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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/10/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
GI ND OR Presidente GA EL Giudice rel.
AR ZZ Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1181/2023 RG
promossa da nata il [...], res.te in Albugnano, elettivamente domiciliata in Chieri corso Parte_1 Vittorio Emanuele II 14 presso lo studio dell'avv. Monica Silvia Pellissero che la rappresenta e difende per delega in atti
-PARTE RICORRENTE- nei confronti di nato l'[...], residente in Albugnano, elettivamente domiciliata in Chieri Controparte_1 via San Francesco 28, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Cerchia che lo rappresenta e difende per delega in atti
-PARTE RESISTENTE – ato a Chieri il 28.1.2014, CP_2 ata a Chieri il 27.6.2020, Controparte_3 in persona della curatrice speciale avv.to Valeria Filippi costituitasi in proprio
- PARTI INTERVENUTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
pagina 1 di 5 OGGETTO: affidamento e mantenimento figli minori.
trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti ricorrente e resistente congiuntamente: AFFIDAMENTO. Affidamento congiunto dei minori e con collocazione e residenza presso l'abitazione CP_2 CP_3 della madre
. Parte_2
Il sig. potrà tenere con sé i minori 2 (due)giorni alla settimana, indicativamente il martedì e CP_1 il venerdì scelto nel rispetto degli impegni scolastici e familiari dei minori. I minori e CP_2 CP_3 resteranno col padre durante il fine settimana alternati, indicativamente dal sabato mattina alle ore
9,00 fino alla domenica sera fino alle ore 21,00, punto di ritrovo Albugnano. Il padre potrà accompagnare i minori a scuola e alle varie attività extrascolastiche secondo le esigenze organizzative familiari. Il padre dovrà essere informato di eventuali riunioni con i docenti e di saggi a cui i minori prenderanno parte e dell'andamento scolastico.
PIANO VACANZE.
Per quanto riguarda le vacanze estive nel mese di luglio e per 2(due ) settimane consecutive i minori Part e potranno recarsi in vacanza in Spagna, la signora dovrà comunicare la data di CP_2 CP_3 partenza e arrivo, luogo di soggiorno e riferimenti telefonici presso l'abitazione dei nonni paterni, come da consueto. I minori staranno con il padre su accordi delle parti. Le vacanze dovranno comunque essere concordate entro il mese di aprile di ciascun anno, specificando date e luogo delle vacanze. Durante il resto delle vacanze estive i minori frequenteranno il centro estivo per bambini, salvo diverso accordo tra i genitori.
I minori e trascorreranno i giorni 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la CP_2 CP_3 madre e una settimana di vacanza dalla scuola con il padre ,secondo i principi precedenti.
Per le vacanze di Pasqua i minori e trascorreranno il giorno di Pasqua e Pasquetta con CP_2 CP_3 la madre e gli altri giorni rimanenti di vacanza con il padre o con la madre a secondo delle necessità familiari, secondo i principi precedenti.
In occasione di festività religiose e/o civili i minori saranno collocati alternativamente tra i genitori, secondo le esigenze di studio e familiari ,secondo i principi precedenti.
I minori e potranno frequentare corsi di attività sportive, musica, lingue, purchè i costi CP_2 CP_3 siano concordati preventivamente tra i genitori.
MANTENIMENTO Viene posto a carico del sig, la somma di €300,00 a titolo di contributo al mantenimento di CP_1 entrambi i minori, che verranno versati entro il 5 di ogni mese, spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative saranno divise al 50% tra le parti e comunque secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Asti. Part Assegno unico nella misura del 100% attribuito alla sig.ra
Inoltre, i signori si impegnano a non mettere in atto comportamenti lesivi e disturbanti la serenità dei minori, tenendo sempre presente il oro supremo interesse.
