tutti i beni mobili presenti nella casa familiare sono e rimarranno di proprietà del
SI. ad eccezione dei beni di seguito elencati: congelatore orizzontale, tavolo Parte_2
da cucina, televisore della sala da pranzo, mobiletto del soggiorno, tavolino del soggiorno, libreria quadrata che verranno asportati nel medesimo termine del rilascio della casa familiare. d. Il sig. , con la sottoscrizione della presente scrittura, a tacitazione delle Pt_2
pretese economiche vantate dalla sig.ra relative ai costi sostenuti da quest'ultima per Pt_1
l'arredamento della casa familiare si obbliga a corrispondere alla medesima l'importo complessivo di € 3000,00 (tremila,00) da pagarsi in sei rate mensili da € 500,00 l'una e comunque entro e non oltre il termine da considerarsi essenziale del 30/09/2025. e. La IG
è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1
residenza anagrafica della stessa presso la madre SI.ra . Entrambi i genitori Parte_1
hanno l'obbligo di comunicare l'attuale e futuro domicilio e le eventuali variazioni oltre un recapito telefonico, al fine di consentire una propria reperibilità per ogni necessità della IG. I genitori hanno concordato tra loro il seguente protocollo:
Persona_2
trascorrerà alternativamente un fine settimana con il padre e uno con la madre.
[...] Per_1
trascorrerà il fine settimana con il padre dall'orario di uscita della scuola del Venerdì sino 2 alle ore 18,00 della domenica momento in cui il padre provvederà ad accompagnarla a casa della madre. Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre potrà Per_1 vedere e tenere con sé la IG secondo il seguente schema: il martedì dall'uscita della scuola sino al giorno seguente in cui verrà riaccompagnata a scuola da1 padre e il giovedì dall'uscita della scuola sino alle 19,00. trascorrerà il fine settimana con la madre Per_1
dall'orario di uscita del Venerdì sino a tutta la giornata della domenica compreso il pernottamento. Nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre il Per_1
padre potrà vedere e tenere con sé la IG secondo il seguente schema: il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola sino al giorno seguente in cui verrà riaccompagnata a scuola dal padre quindici giorni non consecutivi durante il periodo estivo, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie la IG trascorrerà con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre, sette giorni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali trascorreranno con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre, la Pasqua ed i due giorni precedenti o il Lunedì del1'Angelo ed i due giorni successivi.
Festività
Durante le festività natalizie la IG trascorrerà con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre, la settimana di Natale e quella del capodanno. Quindi, nel rispetto dell'alternanza annuale, la IG trascorrerà con l'uno genitore la settimana dalla fine della scuola al 30.12.2024 e con l'altro la settimana dal 30.12.2024 al 6.01.
Durante le festività pasquali, trascorrerà con la madre, in maniera alternata di anno in anno con il padre la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per entrambi i periodi festivi, i genitori potranno accordarsi secondo un calendario diverso tenuto conto delle rispettive esigenze e delle necessità della IG.
Vacanze Estive
Per le vacanze estive starà con la madre e con il padre per 15 giorni consecutivi e Per_1
anche per periodi di 7 ed 8 giorni non consecutivi, da concordare di volta in volta tra i genitori;
Ciascun genitore dovrà comunque informare l'altro delle proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire eventuali periodi di vacanza lontano da casa. Resta inteso che la SI.ra e il SI. potranno, in qualsiasi momento, Parte_1 Parte_4
prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità soggiorno, compatibilmente con gli
3 obblighi scolastici ed impegni sociali della minore e nel rispetto della libertà di movimento e di organizzazione, anche lavorativa dei genitori.
1) Il SI. contribuirà al mantenimento della IG , in considerazione del Parte_2 Per_1
reddito e patrimonio dello stesso, versando alla SI.ra la complessiva somma Parte_1 di € 400 (quattrocento/00), di cui € 100 a titolo di contributo per il canone di locazione dell'immobile reperito dalla SI.ra a partire dal mese in cui la SI.ra Parte_1 Pt_1
trasferirà la propria residenza, cifra che dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT. Tale contributo al mantenimento della IG , verrà Per_1
corrisposto, da parte del padre, SI , alla madre, SI.ra entro il Parte_2 Parte_1
giorno 25 di ogni mese, mediante le coordinate che quest'ultima si impegna a comunicare, al più presto, al SI. . Sempre in punto di mantenimento diretto Parte_2
della IG minore ed a titol e esemplificativo e non esaustivo, i ricorrenti Per_1
convengono che devono ritenersi co mantenimento diretto, le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per le itazione (comprese le utenze), e materiale scolastico di cancelleria, medicina (comprensivi anche antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessa a di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare;
ba rattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, ità conviviali), spese per la cura degli animali domestici (salvo che questi siano s uccessivamente alla separazione o divorzio).
2) Entrambi i genitori convengono straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra entrambi. Ancora in tributo di mantenimento della IG minore ed a titolo meramente e vo e non esaustivo, entrambi i genitori Per_1
concorreranno nella misura del 5 se straordinarie e convengono che a titolo meramente esemplificativo e non evono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno ordinari le spese straordinarie come indicate ne1
Protocollo del 22 dicembre 2022 resso il Tribunale di Arezzo e che le parti dichiarano di ben conoscere ed a L'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra .”. Parte_1
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
4 Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 24.01.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
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