per i minori in persona della curatrice speciale:
pagina 2 di 5 accogliersi le conclusioni, mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali e la presa in carico dei minori anche da parte del Servizio NPI,
per il Pubblico Ministero: nessuna conclusione tolta
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso di: aver convissuto more uxorio con il dal marzo 2013 al 3.1.2023, unione dalla CP_1 quale nascevano, rispettivamente in data 28.1.2014 e 27.6.2020 i minori e;
essere CP_2 CP_3 l'unione andata in crisi;
non avere il accettato serenamente la fine della relazione ed avere lo CP_1 stesso posto in essere condotte aggressive, tanto che nel luglio 2023 era presentata denuncia-querela per fatti commessi dal ai suoi danni;
essere il affetto da gravi patologie (neoplasia CP_1 CP_1 polmonare) e fragilità (che sfociavano in un tentativo di suicidio); svolgere attività lavorativa dipendente e percepire retribuzione pari ad euro 1400,00 mensili per 13 mensilità; vivere in casa di proprietà sostenendo spese per euro 2000,00 annue circa per l'abitazione e le utenze oltre euro 200,00 per ratei di finanziamento acquisto autovettura;
svolgere anche il attività lavorativa CP_1 dipendente con la percezione di retribuzione pari ad euro 3000,00 mensili;
cita in giudizio Parte_1 al fine di sentir disporre l'affido super esclusivo – o in subordine esclusivo - a sé Controparte_1 dei figli minori con diritto del padre di vederli solo in luogo protetto ed alla presenza degli operatori, nonché porre a carico del padre contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito in giudizio sostenendo di essere stato allontanato dalla casa familiare Controparte_1 in quanto sospettato di avere una relazione affettiva “extraconiugale”; di essere stato allontanato anche dai suoi figli con conseguente gravissimo stress che si aggiunge alla grave situazione fisica (essendo affetto da grave malattia oncologica); di essere pienamente consapevole della propria situazione di disagio, culminata in un gesto anticonservativo del 30.3.2023 peraltro tradottosi in un ingestione di ansiolitici - giudicato dai medici ospedalieri in allora intervenuti come atto dimostrativo reattivo al senso di abbandono, in soggetto che rimane propositivo e progettuale per il futuro-; di seguire altresì un percorso psichiatrico ed uno cognitivo-comportamentale, oltrechè un piano terapeutico oncologico grazie anche all'aiuto della famiglia di origine;
di aver sempre cercato di essere presente nella vita dei figli, nonostante gli ostacoli posti dalla ricorrente;
chiedendo quindi disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre ed ampio diritto di visita del padre e contenimento dell'assegno di mantenimento dei minori ad euro 300,00 mensili. Sentite le parti il GI disponeva l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto del padre di vedere i minori alla presenza dei nonni paterni due pomeriggi alla settimana, nonché la posizione, a carico del padre, di contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 300,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie, ed infine con messa in carico del nucleo familiare ai Servizi Sociali per l'instaurazione di percorsi di sostegno alla genitorialità. Rigettate le istanze di prova orale, svolta CTU psicologica sui genitori e sui minori, acquisite relazioni dei Servizi Sociali, ampliato progressivamente il diritto di visita del padre, la causa era rimessa una prima volta in decisione, indi rimessa in istruttoria con nomina di curatore speciale dei minori ed acquisizione di nuove relazioni dei Servizi Sociali e NPI – cui i minori erano posti in carico -, ed infine, all'esito, vista la serenità dei minori e l'armonia dei rapporti, nuovamente rimessa in decisione sulle decisioni congiunte di cui in epigrafe (e con rinuncia delle parti alla concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.).
pagina 3 di 5 *** La causa si sviluppava in un contesto di accesa conflittualità tra le parti anche artefici di varie querele reciproche. All'esito di indagini dei Servizi Sociali, come già detto, era licenziata CTU psicologica. Detta relazione di CTU, depositata in data 19.12.2023, redatta all'esito di attenta ed approfondita analisi delle parti e dei minori, con elaborazione scevra da vizi logici ed ampiamente condivisa dal Collegio, concludeva nel senso della sussistenza di buone competenze genitoriali in capo ad entrambe le parti nonché circa il sostanziale benessere dei minori (che risultavano avere un buon rapporto sia col padre che con la madre).
Seguiva un periodo nuovamente conflittuale onde erano disposti interventi di educativa territoriale a carico dei Servizi Sociali e di sostegno psicologico per i minori. Tali percorsi portavano al progressivo superamento della conflittualità e alla normalizzazione dei rapporti.
In particolare con relazioni del 9.6.25 e del 17.9.25 il Servizio di psicologia e i Servizi Sociali rilevavano il cambiamento evolutivo positivo dell'atteggiamento dei genitori e del funzionamento del minore Servizio di psicologia), nonché la stabilità e serenità del nucleo in assenza di elementi di CP_2 pregiudizio per i minori (Servizi Sociali), pur dando atto della opportunità della prosecuzione della presa in carico.
In tale contesto ritiene il Collegio pienamente recepibili le conclusioni congiunte, rispettose del principio cardine dell'affido condiviso, pienamente tutelanti il diritto dei minori alla bigenitorialità, nonché adeguate sotto il profilo economico, cui si aggiunge, per ragioni di maggior tutela e stante la pregressa conflittualità con potenziale pregiudizio per i minori, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e dei minori anche da parte del Servizio NPI.
In assenza di soccombenza si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, nonché la posizione a carico delle stesse in solido delle spese legali dei minori in persona della curatrice speciale - liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite e delle attività svolte e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi – delle quali si dispone il pagamento a favore dello Stato stante la ammissione dei predetti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, dispone, relativamente all'affido, alla collocazione e al mantenimento dei minori e CP_2 CP_3 rispettivamente nati il 28.1.2014 e il 27.6.2020, in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe, dsipone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e dei minori anche da parte del Servizio NPI, compensa interamente tra le parti le spese di lite,
pagina 4 di 5 pone a carico delle parti ricorrente e resistente in solido le spese legali sostenute dai minori in persona della curatrice speciale, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, disponendone il pagamento in favore dello Stato, pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna,
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 9 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
GA EL GI ND OR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
GI ND OR Presidente GA EL Giudice rel.
AR ZZ Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 1181/2023 RG
promossa da nata il [...], res.te in Albugnano, elettivamente domiciliata in Chieri corso Parte_1 Vittorio Emanuele II 14 presso lo studio dell'avv. Monica Silvia Pellissero che la rappresenta e difende per delega in atti
-PARTE RICORRENTE- nei confronti di nato l'[...], residente in Albugnano, elettivamente domiciliata in Chieri Controparte_1 via San Francesco 28, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Cerchia che lo rappresenta e difende per delega in atti
-PARTE RESISTENTE – ato a Chieri il 28.1.2014, CP_2 ata a Chieri il 27.6.2020, Controparte_3 in persona della curatrice speciale avv.to Valeria Filippi costituitasi in proprio
- PARTI INTERVENUTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
pagina 1 di 5 OGGETTO: affidamento e mantenimento figli minori.
trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti ricorrente e resistente congiuntamente: AFFIDAMENTO. Affidamento congiunto dei minori e con collocazione e residenza presso l'abitazione CP_2 CP_3 della madre
. Parte_2
Il sig. potrà tenere con sé i minori 2 (due)giorni alla settimana, indicativamente il martedì e CP_1 il venerdì scelto nel rispetto degli impegni scolastici e familiari dei minori. I minori e CP_2 CP_3 resteranno col padre durante il fine settimana alternati, indicativamente dal sabato mattina alle ore
9,00 fino alla domenica sera fino alle ore 21,00, punto di ritrovo Albugnano. Il padre potrà accompagnare i minori a scuola e alle varie attività extrascolastiche secondo le esigenze organizzative familiari. Il padre dovrà essere informato di eventuali riunioni con i docenti e di saggi a cui i minori prenderanno parte e dell'andamento scolastico.
PIANO VACANZE.
Per quanto riguarda le vacanze estive nel mese di luglio e per 2(due ) settimane consecutive i minori Part e potranno recarsi in vacanza in Spagna, la signora dovrà comunicare la data di CP_2 CP_3 partenza e arrivo, luogo di soggiorno e riferimenti telefonici presso l'abitazione dei nonni paterni, come da consueto. I minori staranno con il padre su accordi delle parti. Le vacanze dovranno comunque essere concordate entro il mese di aprile di ciascun anno, specificando date e luogo delle vacanze. Durante il resto delle vacanze estive i minori frequenteranno il centro estivo per bambini, salvo diverso accordo tra i genitori.
I minori e trascorreranno i giorni 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la CP_2 CP_3 madre e una settimana di vacanza dalla scuola con il padre ,secondo i principi precedenti.
Per le vacanze di Pasqua i minori e trascorreranno il giorno di Pasqua e Pasquetta con CP_2 CP_3 la madre e gli altri giorni rimanenti di vacanza con il padre o con la madre a secondo delle necessità familiari, secondo i principi precedenti.
In occasione di festività religiose e/o civili i minori saranno collocati alternativamente tra i genitori, secondo le esigenze di studio e familiari ,secondo i principi precedenti.
I minori e potranno frequentare corsi di attività sportive, musica, lingue, purchè i costi CP_2 CP_3 siano concordati preventivamente tra i genitori.
MANTENIMENTO Viene posto a carico del sig, la somma di €300,00 a titolo di contributo al mantenimento di CP_1 entrambi i minori, che verranno versati entro il 5 di ogni mese, spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative saranno divise al 50% tra le parti e comunque secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Asti. Part Assegno unico nella misura del 100% attribuito alla sig.ra
Inoltre, i signori si impegnano a non mettere in atto comportamenti lesivi e disturbanti la serenità dei minori, tenendo sempre presente il oro supremo interesse.
per i minori in persona della curatrice speciale:
pagina 2 di 5 accogliersi le conclusioni, mantenere il monitoraggio dei Servizi Sociali e la presa in carico dei minori anche da parte del Servizio NPI,
per il Pubblico Ministero: nessuna conclusione tolta
MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso di: aver convissuto more uxorio con il dal marzo 2013 al 3.1.2023, unione dalla CP_1 quale nascevano, rispettivamente in data 28.1.2014 e 27.6.2020 i minori e;
essere CP_2 CP_3 l'unione andata in crisi;
non avere il accettato serenamente la fine della relazione ed avere lo CP_1 stesso posto in essere condotte aggressive, tanto che nel luglio 2023 era presentata denuncia-querela per fatti commessi dal ai suoi danni;
essere il affetto da gravi patologie (neoplasia CP_1 CP_1 polmonare) e fragilità (che sfociavano in un tentativo di suicidio); svolgere attività lavorativa dipendente e percepire retribuzione pari ad euro 1400,00 mensili per 13 mensilità; vivere in casa di proprietà sostenendo spese per euro 2000,00 annue circa per l'abitazione e le utenze oltre euro 200,00 per ratei di finanziamento acquisto autovettura;
svolgere anche il attività lavorativa CP_1 dipendente con la percezione di retribuzione pari ad euro 3000,00 mensili;
cita in giudizio Parte_1 al fine di sentir disporre l'affido super esclusivo – o in subordine esclusivo - a sé Controparte_1 dei figli minori con diritto del padre di vederli solo in luogo protetto ed alla presenza degli operatori, nonché porre a carico del padre contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito in giudizio sostenendo di essere stato allontanato dalla casa familiare Controparte_1 in quanto sospettato di avere una relazione affettiva “extraconiugale”; di essere stato allontanato anche dai suoi figli con conseguente gravissimo stress che si aggiunge alla grave situazione fisica (essendo affetto da grave malattia oncologica); di essere pienamente consapevole della propria situazione di disagio, culminata in un gesto anticonservativo del 30.3.2023 peraltro tradottosi in un ingestione di ansiolitici - giudicato dai medici ospedalieri in allora intervenuti come atto dimostrativo reattivo al senso di abbandono, in soggetto che rimane propositivo e progettuale per il futuro-; di seguire altresì un percorso psichiatrico ed uno cognitivo-comportamentale, oltrechè un piano terapeutico oncologico grazie anche all'aiuto della famiglia di origine;
di aver sempre cercato di essere presente nella vita dei figli, nonostante gli ostacoli posti dalla ricorrente;
chiedendo quindi disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre ed ampio diritto di visita del padre e contenimento dell'assegno di mantenimento dei minori ad euro 300,00 mensili. Sentite le parti il GI disponeva l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto del padre di vedere i minori alla presenza dei nonni paterni due pomeriggi alla settimana, nonché la posizione, a carico del padre, di contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 300,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie, ed infine con messa in carico del nucleo familiare ai Servizi Sociali per l'instaurazione di percorsi di sostegno alla genitorialità. Rigettate le istanze di prova orale, svolta CTU psicologica sui genitori e sui minori, acquisite relazioni dei Servizi Sociali, ampliato progressivamente il diritto di visita del padre, la causa era rimessa una prima volta in decisione, indi rimessa in istruttoria con nomina di curatore speciale dei minori ed acquisizione di nuove relazioni dei Servizi Sociali e NPI – cui i minori erano posti in carico -, ed infine, all'esito, vista la serenità dei minori e l'armonia dei rapporti, nuovamente rimessa in decisione sulle decisioni congiunte di cui in epigrafe (e con rinuncia delle parti alla concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.).
pagina 3 di 5 *** La causa si sviluppava in un contesto di accesa conflittualità tra le parti anche artefici di varie querele reciproche. All'esito di indagini dei Servizi Sociali, come già detto, era licenziata CTU psicologica. Detta relazione di CTU, depositata in data 19.12.2023, redatta all'esito di attenta ed approfondita analisi delle parti e dei minori, con elaborazione scevra da vizi logici ed ampiamente condivisa dal Collegio, concludeva nel senso della sussistenza di buone competenze genitoriali in capo ad entrambe le parti nonché circa il sostanziale benessere dei minori (che risultavano avere un buon rapporto sia col padre che con la madre).
Seguiva un periodo nuovamente conflittuale onde erano disposti interventi di educativa territoriale a carico dei Servizi Sociali e di sostegno psicologico per i minori. Tali percorsi portavano al progressivo superamento della conflittualità e alla normalizzazione dei rapporti.
In particolare con relazioni del 9.6.25 e del 17.9.25 il Servizio di psicologia e i Servizi Sociali rilevavano il cambiamento evolutivo positivo dell'atteggiamento dei genitori e del funzionamento del minore Servizio di psicologia), nonché la stabilità e serenità del nucleo in assenza di elementi di CP_2 pregiudizio per i minori (Servizi Sociali), pur dando atto della opportunità della prosecuzione della presa in carico.
In tale contesto ritiene il Collegio pienamente recepibili le conclusioni congiunte, rispettose del principio cardine dell'affido condiviso, pienamente tutelanti il diritto dei minori alla bigenitorialità, nonché adeguate sotto il profilo economico, cui si aggiunge, per ragioni di maggior tutela e stante la pregressa conflittualità con potenziale pregiudizio per i minori, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e dei minori anche da parte del Servizio NPI.
In assenza di soccombenza si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, nonché la posizione a carico delle stesse in solido delle spese legali dei minori in persona della curatrice speciale - liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite e delle attività svolte e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi – delle quali si dispone il pagamento a favore dello Stato stante la ammissione dei predetti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione, assorbita o respinta, dispone, relativamente all'affido, alla collocazione e al mantenimento dei minori e CP_2 CP_3 rispettivamente nati il 28.1.2014 e il 27.6.2020, in perfetta conformità alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe, dsipone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e dei minori anche da parte del Servizio NPI, compensa interamente tra le parti le spese di lite,
pagina 4 di 5 pone a carico delle parti ricorrente e resistente in solido le spese legali sostenute dai minori in persona della curatrice speciale, che liquida in complessivi euro 4000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, disponendone il pagamento in favore dello Stato, pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti ricorrente e resistente in ragione del 50% ciascuna,
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 9 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
GA EL GI ND OR
pagina 5 di 5